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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
quarto corso biennale (2001 - 2003) di duecentodieci allievi
marescialli dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 12/12/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:00E11881
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/1/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente "Stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e
successive modificazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Visti la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405, concernente
il relativo regolamento di esecuzione";
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente "Modifica delle
norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli
ufficiali del corpo della Guardia di Finanza";
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente "Norme di
principio sulla disciplina militare";
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente "Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica della Guardia di
Finanza";
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza";
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicanti gli "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme
sulla cittadinanza";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 23 marzo 1995, concernente "Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196,
concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in
materia di riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente
"Approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell'amministrazione della difesa";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni
ed integrazioni";
Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1997 con il quale
sono state stabilite le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per
il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare
l'art. 39 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999 concernente
"Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile";
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
"Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, recante modificazioni al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, di cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi delle Forze armate;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380 concernente il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della
direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare e per delineare il servizio
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2000,
n. 332, con la quale la stessa Corte costituzionale, ha dichiarato,
fra l'altro, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2,
del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, nella parte in cui
include tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi
per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli
istituti delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono
essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino
al transito in servizio permanente o dell'acquisizione della
qualifica di aspirante l'essere senza prole;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 e
la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, datata 12 ottobre 2000, concernenti
autorizzazioni a bandire concorsi per l'anno 2000;
Visto il foglio n. 6051/RS/3.114/61 in data 11 ottobre 2000,
dell'Ispettorato delle scuole dell'Esercito ufficio regolamenti e
studi, recante le disposizioni concernenti le modalita' esecutive per
l'effettuazione del quarto concorso per allievi marescialli
dell'Esercito nonche' l'entita' dei posti da mettere a concorso.
Visto il foglio n. 4916/082201/secondo datato 28 novembre 2000
dello stato maggiore dell'Esercito, reparto impiego del personale
ufficio affari giuridici, concernente le modifiche ai criteri di
assegnazione dei punteggi relativi al quarto concorso allievi
marescialli dell'Esercito.
Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 1, comma 6, della
citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto ministeriale contenente l'indicazione dell'aliquota
percentuale massima di personale femminile che potra' accedere al
quarto concorso per allievi marescialli dell'Esercito.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al quarto corso biennale (2001-2003) di duecentodieci
allievi marescialli dell'Esercito. Ove non specificato il sesso, ogni
disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta sia ai
cittadini di sesso maschile che femminile.
L'aliquota massima di personale femminile da ammettere al corso
sara' definita con successivo decreto ministeriale, ai sensi della
legge 20 ottobre 1999, n. 380, la cui percentuale sara' resa nota
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - del
23 febbraio 2001.
Lo svolgimento del concorso prevede:
1) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali;
2) prova ginnica;
3) visita medica;
4) accertamento psico-attitudinale;
5) valutazione dei titoli.
Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla
Repubblica, che:
1) godano dei diritti civili e politici;
2) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
3) non siano incorsi nel proscioglimento, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato;
4) siano celibi, nubili o vedovi;
5) abbiano se minorenni il consenso di chi eserciti la potesta'
o la tutela;
6) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica
ed attitudinale al servizio militare incondizionato ed agli
incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione
previste nel ruolo marescialli;
7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione
all'Universita'. Per i candidati in possesso di un titolo di studio
avente durata quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto
anno integrativo. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti
scolastici parificati o regolarmente riconosciuti dovranno essere
legalizzati dal provveditore agli studi (art. 16 della legge
4 gennaio 1968, n. 15). L'ammissione dei candidati che abbiano
conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraindicati.
Gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una
dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli
studi di loro scelta;
8) siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta
incensurabili previsti all'art. 26, della legge 1o febbraio 1989,
n. 53, per l'assunzione nell'amministrazione della difesa:
(per i concorrenti di sesso maschile):
- non siano stati riformati alla visita di leva ne'
successivamente ad essa;
- non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art. 15, punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230;
- abbiano compiuto il diciasettesimo anno di eta' e non
abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano
prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite
massimo e' elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi
rivestito;
abbiano la statura non inferiore a m 1,65;
(per i concorrenti di sesso femminile):
- abbiano compiuto il diciasettesimo anno e non superato il
ventinovesimo anno di eta';
- abbiano la statura non inferiore a m 1,61.
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di
truppa in servizio permanente i militari ed i graduati in ferma
volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la
scadenza del termine di presentazione delle domande:
1) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione
all'Universita'. Per i candidati in possesso di un titolo di studio
avente durata quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto
anno integrativo;
2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta';
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della
consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio
prestato se inferiore a due anni;
4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
5) siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta
incensurabili previsti all'art. 26, della legge 1o febbraio 1989,
n. 53, per l'assunzione nell'amministrazione della difesa.
Il requisito previsto alla precedente lettera a) punto 4) deve
essere posseduto all'atto dell'ammissione al corso e mantenuto fino
al transito in servizio permanente ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e
4 del decreto legislativo del 31 gennaio 2000, n. 24; devono altresi'
essere mantenuti fino al predetto transito in servizio permanente i
requisiti psico-fisici accertati durante l'espletamento delle varie
fasi concorsuali. I rimanenti suindicati requisiti, fatta eccezione
per l'eta' devono essere posseduti per tutta la durata del
procedimento concorsuale, pena l'esclusione dal concorso o dalla
frequenza del corso con la procedura prevista al successivo art. 5.
Pertanto tutti i candidati partecipano con riserva alle
prove/accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Non si applicano aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

