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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di centouno allievi
all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito
per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo
di commissariato e del Corpo sanitario - Anno 2021.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.73 del 14/9/2021
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:21E09894
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:101
Scadenza:14/10/2021
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo Unico delle disposizione legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni», e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni», e in particolare i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice stesso;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020 - 2022» (Legge di bilancio 2020);
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 in data 19 giugno
2019 dello Stato Maggiore della difesa, concernente l'entita' dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2020;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2020 0072294 del 28 aprile
2020 con la quale il I° Reparto affari giuridici ed economici del
Personale dello Stato Maggiore dell'esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2020 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di
sessanta allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a tenente in ferma
prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri,
del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0135637 del 1° luglio
2021 con la quale il I° Reparto affari giuridici ed economici del
Personale dello Stato Maggiore dell'esercito ha chiesto di
incrementare da sessanta a centouno i posti di cui al sopracitato
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessanta allievi
all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il
conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario
del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di
commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0123537 in data 2 luglio
2021 dello Stato Maggiore della difesa, concernente l'entita' dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2021, con la quale e' stata
autorizzata l'elevazione delle entita' del reclutamento degli allievi
ufficiali in ferma prefissata;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di centouno allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (A.U.F.P.) dell'esercito per il conseguimento della nomina
a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo
degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario
cosi' ripartiti:
per il Corpo degli ingegneri: sessantasei posti di cui:
a) tre posti per laureati in ingegneria aerospaziale e
astronautica (LM 20);
b) un posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM 20);
c) cinque posti per laureati in ingegneria delle
comunicazioni (LM 27);
d) dieci posti per laureati in ingegneria elettronica
(LM-29);
e) un posto per laureati in ingegneria elettrica (LM 28);
f) sette posti per laureati in informatica (LM 18),
ingegneria informatica (LM 32) ovvero in sicurezza informatica (LM
66);
g) quattro posti per laureati in ingegneria meccanica (LM
33);
h) quattordici posti per laureati in ingegneria civile (LM
23), con abilitazione all'esercizio della professione;
i) quindici posti per laureati in architettura e ingegneria
edile-architettura (LM 4), con abilitazione all'esercizio della
professione;
j) tre posti per laureati in scienze chimiche (LM 54);
k) uno posto per laureati in scienze e tecnologie geologiche
(LM 74);
l) due posti per laureati in ingegneria per l'ambiente e il
territorio (LM 35);
per il Corpo di commissariato: quindici posti di cui:
m) quattro posti per laureati in giurisprudenza (LGM/01);
n) undici posti per laureati in scienze dell'economia (LM
56);
per il Corpo sanitario: venti posti di cui:
o) tredici posti per laureati in medicina e chirurgia (LM
41), con abilitazione all'esercizio della professione;
p) cinque posti per laureati in medicina veterinaria (LM 42),
con abilitazione all'esercizio della professione;
q) due posti per laureati in farmacia e farmacia industriale
(LM 13).
2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di
lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata.
3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati,
nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi
4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. L'amministrazione della difesa si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso, definendone le modalita', nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati,
nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi

                               Art. 2 


Riserve di posti


1. Dei sessantasei posti per il Corpo degli ingegneri di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), c), d), f), g), h), i) e j), dodici
- di cui uno per le lettere a), c), f), g), j), tre per la lettera h)
e quattro per la lettera i) - sono riservati ai concorrenti che
abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole militari
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano
riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie finali
di merito.
2. Dei quindici posti per il Corpo di commissariato di cui
all'art. 1, comma 1, lettere m) ed n), tre - di cui uno per la
lettera m) e due per la lettera n) - sono riservati ai concorrenti
che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole
militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio che abbiano
riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie finali
di merito.
3. Dei venti posti per il Corpo sanitario di cui all'art. 1,
comma 1, lettere o), p) e q), cinque - di cui quattro per la lettera
o) e uno per la lettera p) - sono riservati ai concorrenti che
abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole militari
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano
riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie finali
di merito.
4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria di merito.

