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UNIVERSITA' DEL MOLISE

Concorso per l'anno accademico 2000/2001 ad un numero massimo di
quarantacinque borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla
razionalizzazione della frequenza universitaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 8/8/2000
Ente:UNIVERSITA' DEL MOLISE
Località:Campobasso  (CB)
Codice atto:000E7257
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, apportante
modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni, recante disposizioni sull'ordinamento didattico
universitario;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto
agli studi universitari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari ai sensi dell'art 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997,
n. 306, riportante il Regolamento in materia di contributi
universitari;
Vista la nota Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, prot. n. 3139, del 21 aprile 1999 relativa
all'adozione di nuovi criteri di merito per gli immatricolati;
Visti i decreti ministeriali del 26 maggio 1998 e del 23 aprile
1999, entrambi di modifica ed aggiornamento delle tabelle numeri 1, 2
e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997;
Visti i decreti ministeriali del 28 febbraio 2000, con i quali il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ha proceduto alla rideterminazione dei limiti massimi dell'indicatore
della condizione economica e dell'indicatore della condizione
patrimoniale, della tassa di iscrizione alle Universita' e gli
importi minimi delle borse di studio;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, prot. n. 1331/00 del 29 marzo 2000, con la
quale si e' data notizia della conferma dell'applicazione, anche per
l'anno accademico 2000/2001, di quanto disposto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997;
Visto il provvedimento consiliare dell'E.S.U. - regione Molise
n. 43 del 13 marzo 2000 per l'istituzione dell'anagrafe degli
studenti assistiti e beneficiari;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione dell'Universita' degli studi del Molise adottate, su
proposta dell'Osservatorio per il diritto allo studio universitario,
rispettivamente nelle sedute del 22 marzo 2000 e 27 marzo 2000, e del
19 aprile 2000 e 26 aprile 2000, con le quali sono stati fissati i
criteri, le modalita' e i termini delle procedure previste per gli
interventi per il diritto allo studio;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, rispettivamente del 14 e del 19 giugno 2000, con le
quali si e' proceduto all'approvazione dei contenuti del presente
bando, sulla base delle proposte avanzate dall'Osservatorio per il
diritto universitario riunitosi, alla presenza del direttore
dell'E.S.U., in data 1o giugno 2000;
Vista la legge n. 40 del 6 marzo 1998, e, in particolare, gli
articoli 37 e 45;
Considerato che lo stanziamento in bilancio per l'anno 2000
riservato alle borse di incentivazione all'immatricolazione
all'Universita' e' pari a L. 375.200.000 e che le economie relative
agli anni precedenti ammontano a L. 395.100.000;
Tenuto conto che con decreto rettorale n. 518 del 4 maggio 2000
si e' proceduto ad un'ulteriore assegnazione allo stanziamento
riservato alle borse di studio di cui sopra per incameramento di
fondi per L. 219.322.846 per maggiori tasse universitarie;
Vista la decisione assunta in data 19 giugno 2000 dal consiglio
di amministrazione dell'universita' degli studi del Molise relativa
all'assegnazione fino ad un numero massimo di quarantacinque borse di
studio e, comunque, entro lo stanziamento di L. 989.500.000
sull'apposito capitolo di bilancio;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Borse di incentivazione alle iscrizioni
 
E' indetto, per l'anno accademico 2000/2001, un concorso per
l'attribuzione di un numero massimo di quarantacinque borse di
studio, entro l'importo massimo stanziato dal consiglio di
amministrazione del 19 giugno 2000, finalizzate all'incentivazione e
alla razionalizzazione della frequenza universitaria destinate a
coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio delle
facolta' dell'Universita' degli studi del Molise.
L'importo di ciascuna borsa di studio e' definito tenendo conto
della distanza del comune di residenza dello studente da quello della
sede del corso universitario prescelto.
Gli importi delle borse sono i seguenti:
a) L. 3.000.000 all'anno per lo studente in sede;
b) L. 3.000.000 all'anno piu' un importo fino ad un massimo di
L. 500.000 all'anno a titolo di rimborso di spese trasporto per lo
studente pendolare;
c) L. 6.500.000 all'anno per lo studente fuori sede, che prende
alloggio nei pressi della sede del corso prescelto, utilizzando
alloggi di privati. In questo caso, la borsa viene erogata al
vincitore, dietro presentazione di copia autenticata del contratto di
fitto dello studente, nella quale si dichiari il rapporto di
locazione della durata di almeno otto mesi nell'anno accademico di
riferimento. Tale documentazione dovra' pervenire, senza alcuna
eccezione, pena la decadenza dal beneficio di cui alla presente
lettera c), al Centro di coordinamento delle attivita'
dell'Universita' e dell'E.S.U., entro e non oltre il 15 novembre
2000. In mancanza di tale documentazione, lo studente fuori sede
potra' beneficiare della borsa di cui alla precedente lettera b).
I benefici sono attribuiti sulla base di una graduatoria di
idonei, senza alcuna differenziazione per facolta' e corsi di studio,
ordinata in modo crescente, previa verifica della prevista condizione
di merito, sulla base dell'indicatore della condizione economica.

