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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 278 giovani ai
licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola
Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica per l'anno
scolastico 2014-2015.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.23 del 21/3/2014
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:14E01257
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/4/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi delle
Scuole Militari dell'Esercito e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2001, concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi della
Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni
riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del
Ministro della Pubblica Istruzione, recante norme per il recupero dei
debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.
64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 202, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390-
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Vista la lettera M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto 2013, con cui la
Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti
autorizzato per l'anno 2014;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2014);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016;
Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per
l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi alle
Scuole Militari "Nunziatella" in Napoli e "Teulie'" in Milano, alla
Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" in Venezia e alla Scuola
Militare Aeronautica "Giulio Douhet" in Firenze per l'anno scolastico
2014-2015;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'eventuale effettuazione
di una prova preliminare sulla base del numero delle domande
pervenute per ciascun concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Per l'anno scolastico 2014-2015 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 278
(duecentosettantotto) giovani ai licei annessi alle Scuole Militari
dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare
Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza Armata,
sede e ordine di studi:
a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo all'ammissione
alle Scuole Militari dell'Esercito, cosi' ripartiti:
1) "Nunziatella" di Napoli:
1° liceo classico: posti 32 (trentadue);
3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto).
2) "Teulie'" di Milano:
1° liceo classico: posti 22 (ventidue);
3° liceo scientifico: posti 58 (cinquantotto).
b) posti 68 (sessantotto) per il concorso relativo all'ammissione
alla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini", cosi' ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 18 (diciotto);
2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta);
c) posti 50 (cinquanta) per il concorso relativo all'ammissione alla
Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet", cosi' ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 22 (ventidue);
2) 3° liceo scientifico: posti 28 (ventotto).
2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
L'attestazione del nesso di causalita' che legittima a beneficiare di
tale riserva di posti deve recare data anteriore a quella di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della Difesa ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it,
nonche
' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
altresi', la facolta' nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al
successivo art. 3 nonche' nel sito internet
www.persomil.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) sono nati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999,
estremi compresi;
b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al 1° liceo
classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire
la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico 2013-2014;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653 e successive modificazioni;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non
sono stati espulsi da Istituti di educazione o di istruzione dello
Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali Allievi
delle Scuole Militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi artt. 9, 10 e 11.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.