                               Art. 3 


Requisiti di partecipazione


1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione all'11° corso
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i sessi
che:
a) non hanno superato il giorno di compimento del trentottesimo
anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di eta'
previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai
pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di
partecipazione al concorso;
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
appartenenti alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a
ciclo unico e degli ulteriori requisiti culturali specificamente
indicati:
1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), laurea
magistrale in ingegneria aerospaziale e astronautica (classe LM-20);
2) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
laurea magistrale in ingegneria aeronautica (classe LM-20);
3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), laurea
magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni (classe LM-27);
4) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), laurea
magistrale in ingegneria elettronica (classe LM-29);
5) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera e),
laurea magistrale in ingegneria elettrica (LM-28);
6) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), laurea
magistrale in informatica (classe LM-18), ingegneria informatica
(classe LM-32) e sicurezza informatica (classe LM-66);
7) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), laurea
magistrale in ingegneria meccanica (LM-33);
8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), laurea
magistrale in ingegneria civile (classe LM-23) con abilitazione
all'esercizio della professione;
9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), laurea
magistrale in architettura e ingegneria edile architettura (classe
LM-4) con abilitazione all'esercizio della professione;
10) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera j),
laurea magistrale in scienze chimiche (classe LM-54);
11) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera k),
laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
12) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera l),
laurea magistrale in ingegnerie per l'ambiente e il territorio
(LM-35);
13) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera m),
laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01);
14) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera n),
laurea magistrale in scienze dell'economia (classe LM-56);
15) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera o),
laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM-41) con
abilitazione all'esercizio della professione;
16) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera p),
laurea magistrale in medicina veterinaria (classe LM-42) con
abilitazione all'esercizio della professione;
17) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera q),
laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM-13);
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e'
richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed
allegare alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti
gli estremi del provvedimento di equipollenza oppure copia del
provvedimento stesso.
k) non sono gia' in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver
completato la ferma come Ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Al concorso possono partecipare anche militari in servizio, di
entrambi i sessi.
3. Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso allievi
ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale al servizio militare per la nomina a ufficiale in ferma
prefissata dell'esercito. Detta idoneita' sara' accertata con le
modalita' indicate nei successivi articoli 11, 12 e 13 del presente
decreto.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1. e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a ufficiale in ferma prefissata.

                               Art. 4 


Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa


1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e
approfondimenti», pagina «concorsi e scuole militari», link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale
dei servizi (CNS), ovvero di apposite chiavi di accesso gia'
rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura
guidata di accesso.
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate.
5. Per i soli profili utenti per i quali sono state rilasciate
dal portale le credenziali di accesso (nome utente e password),
saranno disponibili, in caso di smarrimento delle stesse, procedure
automatiche di recupero delle stesse, attivabili tramite la pagina
iniziale del portale.

                               Art. 5 


Domanda di partecipazione


1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (un
unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 14, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del
titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche'
quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del
candidato assegnare a tale file il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:
titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.).
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente - 8 - aggiornata a seguito di integrazioni e/o
modifiche da parte dell'utente, nell'area personale del profilo
utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per
le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,
consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, l'Universita' presso cui hanno
conseguito il titolo di studio costituente requisito di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e i titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio.
5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati
sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il Personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato nel portale dei concorsi nonche'
nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 6 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, compresi i calendari
di svolgimento delle prove concorsuali, saranno pubblicate anche nel
sito www.persomil.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati. Resta pertanto a carico
di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di
eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni circa lo svolgimento
del concorso. Le eventuali comunicazioni di carattere personale
potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta
elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede
di servizio, dei recapiti ecc.), tramite messaggio di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE-
all'indirizzo: centro_selezione@esercito.difesa.it o posta
elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account
di PEC- all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it nonche'
all'indirizzo r1d1s3@persomil.difesa.it indicando il concorso al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'esercito, l'oggetto di tutte le
comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal
codice «AUFP 11° CORSO 2020».