                               Art. 3.
 
Compilazione ed inoltro della domanda di partecipazione
 
La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta in
carta semplice preferibilmente sull'apposito modello (fac-simile in
allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto),
reperibile presso i distretti militari o sul sito internet
www.esercito.difesa.it> Tale domanda, sottoscritta dall'interessato, dovra' essere
presentata o fatta pervenire, entro trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, alla Direzione Generale per il Personale Militare -
primo reparto, 2a Divisione Reclutamento Sottufficiali, 1a Sezione
"4o concorso allievi marescialli dell'Esercito", casella postale
n. 354 - 00187 Roma centro.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile purche' spedite, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato.
Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero
risultare inoltrate dopo il predetto termine. A tal fine fa fede il
timbro postale a calendario dell'ufficio postale di spedizione.
Le domande spedite non a mezzo raccomandata verranno accettate
soltanto se pervenute entro il previsto termine di scadenza di
presentazione.
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata.
I candidati residenti all'estero potranno trasmettere la domanda,
entro i termini sopraindicati, tramite l'Autorita' diplomatica o
consolare.
I candidati che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso siano minorenni dovranno far vistare la
propria firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori
o da uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore o dal tutore
in caso di mancanza di entrambi i genitori. Le firme dei genitori o
del tutore dovranno essere autenticate, a pena di esclusione dei
candidati dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario
comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.
I candidati in servizio presso le tre Forze armate appartenenti
agli ufficiali di complemento compresi quelli in ferma biennale ed ai
ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente,
nonche' i militari ed i graduati in ferma volontaria o breve, gli
allievi ufficiali di complemento, i militari di leva in servizio
dovranno presentare la domanda per la partecipazione al concorso in
duplice copia al comando dell'ente o reparto di appartenenza entro i
termini sopraindicati che ne curera' l'istruttoria come specificato
al successivo art. 4.
Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime esplicitamente
il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo
riguardano necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione).
I candidati sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni
variazione di indirizzo alla direzione generale per il personale
militare - 1o Reparto - 2a Divisione Reclutamento Sottufficiali - 1a
Sezione, via XX Settembre n. 123/A, c.a.p. 00187 Roma. Pertanto
l'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa possibili
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazione di recapito, da ritardate ricezioni da parte dei
candidati, di avvisi di convocazioni dovute a disguidi postali, da
altre cause non imputabili a proprie inadempienze o ad eventi di
forza maggiore.
La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili,
inesatte o non conformi al modello allegato al presente decreto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande dei candidati militari
 