                               Art. 2.
 
Soggetti beneficiari e durata del beneficio
 
Le borse sono concesse agli immatricolati dell'Universita' degli
studi del Molise.
Le borse hanno durata annuale e sono rinnovabili per un numero
massimo di anni pari alla durata legale dei corsi di studio piu' uno
a partire dall'anno di prima immatricolazione, salvo mancata
conferma.
Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e
che si iscrivono ad un corso di laurea possono beneficiare degli
interventi per un numero di anni pari alla differenza tra la durata
legale del corso di laurea piu' uno e gli anni di iscrizione gia'
effettuati per il conseguimento del diploma.
Le borse sono revocate agli studenti immatricolati che, entro il
30 novembre dell'anno accademico successivo, non abbiano conseguito i
requisiti di merito o abbiano superato i limiti per la condizione
economica o patrimoniale familiare previsti per la conferma al
secondo anno.
In caso di revoca, le somme riscosse dovranno essere restituite.

                               Art. 3.
 
Definizione di studente in sede, fuori sede e pendolare
 
Lo studente in sede e' residente nel comune in cui ha sede il
corso di studio frequentato. Sono considerati in sede gli studenti
residenti nei comuni di Campobasso, Isernia e Termoli iscritti ai
corsi di laurea o di diploma che si tengono nelle rispettive sedi
universitarie.
Lo studente pendolare e' colui il quale e' residente in un comune
che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di
studio frequentato.
Sono considerati pendolari gli studenti che frequentano
l'Universita' a Campobasso e che risiedono nei seguenti comuni
distanti non piu' di un'ora di viaggio con un mezzo pubblico:
Baranello, Bojano, Busso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto,
Cantalupo del Sannio, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano,
Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelpetroso,
Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle
d'Anchise, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone,
Guardialfiera, Guardiaregia, Isernia, Jelsi, Limosano, Lucito,
Lupara, Macchiagodena, Macchiavalfortore, Matrice, Mirabello
Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Morrone del Sannio,
Oratino, Pesche, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise,
Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni,
Ripalimosani, Roccamandolfi, Salcito, San Biase, San Giovanni in
Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Santa
Maria del Molise, Sant'Angelo Limonano, Sepino, Spinete, Torella del
Sannio, Toro, Trivento, Vinchiaturo. Sono considerati fuori regione
gli studenti che risiedono nei seguenti comuni: Sassinoro
(Benevento), Morcone (Benevento), San Marco La Catola (Foggia),
Celenza Val Fortore (Foggia).
Sono considerati pendolari gli studenti che frequentano
l'Universita' ad Isernia e che risiedono nei seguenti comuni:
Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Bojano, Campobasso,
Campochiaro, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone,
Castelpetroso, Castepizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino,
Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise,
Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Forli del Sannio,
Fornelli, Frosolone, Guardiaregia, Longano, Macchia d'Isernia,
Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche,
Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise,
Pietrabbondante, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi,
Roccasicura, Rocchetta al Volturno, San Massimo, San Polo Matese,
Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco,
Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano,
Spinete, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo, Castel di Sangro
(L'Aquila), Alfedena (L'Aquila), Cassino (Frosinone), San Vittore del
Lazio (Frosinone), Presenzano (Caserta), Capriati al Volturno
(Caserta), Ciorlano (Caserta), Prata Sannita (Caserta).
Sono considerati pendolari gli studenti che frequentano
l'Universita' a Termoli e che risiedono nei seguenti comuni:
Campomarino, Casacalenda, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lucito,
Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo,
Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata,
Petacciato, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San
Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Ururi, Apricena
(Foggia), Chieuti (Foggia), Fossacesia (Chieti), Ortona (Chieti), San
Salvo (Chieti), San Severo (Foggia), San Vito Chietino (Chieti),
Serracapriola (Foggia), Torino di Sangro (Chieti), Vasto (Chieti).
Sono considerati fuori sede gli studenti che hanno preso alloggio
a Campobasso, Isernia o Termoli per frequentare i corsi di laurea o
di diploma nelle rispettive sedi universitarie e che risiedono in
comuni non compresi negli elenchi sopra indicati e distanti piu' di
un'ora di viaggio con un mezzo pubblico, purche' in possesso di
contratto di affitto cosi' come indicato al precedente art. 1,
lettera c).