                               Art. 3 


Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa


1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 saranno gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo denominato
portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa.
2. Attraverso tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3, potranno
presentare le domande di partecipazione ai predetti concorsi e
ricevere, con le modalita' indicate nel successivo art. 5, le
ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il
Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di registrazione necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale dei
concorsi, con una delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (che, data la minore eta'
dei concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un componente
del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le procedure consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni concernenti il software e la configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale dei concorsi. L'uso di
programmi non consigliati potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di registrazione, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, i cui modelli sono pubblicati nel portale dei
concorsi di cui al precedente art. 3, dovranno essere compilate
esclusivamente on-line e inviate, con esclusione di qualsiasi altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. Data la minore eta' dei
candidati, gli stessi dovranno, a pena di esclusione, allegare alla
stessa copia per immagine, ovvero in formato PDF, dell'atto di
assenso per l'arruolamento volontario di un minore, ai sensi
dell'art. 788 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato
nelle premesse, conforme allo schema riportato nell'Allegato A al
presente decreto. Tale documento dovra' essere sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul
minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi',
necessario allegare, a pena di esclusione, copia per immagine, ovvero
in formato PDF, di un documento di riconoscimento provvisto di
fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciati/o da un'Amministrazione
dello Stato e in corso di validita'. La sottoscrizione del predetto
documento comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la
responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a
sottoporre il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal
successivo art. 6, comma 1. Gli Enti delegati alla ricezione e
gestione delle domande on-line sono, rispettivamente:
a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito: Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini": Scuola
Navale Militare "Francesco Morosini";
c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet": Scuola
Militare Aeronautica "Giulio Douhet".
2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente art. 1,
comma 1, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale
dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e
compilare on-line la relativa domanda di partecipazione. E'
consentito l'invio delle domande di partecipazione per tutti i
concorsi di interesse di cui al citato art. 1, comma 1.
3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare
in locale (sul proprio PC) una bozza delle domande non ancora
inviate/presentate. Tale bozza, riportante la filigrana "DA INVIARE
TELEMATICAMENTE", non puo' essere utilizzata in sostituzione della
domanda di partecipazione inoltrata tramite il portale dei concorsi.
I concorrenti, prima dell'inoltro di ogni domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in
formato PDF, dei documenti da allegare alla domanda di
partecipazione.
4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'esito
della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale
messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda,
dovra' essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno
essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della
presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio di ogni
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della
stessa.
Con l'invio di ogni domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso al quale si intende
partecipare, nonche' quelli relativi all'eventuale possesso del
diritto alla riserva di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni
o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere
inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art.
5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato
e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di
registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verificasse durante il
periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione
Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il
relativo termine per un numero di giorni pari a quelli di mancata
operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga
del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con
avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5.
In tal caso resta comunque invariata, rispetto all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al
precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al precedente art. 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi fosse
tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi,
la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a
informare i candidati con avviso pubblicato sul sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno
dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto
segue:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano
ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di
codice di avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica. Il concorrente dovra' segnalare tempestivamente
all'Ente destinatario, mediante messaggio di posta elettronica
(Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it; Comando della Scuola Navale
Militare "Francesco Morosini": mscuolanav.concorso@marina.difesa.it;
Comando della Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet":
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) ovvero a mezzo telegramma
(Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto
Concorsi Accademia a Scuole Militari - viale Mezzetti n. 2 - 06034
Foligno; Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" - Isola di S.
Elena, viale Piave n. 30/A - 30132 Venezia; Scuola Militare
Aeronautica "Giulio Douhet" - Ufficio Concorsi - viale
dell'Aeronautica n. 14 - 50144 Firenze), ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione Militare non assumera'
alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali
disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore;
c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo
scientifico);
d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) la Scuola Militare prescelta. Dovranno essere indicate, in
ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verra' omessa
l'indicazione della seconda Scuola, questa verra' considerata
d'ufficio con priorita' 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo
scientifico), specificando la lingua straniera studiata e l'Istituto
di provenienza. I concorrenti, nella domanda di partecipazione,
dovranno dichiarare di aver svolto le seguenti materie:
1) per il liceo classico: lingua e letteratura italiana;
lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e cultura
inglese; storia e geografia; matematica; scienze naturali;
2) per il liceo scientifico: lingua e letteratura italiana;
lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e
geografia; matematica; fisica; scienze naturali; disegno e storia
dell'arte.
Qualora il piano degli studi dell'Istituto di provenienza non
preveda taluno dei sopracitati insegnamenti, gli interessati saranno
ammessi a partecipare al concorso con riserva, a condizione che
documentino, prima dell'incorporazione (che avverra' il 4 settembre
2014) o comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno
scolastico prevista per l'Istituto di provenienza, di aver superato
presso un Istituto scolastico statale o parificato gli esami
integrativi nelle materie non svolte.
Parimenti, i concorrenti, che nell'anno scolastico in corso
frequentano il 2° anno di un corso di studi diverso (che dovra'
essere espressamente indicato, unitamente alla lingua straniera
studiata), saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva e
saranno tenuti a documentare, prima dell'incorporazione (che avverra'
il 4 settembre 2014) o comunque non oltre la data di inizio delle
lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza,
di aver superato presso un Istituto scolastico statale o parificato
gli esami integrativi conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla
classe per la quale intendono partecipare. Tutti i concorrenti
ammessi al concorso con riserva dovranno inoltre consegnare, all'atto
della presentazione alla prima prova (all'atto della presentazione
agli accertamenti sanitari per il concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera a)), anche sotto forma di dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
certificazione che attesti l'avvenuta presentazione della domanda
finalizzata a sostenere l'esame integrativo nelle materie che non
hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato. La
mancata presentazione di detta certificazione con le modalita'
sopraindicate determinera' l'esclusione dal concorso;
g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto;
h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli
previsti su tali titoli di preferenza;
i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, i/il sottoscrittori/e dell'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore di cui al precedente comma
1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che riguardano il minore e che sono
necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assumono/e la responsabilita'
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare le
domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 5 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente
potra' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione sara' suddivisa in un'aera pubblica, relativa alle
comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando,
ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le
comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente.
Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno
notizia mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero con short message system
(SMS). Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni organizzative, le comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che
garantisca certezza della data di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno
anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare, entro il termine di scadenza
previsto per la presentazione delle domande di partecipazione,
dichiarazioni, controfirmate dai genitori/e esercenti/e la potesta'
sul minore ovvero dal tutore, integrative o modificative delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali
ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di
posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia
fissa e mobile, ecc.), anche successivamente al termine di scadenza
previsto per la presentazione delle domande di partecipazione,
mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica
certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it;
b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini":
mscuolanav.concorso@marina.difesa.it;
c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet":
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG) di un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato del candidato e dei genitori/e esercenti/e la potesta' sul
minore ovvero del tutore.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.

