Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Selezione per la nomina dei Giudici Onorari ...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Selezione per la nomina dei Giudici Onorari di tribunale

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.97 del 7/12/2007
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:07E08652
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/1/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
adottata nella seduta del 19 luglio 2007;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura,
adottata nella seduta del 15 novembre 2007, di rettifica della
precedente deliberazione;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007,
adottato in conformita' alla delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura in data 19 luglio 2007, con il quale sono stati fissati
i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di
tribunale;
Visti gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; «Approvazione testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione
dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzionale del personale degli uffici siti nella provincia di
Bolzano;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in
materia di proporzionale del personale degli uffici siti nella
provincia di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto
1990, n. 241, secondo cui, per stabilire maggiore efficienza nella
loro attivita', le Amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e
tra queste e i privati;
Ritenuto che occorre procedere all'attivazione della procedura
per la nomina dei giudici onorari di Tribunale;
Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione alla nomina dei
giudici onorari del Tribunale di Bolzano, che si procedera' alla
copertura dei posti vacanti tenuto conto delle percentuali di
appartenenza ai tre gruppi linguistici che risultano dall'ultimo
censimento ufficiale della popolazione (26,47 % per il gruppo
linguistico italiano, 69,15 % per il gruppo linguistico tedesco e
4,37 % per quello ladino) nonche' dei posti tutt'oggi coperti;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Apertura dei termini
 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice
onorario di tribunale;

                               Art. 2.
 
Requisiti per la nomina a giudice onorario di Tribunale
 
Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina a
giudice onorario di tribunale coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) esercizio dei diritti civili e politici;
3) idoneita' fisica e psichica;
4) eta' non inferiore ai venticinque anni e non superiore a
sessantanove anni, con riferimento alla data della delibera
consiliare di nomina;
5) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda, fatta
eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le
funzioni notarili;
6) laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza
quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente
all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi
universitari o la laurea specialistica) conseguita in una delle
Universita' della Repubblica o presso una Universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
7) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza;
8) condotta incensurabile cosi come previsto dall'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al
precedente punto 4, e devono permanere al momento della nomina.
Per la nomina a giudice onorario del Tribunale di Bolzano e'
richiesta inoltre:
a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
b) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8,
secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752).

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione alla procedura di selezione
 
La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure
di selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica
al Consiglio Superiore della Magistratura l'apposito modulo (Mod. N),
reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura
(www.csm.it) e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente
compilato e sottoscritto, in originale e due copie, unitamente ai
Mod. N1 e N2 reperibili sul sito del Consiglio Superiore della
Magistratura (www.csm.it ) al Presidente della Corte d'appello nel
cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina,
entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
presente decreto ministeriale.
L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di
presentazione sopraindicate determina l'inammissibilita' della
domanda.
Chi e' iscritto all'albo degli avvocati puo' presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero
massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di
essere assegnato.
Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
Ogni aspirante dovra' dichiarare:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
f) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
g) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
h) di avere la residenza in un comune compreso nel distretto in
cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la
domanda di nomina, fatta eccezione per coloro che esercitano la
professione di avvocato o le funzioni notarili;
i) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
j) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
k) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimento penale;
l) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
m) di non versare in nessuna delle cause d'incompatibilita'
previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12;
n) di non versare in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del Tribunale di
Bolzano, inoltre:
o) essere in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
p) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino;
In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve
apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 4.
 
Presentazione dei documenti
 
Con l'istanza di nomina (Mod. N), presentata nei termini di cui
all'art. 3 del presente bando, dovranno essere prodotti
dall'interessato a pena di inammissibilita':
a) certificato medico attestante l'idoneita' fisica e psichica
rilasciato da un Ente pubblico (ASL o medico militare);
b) nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o
dal datore di lavoro;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la
quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause
di incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N 1);
d) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non
esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del
tribunale, presso il quale svolgera' le funzioni di giudice onorario,
nonche' a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi
successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a
cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico
di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N 2);
e) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
di cui al successivo art. 6;
f) fotocopia del documento d'identita' (nel caso in cui
l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito
internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);
g) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal
Ministero dell'economia e delle finanze).
Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:
a) certificato penale;
b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale;
c) rapporto informativo del Prefetto;
d) parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.