                               Art. 7 


Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio


1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede
di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Tali comandi/reparti/enti dovranno provvedere:
a) per il personale in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito
documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per
l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.) del ruolo normale dell'esercito»;
predisporre la copia per immagine (file in formato PDF)
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno
per ogni concorrente alla proprie dipendenze della seguente
documentazione:
1) stato di servizio o foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o della cartella personale.
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione
sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita'
all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato «A», che costituisce
parte integrante al presente decreto) sara' consegnata al concorrente
che provvedera' a consegnarla al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'esercito all'atto della presentazione per lo
svolgimento della prova di cultura di cui al successivo art. 10.
Ove particolari esigenze di carattere organizzativo
rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i
Comandi dovranno far pervenire al suddetto centro, con le medesime
modalita', copia conforme della suddetta documentazione.
b) per il personale in congedo dell'Esercito, dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri predisporre la copia per
immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico
(CD/DVD) della documentazione di cui al secondo alinea della
precedente lettera a) da trasmettere al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'esercito - Reparto concorsi accademia e
scuole militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno - non oltre il
trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Ove
particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero
impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi
dovranno far pervenire al suddetto centro, entro il trentesimo giorno
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, copia conforme della suddetta documentazione.
3. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in
servizio di redigere e trasmettere nei termini sopraindicati, il
documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di
completezza, redatti con la motivazione «partecipazione al concorso
per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.) del ruolo normale dell'esercito», compete all'11^
Divisione della Direzione generale per il personale militare. Gli
stessi documenti verranno resi disponibili alle commissioni
esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il personale
militare.
4. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare
l'individuazione della struttura organizzativa che conserva la
documentazione matricolare e caratteristica relativa al candidato
interessato, si rappresenta che:
per coloro che hanno prestato servizio nell'esercito e'
l'Ufficio documentale dei comandi militari dell'esercito;
per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare e'
il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto;
per coloro che hanno prestato servizio nell'Aeronautica
militare e' il Reparto personale della 1^ Regione aerea o il Reparto
personale del Comando scuole dell'aeronautica militare/3^ Regione
aerea o il Comando aeronautica militare di Roma;
per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei
carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti.
Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione
delle predette strutture organizzative, si deve far riferimento
all'Ufficio documentale/dipartimento/capitaneria/reparto/comando
ubicato nella provincia del luogo di residenza del candidato al
momento del compimento della maggiore eta'. A tale scopo si
comunicano, per la consultazione e l'approfondimento, i seguenti
link:
www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali per
l'esercito;
www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/Pagine/default
.aspx
per la Marina militare;
www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx
www.carabinieri.it/contatti

                               Art. 8 


Svolgimento del concorso e spese di viaggio


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di cultura;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da
un'amministrazione dello Stato.
3. L'amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di
svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1,
lettere a), b), c) e d) del presente articolo.
4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si
svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a), b), c) e d) del presente articolo, sono a carico dei concorrenti.
Nel periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti medesimi, i concorrenti potranno usufruire, su
richiesta e compatibilmente con le potenzialita' della sede stessa,
di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione della difesa. I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)
del presente articolo, nonche' al tempo strettamente necessario per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e
accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.

                               Art. 9 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di cultura, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali
di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
un ufficiale in servizio permanente dell'esercito di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
tre ufficiali in servizio permanente dell'esercito di grado non
inferiore a Maggiore, membri;
un ufficiale inferiore in servizio permanente dell'esercito,
segretario.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
un ufficiale in servizio permanente dell'esercito di grado non
inferiore a Tenente colonnello, presidente;
due ufficiali in servizio permanente dell'esercito di grado non
inferiore a Capitano di cui almeno uno qualificato istruttore ovvero
aiuto istruttore militare di educazione fisica, membri;
un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da:
un ufficiale medico in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'esercito di grado non inferiore a Tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali medici in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'esercito di grado non inferiore a Capitano, membri;
un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'esercito del
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, presidente;
due ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'esercito laureati in psicologia, membri;
un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'esercito
laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'esercito.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e), sara'
composta da:
un ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario
dell'esercito di grado non inferiore a Tenente colonnello,
presidente;
due Maggiori/Capitani medici in servizio permanente del Corpo
sanitario dell'esercito, membri;
un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'esercito,
segretario senza diritto di voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e
relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma
1, lettere a), b), c), d) ed e) dovranno essere inviati, a mezzo
corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3 ª Sezione entro il terzo giorno dalla
data di effettuazione della relativa prova o accertamento.