                               Art. 6 


Svolgimento dei concorsi


1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti:
a) prova preliminare;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica;
e) prova di cultura generale.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentare
muniti della carta di identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Per quanto concerne le
modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto
applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresi', con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato
domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di
concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio
di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5,
comma 3, un'istanza di nuova convocazione, controfirmata dai/l
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero, in mancanza dal
tutore, entro le ore 12.00 del giorno feriale (sabato escluso)
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la
documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato
PDF, di un proprio documento d'identita' in corso di validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' dei/l
documenti/o d'identita' -in corso di validita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato- dei/l genitori/e ovvero del tutore.
La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con
il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante
avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera
raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio
di posta elettronica.
3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 della legge 8
marzo 1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta
potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove
previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note
annualmente con decreto del Ministro dell'Interno. In casi di
impossibilita' di svolgimento differito delle prove per i candidati
che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i
concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo
sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge.
4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le
prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed
e), possono fruire di vitto e alloggio, se disponibile, a carico
dell'Amministrazione Militare.
5. L'Amministrazione Militare non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo.

                               Art. 7 


Commissioni


1. Nell'ambito di ciascun concorso saranno nominate, con
successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da
personale in servizio:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico;
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di educazione fisica;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) le commissioni saranno composte dal seguente personale
dell'Esercito:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due Ufficiali superiori, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente;
un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
un Ufficiale psicologo, membro;
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di Ufficiali del Corpo Sanitario laureati in psicologia, nonche' di
psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente;
due Ufficiali, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un Brigadier Generale medico, presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri.
I componenti della presente commissione dovranno essere diversi
da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b).
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) le commissioni saranno composte dal seguente personale della
Marina:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si potra' avvalere del supporto di ulteriori
Ufficiali specialisti in selezione attitudinale;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un Ufficiale superiore, presidente;
due Ufficiali, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
I componenti della presente commissione dovranno essere diversi
da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b).
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) le commissioni saranno composte dal seguente personale
dell'Aeronautica:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
il Comandante della Scuola Militare Aeronautica, presidente;
due Ufficiali, membri;
un Ufficiale/Sottufficiale appartenente al ruolo dei
Marescialli, segretario senza diritto di voto;
In caso di impossibilita' o incompatibilita' a svolgere
l'incarico ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura
civile, il presidente della commissione sara' sostituito da altro
Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello.
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico,
membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
due Ufficiali dell'Arma Aeronautica qualificati perito
selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In
alternativa, uno dei predetti membri potra' essere un Funzionario
sanitario psicologo dell'Amministrazione della Difesa;
un Ufficiale/Sottufficiale appartenente al ruolo dei
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ulteriori Ufficiali,
qualificati perito selettore e di Sottufficiali, qualificati aiuto
perito selettore;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un Ufficiale superiore, presidente;
due Ufficiali, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico,
membri, il meno anziano dei quali svolgera' anche le funzioni di
segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti. I componenti della presente commissione dovranno essere
diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b).

                               Art. 8 


Prova preliminare


1. La prova preliminare consistera' nella somministrazione di un
questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. Tale
prova avra' luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a), se il numero delle domande pervenute sara'
superiore a:
a) concorso per l'ammissione alle Scuole Militari
dell'Esercito: 216 per il liceo classico e 424 per il liceo
scientifico;
b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare: 72
per il liceo classico e 200 per il liceo scientifico;
c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
110 per il liceo classico e 140 per il liceo scientifico.
La predetta prova si svolgera' nelle date e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) il 20 e il 21 maggio 2014, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale
Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 09.30 e con
presentazione entro le 08.00, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a);
b) il 29 e il 30 aprile 2014 per gli aspiranti al liceo
scientifico e il 30 aprile 2014 per gli aspiranti al liceo classico,
presso il Centro di Selezione della Marina Militare - via della
Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 09.00, per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) il 6 maggio 2014 presso il Centro di Selezione
dell'Aeronautica Militare presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di
Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle
ore 09.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c).
2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi e
consultabile, a puro titolo informativo, nel sito
www.persomil.difesa.it. Con le medesime modalita' verra' reso noto il
calendario di svolgimento della prova per i concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c).
3. Se in relazione al numero delle domande pervenute verra'
ritenuto superfluo effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei
corsi di studi previsti per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, il relativo avviso verra' inserito, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Per informazione in merito i concorrenti potranno
consultare, inoltre, il sito web www.persomil.difesa.it.
4. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun
preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della stessa, presso la
sede indicata al precedente comma 1, muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, degli
eventuali documenti di cui al precedente art. 4, comma 8, lettera f)
e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di posta elettronica
di corretta acquisizione della domanda, di cui al precedente art. 4,
comma 4, ovvero copia della stessa. Saranno esclusi dal concorso i
concorrenti che non saranno presenti al momento dell'inizio della
prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni
a eccezione dei casi di cui al precedente art. 1, comma 6.
5. Per ogni corso di studio interessato dalla prova preliminare
verranno formate distinte graduatorie, al solo scopo di individuare i
concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali.
6. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i
seguenti limiti numerici:
a) concorso per l'ammissione alle Scuole Militari
dell'Esercito:
i primi 216 per il liceo classico;
i primi 424 per il liceo scientifico;
b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare:
i primi 72 per il liceo classico;
i primi 200 per il liceo scientifico;
c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
i primi 110 per il liceo classico;
i primi 140 per il liceo scientifico.
A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio
del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per
l'ammissione alle successive prove.
7. I concorrenti potranno chiedere informazioni sull'esito della
prova preliminare al Ministero della Difesa - Direzione Generale per
il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale
dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012 - 06/50231012)
ovvero consultare il sito www.persomil.difesa.it.
8. L'esito della predetta prova verra' reso noto, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, non prima del
giorno lavorativo successivo alla data di svolgimento di detta prova,
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi.