I comandi interessati, previa accurata lettura del presente
decreto, istruiranno le domande di partecipazione al concorso dei
militari alle loro dipendenze provvedendo a:
a) controllare in via preliminare la regolarita' della domanda,
verificando che sia firmata, completa in tutte le sue parti e risulti
conforme al modello prescritto di cui all'allegato 1 del presente
decreto;
b) certificare, immediatamente all'atto della presentazione, la
domanda apportando la data e il numero di protocollo nell'apposito
spazio;
c) respingere le domande presentate fuori termine;
d) compilare la scheda notizie di cui all'allegato 2 relativa
al candidato concernente il grado, l'anzianita' di servizio, la
documentazione caratteristica e le sanzioni disciplinari; la
compilazione della scheda non deve avvenire prima della data di
scadenza del bando ma coincidere con la stessa;
e) trasmettere, esclusivamente a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare 1o
Reparto - 2a Divisione Reclutamento Sottufficiali - 1a Sezione 4o
concorso allievi marescialli dell'Esercito entro 10 giorni dalla data
di scadenza del bando di concorso, le domande in originale prodotte
dai candidati corredate della scheda notizie di cui alla precedente
lettera d); le domande non devono essere trasmesse prima della data
di scadenza del bando; pertanto il protocollo di trasmissione alla
Direzione Generale del Personale Militare dovra' avere una data
postuma a quella di scadenza del bando anche se comunque compresa
entro il decimo giorno successivo alla scadenza stessa;
f) custodire una copia della domanda e della scheda notizie;
g) informare tempestivamente il Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare 1o Reparto - 2a
Divisione Reclutamento Sottufficiali - 1a Sezione, di ogni variazione
successiva riguardante la posizione del candidato (promozioni,
trasferimenti, collocamento in congedo e recapito, provvedimenti
medico legali, infrazioni di natura penale e disciplinare etc.), fino
all'inizio del corso.

                               Art. 5.
 
Esclusione dal concorso
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti parteciperanno con riserva alle prove ed agli accertamenti
di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 del presente bando.
I candidati che, ad una verifica anche postuma, risultassero non
in possesso dei requisiti prescritti, saranno, con provvedimento
motivato del Direttore Generale o di autorita' da lui delegata,
esclusi dal concorso, ovvero se vincitori, esclusi dalla relativa
graduatoria o se gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del
corso qualora la perdita del requisito fosse riferibile ad un periodo
precedente all'incorporazione quali allievi marescialli
dell'Esercito.
I candidati di sesso femminile, qualora si trovino nella
posizione concorsuale prevista al successivo art. 10 saranno escluse
dal concorso.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice del concorso che verra' nominata con
successivo decreto dirigenziale sara' composta da:
a) un dirigente ovvero ufficiale dell'Esercito di grado
equiparato, presidente;
b) quattro ufficiali superiori dell'Esercito di cui uno medico
indicati dallo Stato Maggiore dell'Esercito, membri;
c) un funzionario appartenente ad una qualifica non inferiore
all'ottava, membro;
d) un collaboratore amministrativo appartenente alla settima
qualifica funzionale ovvero un ufficiale inferiore dell'Esercito di
grado equiparato, segretario.
Per l'effettuazione della prova ginnica, della visita medica e
degli accertamenti psico-attitudinali la commissione esaminatrice si
avvarra' delle seguenti sottocommissioni tecniche:
- sottocommissione per la prova ginnica;
- sottocommissione medica per gli accertamenti sanitari;
- sottocommissione per l'accertamento dei requisiti
psico-attitudinali.
Le citate sottocommissioni saranno presiedute da tre ufficiali
superiori membri della commissione esaminatrice di cui al primo
comma. I relativi componenti, segnalati dai rispettivi organi
competenti, saranno nominati con decreto del direttore generale o di
autorita' da lui delegata.
La commissione esaminatrice provvedera' agli adempimenti
riguardanti le prove e gli accertamenti previsti dal presente bando,
valutera' i titoli di cui all'art. 12 del bando medesimo e
predisporra' la graduatoria finale di merito.
In relazione a particolari esigenze determinate da circostanze
attualmente non valutabili ne prevedibili, la commissione
esaminatrice potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei
tempi preventivamente stabiliti, avvalendosi anche dell'ausilio di
comitati di vigilanza appositamente nominati dalla direzione generale
per il personale militare.

                               Art. 7.
 
Prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali
 
I candidati che hanno prodotto valida domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti ad una prova scritta per
l'accertamento delle qualita' culturali che consistera' nella
somministrazione di test volti ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico,
la conoscenza di argomenti di attualita', di cultura generale, di
educazione civica, di storia, di geografia e di matematica, con un
punteggio massimo acquisibile di 70 punti.
Sede, data ed ora di svolgimento di tale prova verranno indicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - del
23 febbraio 2001. Nella stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica la
pubblicazione della sede, della data ed ora di svolgimento della
suddetta prova potra' essere eventualmente rinviata ad una data
successiva.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La mancata
presentazione alla sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la
presentazione in ritardo comportera' l'irrevocabile esclusione dal
concorso salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo
16.
Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, nonche'
apparecchi telefonici e/o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di
tale prescrizione comporta l'esclusione dalla prova, con
provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente viene
escluso il candidato che, esame durante, venga sorpreso a copiare.
Al termine della predetta prova sara' formata una graduatoria di
merito. Il punteggio sara' espresso in settantesimi. I candidati che
nella suddetta prova conseguiranno un punteggio inferiore a
30/70esimi saranno giudicati "non idonei".
Saranno ammessi alla prova ginnica secondo l'ordine della
graduatoria di merito della prova scritta per gli accertamenti delle
qualita' culturali 1600 candidati idonei di cui non oltre 600 di
sesso femminile purche' collocate entro i primi 1600 posti della
graduatoria di merito medesima.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che occupino la medesima
posizione di graduatoria dell'ultimo candidato ammesso.
Per ricevere informazioni inerenti all'esito della prova in
argomento potra' essere contatto l'ufficio relazioni con il pubblico
al seguente numero 06/47355941.

                               Art. 8.
 
Convocazioni alle prove per gli accertamenti fisici e
psico-attitudinali e documentazione da produrre
 
La Direzione Generale per il Personale Militare convochera'
mediante formale comunicazione (raccomandata con avviso di
ricevimento), indirizzata al recapito indicato nelle domande di
partecipazione, 1600 concorrenti, con le modalita' ed i criteri
indicati nel precedente art. 7, affinche' gli stessi vengano
sottoposti alle successive prove di selezione previste dal presente
bando. Pertanto coloro che non riceveranno alcuna comunicazione al
riguardo dovranno considerarsi non ammessi alle successive prove
concorsuali.
I candidati convocati per le successive prove di selezione
dovranno produrre all'atto della presentazione presso il centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno la
seguente documentazione:
a) copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(eventualmente corredata della documentazione attestante il
superamento dell'anno integrativo). I diplomi ed i certificati di
istituti parificati o regolarmente riconosciuti dovranno essere
legalizzati dal provveditore agli studi (art. 16 legge 4 gennaio
1968, n. 15);
b) copia del foglio di congedo illimitato o copia del foglio
matricolare rilasciato dal Distretto Militare di appartenenza per i
concorrenti che abbiano gia' prestato servizio in qualita' di
volontari in ferma di leva prolungata o ferma breve, nell'Esercito
italiano;
c) copia dello stato di servizio rilasciato dal Distretto
Militare per i concorrenti che abbiano gia' prestato servizio come
ufficiali di complemento dell'Esercito;
d) copia del foglio di congedo illimitato o copia del foglio
matricolare per i concorrenti che hanno gia' assolto gli obblighi di
leva o saranno chiamati ad assolverli, rilasciato dal Distretto
Militare o dalla Capitaneria di porto di appartenenza;
e) attestato di servizio recante la data di incorporazione
rilasciato dall'ente o reparto di appartenenza per i candidati in
servizio nelle Forze armate;
f) copia dell'eventuale diploma di maturita' conseguito presso
le Scuole Militari dell'Esercito;
g) copia dell'eventuale diploma di educazione fisica o copia
del diploma di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine di
un corso di durata triennale;
h) copia della documentazione relativa ad eventuali titoli di
preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, che non
contrastino con i requisiti richiesti dall'art. 11, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
Le copie fotostatiche dei documenti di cui alle lettere f), g) ed
h) dovranno essere corredate di dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che la copia e' conforme all'originale. Tale dichiarazione
dovra' essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere
la documentazione.
In luogo dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) i
candidati potranno produrre apposita dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazione rese.

