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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, di 959 carabinieri effettivi
in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1), ovvero in rafferma annuale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.22 del 21/3/2006
Ente:COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Località:Nazionale
Codice atto:06E02030
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/4/2006
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                         IL COMANDANTE GENERALE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri);
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore
eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e
modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato);
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego);
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla
disciplina militare).
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874 (Norme concernenti i
limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche);
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato);
Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche
ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
Visto il decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge
28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento
degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture,
degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi
da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica
delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare,
l'articolo 39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega del governo per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile);
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni
in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e
avanzamento del personale femminile delle Forze Armate e del Corpo
della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge
20 ottobre 1999, n. 380);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate;
Visto il Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999,
n. 380 (Regolamento recante norme in materia di accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, con particolare riferimento
all'articolo 2, comma 2);
Viste le direttive tecniche del Ministero della Difesa della
Direzione Generale della Sanita' Militare datate 5 dicembre 2005,
emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo
1 della legge 31 marzo 2000, n. 78);
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Obiettivo |Importo
Obiettivo 1 |Euro 7.300,00
Obiettivo 2 |Euro 3.500,00
Obiettivo 3 |Euro 6.300,00
Obiettivo 4 |Euro 3.000,00
Obiettivo 5 |Euro 1.500,00
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82
(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331) e successive
modificazioni/integrazioni introdotte dal decreto legislativo
31 luglio 2003, n. 236;
Visto l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451,
coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15,
recante: «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione
italiana ad operazioni militari internazionali»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore);
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005);
Visto il Decreto Ministeriale datato 27 maggio 2005 che per
l'anno 2006 non fissa alcuna limitazione percentuale per il
reclutamento del personale militare femminile nell'Arma dei
carabinieri;
Visto il Decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il
presente decreto una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti,
con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi
di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora
il numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze
di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione
della relativa procedura concorsuale.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1) E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di 959
carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP1) che, se in servizio, abbiano
svolto almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo,
abbiano concluso tale ferma, di cui:
a) n. 469, da immettere nell'Arma dei carabinieri, dopo aver
completato la ferma nelle Forze Armate in qualita' di volontario in
ferma prefissata di un anno (VFP1);
b) n. 490, da immettere nell'Arma dei carabinieri, dopo aver
ultimato la ferma nelle Forze Armate in qualita' di volontario in
ferma prefissata quadriennale (VFP4).
2) Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
a) superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
b) inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i
posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
3) I posti a concorso di cui al precedente comma 1) potranno
subire variazioni in relazione alle vacanze organiche che si
dovessero verificare in caso di applicazione degli articoli 34 e 37
della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, relativi ai benefici spettanti
al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero per i genitori e i
fratelli, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio per effetto di lesioni di natura violenta, riportate nello
svolgimento di attivita' operativa a causa di atti delittuosi
commessi da terzi o nell'espletamento di servizio di polizia o di
soccorso pubblico.
4) Fermo restando il numero complessivo di allievi carabinieri da
immettere al corso di cui al precedente comma 1), lettera a) e'
stabilita la riserva, cui concorrono gli aspiranti che ne facciano
esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, di
n. 68 posti ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Nella domanda i
concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua
(italiana o tedesca) intendano sostenere le prove concorsuali.
I posti riservati rimasti eventualmente non coperti, saranno
devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
5) Il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri ha la facolta'
di:
- revocare il presente bando di concorso;
- sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso,
nonche' le connesse attivita' di reclutamento;
- modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria
di merito, il numero dei posti;
- sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2006.

                               Art. 2.
 
