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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a duecento posti di notaio

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 12/1/2010
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:10E00257
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:200
Scadenza:26/2/2010
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modifiche;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e successive modifiche;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e successive
modifiche;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto l'art. 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, cosi' come
modificato dall'art. 11 della legge 5 marzo 1963 n. 367;
Visto l'art. 11, comma 1, legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574, in relazione all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modifiche;
Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n.
405;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995;
Visto l'art. 1, comma 1 e comma 2-a) della legge 26 luglio 1995,
n. 328;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2006, n. 306, allegato
17;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166;
Visto l'art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Decreta:


Art. 1


E' indetto un concorso, per esame, a 200 posti di notaio.



                               Art. 2 

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in
possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4),
5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e
non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

                               Art. 3 


1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358) e diretta al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli
affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile -
Ufficio III, deve essere presentata al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante,
entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni
quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita al suddetto Procuratore della Repubblica a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra
stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalita' (prima il cognome poi il nome) con
l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido
a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono
indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del
coniuge;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista
medesima;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di
inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate
da una universita' italiana con l'esatta menzione della data e
dell'universita' in cui venne conseguito oppure il possesso di un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n.148;
8) il compimento entro il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile
prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio
notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e' stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneita' in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
9) l'esclusione di difetti che importino inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili.
4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
a) quietanza comprovante l'effettuato versamento della tassa
erariale di € 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per
ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento
della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sara' effettuato presso un
concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto
di credito ovvero presso le Poste italiane S.p.A., secondo quanto
previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con
le modalita' di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9
dicembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 293
del 17 dicembre 1997 - Serie generale) e dalla circolare del
Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione
centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta
Ufficiale, n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo
«729T». Allo scopo si precisa che per «Codice ufficio» si intende
quello dell'Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del
candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano
risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
archivio notarile della somma di € 1,55, stabilita dall'art. 1,
ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di
cui € 0,52 per tassa di concorso ed € 1,03 per contributo alle spese
di concorso.
5. I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare
o far pervenire la domanda con le quietanze, al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma.
6. La sottoscrizione in calce alla domanda puo' essere apposta
dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Nell'ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione
apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la
sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un
notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza
dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del
capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
8. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia -
Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, con lettera
raccomandata.
9. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa
perviene al suddetto ufficio.
10. I candidati che si trovino all'estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 5
gennaio 1967, n. 200.
11. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4 


1. L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata
dal Direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli
affari di giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti e delle altre condizioni, in difetto dei quali puo'
disporsi, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal
concorso.

                               Art. 5 


1. L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche
riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi di cui uno
di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la
compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli
istituti giuridici relativi all'atto stesso.
2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si
esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

                               Art. 6 


1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle
stesse, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale del 23 aprile 2010.
2. In detta Gazzetta si dara' comunicazione di eventuali rinvii
di quanto previsto al comma precedente.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni:
a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva
verifica da parte della Commissione.
Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in una
successiva, in caso di rinvio.
5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei
giorni delle prove scritte.
6. A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14
novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E'
altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il
cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si
riferiscono.
8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti
dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note,
commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da
quelli relativi a fonti normative. Sono esclusi, altresi',
manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra
indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle
di comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie
della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.
9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici
dell'autonomia che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, ovvero successivamente nel caso di
patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa,
la Commissione, oltre che autorizzare l'assistenza nella compilazione
degli elaborati di personale dell'Amministrazione, puo' aumentare il
tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove, in misura
comunque non superiore ai trenta minuti.

                               Art. 7 


1. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di
cui all'articolo precedente comma 4 b), devono presentare la carta di
identita' ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero
un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da
un'autorita' dello Stato.
2. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni
caso, l'effigie del candidato.
3. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati
devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei
documenti di cui al comma 1 e la tessera di ammissione, rilasciata
all'atto dell'identificazione.

                               Art. 8 


1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per
i quali la sottocommissione, ultimata la lettura dei tre elaborati,
ne ha deliberato l'idoneita'. Il giudizio di idoneita' comporta
l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle
tre prove scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali
del Ministero ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regio decreto 14
novembre 1926, n. 1953 ed e' da tale data che decorreranno i termini
di cui all'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come modificato dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
3. L'esame orale si intende superato se il concorrente avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano
stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame,
e' aumentato di due punti per ciascuna delle idoneita'
precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto
complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove
orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.
5. Il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato il predetto
aumento e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito
il medesimo aumento.
6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito
nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci
punti su trecento.


                               Art. 9 



1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene
formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli
altri concorrenti dichiarati idonei.
2. A parita' di condizioni, l'ordine di graduatoria sara'
determinato a norma dell'art. 5, comma quarto del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di ogni altra
disposizione modificatrice od integratrice.
3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto,
infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni
altra disposizione modificatrice od integratrice.