                               Art. 10 


Prova di cultura


1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - a una prova di cultura.
La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le indicazioni
- circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta
prova di cultura - che saranno comunicate, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di cui
al precedente art. 6 del presente decreto.
2. Il giorno e l'ora che verranno indicati nella comunicazione di
cui al comma precedente e' quella di inizio della prova pertanto i
candidati, dovranno presentarsi, senza attendere alcuna
comunicazione, nella sede e nel giorno indicati, almeno mezz'ora
prima dell'inizio della citata prova muniti dei documenti indicati
nei precedenti art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso, ferme restando le salvaguardie
previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34/2020.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva di un
test contenente cento quesiti a risposta multipla predeterminata o
libera, scelti dalla commissione esaminatrice di cui al precedente
art. 9, comma 1, lettera a), su argomenti di storia, geografia,
attualita', educazione civica e sulla conoscenza della lingua
italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi
da completare) e della lingua inglese, intesi a valutare le capacita'
di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. La
banca dati da cui verranno estratti i test sara' disponibile nel sito
internet www.esercito.difesa.it
Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione
valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento,
il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita'
di valutazione della stessa.
6. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun
concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo:
0,30 per ogni risposta esatta;
- 0,05 per ogni risposta errata;
0 per ogni risposta multipla ovvero non data.
Al termine della prova la commissione esaminatrice, sulla base
dei punteggi ottenuti dai concorrenti, formera' una graduatoria
provvisoria per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), j),
k), l), m), n), o), p) e q) al solo scopo di individuare coloro che
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica di cui al successivo
art. 11.
7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:
trenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a);
dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b);
cinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c);
cento, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d);
dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera e);
settanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera f);
quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera g);
centoquaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera h);
centocinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera i);
trenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera j);
dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera k);
venti, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera l);
quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera m);
centodieci, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera n);
centotrenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera o);
cinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera p);
venti, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera q).
Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i
concorrenti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
8. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno inseriti
nell'area privata dei portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa. Tali punteggi contribuiranno alla formazione delle
graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 15.
9. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il
calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di
presentazione alle prove di cui al successivo art. 11 del presente
decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica
della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso
sara' inoltre consultabile nel sito www.difesa.it/concorsi Sara'
possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a
partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione
della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
10. I verbali relativi alla prova di cultura dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo
giorno dalla data di effettuazione delle medesima prova.

                               Art. 11 


Prove di efficienza fisica


1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b), presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito in
Foligno.
La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le indicazioni
- circa la data, l'orario e la sede di svolgimento delle suddette
prove - che saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di cui al
precedente art. 6 del presente decreto.
2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti nell'avviso di cui al precedente art. 10, comma 9, saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se
l'assenza sia stata determinata da causa di forza maggiore, fatte
salve le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Potranno, compatibilmente con
la pianificazione concorsuale, essere concesse eventuali
riconvocazioni, solo per quei concorrenti che si trovassero impegnati
in prove e/o accertamenti di altri concorsi indetti
dall'amministrazione della difesa. In tal caso essi potranno chiedere
il differimento della data di convocazione inoltrando apposita
richiesta, corredata della documentazione probatoria in formato pdf,
da inviare all'indirizzo di posta elettronica
concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it improrogabilmente entro il
giorno precedente la data di prevista presentazione. Pertanto i
concorrenti che avranno ottenuto tale differimento saranno convocati
in altra data che comunque non potra' essere, in nessun caso,
successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente
prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a
sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tenuta ginnica, del documento di riconoscimento indicato nel
precedente art. 8, comma 2, delle eventuali pubblicazioni -
dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione -
di carattere tecnico scientifico attinenti la professione di cui al
successivo art. 14, comma 2, e dovranno portare al seguito, a pena di
esclusione dal concorso (salvo l'eventuale esame radiologico del
torace in due proiezioni di cui alla lettera e) e il referto di cui
alla lettera g), secondo alinea, del presente comma) i seguenti
documenti:
a) certificato medico, in corso di validita' (il certificato
deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio
1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il SSN (In quest'ultimo caso dovra' essere
prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento) e che esercita in tali
ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti in servizio nell'esercito potranno produrre, in
luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal
dirigente del servizio sanitario del reparto/ente presso cui prestano
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto
personale;
b) referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi
rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente
articolo - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento), relativo all'accertamento dei
markers virali anti HAV IgG, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi
rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente
articolo - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento), attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
d) referto rilasciato - in data non anteriore a un mese
rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente
articolo - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento), relativo alle analisi delle urine
per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope:
anfetamine;
cocaina;
metadone;
oppiacei e cannabinoidi.
Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la
facolta' di sottoporre a drug test i vincitori del concorso di cui al
presente decreto;
e) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), con
data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di
presentazione, relativo al risultato dell'intradermoreazione di
Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del test Quantiferon,
e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni; i positivi alla
intradermoreazione di Mantoux, oltre l'Rx del torace i due
proiezioni, dovranno effettuare comunque il test Quantiferon;
f) certificato rilasciato - in data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente
articolo - dal proprio medico di fiducia e controfirmato
dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti (e altre patologie di rilievo per il
reclutamento). Tale certificato dovra' essere conforme all'allegato
«B» che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre
presentarsi muniti di:
referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a tre mesi
rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente
articolo;
referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data
non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione per
le prove di cui al presente articolo.
Le concorrenti che non dovessero esibire tale referto, saranno
sottoposte a detto test al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'eventuale esame
radiografico del torace.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
4. I soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso
saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo
vaccinale, secondo le modalita' definite nella «Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare», allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
5. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno
essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di
legge. La verifica degli stessi sara' effettuata, e quindi
verbalizzata, nel giorno stesso di convocazione a cura del personale
del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito,
sentito il parere tecnico del personale medico in servizio presso il
medesimo Centro.
6. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni
da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella in
allegato «C» che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'esito delle prove verra' comunicato seduta stante al
concorrente.
7. I concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero
una indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima
dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti
determinazioni, informandone la Direzione generale per il personale
militare. L'eventuale differimento ad altra data della effettuazione
delle prove non potra' essere, in nessun caso, successiva al
ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista
(estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere
le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa. Non saranno pertanto prese in considerazione
richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a
compimento le prove di efficienza fisica. I concorrenti che non si
presenteranno per completare le prove nel giorno indicato nella nuova
convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal
concorso, per gli stessi la commissione attribuira' un giudizio di
inidoneita' alle prove di efficienza fisica.
8. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro
il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove.

