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SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di Consigliere
parlamentare di prima fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 11/12/2001
Ente:SENATO DELLA REPUBBLICA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:01E11893
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:12
Scadenza:10/1/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data
22 novembre 2001;
Su proposta del Segretario Generale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici
posti di Consigliere parlamentare di prima fascia, con lo stato
giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento
dell'amministrazione del Senato della Repubblica e dalle
deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia al
momento dell'assunzione.
2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: otto posti
riservati ai candidati che sostengono le prove di concorso previste
per l'indirizzo giuridico, quattro posti riservati ai candidati che
sostengono le prove di concorso previste per l'indirizzo economico.
Nei riguardi dei dipendenti delle carriere degli stenografi e dei
segretari parlamentari del Senato della Repubblica risultati idonei
non vincitori, si applica la riserva di un posto ai sensi
dell'art. 13, comma 1, del Regolamento dell'Amministrazione.
3. Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito.
I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei
due indirizzi sono portati in aggiunta a quelli messi a concorso
nell'altro indirizzo, qualora la graduatoria di merito degli stessi
comprenda candidati idonei non vincitori, procedendo in ordine di
punteggio complessivo riportato da questi ultimi e, nel caso di
candidati classificatisi ex aequo, secondo i titoli di preferenza
previsti dalle norme vigenti sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni.
4. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i servizi del Senato.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di diploma di laurea conseguito, con una
votazione non inferiore a 105/110, presso le facolta' di
giurisprudenza, di scienze politiche, di lettere e filosofia, di
scienze statistiche, di economia e commercio e di economia; ovvero
siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
dichiarato equipollente al suddetto diploma di laurea dall'autorita'
italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve
risultare, altresi', a quale corso di laurea equivalga il titolo di
studio conseguito all'estero e a quale delle votazioni previste per
il suddetto diploma equivalgano le valutazioni riportate nel titolo
di studio conseguito all'estero;
d) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai
40 anni;
e) siano fisicamente idonei all'impiego;
2. Il termine entro il quale debbono possedersi i requisiti di
ammissione, i titoli di merito, di cui all'art. 3, commi 7 e 8, ed i
titoli di preferenza, di cui all'art. 1, comma 3, e di cui
all'art. 13, comma 3, e' l'ultimo giorno utile per la spedizione
delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm)
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al,
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - Codice A1 - (via Giustiniani, n. 11 - 00186 Roma),
a pena di irricevibilita', entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque
pervenire al Servizio del personale del Senato, a pena di
irricevibilita', entro 45 giorni dalla predetta data di pubblicazione
del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera
raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta, inviata con le modalita' sopraindicate e firmata in
originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) il titolo di studio richiesto, l'universita' che lo ha
rilasciato, la data di conseguimento e la votazione riportata ovvero
allegare le prescritte dichiarazioni di equipollenza;
h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
ecc.);
i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco o spagnolo - nella quale intendono sostenere la prova
preliminare e quella orale obbligatoria di lingua straniera;
b) le eventuali lingue - scelte tra quelle suindicate (ad
esclusione di quella specificata per la prova preliminare) e tra le
seguenti altre: russo, arabo, cinese, giapponese, portoghese - nelle
quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
c) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente
applicata su carta bollata e con firma autenticata.
7. Nella domanda i candidati devono indicare l'eventuale possesso
dei titoli che intendono sottoporre al giudizio della commissione
esaminatrice. I titoli valutabili sono i seguenti:
a) il conseguimento del diploma di laurea richiesto quale
requisito di ammissione con il punteggio di 110/110 o votazione
equivalente;
b) la lode conseguita nel diploma di laurea richiesto quale
requisito di ammissione;
c) eventuali altre lauree, purche' comprese tra quelle indicate
nel presente bando quali requisito di ammissione al concorso;
d) conseguimento dell'idoneita' a professore o ricercatore
nelle universita';
e) vincita di concorso pubblico nazionale per funzionario della
carriera direttiva della Presidenza della Repubblica, della Camera
dei deputati, della Corte costituzionale;
f) vincita di concorso per magistrato ordinario,
amministrativo, contabile o militare, nonche' per procuratore dello
Stato;
g) vincita di concorso per la carriera diplomatica o per quella
prefettizia;
h) conseguimento del dottorato di ricerca, ovvero del titolo di
Ph.D;
i) vincita di concorso per funzionario della Banca d'Italia,
nonche' per la carriera direttiva e la dirigenza presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici non economici;
l) superamento dell'esame finale del corso di reclutamento dei
funzionari direttivi dello Stato presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione;
m) le abilitazioni all'esercizio delle professioni di avvocato
e commercialista conseguite mediante esami e per le quali e'
richiesto il possesso della laurea;
n) borse di studio post-universitarie;
o) diplomi rilasciati da scuole di perfezionamento
post-universitario, ovvero da istituti specializzati
post-universitari italiani o stranieri (compresi i master);
p) vincita di concorso di ammissione ad un dottorato di
ricerca;
q) attestato di frequenza di corsi annuali di studi legislativi
o di preparazione alle carriere delle assemblee legislative
organizzati da facolta' universitarie o istituti specializzati;
r) stage presso gli organismi internazionali ai quali l'Italia
aderisce;
s) pubblicazioni a stampa attinenti alle discipline di esame,
con esclusione di quelle realizzate in collaborazione e dalle quali
non si evinca il contributo scientifico del candidato (in ogni caso
non sara' consentita la presentazione di bozze di stampa).
8. I candidati ammessi alle prove scritte devono presentare la
documentazione comprovante il possesso dei suddetti titoli, indicati
nella domanda di partecipazione, entro il termine di decadenza loro
comunicato dall'Amministrazione che si riserva, altresi', di
verificare, anche d'ufficio, la veridicita' delle dichiarazioni rese
nella domanda medesima.
9. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.