                               Art. 9 


Accertamenti sanitari


1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni
e avranno luogo nei periodi e nelle sedi di seguito elencate:
a) dall'11 al 27 giugno 2014 presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 3 al 21 giugno 2014 presso il Centro di Selezione della
Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) il 9 e 10 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico
e l'11 e 12 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo classico presso
l'Istituto di Medicina Aerospaziale - via Piero Gobetti 2 - Roma, per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre,
consultabile nel sito www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto
nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di convocazione
inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con lettera
raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio
di posta elettronica ed essere muniti della seguente documentazione
prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice,
conforme all'Allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di
essi, dal tutore;
2) referto attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre
mesi (60 giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a)) precedenti la visita;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) certificato conforme all'Allegato C1, che costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico
di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella
di presentazione;
2) referto con data non anteriore a 60 giorni rispetto a
quella di presentazione relativo al risultato della ricerca dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV;
3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese
antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari
delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina,
metamfetamina, MDMA e metadone;
4) referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni
precedenti la data di presentazione, relativo al risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al
risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi
all'esame prescelto dovranno, altresi', portare al seguito l'esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato da non oltre 60 giorni;
5) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o
ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle
relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale
parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e,
pertanto, non saranno restituite;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere b) e c):
1) certificato conforme all'Allegato C2, che costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico
di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella
di presentazione;
2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti la
visita;
3) referto degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
4) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato da non oltre sei mesi;
5) analisi completa delle urine con esame del sedimento
(soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b)).
La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne
che per la copia delle cartelle cliniche e l'esame radiografico del
torace) ovvero la difformita' della stessa determinera' l'esclusione
del concorrente dal sostenere gli accertamenti sanitari e la sua
conseguente esclusione dal concorso.
3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare,
in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge, a pena di esclusione:
a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi (60
giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a)) precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante
analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi
precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di
gravidanza, la commissione non procedera' agli accertamenti sanitari
e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui
stato di gravidanza e' stato accertato con le modalita' previste dal
presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare
procedera' a una nuova convocazione ai predetti accertamenti in data
compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara'
notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso.
A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di
laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente
comma dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale. Sara' cura del candidato produrre anche
l'attestazione -in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge- della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per tutti i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i
seguenti accertamenti di laboratorio per il riconoscimento del
possesso dell'idoneita' sanitaria quali Allievi delle Scuole
Militari:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame
audiometrico;
4) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto della presentazione
agli accertamenti sanitari, avra' cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'
all'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame
radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) visita psicologica ed eventualmente psichiatrica;
2) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
3) gli esami di cui al sottostante elenco:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
4) verifica dell'abuso abituale di alcool in base
all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il
concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere b) e c):
1) visita psichiatrica;
2) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
3) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
4) visita odontoiatrica (solo per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b));
5) visita ortopedica (solo per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b));
6) analisi completa delle urine con esame del sedimento (solo
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)).
5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di uno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere all'Ente
in cui ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al
precedente comma 4, con istanza conforme all'Allegato E, che
costituisce parte integrante del presente decreto, copia conforme dei
relativi referti di analisi da utilizzare nell'ambito degli
accertamenti sanitari previsti per l'altro/gli altri concorso/i.
6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari,
formulera' per ogni concorrente un giudizio di idoneita' o
inidoneita' che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto. In
caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la
relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto ai/al
genitori/e esercenti/e la potesta' genitoriale ovvero al tutore,
secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al
concorso.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a
eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista
l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e -solo per i concorrenti
del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)- delle
"note di introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del
carattere ecc. tali da non pregiudicare l'adattamento a normale
situazione di vita", purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto
conto dell'eta' dei soggetti);
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti
previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali
da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso
di alcool;
f) privi di tatuaggi:
sulle parti del corpo visibili con l'uniforme di servizio
estiva (con gonna e scarpe decolte' per il personale femminile) e su
qualsiasi parte del corpo se dai contenuti osceni, con riferimenti
sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che, comunque,
possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica italiana
e alle Forze Armate (per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a));
su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti osceni, con
riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che,
comunque, possano portare discredito alle Istituzioni della
Repubblica italiana e alle Forze Armate (per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b));
sulle parti del corpo visibili con qualsiasi tipo di uniforme
(con gonna e scarpe decolte' per il personale femminile), compresa
quella ginnica, e su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti
osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione
religiosa o che, comunque, possano portare discredito alle
Istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze Armate (per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c));
g) esenti da imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate
nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza
del corso presso le Scuole Militari in qualita' di Allievo (per il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a).
8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che
risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio
per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilita' oculare
normali. Sono ammessi interventi di laserterapia correttiva, con sola
tecnica PRK, senza reliquati funzionali e con integrita' del fondo
oculare.
Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo
isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sara' effettuata la
verifica alle matassine colorate;
2) udito normale, valutato con esame audiometrico;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica,
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato secondo le direttive di Forza Armata.
L'accertamento dello stato refrattivo, se occorre, potra' essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente.
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) quelli stabiliti per la II classe di visita dal decreto
ministeriale 15 settembre 1995 per conseguire e mantenere in
esercizio licenze e attestati aeronautici (DGAC-MED) relativamente ai
singoli organi e apparati se piu' restrittivi di quelli individuati
dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione
Generale della Sanita' Militare il 5 dicembre 2005 e successive
integrazioni.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i
concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita'
previste dal precedente comma 7 o privi dei requisiti di cui al
precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di
recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti
in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi'
fissera' una nuova data di presentazione per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque non oltre le date di
seguito specificate:
a) 3 luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 1° luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per
l'espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
11. Per ciascun concorso, di cui al precedente art. 1, comma 1,
il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi ultimi, per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
potranno produrre, seduta stante, una specifica istanza di revisione
(firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore). I predetti candidati dovranno inviare,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti sanitari, tramite messaggio di posta elettronica agli
indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere a) e b) con,
in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di
appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica
o privata accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato
il giudizio di inidoneita', nonche' di un proprio documento
d'identita' e dei/l documenti/o d'identita' dei/l genitori/e ovvero
del tutore, in corso di validita' e rilasciati da un'Amministrazione
dello Stato. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera c), i concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti
sanitari dovranno inviare, mediante messaggio di posta elettronica
all'indirizzo di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera c), la
predetta istanza di revisione improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari con, in
allegato, la documentazione sopra indicata.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero inviate oltre i termini perentori sopraindicati
o con modalita' diverse da quelle di cui al precedente periodo. In
caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno apposita
comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo
informativo, con messaggio di posta elettronica. In caso di mancato
accoglimento dell'istanza, invece, essi riceveranno comunicazione che
il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti
sanitari dovra' intendersi confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 11 -in caso di accoglimento dell'istanza- sara'
espresso, per ciascun concorso, dalla commissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera e) a seguito di valutazione della documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, se necessario,
a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio
espresso da detta commissione e' definitivo e sara' comunicato ai
concorrenti seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita' sara'
comunicato con le modalita' gia' indicate nel precedente comma 6).
Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
13. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non dara'
luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.