Svolgimento del concorso
 
1) Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prove di efficienza fisica;
b) prova di selezione a carattere culturale o logico-deduttivo
ovvero prova di selezione a carattere culturale e logico-deduttivo;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale.
2) Cosi' come citato nelle premesse, in base al numero dei
concorrenti che presenteranno domanda di partecipazione al concorso
l'Amministrazione si riserva la possibilita' di considerare
l'accertamento di cui al precedente comma 1), lettera b) quale prova
preliminare di selezione culturale che sara', pertanto, la prima cui
saranno sottoposti tutti gli aspiranti.
3) Qualora si dovesse verificare la condizione prevista al
precedente comma 2) il concorso si sviluppera' secondo le seguenti
fasi:
a) prova preliminare a carattere culturale o logico-deduttivo
ovvero a carattere culturale e logico-deduttivo;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale.
4) Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti
previsti dal precedente comma 1), lettere a), c) e d) o,
eventualmente, dal comma 3), lettere a), b), c) e d) comporta la non
ammissione alle successive fasi concorsuali.
5) La durata presunta delle prove e degli accertamenti presso il
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri - ubicato in 00191 - Roma, viale di Tor di
Quinto n. 119 - d'ora in poi denominato CNSR dei carabinieri - sara'
di quattro giorni feriali, esclusi sabato e festivi.
6) Il bando di concorso puo' prevedere, per ciascuna prova, il
numero dei concorrenti da ammettere alla prova successiva in
relazione al numero delle domande presentate.

                               Art. 3.
 
Requisiti
 
1) Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui
all'articolo 1 che siano in possesso dei requisiti di seguito
indicati:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e
politici;
b) non aver superato il trentesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
c) titolo di studio di diploma d'istruzione secondaria di primo
grado;
d) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del Ministro
della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380;
e) idoneita' psico-fisica prevista dalle direttive tecniche del
Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanita' Militare
datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni
e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare in applicazione del Decreto Ministeriale
4 aprile 2000, n. 114 citato nelle premesse;
f) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri
accertata dal CNSR dei carabinieri, il cui giudizio e' definitivo;
g) statura non inferiore al limite previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo
2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 (m.1,65 per gli uomini e
m.1,61 per le donne);
h) non essere incorsi nel proscioglimento d'autorita' da
precedente arruolamento in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato
dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato o per grave mancanza disciplinare ovvero per
inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978,
n. 382;
i) non essere incorsi nel proscioglimento d'ufficio da
precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per
condanna penale per delitti non colposi;
j) non essere stati destituiti da pubblici uffici;
k) non essere stati condannati per delitto non colposo;
l) non essere imputati per delitto non colposo o non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
2) I candidati devono essere, altresi', in possesso dei requisiti
morali richiesti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53, nonche' di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della
legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
3) I requisiti sopra indicati, ad eccezione solo per l'eta',
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti fino alla
data dell'effettivo incorporamento nell'Arma dei carabinieri, pena
l'esclusione.
4) I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda
di partecipazione al concorso per un Corpo di polizia ad ordinamento
civile e militare, diverso dall'Arma dei carabinieri, pena
l'esclusione.
5) Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente
bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso maschile e
femminile.
6) Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione
 
1) La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
obbligatoriamente redatta sull'apposito modello, come da facsimile in
allegato al presente bando.
2) I soli candidati in servizio nelle Forze Armate quali
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), impiegati in
missione all'estero, potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia'
citato allegato.
3) La domanda dovra' essere presentata, entro e non oltre il 30°
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:
a) per il personale impiegato in Italia, al Comando di corpo
presso il quale il candidato presta servizio. I Comandi di corpo
delle Forze armate:
- con sede a Roma e provincia, ritireranno i modelli a
lettura ottica presso il Comando Regione Carabinieri Lazio, sito in
Roma, Piazza del Popolo n. 6 e li recapiteranno, successivamente - a
mezzo corriere - al CNSR dei carabinieri (tel. 06/80983913-3924);
- restanti, provvederanno preliminarmente a ritirare i
relativi modelli a lettura ottica presso i Comandi Provinciali
carabinieri del capoluogo, trasmettendoli - a mezzo corriere - al
CNSR dei carabinieri;
b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il
Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvedera'
a trasmetterla - con il mezzo piu' celere - al CNSR dei carabinieri.
Dell'avvenuta presentazione della domanda fara' fede la ricevuta
rilasciata dal Comando del Reparto cui essa viene presentata;
c) per i candidati in congedo, presso il Comando Stazione
carabinieri nella cui giurisdizione il concorrente ha la residenza,
il domicilio o la dimora, che provvedera' a trasmetterla al CNSR dei
carabinieri, secondo le modalita' che saranno successivamente
impartite;
d) per i candidati in congedo residenti all'estero, tramite la
competente autorita' diplomatica o consolare che provvedera' ad
inviarla al CNSR dei carabinieri.
I termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno
iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e'
prorogata al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si
computano nel termine.
4) Nella presentazione delle domande:
- i Comandi di Corpo interessati per i militari in servizio
dovranno compilare ed inoltrare al CNSR dei carabinieri, unitamente
alla domanda di partecipazione al concorso, copia conforme
dell'attestato di servizio previsto dal Decreto Ministeriale datato
28 luglio 2005, come da fac-simile in allegato 2, chiuso
tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande.
Domande ed attestati senza essere spillati dovranno essere recapitati
al CNSR dei carabinieri entro il 30 aprile 2006;
- i candidati in congedo di cui al precedente comma 3), lettere
c) e d), dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di
partecipazione al concorso copia dell'attestato di servizio previsto
dal Decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005, come da fac-simile in
allegato 2, rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto
del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1).
5) Nella trasmissione delle domande non sono consentiti altri
tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni.
6) Il CNSR dei carabinieri non risponde, comunque, di eventuale
mancata ricezione dovuta a disguidi postali, ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
7) Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre il termine di cui al precedente comma 3) e quelle che
perverranno prive della firma del concorrente.