                               Art. 4.
 
Requisiti di ammissione al concorso
 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena
l'esclusione:
1) il possesso di un diploma di scuola media superiore,
conseguito con un punteggio non inferiore a 42/60 o a 70/100;
2) l'appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore
della condizione economica, riferito all'anno 1999 e calcolato per un
nucleo familiare convenzionale di tre persone, non superiore al
limite di L. 52.593.544 e con una consistenza patrimoniale massima di
L. 136.743.216. L'Indicatore della condizione economica del nucleo
familiare convenzionale e' definito come il reddito complessivo dei
suoi membri, al netto dell'IRPEF, incrementato del 20% del valore
dell'Indicatore della condizione patrimoniale, riferito all'anno
1999. Per ogni componente in piu' o in meno rispetto al predetto
nucleo familiare convenzionale si opera un innalzamento o
rispettivamente un abbattimento sull'indicatore economico di
riferimento, secondo quanto stabilito dalla scala di equivalenza di
cui all'art. 7 del presente bando.
Il nucleo familiare convenzionale dello studente e' composto dal
richiedente i benefici e da tutti coloro, anche se non legati da
vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla
data di presentazione della domanda.
Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori, lo
studente si considera facente parte del nucleo familiare
convenzionale del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento
dello studente.
Sono considerati facenti parte del nucleo familiare
convenzionale, inoltre:
a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico,
anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in
assenza di separazione legale o divorzio;
b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente
alla data di presentazione della domanda.
La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare
convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia
d'origine, e' definita in relazione alla presenza di entrambi i
seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia
d'origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione
della domanda, in alloggio non di proprieta' di un suo membro;
b) Indicatore della condizione economica, derivante
esclusivamente da redditi di lavoro, non inferiore a L. 11.360.205.
Il nucleo familiare convenzionale sara' aumentato di una unita'
nei seguenti casi:
a) in presenza di persona non autosufficiente, con invalidita'
riconosciuta pari al 100% (si aumenta di una unita' per ogni persona
nella detta condizione);
b) se lo studente sia portatore di handicap, con una
invalidita' riconosciuta inferiore al 66% e pari o superiore al 50%;
c) in presenza di altro studente universitario con eta' non
superiore a ventisei anni, oltre al richiedente;
d) in mancanza di uno o di entrambi i genitori.

                               Art. 5.
 