                               Art. 9.
 
Prova ginnica
 
I 1600 candidati ammessi nonche' quelli che occupano la medesima
posizione di graduatoria dell'ultimo candidato ammesso, saranno
convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito in Foligno per essere sottoposti da parte della
competente sottocommissione tecnica a prove ginniche.
Tale accertamento dara' luogo ad un giudizio di idoneita' con
l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 24 punti ovvero ad un
giudizio di non idoneita'.
La prova ginnica sara' suddivisa in quattro fasi e si svolgera'
con le modalita' ed i criteri indicati nel seguente schema:
----> Vedere tabella di pag. 5 <----
 

Le modalita' di esecuzione delle quattro prove saranno
predisposte dalla competente sottocommissione per la prova ginnica.
Il mancato superamento della prova relativa alla corsa piana e di
quella relativa ai piegamenti sulle braccia comportera' l'esclusione
dal concorso. Alle ulteriori due prove sara' attribuito unicamente
punteggio incrementale.
I concorrenti dovranno presentarsi alla prova muniti di
"certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera" rilasciato dai medici della Federazione Medico
Sportiva Italiana o dal personale sanitario delle strutture
normativamente previste.
La mancata presentazione di tale certificazione comportera'
l'esclusione dal concorso.

                              Art. 10.
 
Visita medica
 
I/le candidati/e che avranno superato la prova ginnica saranno
sottoposti da parte di una apposita sottocommissione medica agli
accertamenti sanitari di seguito indicati, al fine di accertare il
possesso della idoneita' psico fisica all'espletamento del corso ed
al servizio permanente quale maresciallo, nonche' il possesso dei
seguenti requisiti fisici:
statura non inferiore a m 1.65 per il personale maschile e m
1.61 per il personale femminile;
visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben
tollerate (da portare a seguito).
Senso cromatico accertato alle matassine colorate.
Prima di effettuare la visita medica generale la sottocommissione
medica deve disporre per tutti i candidati i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
- cardiologico con E.C.G.;
- oculistico;
- otorinolaringoiatrico;
- psichiatrico;
- analisi delle urine complete con esame del sedimento;
- analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo);
- RX del torace in due proiezioni, nel caso in cui tale
accertamento non sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture pubbliche, sempreche' i
candidati producano il relativo referto come successivamente
indicato;
- per le sole aspiranti di sesso femminile saranno inoltre
eseguiti il test di gravidanza ed una ecografia pelvica, solo nel
caso che non siano state prodotte le relative certificazioni, secondo
le modalita' indicate nell'ultimo comma del presente articolo.
A ciascun candidato verra' attribuito, secondo i criteri
stabiliti dalle normative e direttive vigenti, un profilo sanitario
che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali nonche' dei
requisiti fisici suindicati.
Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti
sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
- psiche PS 2;
- costituzione CO 2;
- apparato cardio-circolatorio AC 2;
- apparato respiratorio AR 2;
- apparati vari AV 2;
- apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2;
- apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2;
- vista VS 2 (fermo restando i requisiti sopra indicati per
tale caratteristica somato-funzionale);
- udito Au 2.
Saranno giudicati non idonei, i candidati risultati affetti da:
- imperfezioni ed infermita', previste dalle vigenti normative
che sono causa di non idoneita' al servizio militare;
- imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente "3" nelle caratteristiche somato
funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare (fermo restando i requisiti del presente bando);
- disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
- stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso un ospedale militare;
- tutte le imperfezioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del
corso e con il servizio permanente quale maresciallo;
- i soggetti affetti da malattie o lesioni acute per le quali
sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso.
La sottocommissione medica seduta stante comunichera' al
candidato l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno di seguenti giudizi:
- "idoneo quale allievo maresciallo dell'Esercito" con
l'indicazione del profilo sanitario ;
- "non idoneo quale allievo maresciallo dell'Esercito" con
l'indicazione della causa di non idoneita'.
Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari e'
definitivo e inappellabile. Pertanto i concorrenti giudicati "non
idonei" non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti
concorsuali.
In caso di positivita' del test di gravidanza la sottocommissione
non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; persistendo il
suddetto stato entro i 20 giorni antecedenti all'approvazione della
graduatoria finale di merito le candidate saranno escluse dal
concorso con le modalita' indicate nel precedente art. 5.
I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno risottoposti ad accertamenti
sanitari a cura della stessa sottocommissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti
candidati saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento
psico-attitudinale di cui al successivo art. 11. Ove i candidati non
avessero recuperato, al momento della nuova visita, la prevista
idoneita' fisica saranno giudicati "non idonei". Tale giudizio
comunicato seduta stante agli interessati, sara' definitivo e
inappellabile.
Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio e
consente di accedere alla fase concorsuale relativa all'accertamento
psico-attitudinale.
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi alla visita medica
muniti di:
- un certificato attestante la recente effettuazione degli
accertamenti sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dalle competenti
autorita' sanitarie;
- un certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione (non oltre due mesi)
dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
- eventuale referto da cui risulti l'esito dell'esame
radiologico del torace se effettuato entro i tre mesi precedenti agli
accertamenti sanitari presso organi sanitari militari o strutture
sanitarie pubbliche.
I concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre produrre
all'atto della presentazione:
- referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data di presentazione;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione agli accertamenti sanitari.
Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovra' essere
prodotta in originale o in copia conforme.