                               Art. 5.
 
Compilazione della domanda
 
1) Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda indicato al precedente art. 4, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando, di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Nel modello dovra' essere indicata
dal concorrente, nell'apposito campo «CODICE CONCORSO» in alto a
sinistra, la sigla «VFP01».
2) Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con dichiarazione
sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento
di identita' in corso di validita':
- ogni variazione di indirizzo;
- ogni cambio di Reparto di appartenenza;
- l'eventuale congedamento da volontario in ferma prefissata di
un anno (VFP1) con la relativa data, al CNSR dei carabinieri.
3) Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere
il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo
riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il
conferimento di tali dati e' imprescindibile ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le
responsabilita' penali ed amministrative per eventuali dichiarazioni
mendaci.
4) L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso se, a richiesta del CNSR dei carabinieri, non
si provveda entro il termine fissato.
5) Nella domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno obbligatoriamente indicare la Forza armata di preferenza
nella quale, eventualmente, svolgere la ferma prefissata quadriennale
come VFP4.

                               Art. 6.
 
Comunicazioni agli aspiranti
 
1) Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
2) Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo servizio postale.
3) In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilita'
circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o
tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata
ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre
comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.

                               Art. 7.
 
Esclusione dal concorso
 
1) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti concorsuali.
2) I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, sono esclusi, in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore del
C.N.S.R. dei carabinieri dal concorso ovvero, se vincitori, dalla
relativa graduatoria, decadendo dalla nomina.

                               Art. 8.
 
Commissione del concorso e commissione tecnica
 
1) La Commissione del concorso, che verra' nominata
successivamente con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma
dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, procedera' a
redigere la graduatoria di merito. Essa e' composta da:
a. un Colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b. un Tenente Colonnello/Maggiore dell'Arma dei carabinieri,
membro;
c. un Maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei
carabinieri, segretario.
2) Con successivi provvedimenti del Comandante Generale dell'Arma
dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, sara' nominata la
commissione tecnica per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica.

                               Art. 9.
 
Prove di efficienza fisica
 
1) Qualora la prova preliminare non abbia luogo, i candidati che
hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e che non
abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, saranno convocati, a
cura del CNSR dei carabinieri, per essere sottoposti a prove di
efficienza fisica da parte della commissione tecnica prevista dal
precedente art. 8, comma 2).
2) Le citate prove, disciplinate da specifiche norme tecniche,
consisteranno nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi, con
le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
a) per gli uomini:
- salto in alto (altezza minima m. 1,10, massimo due
tentativi);
- piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni);
- corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 05");
b) per le donne:
- salto in alto (altezza minima m. 1,00, massimo due
tentativi);
- piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni);
- corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 45");
3) Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nel
precedente comma 2), lettere a) e b), determinera' giudizio di non
idoneita' da parte della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2)
e, quindi, la non ammissione alle successive fasi concorsuali. Il
superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera' giudizio di
idoneita' alle prove di efficienza fisica, con l'attribuzione di un
punteggio incrementale secondo le modalita' di seguito indicate, fino
ad un massimo di 3 (1 per ciascuna prova).
 
