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UNIVERSITA' DI CAMERINO

Concorso, per titoli, per l'attribuzione di quarantacinque borse di
eccellenza destinate agli studenti del predetto anno accademico che
si immatricoleranno al primo anno di uno dei corsi di studio attivati
presso l'Universita'.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 8/8/2000
Ente:UNIVERSITA' DI CAMERINO
Località:Camerino  (MC)
Codice atto:000E7195
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/10/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge n. 168 del 12 maggio 1989;
Vista la legge n. 390 del 2 dicembre 1991;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1991, in particolare l'art. 10;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, in
particolare l'art. 6;
Vista la delibera del senato accademico dell'Universita' degli
studi di Camerino n. 267 del 12 luglio 2000;
 
Decreta:
 

Borse di eccellenza 2000
 
Art. 1.
E' indetto per l'a.a. 2000/2001 un concorso, per titoli, per
l'attribuzione di quarantacinque borse di eccellenza destinate agli
studenti che nel predetto anno accademico che si immatricoleranno al
primo anno di uno di uno dei corsi di studio attivati presso
l'Universita' degli studi di Camerino. Sono esclusi gli studenti
considerati residenti in sede o pendolari ai fini ERSU. Dette borse
permetteranno ai titolari di usufruire di un posto letto presso le
strutture residenziali, gestite dall'E.R.S.U. ubicate a Camerino e
dell'assegnazione di una somma pari a L. 2.000.000. Gli studenti
frequentanti i corsi in teledidattica nella sede di Ascoli Piceno
godranno dei soli benefici monetari.
Le borse di studio sono cosi' ripartite:
facolta' di farmacia: n. 9;
facolta' di giurisprudenza: n. 6;
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali (con
esclusione del D.U. in informatica): n. 30.
Nel caso di esaurimento di una delle graduatorie, le borse
eventualmente ancora disponibili verranno assegnate tramite
graduatoria di Ateneo.

                               Art. 2.
La durata delle borse e' pari alla durata legale del corso degli
studi per la frequenza del quale sono erogate.

                               Art. 3.
Possono partecipare al concorso per l'attribuzione delle borse
coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti a pena di
esclusione:
1) cittadinanza italiana o di Paesi membri dell'Unione europea;
2) possesso del diploma di superamento dell'esame di stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore con
votazione non inferiore a 80/100 o equipollente, idoneo
all'iscrizione ai corsi di studio attivati presso l'Universita' di
Camerino, acquisito in data non antecedente l'anno scolastico
1999/2000. Possono altresi' essere ammessi coloro i quali, avendo
conseguito la maturita' quinquennale nell'anno scolastico 1998/1999,
abbiano successivamente prestato servizio militare o civile.

                               Art. 4.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A),
dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il 2 ottobre 2000
alla Divisione affari generali - Universita' degli studi - Via del
Bastione - 62032 Camerino (fa fede la data del timbro postale di
spedizione).
Il candidato dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) di essere cittadino italiano o di un Paese membro
dell'Unione europea;
2) la propria residenza e il domicilio, ove diverso;
3) la votazione conseguita in sede di esame di maturita';
4) di aver presentato domanda di iscrizione ad un corso di
laurea dell'Universita' di Camerino;
5) eventuale frequenza dei corsi in teledidattica presso la
sede di Ascoli Piceno.
Alla domanda dovra' essere allegata documentazione comprovante la
votazione conseguita in ciascuna disciplina dei due quadrimestri del
penultimo anno e del primo quadrimestre dell'ultimo anno di scuola
superiore e eventuale documentazione circa crediti maturati tramite
la partecipazione a stages e/o corsi organizzati dall'universita' o
in collaborazione con l'universita'.