                               Art. 5.
 
Procedimento per la nomina
 
1. Il Presidente della Corte di appello provvede, una volta
istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, a
convocare il Consiglio giudiziario nella composizione integrata
prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti giudici
onorari di Tribunale e per la predisposizione di una graduatoria di
tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di
graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli
aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui
all'art. 3.
La predetta proposta di graduatoria verra' pubblicata presso la
segreteria del Consiglio Giudiziario oltre che sul sito del Consiglio
Superiore della Magistratura.
Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte
entro 20 giorni dalla sua approvazione e pubblicazione da parte del
Consiglio Giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio
giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio
Superiore della Magistratura;
2. Predisposta la proposta di graduatoria, il Consiglio
giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e
in copia), entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'art. 3 del presente bando, al Consiglio Superiore della
Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina
dei candidati che copriranno i posti vacanti.
3. Il Consiglio Superiore della Magistratura procedera' alla
copertura dei posti vacanti iniziando dall'ufficio situato nella
citta' sede di Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in
relazione agli organici di ciascun Tribunale.
Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata dal
Consiglio Superiore della Magistratura fino alla pubblicazione del
successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi
eventualmente vacanti. La nomina disposta con delibera consiliare a
giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza
presentata presso altri Uffici giudiziari sia come sia come giudice
onorario, sia come vice procuratore onorario.
In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della
Corte di appello puo' richiedere al Consiglio Superiore della
Magistratura l'attivazione della procedura per la nomina prevista dal
decreto ministeriale 26 settembre 2007.
Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di
presentazione delle istanze di cui all'art. 3 del presente bando,
sono dichiarate inammissibili con provvedimento del Presidente della
Corte di appello.
4. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente
che non potranno essere proposte per la nomina persone che non
abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del
Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso
revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli
aspiranti.
5. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di
avvocato, i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte,
dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli
dell'ordine di appartenenza.
6. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per ciascuna Corte d'appello, ai servizi riguardanti la magistratura
onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione
per le istanze di nomina e cureranno la trasmissione solo delle
pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra.
7. Le istanze di nomina con la relativa documentazione dovranno
essere trasmesse, in originale e in copia, al Consiglio Superiore
della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello.
8. Ad avvenuta nomina, sara' cura degli Uffici interessati
comunicare al Ministero ed al Consiglio Superiore della Magistratura
la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del Tribunale
la mancata presa di possesso nel termine stabilito, per l'attivazione
della procedura di decadenza dall'incarico.

                               Art. 6.
 
Titoli di preferenza
 
1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di
iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e
segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che
l'incarico sia richiesto per un Ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle
Amministrazioni pubbliche o in Enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di
quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari
titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c)
d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di
servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b)
prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
d) a residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono
contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa
di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi
professionali) e di cessazione eventualmente gia' avvenuta
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione
del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.

                               Art. 7.
 
Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio Superiore
della Magistratura (www.csm.it)
 
Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione
saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it. In particolare
saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni
concernenti l'elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria
approvata dal Consiglio Giudiziario competente e la graduatoria
definitiva approvata con delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura.

                               Art. 8.
 
Tirocinio
 
1. Al fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di
tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un
periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore
civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione delle
funzioni giudiziarie, ed i Consigli giudiziari individueranno, per
ciascun settore, un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica
organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei
giudici onorari di tribunale, mediante l'apporto di magistrati
all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento
esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita'
dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario
nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla
redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una
valutazione negativa dell'attivita' svolta dal magistrato onorario,
il Presidente del Tribunale valuta se rinnovare il periodo di
tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove
l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Presidente del
Tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di
revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c)
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, secondo quanto previsto
dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 settembre 2007.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati presso il Consiglio giudiziario competente e presso il
Consiglio Superiore della Magistratura e utilizzabili ai soli fini
della procedura di selezione.
Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la
nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 e dal decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli giudiziari
territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei
dati personali.

                              Art. 10.
 
Disposizioni finali
 
I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
spedizione delle domande di partecipazione, salvo quanto previsto
all'art. 2, punto 4.
L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni
documentali, ne' consente regolarizzazioni od integrazioni
documentali oltre il termine ultimo utile per la spedizione della
domanda.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro: Mastella

 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!