----> Vedere Tabelle a pag. 7 della G.U. <----
 
Il concorrente dovra' provvedere in proprio a procurarsi idoneo
abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi.
4) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza
fisica muniti di:
- documento di riconoscimento in corso di validita';
- certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui
esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione del certificato o l'esibizione di referto non valido
determinera' la non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso
il concorrente che ne faccia richiesta sara' riconvocato con le
stesse modalita' previste dal successivo art. 18;
In aggiunta a quanto precede le concorrenti, al solo fine
dell'effettuazione in piena sicurezza degli esercizi di cui al
precedente comma 3), dovranno produrre l'esito di un test di
gravidanza su prelievo ematico o delle urine, effettuato presso
struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data degli accertamenti psico-fisici, che
escluda la sussistenza di detto stato; in assenza di tale referto, le
concorrenti verranno sottoposte a test di gravidanza, al fine
sopraindicato. In caso di positivita' del test di gravidanza le
concorrenti non potranno in nessun caso essere sottoposte alle prove
di efficienza fisica. L'esito di detto referto sara' utilizzato, al
medesimo scopo, per l'effettuazione dell'eventuale esame radiografico
di cui al successivo art. 11.
5) I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima
dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla commissione tecnica prevista dal precedente art. 8,
comma 2). Questa, sentito il personale medico presente, adottera' le
conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento ad
altra data dell'effettuazione delle prove.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove
accusassero una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante
l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente
presente alla citata commissione la quale, sentito il personale
medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno
prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione
delle prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove
di efficienza fisica.

                              Art. 10.
 
Prova preliminare o di selezione culturale
 
1) Nel caso in cui si verifichi la condizione prevista
dall'articolo 2, comma 2), i concorrenti saranno sottoposti ad una
prova preliminare a carattere culturale o logico-deduttivo ovvero a
carattere culturale e logico-deduttivo, vertente su nozioni ed
elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione
secondaria di primo grado, da eseguire in tempo predeterminato e che
avra' luogo presso il CNSR dei carabinieri, viale di Tor di Quinto
n. 155 - 00191 - Roma. Il relativo punteggio sara' espresso in
centesimi e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito.
Data e ora di svolgimento di tale prova, nonche' il numero di
concorrenti da ammettere alle successive fasi concorsuali, saranno
rese note con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 16 maggio 2006, ovvero
in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, sara' disponibile anche sul sito www.carabinieri.it e
presso i Comandi Stazione carabinieri.
2) Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non
opportuno effettuare la predetta prova preliminare, nella gia' citata
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
del 16 maggio 2006, ovvero in quella alla quale la stessa avesse
fatto rinvio, verra' pubblicato il relativo avviso che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3) Nel caso non venga effettuata la prova preliminare, invece, i
candidati giudicati idonei alle prove di cui al precedente art. 9,
saranno sottoposti presso il CNSR dei carabinieri ad una prova di
selezione a carattere culturale o logico-deduttivo ovvero ad una
prova di selezione a carattere culturale e logico-deduttivo, vertente
su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di
istruzione secondaria di primo grado, da eseguire in tempo
predeterminato. Il relativo punteggio sara' espresso in centesimi e
concorrera' alla formazione della graduatoria di merito.
4) All'atto della presentazione per la prova culturale,
preliminare o di selezione, tutti gli aspiranti dovranno portare al
seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero o
blu e la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
Nel caso di effettuazione della prova preliminare, i candidati
sono tenuti a presentarsi, nel giorno previsto, almeno un'ora prima
di quella di inizio della prova. La zona di Tor di Quinto, ad alta
concentrazione di traffico, e' priva di parcheggi e di aree di sosta
per le persone, per cui e' sconsigliato di raggiungerla con vetture
private e con familiari al seguito. Non sara' consentito ai candidati
di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli o
bagagli. Dalla fermata «Ottaviano» della Metropolitana - Linea A e'
possibile raggiungere la sede d'esame con la linea Trambus n. 32.
5) L'Amministrazione militare non risponde di eventuali danni
agli oggetti personali dei candidati, lasciati eventualmente in
custodia.
6) Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il
segnale di «ALT» e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La
mancata osservanza di tale prescrizione, comporta l'esclusione dalla
prova stessa, con apposito provvedimento della Commissione di cui
all'articolo 8, comma 1).
7) La prova sara' disciplinata da specifiche norme tecniche.
All'approntamento, revisione, somministrazione e correzione dei test,
effettuata in forma automatizzata, provvederanno militari del CNSR
dei carabinieri.
8) Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 1), tutti i candidati
che effettueranno la prova di selezione culturale saranno ammessi al
proseguimento dell'iter concorsuale.