                               Art. 4.
 
Irricevibilita' delle domande
 
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia
stampabile dal sito internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento; sono irricevibili le
domande spedite con posta prioritaria, ordinaria, espresso, corriere
o altro mezzo diverso da quello prescritto;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o
in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di quarantacinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

                               Art. 5.
 
Cause di esclusione dal concorso
 
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del diploma di laurea conseguito
presso le facolta' di giurisprudenza, scienze politiche, lettere e
filosofia, scienze statistiche, economia e commercio ed economia;
d) che non siano in possesso del diploma di laurea conseguito
con una votazione di almeno 105/110, ovvero con una votazione
equivalente ai 105/110;
e) che non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di laurea, da
cui deve risultare, altresi', a quale dei giudizi o delle votazioni
previsti per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata
nel titolo di studio conseguito all'estero; dalle dichiarazioni di
equipollenza dovra' inoltre risultare l'equipollenza alle facolta' di
giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia, scienze
statistiche, economia e commercio ed economia;
f) che abbiano un'eta' inferiore a 18 anni o superiore a
40 anni;
g) che non siano fisicamente idonei all'impiego;
h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di laurea conseguito presso una delle facolta' previste
dal presente bando;
i) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di laurea previsto quale requisito di ammissione
conseguito con una votazione non inferiore a 105/110, ovvero con una
votazione dichiarata equipollente ai sensi di legge;
l) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita'
italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma
di laurea, da cui deve risultare, altresi', a quale dei giudizi o
delle votazioni previsti per il suddetto diploma equivalga la
valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero,
nonche' l'equipollenza ai prescritti corsi di laurea;
m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
n) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
o) che non abbiano indicato nella domanda di essere fisicamente
idonei all'impiego.
3. Le integrazioni alle domande di partecipazione sono prese in
considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il termine di
quarantacinque giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato le dichiarazioni
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
5. I termini per la presentazione della domanda, dei titoli di
merito e di preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si
esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza e' festivo, la
scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non
festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto.
2. La Commissione esaminatrice e' presieduta dal Presidente del
Senato della Repubblica ovvero da un Vice Presidente e composta dal
Segretario Generale e da professori ordinari di universita' ovvero
magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ovvero
avvocati dello Stato ad essi equiparati; la Commissione puo'
aggregare esaminatori esperti per le prove di lingua e per le prove
tecniche.
3. La Commissione esaminatrice procede - preliminarmente nella
sua prima riunione - alla determinazione dei criteri di valutazione
dei diversi tipi di titoli. Il punteggio per i titoli presentati da
ogni singolo candidato ammesso alle prove scritte viene attribuito
prima dell'effettuazione delle stesse e reso pubblico a mezzo di
affissione secondo le modalita' che vengono fornite ai candidati in
sede di prova preliminare. Ai titoli e' attribuito un punteggio
massimo complessivo di 10 punti.
4. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni, ciascuna delle
quali costituita da tre componenti. Al termine del lavoro
istruttorio, le Sottocommissioni riferiscono alla Commissione
plenaria che attribuisce i punteggi definitivi a ciascuna prova per
le diverse materie.

                               Art. 7.
 
Diario della prova preliminare
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale "Concorsi ed esami"
- del 5 marzo 2002 viene data comunicazione del diario della prova
preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso o invito, per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo
indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo 2002, muniti:
a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale
e' stata spedita la domanda di partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
5. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.

                               Art. 8.
 
Diario delle prove scritte, orali e tecniche
 
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo 2002. Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
3. Tutte le comunicazioni sia a mezzo di affissione o
pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili -
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove
assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

                               Art. 9.
 
Notifica dei risultati delle prove
 
1. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
5 marzo 2002.
2. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

                              Art. 10.
 
Prova preliminare
 
1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una
prova preliminare consistente in 100 quesiti a risposta multipla
volti a verificare la competenza linguistica in una lingua prescelta
all'atto della compilazione della domanda tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco, spagnolo.
2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene
attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; vengono
invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta
errata o plurima e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonche'
di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice
per lo svolgimento delle prove comporta l'immediata esclusione dal
concorso.
5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo
l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per
nessun motivo.
6. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 61 e si sono collocati
nelle graduatorie della prova preliminare, rispettivamente, fino al
200o posto per l'indirizzo giuridico, e fino al 100o posto per
l'indirizzo economico; i predetti numeri di 200 e 100 ammessi possono
essere superati per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo
all'ultimo posto utile della graduatoria di idoneita'.
7. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo della graduatoria di merito.