                               Art. 12 


Accertamenti sanitari


1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, sempre presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'esercito in Foligno e a cura della
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera c),
all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica
previsti per il reclutamento degli ufficiali dei corrispondenti ruoli
normali a nomina diretta, da eseguire in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita. Gli interessati, all'atto della
presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso
informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, secondo il
modello riportato nell'allegato «D» che costituisce parte integrante
del presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli
accertamenti sanitari sospendera' il giudizio e rinviera' ad altra
data i concorrenti che all'atto della presentazione vengono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale e
comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data non potra'
essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del
provvedimento (estremi inclusi).
2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto
del Ministero della difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse,
detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte
dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nonche' dalla
Direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, citati nelle premesse;
b) funzionalita' visiva uguale a 16/10 complessivi e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle quattro diottrie per la sola miopia
anche in un solo occhio, e non superiore a tre diottrie anche in un
solo occhio per gli altri vizi di refrazione. campo visivo e
motilita' oculare normali. Sono ammessi gli esiti di trattamento
LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e
con integrita' del fondo oculare.
c) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz.
3. La commissione di cui sopra disporra' per tutti i concorrenti,
prima dell'effettuazione della visita medica generale, i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
birilubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per
consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) che il medesimo
concorrente avra' cura di effettuare, in proprio, presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento);
g) analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del
glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo
quantitativo. I candidati che risulteranno affetti da carenza totale
o parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello
riportato nell'allegato «E» che costituisce parte integrante del
presente decreto.
4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici e di
laboratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a cura
della medesima commissione, a una visita medica generale.
In sede di tale visita la commissione potra' disporre
l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali
(compreso l'esame radiografico) nei casi meritevoli di
approfondimento diagnostico al solo fine di un'adeguata valutazione
clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione
di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato «F» che
costituisce parte integrante del presente decreto.
In tale sede, inoltre, la commissione giudichera' non idoneo il
candidato che presenta tatuaggi e/o altre permanenti alterazioni
volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle
norme tecniche discendenti dal presente bando di concorso.
5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti psico-fisici
indicati nel precedente comma 2 del presente articolo.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verra' attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:

=====================================================================
| PS | CO |  AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
|  2 |  2 |  2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD, non puo' essere motivo di inidoneita' con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Inoltre, al fine di
tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali, la commissione
attribuira' a ogni coefficiente 1 (uno) del profilo sanitario un
punteggio di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto contribuira' alla
formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 15.
7. La predetta commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato
o del Corpo sanitario dell'esercito»;
«non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato
o del Corpo sanitario dell'esercito», con indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni e infermita' previste dal precitato art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
formativo e con l'impiego quale Ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di
commissariato o del Corpo sanitario dell'esercito.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia
presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'esercito - Reparto concorsi accademia e scuole
militari, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica
documentazione rilasciata, in data successiva a quella del verbale di
non idoneita' di cui al precedente comma 7 del presente articolo, a
riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione dovra' essere inoltrata, con le modalita' indicate al
precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei
termini e con le modalita' sopradescritte comportera' il rigetto
della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento
dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita' fisica, sara' espresso
dalla competente commissione, a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita'
agli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 7, sara'
espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1,
lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, o che
siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa di forza
maggiore, saranno esclusi dal concorso.
Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'esercito la relativa comunicazione e il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari sara'
confermato.

                               Art. 13 


Accertamento attitudinale


1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d),
eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore
dell'esercito, finalizzato a valutare le qualita' attitudinali e
caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera' in
una serie di prove attitudinali e in un'intervista di selezione.
In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le
potenzialita' adattative, le capacita' relazionali, emozionali e del
lavoro.
2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato seduta stante e per
iscritto all'interessato:
«idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato
o del Corpo sanitario dell'esercito»;
«non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato
o del Corpo sanitario dell'esercito», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente
art. 12, comma 1, comma 3. lettera f) 10° alinea e comma 10, non e'
stato espresso alcun giudizio perche' rinviati ad altra data dalla
commissione per gli accertamenti sanitari o perche' hanno formalmente
manifestato volonta' di presentare istanza di riesame, saranno
ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale.
Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine
dell'accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso,
pertanto non saranno ammessi a sostenere il riesame degli
accertamenti sanitari ovvero riconvocati perche' rinviati ad altra
data dalla commissione per gli accertamenti sanitari. Se, invece,
saranno giudicati idonei al termine dell'accertamento attitudinale,
ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneita' agli
accertamenti sanitari di cui al precedente art. 12, ovvero al riesame
degli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 12, comma 10,
saranno comunque esclusi dal concorso, indipendentemente dall'esito
dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva.
4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli
accertamenti sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il
Personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro
il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento attitudinale di
cui al presente articolo.
5. L'amministrazione si riserva la facolta' di invertire l'ordine
di svolgimento degli accertamenti sanitari e degli accertamenti
attitudinali per eventuali esigenze di carattere organizzativo.

                               Art. 14 


Valutazione titoli


1. La commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui
ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto,
assegnando ai medesimi un massimo di 10 (dieci) punti.
I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono
riportati nella tabella in allegato «G» che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa cosi' come disposto dal precedente art. 5, comma 4 del
presente decreto. E' onere dei concorrenti fornire informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del
conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art.
18 del presente decreto, da parte del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'esercito.
3. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi
(URL - Uniform resource locator) necessari per raggiungere la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i
concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,
dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova di
efficienza fisica di cui al precedente art. 11, comma 3. del presente
decreto.

                               Art. 15 


Graduatorie finali di merito e ammissione al corso


1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, e 13 saranno
iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1,
lettera a) - dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 14 - in graduatorie finali di merito distinte per
Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k),
l), m), n), o), p), e q) secondo l'ordine del punteggio finale di
merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando:
il punteggio conseguito nella prova di cultura;
l'eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza
fisica;
l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1
saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel
Giornale Ufficiale della Difesa e, solo a titolo informativo, nel
sito web www.difesa.it/concorsi e nell'area pubblica del portale.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di
merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1
risultasse non ricoperto per carenza di concorrenti idonei, si
procedera' alla sua eventuale devoluzione sulla base delle esigenze
operative rappresentate dall'organo di impiego della Forza armata.
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del
presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti
alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) e q) del
presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette
graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al
precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di cui al precedente
art. 1, commi 2 e 3 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. I vincitori riceveranno all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente
l'invito a presentarsi per assumere servizio - sotto riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso
di cui al successivo art. 16 - presso l'Accademia militare, p.zza
Roma 15, Modena.
8. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero
presentarsi entro la giornata indicata nella comunicazione di cui al
precedente comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non
ammessi al corso, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. In
caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla
convocazione, per causa di forza maggiore riconosciuta valida dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito, potra'
essere concessa una proroga della data di presentazione che in nessun
caso potra' essere successiva alla conclusione della prima settimana
del corso di formazione. Allo scopo gli interessati avranno cura di
darne tempestiva e documentata notizia con le modalita' indicate al
precedente art. 6, comma 3, e comunque non oltre il giorno di
prevista presentazione.
9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito
di rinuncia degli ammessi, il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'esercito potra' procedere ad altrettante ammissioni di
concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di
merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo
giorno successivo alla data di inizio del corso.
10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro trenta
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi
non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere informazioni
sull'esito del concorso alla Direzione generale per il Personale
militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito
186 - 00143 Roma (tel.: 06/517051012; e-mail:
urp@persomil.difesa.it), a partire dal trentesimo giorno successivo
alla conclusione delle prove concorsuali.