                              Art. 11.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1) Nel caso in cui non si verifichi la condizione prevista
dall'articolo 2, comma 2), i concorrenti idonei alle prove di cui al
precedente art. 9, saranno sottoposti, presso il CNSR dei
carabinieri, agli accertamenti psico-fisici disciplinati da apposite
norme tecniche, da parte di un collegio medico, che si avvarra' della
collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e
sara' coadiuvato da medici specialisti consulenti, al fine di
accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio
in qualita' di carabiniere. Il Collegio medico sara' composto da un
ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello
(Presidente) e da due ufficiali medici, membri, di cui il meno
elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera'
anche le funzioni di segretario. A ciascun concorrente verra'
attribuito un profilo sanitario, secondo i criteri stabiliti dalle
direttive tecniche del Ministero della Difesa - Direzione Generale
della Sanita' Militare datate 5 dicembre 2005, emanate per
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in
applicazione del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche'
dei seguenti requisiti specifici:
- una visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo
somatico e la statura che non potra' essere inferiore a m.1,65 per
gli uomini e m.1,61 per le donne;
- un esame oculistico (funzionalita' visiva uguale o superiore
a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola
miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche
in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione).
All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
- esibire:
referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro i tre mesi antecedenti
alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non
oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite «B» e «C»;
- presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia
pelvica eseguita, presso struttura pubblica o privata convenzionata,
entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
2) I candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti e
visite:
- radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o
imperfezioni);
- cardiologico con E.C.G.;
- odontoiatrico;
- ortopedico;
- oculistico;
- otorinolaringoiatrico;
- psichiatrico;
- analisi del sangue;
- analisi completa delle urine.
Le concorrenti, inoltre, saranno sottoposte ad accertamento
ginecologico.
3) Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:
- infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al
servizio militare previste dalla normativa vigente o che prevedano
l'attribuzione di un «coefficiente» uguale o superiore a «2» per
l'apparato psico (PS) e 3 per tutti gli altri coefficienti, fermi
restando i requisiti stabiliti nel bando;
- imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative
in materia di inabilita' al servizio militare;
- disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
- stato di tossicodipendenza o tossicofilia da confermarsi
presso la struttura ospedaliera militare competente per territorio;
- imperfezioni ed infermita' non contemplate nei precedenti
alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio quale carabiniere.
4) In caso di positivita' al test di gravidanza, il collegio
medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 del gia' citato Decreto Ministeriale
4 aprile 2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella
direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le concorrenti, pertanto,
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con
provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o
dell'autorita' da questi delegata, di cui al successivo art. 13,
comma 5), dovranno essere risultate idonee in tutte le prove ed in
tutti gli accertamenti - pena l'immediata esclusione - comprese le
concorrenti nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato
impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare.
5) Lo stesso collegio medico, seduta stante, laddove non
riscontri impedimento all'accertamento psico-fisico di cui al
precedente comma 4), comunichera' per iscritto l'esito con uno dei
seguenti giudizi che sono definitivi:
- «idoneo/a, senza l'attribuzione di punteggio»;
- «non idoneo/a», indicando la relativa diagnosi.
6) I concorrenti «non idonei» in sede di accertamento
psico-fisico non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

                              Art. 12.
 