                              Art. 11.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono:
a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo sostanziale e processuale;
c) Diritto privato;
d) Storia dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, con
particolare riferimento alla storia d'Italia.
2. Le prove scritte per l'indirizzo economico sono:
a) Politica economica e finanziaria;
b) Scienza delle finanze, contabilita' di Stato e degli enti
pubblici;
c) Istituzioni di diritto pubblico;
d) Storia dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, con
particolare riferimento alla storia d'Italia.
3. La durata di ciascuna prova scritta e' di 8 ore.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un massimo di
20 punti.
5. Le prove si intendono superate se il candidato riporta in esse
un punteggio complessivo non inferiore a 56 punti e non meno di
12 punti in ciascuna singola prova.

                              Art. 12.
 
Prove orali e tecniche
 
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le prove orali e tecniche divise per ciascun indirizzo.
2. Per l'indirizzo giuridico le prove orali sono:
a) Diritto costituzionale e procedura parlamentare;
b) Diritto amministrativo sostanziale e processuale;
c) Diritto civile e commerciale;
d) Diritto internazionale e diritto comunitario;
e) Diritto del lavoro;
f) Contabilita' di Stato ed elementi di diritto tributario;
g) Politica economica;
h) Storia dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, con
particolare riferimento alla storia d'Italia;
i) la lingua straniera gia' scelta per la prova preliminare. I
candidati devono dimostrare adeguata conoscenza della lingua, che e'
accertata mediante l'ascolto di un brano registrato nella lingua
prescelta e successive domande e conversazione sul brano ascoltato.
3. Per l'indirizzo economico le prove orali sono:
a) Diritto costituzionale e procedura parlamentare;
b) Economia politica e politica economica;
c) Economia e politica industriale;
d) Economia monetaria e creditizia;
e) Contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
f) Scienza delle finanze e diritto tributario;
g) Statistica metodologica ed economica;
h) Storia dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, con
particolare riferimento alla storia economica;
i) la lingua straniera gia' scelta per la prova preliminare. I
candidati devono dimostrare adeguata conoscenza della lingua, che e'
accertata mediante l'ascolto di un brano registrato nella lingua
prescelta e successive domande e conversazione sul brano ascoltato.
4. Le prove tecniche, comuni ai due indirizzi, consistono in:
a) redazione di resoconto sommario di discorsi parlamentari;
b) utilizzazione di personal computer per l'elaborazione e lo
scambio di documenti, nonche' ricerca di informazioni, con
particolare riguardo per le banche dati accessibili via internet,
presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
5. Prima della prove tecniche, l'Amministrazione del Senato mette
i candidati, che lo desiderino, in condizione di esercitarsi e di
ricevere informazioni sulla tecnica e sulle modalita' del resoconto
parlamentare e sull'utilizzo di un personal computer.
6. A ciascuna delle prove orali e tecniche viene attribuito un
massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneita', tali
esami si intendono superati se il candidato riporta in essi un
punteggio complessivo non inferiore a 77 punti e non meno di 6 punti
in ciascuna prova.
7. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra quelle
suindicate per la prova preliminare (ad esclusione di quella
specificata per la prova obbligatoria) e le seguenti: russo, arabo,
cinese, giapponese, portoghese.
8. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un testo
scritto che costituisce la base per successive domande e
conversazione.

                              Art. 13.
 
Graduatoria finale
 
1. Sono formate due graduatorie distinte per ciascun indirizzo.
2. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti per le prove scritte,
per quelle orali (ivi comprese quelle facoltative), per quelle
tecniche e per i titoli.
3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di
preferenza nei concorsi a pubblico impiego. A tal fine, i candidati
ammessi alle prove orali devono presentare i documenti comprovanti il
possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di
punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione
al concorso. La documentazione comprovante gli stessi deve essere
presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro
il giorno in cui si sostiene la prova orale.

                              Art. 14.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso ricevono
apposito avviso e sono sottoposti a visita medica da parte di un
sanitario di fiducia dell'Amministrazione, al fine di accertare
l'idoneita' fisica all'impiego.

                              Art. 15.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che
vengono loro indicati dall'Amministrazione del Senato della
Repubblica secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'art. 15 del regolamento dell'Amministrazione del Senato
della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo
se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di
conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.

                              Art. 16.
 
Ricorsi
 
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 69,
comma 1-bis, del nuovo regolamento interno degli uffici e del
personale alla commissione contenziosa del Senato della Repubblica,
entro trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione,
dei diversi provvedimenti.

                              Art. 17.
 
Accesso agli atti del concorso
 
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso se vi abbiano interesse per la tutela di
situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa
richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.

                              Art. 18.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso.
I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali
allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali
dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.

                              Art. 19.
 
Informazioni
 
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il
sabato) o consultare il sito internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
Il Presidente: Pera
Il Segretario Generale: Nocilla

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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