                              Art. 11.
 
Accertamento psico-attitudinale
 
I candidati giudicati idonei alla visita medica, nonche' quelli
da risottoporre ad accertamenti sanitari per patologie suscettibili
di guarigione in tempi brevi, saranno sottoposti da parte della
competente sottocommissione tecnica, ad accertamento
psico-attitudinale consistente nello svolgimento di prove intese a
valutare il livello intellettuale e le qualita' attitudinali e
caratterologiche della loro personalita'.
Detto accertamento e' finalizzato a valutare le qualita'
attitudinali e caratterologiche del candidato/a e consiste in una
serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed
in un'intervista di selezione individuale condotte da Ufficiali del
Corpo Sanitario laureati in psicologia che possono essere coadiuvati
da psicologi civili convenzionati presso il C.S.R.N.E.
In particolare, attraverso l'accertamento attitudinale, si
valuta:
come il soggetto pensa;
come il soggetto interagisce col mondo esterno;
come un soggetto lavora;
le motivazioni ed i valori che sostengono la scelta del
soggetto.
Vengono pertanto indagate quattro aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' ed autoconsapevolezza e
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
area motivazionale ed identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali con particolare attenzione alle
capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi).
Al termine degli accertamenti psico-attitudinali la
sottocommissione tecnica esprimera', nei riguardi di ciascun
concorrente, un giudizio di idoneita' o di non idoneita', che e'
definitivo e sara' comunicato seduta stante.
Il giudizio di non idoneita' riveste carattere di definitivita' e
comporta l'irrevocabile esclusione dei candidati dal concorso.
Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 fino ad un
massimo di punti 6.

                              Art. 12.
Titoli di merito
 
Ai fini della formazione della graduatoria finale la commissione
esaminatrice provvedera' alla valutazione dei seguenti titoli di
merito, con l'assegnazione massima di punti 7, secondo i valori
appresso indicati:
a) essere ufficiale di complemento dell'Esercito in servizio
ovvero congedato al termine della ferma con giudizio non inferiore a
nella media o qualifiche corrispondenti, punti 0,5 per ogni anno di
servizio prestato o frazione superiore a 6 mesi completati alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda, fino ad un
massimo di punti 1,5;
b) essere volontario in ferma breve dell'Esercito ovvero
congedato al termine della ferma di leva prolungata o della ferma
breve con un giudizio non inferiore a nella media o qualifiche
corrispondenti, punti 0,5 per ogni anno di servizio prestato o
frazione superiore a 6 mesi completati alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda, fino ad un massimo di punti
2,5;
c) aver conseguito il diploma di maturita' classica o di
maturita' scientifica presso la scuola militare dell'Esercito con
sede a Napoli ovvero a Milano, punti 0,5;
d) essere in possesso del diploma di educazione fisica
conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica ovvero
del diploma di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine di
un corso di durata triennale, punti 4.

                              Art. 13.
 