                               Art. 10 


Accertamenti attitudinali


1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
sanitari o degli ulteriori accertamenti sanitari saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c), agli accertamenti attitudinali, intesi a valutarne le
qualita' attitudinali e caratterologiche. Eccezion fatta per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), verranno
sottoposti a tali accertamenti, con riserva, anche i concorrenti di
cui al precedente art. 9, comma 10 e quelli che, giudicati inidonei
agli accertamenti sanitari, presenteranno, seduta stante, l'istanza
di cui al precedente art. 9, comma 11 (con riserva di presentazione
della documentazione probatoria entro i successivi 10 giorni). Gli
accertamenti di cui al presente articolo consisteranno in una serie
di prove attitudinali, volte a valutare oggettivamente il possesso
delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un efficace e
proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' delle Scuole
Militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza Armata.
2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, presumibilmente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) dall'11 al 27 giugno 2014 presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 3 al 21 giugno 2014 presso il Centro di Selezione della
Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 23 al 26 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo
scientifico e dal 7 al 10 luglio 2014 per gli aspiranti al liceo
classico presso la Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" -
viale dell'Aeronautica 14 - Firenze, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre,
consultabile nel sito www.persomil.difesa.it.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di
inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato
esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra'
essere comunicata per iscritto al/i genitore/i esercente/i la
potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili
dalla domanda di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di
educazione fisica.
5. L'idoneita' conseguita negli accertamenti attitudinali non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.