Modalita' e termini di presentazione della domanda
 
La domanda con la contestuale dichiarazione sostitutiva di
certificazione, sia della situazione economica e patrimoniale del
nucleo familiare convenzionale dello studente, sia della sua
condizione di merito, deve essere redatta, in carta semplice, su
apposito modulo predisposto di cui all'allegato A facente parte
integrante del presente bando, contrassegnando la specifica voce:
"Borse di studio di incentivazione all'immatricolazione
all'Universita'".
Tale modulo, in distribuzione presso le segreterie studenti
dell'Universita' degli studi del Molise, puo' essere prelevato
direttamente dal sito Internet all'indirizzo
http://servizi.unimol.it, attivabile anche presso i locali
dell'Universita' ubicati nel I Edificio Polifunzionale - Facolta' di
giurisprudenza (self-service, Centro C.A.U.E., C.Or.T.), nella
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di Isernia
(self-service, biblioteca), nella facolta' di economia di Termoli
(Centro servizi informatici); nonche', dal 29 agosto 2000, anche
presso i locali dell'Universita' ubicati nel II Edificio
Polifunzionale - Facolta' di economia (self-service, sala
multimediale).
Al fine di garantire un supporto per la corretta compilazione
della domanda e della contestuale autocertificazione, e' possibile
avvalersi del Centro di coordinamento delle attivita'
dell'Universita' e dell'E.S.U., sito presso il I Edificio
Polifunzionale, il cui personale provvedera' ad inserire direttamente
i dati nel sistema informatico.
La domanda con la contestuale autocertificazione puo' essere
presentata direttamente allo sportello unico di detto Centro di
coordinamento delle attivita' dell'Universita' e dell'E.S.U.,
esibendo un documento di riconoscimento in corso di validita', oppure
puo' essere inviata per posta - con allegata copia del documento di
riconoscimento - presso: Universita' degli studi del Molise - Centro
C.A.U.E.,via De Sanctis - 86100 Campobasso.
In caso di presentazione della domanda direttamente allo
sportello unico (Centro C.A.U.E.), e' necessario chiedere un
appuntamento, per la corretta compilazione, al numero verde
800-303538, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 8,30 alle ore 13,30, e
dalle ore 15 alle ore 18, nel periodo 18 luglio 2000/21 settembre
2000.
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre
2000. Non saranno accolte domande pervenute oltre tale data. Fara'
fede il timbro con la data di ingresso all'universita'.
E' consentito agli studenti iscritti agli anni successivi al
primo che hanno gia' presentato, nell'anno accademico 1999/2000,
l'autocertificazione, di avvalersi, per la conferma delle borse di
studio per gli anni successivi, dell'anagrafe degli studenti
assistiti e beneficiari, che consente di apportare alla dichiarazione
gia' presentata nell'anno accademico precedente solo le variazioni
intervenute.

                               Art. 6.
 
Graduatorie
 
Le borse vengono assegnate mediante la compilazione di apposita
graduatoria formulata da apposita commnissione, nominata dal rettore,
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) gli aspiranti sono ordinati in un'unica graduatoria per sede
universitaria in modo crescente, sulla base dell'Indicatore della
condizione economica, di cui all'art. 7 "Requisiti economici" del
presente bando;
b) a parita' di condizione economica, la posizione in
graduatoria e' determinata con riferimento al miglior requisito di
merito;
c) qualora nella definizione delle graduatorie, secondo quanto
previsto ai punti precedenti, si verifichino ulteriori situazioni di
parita', il beneficio e' concesso prioritariamente allo studente con
nucleo familiare piu' numeroso ed, infine, al piu' anziano di eta'.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, entro il
31 ottobre 2000, mediante affissione all'Albo ufficiale
dell'Universita', per un periodo di quindici giorni, entro il quale
potranno proporsi impugnative.
Le borse sono attribuite con decreto rettorale, secondo l'ordine
delle graduatorie, fino alla concorrenza delle borse disponibili,
sempre nel limite massimo dello stanziamento di bilancio.

                               Art. 7.
 
Requisiti economici
 
I requisiti economici dello studente sono individuati sulla base
della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione
patrimoniale e del numero di componenti il nucleo familiare stesso.
Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle del
richiedente, considerati parte del nucleo familiare convenzionale,
concorrono alla formazione dell'indicatore della condizione economica
e della condizione patrimoniale nella misura del 50%, cosi' come
previsto dalla tabella n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 aprile 1997 - Uniformita' di trattamento nel
diritto agli studi universitari - cosi' come modificato dal decreto
ministeriale del 26 maggio 1998.
Al fine della determinazione di tali indicatori, il reddito ed il
patrimonio dei membri del nucleo familiare convenzionale sono
valutati in relazione alla loro natura. Tale valutazione e'
effettuata a partire dalle evidenze fiscali, integrate con indicatori
di reddito normale, in relazione alla dimensione ed alla tipologia
economica delle attivita' che li generano o a cui sono destinati,
secondo le modalita' stabilite dalla predetta tabella n. 1.
Non concorrono alla formazione dell'indicatore della condizione
economica:
a) le indennita' di accompagnamento di cui alla legge
n. 18/1980;
b) le somme percepite a titolo di arretrato e quelle percepite
a titolo di indennita' di fine rapporto (T.F.R.).
L'indicatore della condizione patrimoniale del nucleo familiare
convenzionale non potra' superare il limite di L. 136.743.216 con
riferimento ad un nucleo familiare composto da 3 persone.
Nella determinazione di tale indicatore, e' esclusa la prima casa
di proprieta', a condizione che in essa sia localizzata la residenza
del nucleo familiare dello studente, ad eccezione di quelle
appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9, per le quali si
prende in considerazione il 50% del valore dell'imponibile definito
al fini I.C.I., cosi' come previsto dalla suddetta tabella n. 1. Il
valore degli immobili, di cui i componenti il nucleo familiare
convenzionale dispongono a titolo di nuda proprieta', non concorre
alla determinazione dell'indicatore della condizione patrimoniale.
Qualora il nucleo familiare non disponga di una casa di
proprieta', il limite precedente e' applicato tenendo conto di una
franchigia di L. 100.000,000.
Ai tini del calcolo dell'indicatore della condizione economica,
si prende in considerazione il valore patrimoniale che ecceda tale
franchigia.
Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio
di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa di cui uno o piu'
membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci.
A corredo di quanto esposto nel presente articolo, si riproduce,
di seguito, la seguente tabella, nella quale sono indicati i limiti
massimi, riferiti al nucleo familiare convenzionale, dell'indicatore
della condizione patrimoniale, per poter essere ammessi alla
selezione:
 