                               Art. 16 


Svolgimento del corso e dimissioni


1. Il corso, le cui modalita' saranno definite dallo Stato
Maggiore dell'esercito, avra' una durata complessiva di circa dodici
settimane.
2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso
l'Accademia militare - p.zza Roma 15, Modena - muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato e della tessera
sanitaria, nonche' del certificato o del referto di cui al precedente
art. 11, comma 4. Se militari in servizio dovranno presentarsi in
uniforme.
3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli
ingeneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario
dell'esercito, dovranno contrarre una ferma di trenta mesi,
decorrente per tutti dalla data di inizio del corso medesimo e, in
qualita' di allievi, dovranno assoggettarsi alle leggi e ai
regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Accademia militare.
4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' in
servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo
di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e
del Corpo sanitario dell'esercito.
Allo scopo l'Accademia militare, al termine della prima settimana
di corso, fornira' alle competenti Divisioni della direzione generale
per il Personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia'
in servizio e di quelli richiamati dal congedo.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto di effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di competenza.
5. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla
Direzione generale per il personale militare - a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, solo ai vincitori di concorsi che all'atto
dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere
l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale.
6. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno
un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
7. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.

                               Art. 17 


Nomina a ufficiale in ferma prefissata


1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso,
conseguendo il giudizio di idoneita', saranno nominati tenente in
ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario
dell'esercito.
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto ministeriale
di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine
del corso. La predetta media sara' calcolata dalla Direzione generale
per il personale militare, acquisendo i verbali di esame di fine
corso dall'Accademia militare.
3. Gli allievi che non supereranno gli esami di fine corso in
prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami di tale sessione essi saranno
nominati ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno
superato gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita'
assoluta. Coloro che invece non supereranno detti esami, saranno
dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per
il personale militare.
4. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo
mese di servizio. Tuttavia la Direzione generale per il personale
militare potra' rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo
di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego
nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa
partecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla
Direzione generale per il personale militare su richiesta dello Stato
Maggiore dell'esercito;
trattenuti in servizio, fino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato Maggiore dell'esercito e previo loro consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in
concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio
nazionale.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in
congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo
collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato dalla Direzione generale per il personale militare su
proposta dei superiori gerarchici competenti a esprimere giudizi
sull'avanzamento.
6. Agli ufficiali medesimi si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

                               Art. 18 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'esercito provvedera' a chiedere alle amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso
medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'esercito per coloro
che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello
Stato.

                               Art. 19 


Esclusioni


1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi ufficiali
in ferma prefissata dell'esercito saranno esclusi con provvedimento
dalla Direzione generale per il personale militare.
2. la Direzione generale per il personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale in ferma prefissata, qualora il difetto, anche di uno
soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a tenente in ferma
prefissata dell'esercito.

                               Art. 20 


Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata


1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in
relazione al titolo di studio posseduto e qualora in possesso dei
requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il
reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sempreche'
non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di eta';
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che avranno completato la
ferma di cui al precedente art. 16, comma 3, saranno collocati in
congedo.
3. A favore degli ufficiali in ferma prefissata che hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina
militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve fino
all'80% dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai
concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a
nomina diretta di cui all' all'art. 652 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.

                               Art. 21 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it
- indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2021

Il direttore generale: Ricca

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