                               Art. 11 


Prove di educazione fisica


1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di educazione
fisica. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e b) verranno sottoposti a tali prove, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 1.
2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2.
3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e
dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge, il certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per il
nuoto per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b)), in corso di validita' e non antecedente a un anno
all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale
in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La
mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso il Servizio Sanitario
Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni lavorativi
precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di
gravidanza, la commissione non procedera' all'effettuazione delle
prove di educazione fisica, a mente dell'art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione Generale per il Personale
Militare procedera' a una nuova convocazione alle predette prove in
data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione
il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara'
notizia alla predetta Direzione Generale che, con provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi:
a) piegamenti sulle braccia;
b) flessioni del busto dalla posizione supina.
6. Inoltre:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a): salto in alto e corsa di 1000 metri piani;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri
piani;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c): corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani.
Negli Allegati F1 e F2, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei predetti
esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi e con le modalita'
di svolgimento degli esercizi indicati nel precedente comma 5 e nel
presente comma.
7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire
interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio della prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale
differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo
stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova,
accusano un'indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente (che, per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si
identifica con il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione
verra' comunicata mediante avviso inserito nell'area privata della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma ovvero, ove
possibile, direttamente all'interessato e, a puro titolo informativo,
con messaggio di posta elettronica. La riconvocazione non potra'
essere in alcun caso successiva al ventesimo giorno a decorrere dal
giorno seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione
delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in
considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova
che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a
compimento, con qualunque esito, la prova di educazione fisica. I
concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso della prova,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi
dal concorso.
8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10
punti. Nei citati Allegati F1 e F2 sono indicati i punteggi
corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun
esercizio e le modalita' di effettuazione degli stessi. La
commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in
apposito verbale la successione degli esercizi di cui ai precedenti
commi 5 e 6.
9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) la prova di educazione fisica si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al citato
Allegato F1 la votazione minima di almeno 6/10. Per i concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), la prova si riterra'
superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima
complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati
nei singoli esercizi di cui al citato Allegato F2. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica
sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 14.
10. In caso di giudizio di inidoneita' per il mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la
commissione provvedera' a comunicare l'esito della predetta prova
all'interessato e al genitore esercente la potesta' genitoriale
ovvero al tutore.

                               Art. 12 


Prova di cultura generale


1. I concorrenti che saranno giudicati idonei al termine degli
accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle prove
di educazione fisica saranno convocati per sostenere la prova di
cultura generale che avra' luogo nelle date e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) il 29 e il 30 luglio 2014, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale
Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 09.30, con
presentazione entro le 08.00, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a);
b) il 25 luglio 2014 presso il Centro di Selezione della Marina
Militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle
09.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b);
c) il 27 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico e
l'11 luglio 2014 per gli aspiranti al liceo classico presso la Scuola
Militare Aeronautica "Giulio Douhet" - viale dell'Aeronautica 14 -
Firenze, con inizio non prima delle 09.00, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione, ove non indicato nel presente
comma, ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento
di detta prova saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it.
Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova di cultura
generale anche i concorrenti che si troveranno nelle condizioni di
cui ai precedenti art. 9, comma 11 e art. 11, comma 7, per i quali
non e' stato ancora espresso alcun giudizio.
Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun
preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della prova medesima,
presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti di carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non
saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e
accertamenti e che avranno conseguito la promozione alla classe
superiore al termine dell'anno scolastico, dovranno inviare, con
messaggio di posta elettronica -al Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); alla
Scuola Navale Militare "Francesco Morosini"
(mscuolanav.concorso@marina.difesa.it), per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b); alla Scuola Militare
Aeronautica "Giulio Douhet"
(aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c)- copia per immagine ovvero
in formato PDF di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai
sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al
genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in
caso di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione
al termine dell'anno scolastico 2013-2014 alla classe superiore per
la quale concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a sostenere la
prova di cultura generale del concorso.
4. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e
accertamenti e che, al termine dell'anno scolastico, non avranno
conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la "sospensione
di giudizio" per il mancato conseguimento della sufficienza in una o
piu' discipline, dovranno comunicarlo con le medesime modalita' di
cui al precedente comma 3. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere la prova di cultura generale del concorso in
attesa del recupero delle carenze formative per cui e' stato sospeso
il giudizio, ai sensi della normativa vigente richiamata nelle
premesse.
5. I concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 8,
lettera f), dovranno documentare, a scioglimento della riserva, con
dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti
indicati nel precedente comma 3, di aver superato, presso un Istituto
scolastico statale o parificato, se gia' sostenuti, gli esami
integrativi nelle materie che non hanno formato oggetto di studio
durante il biennio frequentato e conseguito l'idoneita'
all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di partecipare.
I concorrenti che non avranno ancora sostenuto tali esami integrativi
saranno ammessi con riserva alla prova di cultura generale del
concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente periodo
dovra' essere presentata entro l'inizio dei corsi e comunque non
oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista
per l'Istituto di provenienza. La mancata comunicazione entro tale
data costituira' rinuncia da parte del concorrente al concorso.
6. La prova di cultura generale consistera' nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera':
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del
ginnasio, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle
materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica, storia e
scienze naturali. I principali argomenti d'esame sono riportati
nell'Allegato G, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1°
e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i
programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano,
latino, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e
fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato
Allegato G al presente decreto.
7. La prova di cultura generale si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova di cultura generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 14.