Tabella A: Valori limite per il patrimonio riferiti all'anno 1999:
 

Numero componenti il nucleo familiare Soglia di riferimento
- -
1 61.534.447
2 102.557.412
3 136.743.216
4 166.826.723
5 195.542.798
6 221.524.009
7 246.137.788
 
per ogni componente in piu' il limite sara' elevato di L. 20.511.482.
L'Indicatore della condizione economica non potra' superare il
limite di L. 52.593.544, con riferimento alla famiglia tipo di tre
persone.
I limiti stabiliti, con riferimento ad un nucleo familiare di tre
persone, sono parametrati per nuclei familiari convenzionali di
diversa composizione, sulla base della seguente scala di equivalenza:
 

Numero componenti il nucleo familiare Soglia di riferimento
- -
1 componente 0.45
2 componenti 0.75
3 componenti 1.00
4 componenti 1.22
5 componenti 1.43
6 componenti 1.62
7 componenti 1.80
per ogni componente in piu' +0,15.
Nella tabella di seguito riportata sono indicati i limiti massimi
dell'indicatore della condizione economica per poter essere ammessi
alla selezione:
 
Tabella B: Valori limite per il reddito riferito all'anno 1999:
 

Numero componenti il nucleo familiare Soglia di riferimento
- -
1 23.667.094
2 39.445.158
3 52.593.544
4 64.164.123
5 75.208.767
6 85.201.541
7 94.668.379
per ogni componente in piu' il limite sara' elevato di L. 7.889.031.

                               Art. 8.
 
Accertamento delle condizioni economiche
 
L'Universita' degli studi del Molise esercita un accurato
controllo sulle dichiarazioni presentate, chiedendo informazioni
all'amministrazione finanziaria dello Stato e agli uffici comunali.
In caso di dichiarazione mendace o contenente dati non piu'
rispondenti a verita', lo studente, come previsto dall'art. 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, e
dal contenuto dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, oltre a decadere dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, incorre nelle
previste sanzioni penali.
Invero, come e' gia' accaduto, a fronte di dichiarazioni non
veritiere, l'Universita' provvedera' a segnalare il fatto
all'autorita' giudiziaria, affinche' giudichi circa la sussistenza
dei reati di:
a) falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico
(art. 438 c.p.);
b) falsa attestazione resa ad un pubblico ufficiale sulla
identita' o sulle qualita' personali proprie o altrui (art. 495 c.p);
e) truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico
(art. 640 c.p.).
Lo studente, inoltre, puo' incorrere in sanzioni disciplinari
adottate dai competenti organi accademici. L'Universita' procedera',
inoltre, all'eventuale recupero delle somme erogate, salvo l'adozione
delle sanzioni disciplinari a carico dello studente, previste
dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991, n. 390: "Norme sul diritto
agli studi universitari" e dall'art. 26 - sanzioni penali - della
legge n. 15/1968 riguardo alle dichiarazioni sostitutive.

                               Art. 9.
 