Accertamento attitudinale
 
1) I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al
precedente art. 11, saranno sottoposti, da parte del CNSR dei
carabinieri, a verifica della idoneita' attitudinale al servizio
quale carabiniere effettivo nell'Arma dei carabinieri. Tale procedura
e' disciplinata da apposite norme tecniche.
2) L'esito dell'accertamento attitudinale verra' comunicato ai
candidati seduta stante, mediante uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo/a»;
- «non idoneo/a».
Tale giudizio e' definitivo.

                              Art. 13.
 
Graduatoria di merito
 
La Commissione del concorso di cui all'articolo 8, comma 1),
redigera' la graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei,
secondo:
a) i punteggi incrementali, fino ad un massimo di 3 punti,
conseguiti in sede di superamento delle prove di efficienza fisica;
b) il punteggio riportato nella prova preliminare di cultura
generale o nella prova di selezione culturale;
c) i titoli di seguito indicati, da desumere dall'attestato di
servizio previsto dall'articolo 4, comma 4) del presente bando e
dichiarati dai candidati in sede di presentazione di domanda di
partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e trasmesse al CNSR dei carabinieri:
- periodi di servizio svolti in qualita' di Volontario in
ferma prefissata di un anno (VFP1), fino ad un massimo di 0,30 punti:
sino a sei mesi di servizio: punti 0,10;
da sei a dieci mesi di servizio: punti 0,20;
oltre dieci mesi di servizio: punti 0,30;
- per la partecipazione in missioni in teatro operativo fuori
area per un massimo di punti 1, cosi' ripartiti:
sino a tre mesi continuativi di permanenza: punti 0,50;
oltre tre mesi continuativi di permanenza: punti 1;
- valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica, per un massimo di punti 1, cosi' ripartiti:
eccellente o giudizio equivalente: punti 1;
superiore alla media o giudizio equivalente: punti 0,50;
nella media o giudizio equivalente: punti 0,25;
inferiore alla media o giudizi equivalenti od inferiori:
punti 0.
Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da «mancata
redazione» dovra' essere valutato il documento immediatamente
precedente.
- decorazioni e benemerenze fino ad un massimo di 2,5 punti,
cosi' attribuiti:
2,5 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile;
2,2 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile;
2 per promozione straordinaria per merito di guerra;
1,5 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile;
1,3 per la croce di guerra al valor militare;
1 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;
1 per l'encomio solenne;
0,50 per l'encomio o elogio.
- titolo di studio:
diploma di scuola media superiore (5 anni) che consenta
l'iscrizione ai corsi universitari o titoli di studio superiori
(diploma di laurea specialistica o triennale): punti 2;
- conoscenza, secondo standard NATO, di una o piu' lingue
straniere:
conoscenza di una lingua: punti 1;
conoscenza di due o piu' lingue: punti 1,50;
- brevetto di paracadutismo militare: punti 0,50.
Tutti i punteggi di cui sopra sono espressi in centesimi. Nella
graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i
candidati di cui alla riserva del precedente art. 1, comma 4) e,
successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in
ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti concorrenti, compresi
coloro che hanno concorso per la predetta riserva dei posti e non
abbiano trovato utile collocazione nell'ambito della stessa. Questi
ultimi saranno contrassegnati con apposita annotazione, in modo da
poter essere individuati in caso di sostituzione.
2) A parita' di punteggio e' data la precedenza a:
a) orfani di guerra ed equiparati;
b) figli di decorati al valor militare;
c) figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito,
al valor di Marina, al valor Aeronautico al valor dell'Arma dei
carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere
e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per
cause riconducibili all'attivita' di servizio;
d) candidato piu' giovane di eta'.
3) I titoli indicati nei precedenti commi 1) e 2) saranno
ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande;
b) dichiarati dall'aspirante all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o comunicati con apposita
istanza al CNSR dei carabinieri, purche' posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
c) presentati o spediti, in carta semplice o con dichiarazione
sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di
identita' dell'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, entro quindici giorni dal superamento degli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali al CNSR dei carabinieri.
d) riportati nell'attestato di servizio in allegato 2 previsto
dall'articolo 4, comma 4).
4) Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 3), lettera
c), pena il mancato riconoscimento, dovra' pervenire al CNSR dei
carabinieri, l'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni.
5) Con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri
o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria concorsuale. La propria
posizione in graduatoria sara' consultabile sul sito internet
www.carabinieri.it e potranno essere richieste informazioni
sull'esito della stessa anche al Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma - tel. 06/80982935 o sulla mail-box
carabinieri@carabinieri.it
6) L'Amministrazione provvedera' a controllare, a campione, la
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
7) Gli idonei che nella graduatoria di merito risulteranno
compresi nel numero dei posti a concorso, tenuto conto della riserva
di posti di cui al precedente art. 1, comma 4), saranno dichiarati
vincitori, di cui i:
a) primi n. 469, saranno ammessi a frequentare il corso allievi
carabinieri effettivi, dopo aver completato nelle Forze Armate la
ferma prefissata di un anno, in qualita' di volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1);
b) successivi n. 490, verranno ammessi a frequentare il corso
allievi carabinieri, dopo aver completato nelle Forze Armate la ferma
prefissata quadriennale (VFP4), secondo quanto previsto al comma 5
dell'articolo 16 della legge 226/2004.
I candidati giudicati idonei, che nella graduatoria di merito
risulteranno non compresi nel numero di posti a concorso di cui alle
precedenti lettere a) e b), saranno dichiarati idonei non vincitori.
8) I candidati di cui al precedente comma 7), lettera a) che non
saranno incorporati nell'Arma dei carabinieri per rinuncia al
concorso o ai sensi del successivo art. 20, commi 2) e 3), saranno
sostituti nell'ordine di graduatoria con altri idonei - secondo le
modalita' indicate nel successivo art. 20. Questi ultimi, pertanto,
non verranno immessi nelle Forze armate per svolgere la ferma
prefissata quadriennale (VFP4).
Analoga procedura verra' seguita, a cura del Ministero della
Difesa - Direzione Generale per il personale militare, per recuperare
gli idonei vincitori, destinati all'incorporamento nelle Forze armate
per compiere la ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si
dovessero presentare o essere giudicati non idonei all'atto
dell'incorporamento.