                               Art. 10 


1. I concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al fine
dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire
al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di
giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III,
a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre,
dal giorno successivo alla data che sara' fissata e comunicata
dall'amministrazione, i seguenti documenti:
a) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralita' di nomi,
per copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non
puo' essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto
semplice;
b) il certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di
uno Stato membro dell'Unione europea;
c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148
o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma
originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della
competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca;
d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e) il certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria
competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato
fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per
l'accertamento da parte dell'Amministrazione della esclusione di
difetti che importino la inidoneita' all'esercizio delle funzioni
notarili.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente
articolo ma debbono produrre copia autentica del loro stato di
servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione
indicata nello stesso comma.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente
articolo, deve essere di data non anteriore di tre mesi, mentre
quello di cui al primo comma, lettera b) di data non anteriore a sei
mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
5. I concorrenti, all'esclusivo fine dell'accertamento dei
requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione
della sede, debbono, altresi', far pervenire al Ministero della
giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III,
il certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto
legislativo 24 aprile 2006 n. 166. Tale certificato, registrato dal
Consiglio notarile competente, dovra' pervenire all'indirizzo di cui
sopra entro 150 giorni dalla data dell'avvenuto superamento delle
prove orali.

                               Art. 11 


1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far
pervenire, inoltre, al Ministero della giustizia - Dipartimento per
gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile -
Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo
comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare
gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria
generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti idonei.
2. I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma,
specifica e valida documentazione o attestazione e, in particolare:
la qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatto di
guerra o di mutilato ed invalido civile per fatto di guerra deve
risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero
dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione
generale delle pensioni di guerra, oppure della competente
associazione nazionale.
3. La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve
risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la
categoria e la voce della invalidita' da cui e' colpito, ovvero il
mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale
al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidita'.
4. La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da
certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e
la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5
ottobre 1962, n. 1539.
5. La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare
da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
6. La qualifica di orfano di caduto di guerra o di caduto civile
per fatto di guerra deve risultare da certificato rilasciato dalla
competente Associazione nazionale.
7. La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare
dal mod. 69-ter, rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da
cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.
8. La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da
certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale
invalidi e mutilati del lavoro.
9. La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o di
figlio di mutilato o invalido civile per fatto di guerra deve
risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle
pensioni di guerra a nome del padre del candidato.
10. La qualifica di figli di mutilati e degli invalidi per
servizio deve risultare a nome del padre da certificazione rilasciata
dall'Amministrazione da cui dipende il genitore mutilato o invalido
per servizio.
11. La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante
attestazione rilasciata dal Prefetto secondo le norme del decreto del
Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono
anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana,
secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i
profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge
25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato,
rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante la loro
condizione.
12. Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o
nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto
per servizio, debbono esibire un certificato rilasciato dal Sindaco
del comune di residenza, attestante la loro qualifica.
13. Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o
nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della
sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
14. Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante
l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei
figli con lo stato di famiglia.
15. Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni
deve essere comprovato mediante specifica attestazione
dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non e' sufficiente
la certificazione relativa alle qualifiche annuali.
16. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente
articolo debbono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta
eccezione per i documenti di cui al primo comma, lettere a) e b)
dell'art. 10 e di cui al comma quattordici del presente articolo,
esenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
17. L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della
buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi
pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di
inabilitazione.

                               Art. 12 


1. Il Direttore generale della giustizia civile - Dipartimento
per gli affari di giustizia, riconosciuta la regolarita' delle
operazioni del concorso, approva, con decreto, la graduatoria.
2. Il Direttore generale della giustizia civile - Dipartimento
per gli affari di giustizia, con lo stesso decreto, ha facolta',
sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla
misura del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei
limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti
andati deserti, esistenti al momento della formazione della
graduatoria.
3. La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare
ai vincitori del concorso.

                               Art. 13 


1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del
Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la
graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del
concorso potranno far pervenire al Ministero della giustizia -
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III, una dichiarazione, in carta da bollo,
contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere
destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di
Bolzano e' richiesta (art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza della lingua
italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
3. I posti notarili della provincia di Bolzano, pertanto, sono
assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso
dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca,
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521.
4. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione Valle
d'Aosta e' richiesta la piena conoscenza anche della lingua francese,
da accertare con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 263.
5. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della
provincia di Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione contenente
l'indicazione delle sedi prescelte, in originale od in copia
autenticata, ed in carta da bollo, l'attestato di conoscenza delle
due lingue summenzionate.
6. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della
regione Valle d'Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente
l'indicazione delle sedi prescelte, in originale o in copia
autenticata, l'esito delle prove di accertamento della conoscenza
della lingua francese.
7. Oltre alla indicazione del posto o dei posti della provincia
di Bolzano o della regione Valle d'Aosta i vincitori del concorso
possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione, con la
indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza
del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di
graduatoria.
8. Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi,
il Direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli
affari di giustizia, provvedera' d'ufficio all'assegnazione della
sede. Parimenti di ufficio provvedera' all'assegnazione della sede,
qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla
posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.
Roma, 28 dicembre 2009

Il direttore generale: Saragnano

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