Conferma per gli anni successivi
 
Le borse di studio assegnate saranno confermate per un numero di
anni pari alla durata legale dei corsi di studio piu' uno a partire
dall'anno di prima immatricolazione, in base al seguenti requisiti di
merito e di reddito:
a) iscritti al secondo anno: aver superato, entro il 10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda, almeno la meta' delle
annualita', arrotondata per difetto, fra quelle previste dal piano di
studi statutario del primo anno ed aver conseguito una media di voti
pari ad almeno 24/30 per tutte le facolta';
b) iscritti al terzo anno e al quarto anno, qualora questo non
sia l'ultimo: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda, almeno la meta' piu' uno del numero
complessivo delle annualita' degli anni precedenti a quello
d'iscrizione previsti dal piano di studi statutario del rispettivo
corso di laurea e di diploma, arrotondata per eccesso, ed aver
conseguito una media di voti pari ad almeno 24/30 per tutte le
facolta';
c) iscritti all'ultimo anno di corso: aver superato, entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno il 60 per
cento del numero complessivo delle annualita' previste dal piano di
studi statutario degli anni precedenti a quello di iscrizione,
arrotondato per eccesso, ed aver conseguito una media di voti pari ad
almeno 24/30 per tutte le facolta';
d) iscritti al primo fuori corso: aver superato, entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno il
sessantasei per cento del numero complessivo delle annualita'
previste dal piano di studi statutario del rispettivo corso di laurea
e di diploma, arrotondato per eccesso, ed aver conseguito una media
di voti pari ad almeno 24/30 per tutte le facolta';
Nel caso in cui la votazione conseguita e' pari a 30 e lode il
voto da considerare per il calcolo della media e' 31. Le annualita'
sono riferite a corsi d'insegnamento di almeno 60 ore.
Condizioni economiche:
Lo studente che per merito risultera' idoneo alla conferma della
borsa, sara' tenuto alla presentazione dell'autocertificazione
relativa alle condizioni economiche e patrimoniali relative all'anno
precedente a quello per il quale ha ottenuto la conferma. In tal
caso, per l'autocertificazione lo studente potra' avvalersi
dell'Anagrafe degli studenti assistiti e beneficiari presso lo
sportello unico del C.A.U.E.

                              Art. 10.
 
Divieto di cumulo e incompatibilita'
 
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate con le borse di studio di cui all'art. 8 della legge
n. 390/1991.
Le borse di studio saranno revocate in caso di rinuncia agli
studi, o di trasferimento ad altra Universita', sia agli studenti
immatricolati che a quelli iscritti ad anni successivi. In caso di
rinuncia o revoca della borsa di studio, questa potra' essere
assegnata, entro il termine del 31 gennaio 2001, al candidato
iscritto al primo anno, collocato in posizione utile nella stessa
graduatoria.
Gli studenti che hanno presentato domanda di ammissione al
concorso e che non hanno ottenuto la borsa per esaurimento delle
relative disponibilita', possono presentare domanda di
immatricolazione presso la stessa o altra Universita', entro il
31 dicembre 2000, per tutti i corsi di studio che non siano a numero
chiuso o programmato.
La borsa sara' revocata anche agli studenti iscritti ad anni
successivi che non abbiano mantenuto i prescritti requisiti di merito
e di reddito ai fini della conferma della borsa (vedi art. 9).

                              Art. 11.
 
Documentazione richiesta ai candidati collocati utilmente in
graduatoria
 
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, i
canditati collocati utilmente in graduatoria dovranno far pervenire
al Centro C.A.U.E., pena l'esclusione dal beneficio, nel termine
perentorio di giorni dieci dalla data della ricezione della relativa
comunicazione, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui
all'art. 2 della legge. n. 15/1968 e successive modifiche ed
integrazioni e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti il possesso,
da parte dell'interessato, del diploma di scuola media superiore,
riportante, altresi', l'indicazione della votazione finale e della
data del conseguimento;
2) autocertificazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui
alla lettera precedente, relativa alla cittadinanza;
3) per i candidati diplomati da piu' di due anni, il cui
ulteriore ritardo sia stato determinato dalla prestazione del
servizio militare o civile, autocertificazione, resa sempre a norma
di quanto disposto dalla normativa menzionata nella lettera a),
attestante l'avvenuto congedo e riportante il relativo periodo di
servizio;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai
sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e successive modifiche ed
integrazioni e dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che il beneficiario
non usufruisce delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge
n. 390/1991.
Campobasso, 13 luglio 2000
Il rettore: Cannata

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