                               Art. 5.
Le domande dei candidati verranno valutate da una commissione,
nominata dalla commissione ristretta del senato accademico, che
formulera' una graduatoria di merito.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
a) provenienza: 20%
b) carriera scolastica: 70%
c) credito formativo maturato tramite partecipazione a stages
e/o corsi organizzati dall'universita' o in collaborazione con
l'universita': 10%.
Ai fini della formulazione della graduatoria la provenienza viene
valutata in ordine decrescente secondo le seguenti quattro fasce:
a) studenti residenti nelle regioni non confinanti con le
Marche o in Paesi che fanno parte dell'U.E.;
b) studenti residenti nelle regioni confinanti con le Marche;
c) studenti residenti in provincia diversa da quella di
Macerata;
d) studenti residenti nella provincia di Macerata.
A parita' di condizioni la priorita' e' determinata
dall'appartenenza a nucleo familiare con pluralita' di studenti
universitari e dalle condizioni di reddito e patrimonio che dovranno
essere appositamente prodotte a richiesta dell'universita'.

                               Art. 6.
La graduatoria formata dalla commissione di cui al precedente
articolo rimane aperta fino al 31 dicembre 2000; pertanto, ove si
verifichino tra i beneficiari rinunce, abbandoni, trasferimenti o
decadenze, coloro che li seguono possono subentrare nella titolarita'
della borsa.

                               Art. 7.
Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili
con le borse di studio erogati dall'E.R.S.U. di Camerino. Non e'
precluso, tuttavia ai vincitori delle borse di eccellenza,
l'inserimento nelle graduatorie E.R.S.U. ai fini dell'eventuale
esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione all'universita'.
Gli studenti che risultino essere contemporaneamente vincitori
dei benefici erogati da ambedue gli enti, dovranno esercitare opzione
entro il 3 novembre 2000, a pena di esclusione dalla graduatoria
valida ai fini dell'attribuzione delle borse di studio
dell'universita'.

                               Art. 8.
I candidati risultati vincitori avranno diritto di occupare uno
dei posti letto disponibili a partire dal 3 novembre 2000 fino al
27 luglio 2001.
La somma in denaro sara' liquidata previa presentazione entro il
30 giugno 2001 di idonea attestazione della frequenza dei corsi
previsti nel piano degli studi individuale o tradizionale prescelto
ed entro il 15 luglio 2001 della certificazione relativa all'avvenuto
superamento del 25% degli esami obbligatori previsti per l'anno
accademico di riferimento con votazione non inferiore a 24/30.
La non osservanza degli obblighi previsti dal precedente comma
comporta la decadenza dalla borsa di studio e dalla fruizione del
posto letto.

                               Art. 9.
Le borse saranno revocate in caso di rinuncia agli studi o
trasferimento ad altra sede universitaria.
La borsa verra' altresi' revocata allo studente che incorra in
sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.

                              Art. 10.
Per gli anni successivi al primo, la conferma della borsa e'
legata al possesso dei seguenti requisiti:
1) presentazione entro il 30 giugno di idonea attestazione della
frequenza dei corsi previsti nel piano degli studi individuale o
tradizionale prescelto per l'anno accademico di riferimento;
2) presentazione entro il 15 luglio, di certificazione attestante
l'avvenuto superamento del 75% degli esami previsti per il precedente
anno di corso dal piano degli studi prescelto, con votazione media
non inferiore a 26/30 e di almeno il 25% degli esami obbligatori
previsti per l'anno accademico di riferimento con votazione non
inferiore a 24/30.

                              Art. 11.
Ai fini della attribuzione delle borse i vincitori saranno
invitati a presentare a questa Universita' - Divisione affari
generali, nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria, la
seguente documentazione:
1) dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le
condizioni previste dal bando;
2) dichiarazione riportante lo stato di famiglia;
3) eventuale autocertificazione (in caso di parita', e a
richiesta dell'universita') riguardante la condizione economica e
patrimoniale del nucleo familiare di riferimento.

                              Art. 12.
L'universita' si riserva la facolta' di avvalersi dei mezzi che
riterra' idonei per svolgere accertamenti sulla corrispondenza di
quanto attestato dal singolo studente nelle proprie dichiarazioni.
Allo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato
una dichiarazione non rispondente al vero verra' immediatamente e
definitivamente revocata la concessione della borsa, salva l'adozione
nei suoi confronti di provvedimento disciplinare e la denuncia
all'autorita' giudiziaria, qualora si ravvisino estremi di reato.

                              Art. 13.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di
cui alla legge dicembre 1991, n. 390, ed al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
Camerino, 18 luglio 2000
Il rettore: Buti

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