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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - 18° ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.93 del 26/11/2002
Ente:UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Località:Chieti  (CH)
Codice atto:02E09211
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio"
Chieti-Pescara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
generale - n. 66 del 19 marzo 1996 e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 795 del 28 luglio 1999; con cui e'
stato emanato il regolamento sul dottorato di ricerca in attuazione
dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive
modificazioni;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' "G. D'Annunzio"
Chieti-Pescara avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di
ricerca;
Viste le delibere del comitato scientifico di cui all'art. 5 del
succitato regolamento in data 8 e 20 maggio, 10 giugno, 3 e 19 luglio
e 24 settembre 2002;
Vista la delibera del nucleo di valutazione in data 11 ottobre
2002;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione espresse in data 22 ottobre 2002 relative
all'approvazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato
di ricerca 18° ciclo per l'anno accademico 2002/2003;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara
e' istituito il 18° ciclo dei dotorati di ricerca.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati.
Per ciascun dottorato vengono indicati la denominazione, il
dipartimento sede amministrativa del dottorato, il coordinatore, le
eventuali sedi consorziate, la durata del corso, i posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio disponibili, data e luogo
di svolgimento della prova scritta.
 
----> Vedere elenco da pag. 61 a pag. 65 <----
 
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti assicurati da strutture dell'Ateneo, ovvero
dall'esterno purche' i necessari atti vengano formalizzati entro il
termine di scadenza del presente bando concorsuale.

                               Art. 2.
 
Convocazione esame di ammissione
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati, per
ciascun corso di dottorato, nel precedente art. 1.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario delle rispettive prove scritte indicate nel
presente bando, sara' cura di questa amministrazione comunicare ad
ogni singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo
raccomandata a.r., eventuali variazioni al predetto calendario.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo lettera
raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno superato la
prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per la
prova, ovvero a mezzo comunicazione in sede concorsuale da parte
della commissione esaminatrice.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di ammissione al dottorato di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in
possesso di:
diploma di laurea conseguito in Italia secondo l'ordinamento
precedente iI riordinamento didattico di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data
3 novembre 1999, n. 509 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 2 del 4 gennaio 2000,
ovvero
diploma di laurea specialistica conseguito in Italia secondo il
suddetto riordinamento,
ovvero
analogo titolo accademico conseguito presso universita' estere,
riconosciuto equipollente d un titolo accademico italiano dalle
competenti autorita' accademiche.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al rettore
dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, e
redatte, in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente
bando, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a.r., con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla medesima Universita' - via
dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo - entro il 4 gennaio 2003.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano eletto quale proprio
domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea, conseguita secondo l'ordinamento precedente il
riordinamento didattico ovvero laurea specialistica, posseduta
nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la data dei provvedimento con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa;
di impegnarsi a seguire con regolarita' le attivita' previste
per il proprio programma formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini comunitari e stranieri).
I candidati sono tenuti a versare un contributo di Euro 36,15 sul
c.c. postale n. 202663 intestato all'Universita' degli studi
"G. D'Annunzio" Chieti-Pescara - via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo
- indicando nella causale di versamento: "Contributo per l'ammissione
al concorso di dottorato di ricerca in (indicare il titolo del
dottorato) XVIII Ciclo". L'attestato del versamento del contributo
dovra' essere allegato alla domanda.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per evetuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda spedita oltre il termine
stabilito.

                               Art. 5.
 
Esame di ammissione
 
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) porto d'armi;
b) passaporto
c) carta d'identita';
d) patente di guida.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
ed una orale, tese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue
straniere indicate dal candidato.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi
dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

                               Art. 6.
 

Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca saranno composte e nominate in conformita'
alla normativa vigente.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della
raccomandata a.r. con cui si da comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria.
Il suddetto scorrimento avverra' anche nell'ipotesi in cui uno o
piu' degli ammessi rinunci al dottorato entro tre mesi dall'inizio
del corso.
Il rinunciatario, qualora abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato di cui al precedente art. 1, nonche' quelle eventualmente
in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, vengono
assegnate secondo l'ordine di graduatoria concorsuale. In caso di
parita' di posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli
fini del conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione
della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive
modificazioni.
E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al
primo anno del corso di dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera
durata del corso medesimo perdendone quindi la titolarita', in tal
caso la borsa e' assegnata al candidato secondo l'ordine di
graduatoria, purche' cio' non comporti l'aumento del numero degli
iscritti al suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a
concorso.
Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che non possiedono un reddito complessivo annuo lordo superiore a
Euro 7.746,85. II superamento del limite di reddito determina la
perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e'
verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita'
eventualmente gia' percepite.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata che, per l'anno 2003, e' pari al 14% di cui il 4,67% a
carico del percettore della borsa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
mensili posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo chiedere di fruirne una
seconda volta.
I candidati extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame ed in possesso di una borsa di studio
M.A.E., sono ammessi al dottorato senza borsa di studio.

                               Art. 9.
 
Iscrizione
 
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui ai precedenti articoli 7 e 8 devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni dieci a decorrere dal ricevimento
della raccomandata a.r. con cui si da' comunicazione dell'esito del
concorso, domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi
su apposito modello predisposto dall'amministrazione universitaria,
corredata dai seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita', debitamente
firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle Universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea, conseguito secondo
l'ordinamento precedente il riordinamento didattico ovvero laurea
specialistica, con la relativa votazione;
e) dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione e nell'affermativa l'impegno scritto a sospenderne
la frequenza;
f) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato per
tutta la durata del corso suindicato;
g) i cittadini comunitari e stranieri devono inoltre
dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Gli assegnatari della borsa di studio sono tenuti, altresi, a
presentare:
a) dichiarazione di non godere o di non aver goduto di altre
borse di studio (anche per un solo anno), erogate per seguire corsi
di dottorati di ricerca;
b) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
c) dichiarazione di non cumulare la borsa di studio con altre
borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.

                              Art. 10.
 
Copertura assicurativa
 
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni
per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi. I medesimi
provvederanno alla stipula della relativa polizza, della quale
presenteranno copia all'amministrazione universitaria.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole
attivita' che si riferiscono al corso di dottorato, provvedendo alla
stipula della relativa polizza.

                              Art. 11.
 
Tasse per la frequenza
 
Il contributo annuo per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca ammonta a Euro 774,68 che dovra' essere versato in unica
soluzione all'atto dell'iscrizione.
Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo i titolari
delle borse di studio di cui al precedente art. 8.

                              Art. 12.
 
Pubblico dipendente
 
Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata
dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico
dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra
un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima,
puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica
presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro.

                              Art. 13.
 
Obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.

                              Art. 14.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, si
consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre
membri effetti e tre supplenti scelti tra i professori e ricercatori
universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati ed, in caso di mancata attivazione del corso, anche
in altra sede.

                              Art. 15.
 
Norme finali
 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita' degli
studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, concernente i dottorati di
ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara (http://www.unich.it). Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente all'ufficio
dottorato, via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo, tel.
0871/3556075-6077.
Chieti, 12 novembre 2002
Il rettore: Cuccurullo

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