Graduatoria finale di merito
 
La commissione esaminatrice di cui all'art. 6 formera' la
graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei a tutte
le prove concorsuali sulla base della somma aritmetica dei punteggi
conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta per
l'accertamento delle qualita' culturali, nella prova ginnica,
nell'accertamento psico-attitudinale e nella valutazione dei titoli
di merito di cui al precedente art. 12.
A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, che non contrastino con i requisiti richiesti
dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane di eta'.
I titoli di merito di cui all'art. 12 del presente decreto e
quelli di preferenza di cui all'art. 5 della legge n. 487/1994
saranno ritenuti validi se posseduti e comunque dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso, entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande.
L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei
vincitori, verranno formalizzate con provvedimento del direttore
generale.
La graduatoria dei vincitori del concorso sara' pubblicata nel
Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

                              Art. 14.
 
Documentazione da produrre
 
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito del concorso che avranno ricevuto personale comunicazione
dovranno, all'atto della presentazione alla Scuola Sottufficiali di
Viterbo per la frequenza del corso biennale, produrre la seguente
documentazione:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di stato libero;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato da cui risulti che gode dei diritti civili e
politici ovvero che non e' incorso in alcuna delle cause che ai sensi
delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;
e) certificazione attestante le vaccinazioni effettuate.
In luogo dei documenti a), b), c) e d) potra' essere prodotta
apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

                              Art. 15.
 
Ammissione e svolgimento del corso di formazione e specializzazione
 
I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito saranno ammessi nell'ordine della graduatoria stessa al corso
di formazione e specializzazione presso la Scuola Sottufficiali di
Viterbo fermo restando il numero massimo di concorrenti di sesso
femminile che potra' essere ammesso al corso, calcolato in base
all'aliquota percentuale massima che sara' indicata nel decreto
ministeriale previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre
1999, n. 380.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi al corso di formazione e specializzazione in numero
superiore a quello che sara' determinato dal predetto decreto, anche
se collocati in posizione utile nella graduatoria finale di merito.
All'atto dell'arruolamento i canditati risultati vincitori del
concorso verranno sottoposti a visita medica di incorporazione da
parte del dirigente del servizio sanitario della Scuola Sottufficiali
dell'Esercito di Viterbo. Qualora i candidati convocati risultino
"non idonei" alla predetta visita medica per qualsiasi causa, gli
stessi saranno immediatamente inviati all'Ospedale Militare
competente per l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi
marescialli da parte della commissione medica ospedaliera. In tale
sede la predetta commissione dovra' pronunciarsi quanto prima sulla
suddetta idoneita'. Sia nel caso di giudizio di non idoneita' sia nel
caso di temporanea non idoneita' superiore a venti giorni i candidati
saranno immediatamente esclusi dall'arruolamento per la frequenza del
corso con provvedimento motivato del Direttore Generale o di
Autorita' da lui delegata.
I candidati risultati vincitori del concorso che non si
presenteranno alla Scuola Sottufficiali di Viterbo nel termine
fissato dalla Direzione Generale nella lettera di convocazione
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla frequenza del
corso. La direzione generale potra' comunque autorizzare per
comprovati motivi gli aspiranti a differire la presentazione fino
all'ottavo giorno dalla data di inizio del corso, solo in seguito a
richiesta da parte dei medesimi da trasmettere a mezzo fax
(n. 06/47355336) entro 48 ore dall'avvenuto impedimento.
Entro i primi 30 giorni di corso, l'amministrazione si riserva la
facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia ovvero alle
dimissioni da parte dei vincitori, convocando i candidati idonei che
seguono nella graduatoria finale di merito fermo restando il numero
massimo di concorrenti di sesso femminile che potra' essere ammesso
al corso, calcolato in base all'aliquota percentuale massima che
sara' indicata nel decreto ministeriale previsto dall'art. 1,
comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.
Gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i graduati in servizio o in
congedo presso le Forze armate e nell'Arma dei Carabinieri nonche' il
personale appartenente alle Forze di Polizia o Corpi armati dello
Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al
grado e alla qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso
stesso.
I sergenti ed i volontari in servizio permanente potranno
accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado posseduto
all'atto dell'ammissione al corso medesimo, con la conseguente
cessazione dalla posizione del servizio permanente ed il passaggio a
quella di allievi marescialli.
In caso di proscioglimento o dimissioni durante la frequenza del
corso gli allievi provenienti dai ruoli sergenti o volontari in
servizio permanente potranno, a domanda, essere reintegrati nel grado
con il reinserimento nel ruolo del servizio permanente dove erano
precedentemente iscritti.
Durante la frequenza del corso agli allievi marescialli
provenienti dal ruolo sergenti e dal ruolo volontari di truppa in
servizio permanente delle tre Forze armate competono gli assegni del
grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei
tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, avra' la
durata di due anni e sara' articolato in tre fasi, delle quali la
prima finalizzata alla formazione etico-militare degli allievi ed
alla istruzione tecnico-professionale di base, la seconda al
completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione
alla specializzazione di assegnazione, la terza allo svolgimento
delle attivita' connesse all'effettuazione dell'esame finale.
L'ammissione al citato corso comportera', l'iscrizione a cura
dell'amministrazione difesa, presso l'Universita' della Tuscia in
Viterbo, per il conseguimento del Diploma Universitario in "Scienze
Organizzative e Gestionali".
Al termine della prima fase un'apposita commissione, nominata con
decreto del Direttore Generale, provvedera' all'assegnazione delle
specializzazioni agli allievi in relazione alle esigenze della Forza
armata e secondo le modalita' previste dallo Stato Maggiore
dell'Esercito - 1o reparto.
Al termine di ciascuna delle prime due fasi per essere ammessi
alle successive, gli allievi dovranno superare gli esami intermedi e
le esercitazioni pratiche previste dal regolamento interno della
Scuola Sottufficiali di Viterbo predisposto dagli organi competenti
di Forza armata e approvato dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
Gli esami finali consisteranno in prove tese ad accertare negli
allievi il possesso delle capacita' di base per compiere interventi
di natura tecnico-operative, delle necessarie conoscenze per
assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale
subordinato, della piena corrispondenza dei doveri e delle
responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al
personale appartenente al ruolo dei marescialli.
Dopo il superamento degli esami finali del corso gli allievi
saranno nominati, sulla base della relativa graduatoria di merito,
marescialli in servizio permanente con decorrenza giuridica dal
giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami
finali.