                               Art. 13 


Titoli di preferenza


1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 14, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare;
b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915;
c) figli di militari di carriera, di Ufficiali e Sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato;
d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o
autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o
alla terza classe del liceo scientifico. Tra questi hanno la
precedenza i figli di Ufficiali di complemento;
e) piu' giovani d'eta'.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, a
eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo.
I titoli di cui alle precedenti lettera d), primo periodo, e lettera
e) non dovranno essere dichiarati.

                               Art. 14 


Graduatorie di merito


1. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1 (compresi quelli di
cui al precedente art. 12, commi 4 e 5 che dovranno documentare
tempestivamente, se possibile entro il 3 settembre 2014 e comunque
non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico
prevista per l'Istituto di provenienza, il superamento dell'esame
integrativo ovvero il recupero delle carenze formative e la
conseguita ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione
sostitutiva da presentare con le modalita' e dai soggetti indicati
nel precedente art. 12, comma 3) saranno iscritti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), in
distinte graduatorie secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione
fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale
media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato
nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale,
tutto diviso per il coefficiente 1,2. I concorrenti che avranno
riportato la "sospensione del giudizio" o che devono superare l'esame
integrativo e che, sebbene collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla
classe successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla
frequenza dei corsi presso le Scuole Militari soltanto dopo aver
conseguito e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece,
di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi
saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all'ammissione alle Scuole Militari
dell'Esercito per:
1) il liceo classico: i primi 54 (cinquantaquattro)
concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 106 (centosei) concorrenti
idonei;
b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare
"Francesco Morosini" per:
1) il liceo classico: i primi 18 (diciotto) concorrenti
idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 50 (cinquanta) concorrenti
idonei;
c) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Militare
Aeronautica "Giulio Douhet" per:
1) il liceo classico: i primi 22 (ventidue) concorrenti
idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 28 (ventotto) concorrenti
idonei.
3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo
scientifico non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto al
numero di posti a concorso, fermo restando il numero massimo degli
ammessi.
4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale del
Ministero della Difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale,
e, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nel sito
www.persomil.difesa.it.

                               Art. 15 


Ammissione alle Scuole


1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti
di cui al precedente art. 2 del presente decreto. La convocazione
avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma.
2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con
priorita' 1 (Scuola Militare "Nunziatella" ovvero Scuola Militare
"Teulie'") secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a
copertura dei posti disponibili. Una volta ricoperti interamente i
posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in posizione
utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede
indicata nella domanda con priorita' 2.
3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola Militare di
assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo,
producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga,
comunque non superiore a dieci giorni.
4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di
vincitori alla Scuola di assegnazione entro i primi trenta giorni
dalla data di inizio del corso, la Direzione Generale per il
Personale Militare, per il tramite degli Enti delegati di Forza
Armata, si riserva di disporre l'ammissione di altrettanti
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Nel
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) tale
evenienza puo' determinare la modifica della sede provvisoriamente
assegnata.
5. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 × 5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
necessaria alcuna autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del
Dirigente scolastico dell'Istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare. Le firme
dei Dirigenti delle scuole parificate o legalmente riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere autenticate dal Provveditore
agli Studi;
d) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
e) tessera sanitaria;
f) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'Allegato H,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.
Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata avverra'
a cura dell'Istituto di assegnazione.
La mancata presentazione della documentazione di cui alla
precedente lettera f) ovvero la difformita' della stessa determinera'
la mancata ammissione alla Scuola Militare di assegnazione.
6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale
Militare, per il tramite degli Enti delegati di Forza Armata,
provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle
Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati
vincitori del concorso medesimo. Il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti in virtu' del provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione mendace.
8. All'atto dell'ammissione dell'Allievo il genitore (o tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la
frequenza della Scuola Militare. Si impegna, altresi', al pagamento
della retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle
spese di cui l'Allievo potra' risultare debitore verso
l'Amministrazione della predetta Scuola.