                              Art. 14.
 
Ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale nelle
Forze armate
 
1) La graduatoria di merito sara' inviata, a cura del Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il personale militare.
2) I candidati di cui al precedente art. 13, comma 7), lettera
b) saranno ammessi, a cura del Ministero della Difesa - Direzione
Generale per il personale militare, a svolgere la ferma prefissata
quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, secondo quanto stabilito
dall'articolo 16, comma 6, della legge 226/2004.
3) Ogni ulteriore informazione potra' essere successivamente
richiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione
Generale per il personale militare via XX Settembre n. 123/A - 00187
Roma tel. 06/47355941 nei giorni e negli orari sotto indicati:
- dal lunedi' al giovedi' dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30
alle 16.30;
- venerdi' dalle 08.30 alle 13.00,
oppure consultando i siti www.persomil.difesa.it e
www.carabinieri.it.>

                              Art. 15.
 
Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Arma dei
carabinieri
 
1) Nell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale
(VFP4) nelle Forze armate, i candidati saranno convocati presso il
CNSR dei carabinieri per la verifica del mantenimento dei requisiti
psico-fisici. I candidati giudicati «non idonei» saranno dichiarati
esclusi dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo.
2) I candidati giudicati idonei al precedente comma, dopo aver
completato la ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate,
saranno immessi nell'Arma dei carabinieri, con le modalita' previste
dal successivo art. 20, comma 9).

                              Art. 16.
 
Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori al reparto
di istruzione dell'Arma dei carabinieri
 
1) I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto
di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato 3 dei sottonotati documenti:
a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di stato civile;
d) certificato di cittadinanza italiana.
2) In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento di inclusione in graduatoria e sara' deferito alla
competente Autorita' giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di
cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000.