                              Art. 16.
 
Disposizioni varie
 
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti per la prova scritta per l'accertamento delle qualita'
culturali saranno considerati rinunciatari e ritenuti esclusi dal
concorso. Analogamente saranno considerati rinunciatari quei
concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti
per sostenere le prove ginniche, le visite mediche e gli accertamenti
psico-attitudinali comunicati nell'apposita lettera di convocazione.
Tuttavia, in presenza di documentata causa che impedisca la
presentazione in una delle predette fasi concorsuali, segnalata
tempestivamente a mezzo fax (06/47355336) alla Direzione Generale per
il Personale Militare - 1o Reparto - 2a Divisione Reclutamento
Sottufficiali - 1a Sezione, via XX Settembre n. 123/A, c.a.p. 00187
Roma, compatibilmente con il calendario delle prove e degli
accertamenti sopraindicati, potra' essere fissata una nuova ed ultima
data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga.
Ad ogni prova o accertamento i candidati dovranno esibire la
carta d'identita' oppure altro documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente ed in corso di validita'.
Per informazioni inerenti all'esito delle prove previste dal
presente bando di concorso potra' essere contattato l'ufficio
relazioni con il pubblico al n. 06/47355941.
Le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove
concorsuali sono a carico dei partecipanti e non verranno rimborsate
dall'amministrazione.
Per la partecipazione alle prove concorsuali, ai concorrenti
militari in servizio non dovra' essere rilasciato il certificato di
viaggio ma esclusivamente la licenza straordinaria della durata
limitata al giorno/i di effettuazione delle prove. Qualora i
candidati non si dovessero presentare a sostenere la prova per motivi
dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Durante la fase relativa alle prove ginniche, alle visite mediche
ed agli accertamenti psico-attitudinali, i concorrenti potranno
usufruire, compatibilmente con le disponibilita' logistiche del
momento, di vitto e alloggio a carico del Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo le normative vigenti e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2000
Ten. Gen.: Bruno Simeone

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