                               Art. 16 


Esclusioni


1. L'Amministrazione Militare potra' escludere in ogni momento
dai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi
concorrente per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione
alle Scuole Militari, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza
del corso di studio se il difetto dei requisiti verra' accertato
durante il corso stesso.

                               Art. 17 


Ordinamento degli studi


1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole
Militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e per le ultime tre classi del liceo scientifico, oltre
all'insegnamento delle materie militari.
Durante l'intero periodo di permanenza presso la Scuola non sara'
consentito agli Allievi di ripetere piu' di un anno.
2. Gli Allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Al termine di ogni anno scolastico gli Allievi saranno
giudicati anche in attitudine militare, per la valutazione della
quale si terra' conto:
a) del senso del dovere, della responsabilita' e della
disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell'attitudine fisica;
d) del complesso delle qualita' morali e di carattere.
Per gli Allievi della Scuola Navale Militare la valutazione di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale campagna navale di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini alla vita navale.
Gli Allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola Militare.

                               Art. 18 


Arruolamento


1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale di tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi
dissenzienti saranno dimessi dalla Scuola Militare.
2. Gli Allievi sono tenuti all'osservanza delle norme
disciplinari previste per gli Istituti statali di istruzione
secondaria e al rispetto delle regole della disciplina militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle
disposizioni interne appositamente emanate.
3. Gli Allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di idoneita' fisica per essere
arruolati -sempreche' possano riacquisirla in breve tempo- potranno
essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della Direzione
Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante della
Scuola Militare.
4. Il rinvio in famiglia degli Allievi sara' disposto, su
proposta del Comandante della Scuola, previo parere dell'organo
collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione
Generale per il Personale Militare e potra' essere adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta
insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole
Militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta;
f) se gia' ripetenti, non aver conseguito la promozione
scolastica.
5. Il genitore (o tutore dell'Allievo minorenne o l'Allievo
stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'Allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in famiglia o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.
7. All'Allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere
alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il
nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe di un Istituto
statale dello stesso ordine.
8. Agli Allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere
previste dalla normativa vigente.

                               Art. 19 


Spese a carico delle famiglie


1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale
Militare e alla Scuola Militare Aeronautica le spese indicate,
rispettivamente, negli Allegati I, L e M che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2. Le famiglie degli Allievi saranno altresi' tenute al rimborso
delle somme anticipate dall'Amministrazione Militare per le spese
generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli
Allievi individualmente o collettivamente.

                               Art. 20 


Dispensa totale o parziale dalla retta


1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di Ufficiali e
Sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane
risulti a carico.
3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli
Allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi al termine dei ripianamenti, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con una media complessiva non
inferiore a 8/10;
b) in ciascun anno scolastico successivo, agli Allievi che al
termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano
classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo
classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al
corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non
inferiore a 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due dispense
di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per
merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il tempo in cui l'Allievo ripete l'anno di corso per
insufficiente rendimento. Per ottenere il beneficio della dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 6 e 7, secondo lo schema riportato nell'Allegato I
che costituisce parte integrante del presente decreto. Ogni
variazione delle condizioni legittimanti dovra' essere comunicata
immediatamente all'Amministrazione Militare.
5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente
all'ammissione dell'Allievo alla Scuola, la domanda per la
concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nei
successivi tre mesi. In tal caso il beneficio sara' accordato con
effetto retroattivo.
6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo e dei
seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli
orfani di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo, dei
motivi per i quali viene chiesto il beneficio di dispensa e dei
seguenti documenti:
a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
estratto matricolare del genitore;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello
Stato: decreto di pensione del genitore.
8. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6
e 7, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione.
L'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al
beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza
retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente
articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione Generale per il
Personale Militare, su proposta dei Comandi delle Scuole Militari.

                               Art. 21 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli artt. 11 e 13, comma 1 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti dall'Amministrazione Militare, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale ammissione alle
Scuole, per le finalita' concernenti la gestione del rapporto
instaurato con l'Amministrazione Militare stessa.
2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per
il Personale Militare, titolare del trattamento. Responsabili del
trattamento sono, per ciascun concorso e ognuno per le parti di
competenza, i Comandanti degli Enti indicati nel precedente art. 4,
comma 1 e i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
I dati sensibili e giudiziari saranno trattati ai sensi dell'art.
1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, citato nelle premesse.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2014

Gen. C.A. Francesco Tarricone

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