                              Art. 17.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni prova o accertamento i candidati dovranno esibire un
documento di riconoscimento in corso di validita' o equipollente,
come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
art. 35.

                              Art. 18.
 
Rinuncia e mancata presentazione del candidato
 
1) Non sara' ammesso alle ulteriori fasi concorsuali il
concorrente che non si presenti per sostenere la prova di efficienza
fisica, la prova di selezione culturale, gli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali con le modalita' comunicate con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati o con lettera di convocazione. Tuttavia, in
presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato
tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con comunicazione completa
di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) o
telegramma al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e
concorsi, viale di Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, potra' essere
fissata, compatibilmente con il calendario delle prove e degli
accertamenti sopra indicati, una nuova data di presentazione, non
suscettibile di ulteriore proroga.
2) Nel caso di effettuazione della prova preliminare, i
concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova
venga svolta in piu' di una sessione in nessun caso saranno prese in
considerazione eventuali richieste di modifica della sessione di
presentazione.
3) L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato, e' irrevocabile.

                              Art. 19.
 
Ammissione al corso e posizione
 
1) I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito
secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7) saranno ammessi al
corso allievi carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa, nel
limite dei posti messi a concorso.
2) Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
Allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' a suo tempo
stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

                              Art. 20.
 
Presentazione al corso
 
1) Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
Allievi carabinieri secondo i programmi stabiliti dal Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel
regolamento interno per la Scuola Allievi carabinieri.
2) L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica da
parte del dirigente del Servizio sanitario per accertare se, in
relazione al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 3, siano
ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora
riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i
candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio
nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneita', o
temporanea non idoneita' che non si risolvano entro dieci giorni
dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione
dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati non idonei saranno sostituti nell'ordine di graduatoria di
cui all'articolo 13, comma 8) con altri candidati idonei.
3) Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita medica di cui al precedente comma 2), il temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato, saranno dichiarate escluse dal concorso con le
modalita' previste dall'articolo 7 e sostituite nell'ordine di
graduatoria di cui all'articolo 13 con altri candidati idonei. Il
giudizio di non idoneita' e' definitivo.
4) Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di:
- certificato plurimo delle vaccinazioni;
- certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
5) I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati rinunciatari e sostituiti
nell'ordine di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con
altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria di cui
all'articolo 13. Detto istituto potra', comunque, autorizzare gli
aspiranti - per comprovati motivi, da preavvisare tramite il Comando
stazione carabinieri competente per territorio - a differire la
presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
6) La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
7) I candidati in servizio o in congedo, utilmente collocati in
graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi alla
ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado
eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze
armate, cosi' come stabilito dall'articolo 19 della legge 226/2004.
Gli stessi verranno assunti in forza dalla Scuola Allievi carabinieri
sotto la data dell'effettivo incorporamento.
8) Gli arruolati, dopo sei mesi dalla data di incorporamento,
previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere
allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale,
nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante
Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi
delegata. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno
nominati carabinieri e destinati secondo le modalita' all'epoca
vigenti.
9) I candidati di cui al precedente art. 13, comma 7), lettera
b), giudicati idonei agli accertamenti previsti dall'articolo 15, in
rientro nell'Arma dei carabinieri dopo aver completato il servizio
quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze
armate, verranno incorporati secondo le modalita' previste nel
presente articolo, ad eccezione delle parti relative alla
sostituzione in ordine di graduatoria dei candidati rinunciatari al
concorso o nei cui confronti si verifichi la condizione prevista ai
precedenti commi 2) e 3).

                              Art. 21.
 
Trattamento dei dati personali
 
1) Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2) Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3) L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4) Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore del Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma
dei carabinieri.

                              Art. 22.
 
Spese di viaggio e licenza
 
1) Sono a carico dei candidati le spese per i viaggi e per
l'alloggio connessi alla prova preliminare o di selezione culturale,
alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, nonche' all'incorporamento.
2) I concorrenti in servizio dovranno fruire, compatibilmente con
le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami,
limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti,
nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle
sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di
servizio.
3) Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause
dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la
licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella
ordinaria dell'anno in corso.
Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2006
Gen. C.A.: Luciano Gottardo

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