Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Concorso pubblico, per titoli ...
 
 
 

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti per l'accesso
alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo
dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze da
assegnare al Dipartimento dell'amministrazione generale del
personale e dei servizi in uno degli Uffici centrali e periferici.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 19/9/2008
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:08E08344
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:16
Scadenza:20/10/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'amministrazione generale, del personale
e dei servizi
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 28 relativo all'accesso alla
qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella
legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria, che contempla, in sede di ripartizione tra le
articolazioni dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze del
contingente di personale ivi previsto, la possibilita' di adottare
modalita' anche speciali per il reclutamento;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, concernente il regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei
dirigenti presso le Amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento
autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28 - comma 5
- del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2006 del Ministero
dell'economia e delle finanze concernente il reclutamento di
personale con qualifica dirigenziale emanato sulla base della citata
legge n. 248/2005 che consente la possibilita' di ricorrere a forme
di reclutamento speciale;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente «Azioni positive per la realizzazione
della parita' uomo-donna nel lavoro» con riferimento anche al
contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto legislativo n.
165/2001 al fine di garantire pari-opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni, con cui e' stato
adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante ulteriori
modifiche ed integrazioni alla suddetta legge n. 241 del 1990,
concernenti norme generali sull'azione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione del secondo comma dell'art.
24 della citata legge n. 241/1990;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - n. 1/2005 dell'11 febbraio
2005, concernente le misure finalizzate all'attuazione nelle
pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel suddetto
decreto legislativo n. 196/2003;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995 e successive modificazioni, concernente la determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi
di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni, contenente disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione;
Vista la Circolare n. 69 del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato - concernente l'individuazione
degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali
del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica (Legge finanziaria 1998);
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Legge Finanziaria
1999);
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2001);
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2002);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2003);
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2004);
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2005);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2008);
Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 che ha disposto
l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica, nonche' i successivi decreti
legislativi e regolamentari, fra i quali il decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ed in particolare l'art. 12
istitutivo del ruolo unico del personale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art.
55 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n.
181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri. Delega al governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 - comma 404 -
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, concernente
disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale,
nonche' per la tutela del diritto d'autore ed altre misure urgenti,
convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1 della legge 25
giugno 2005, n. 109;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
febbraio 2006 concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell'amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici universitari e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.
concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della funzione
pubblica 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di
lauree (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, concernente modifiche
al regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile
2006 relativo al personale dirigente Area 1 - quadriennio normativo
2002/2005 - biennio economico 2002/2003 - nonche' il C.C.N.L. del 21
aprile 2006 per il secondo biennio economico 2004/2005;
Vista la nota n. 13927 del 23 giugno 2005, con la quale il
Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, tra l'altro,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - la richiesta di autorizzazione a bandire concorsi
per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale il
Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato a
bandire, tra l'altro, la procedura concorsuale per il reclutamento di
personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale;
Vista la nota n. 94447 del 18 dicembre 2006, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
- ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio
Mobilita' - la richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure
concorsuali in mancanza di personale da trasferire in eccedenza o
disponibilita', ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota n. 7600-1.2.3.2 del 21 febbraio 2007, con la quale
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - Ufficio P.P.A. - servizio mobilita' ha comunicato
di non avere allo stato personale da assegnare, ai sensi dell'art.
34-bis del suddetto decreto legislativo n. 165/2001;
Visto in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale 3 maggio
2006 del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il
reclutamento di personale con qualifica dirigenziale emanato sulla
base della citata legge n. 248/2005 che consente la possibilita' di
ricorrere a forme di reclutamento speciale;
Considerato, le gravi carenze di organico nella qualifica
dirigenziale delle varie articolazioni dell'amministrazione
dell'economia e delle finanze e la necessita' di sopperire
tempestivamente alle stesse al fine di assicurare la regolare
funzionalita' degli uffici;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, di un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
contingente di personale dirigenziale fissato nel numero di 16
unita', per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei
servizi;
Considerato, inoltre, che dei suddetti 16 posti la percentuale del
50% e' destinata al personale appartenente all'Amministrazione, ai
sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272
del 2004 e dell'art. 2 - comma 2 - del suddetto decreto ministeriale
3 maggio 2006;
Considerato, infine, che i vincitori del concorso sono tenuti a
frequentare un ciclo di attivita' formative, organizzate dalla scuola
superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti messi a concorso
 

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 16 posti
per l'accesso alla qualifica, di dirigente di seconda fascia, in
prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle
finanze da assegnare al dipartimento dell'amministrazione generale
del personale e dei servizi in uno degli uffici centrali e
periferici.
Il 50% dei suddetti posti e' destinato al personale appartenente
al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 e dell'art. 2
- comma 2 - del suddetto decreto ministeriale 3 maggio 2006.
Di tale riserva:
1) il 30% e' riservato, ai sensi dell'art. 22 - secondo comma -
del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272, agli impiegati, muniti del titolo di studio richiesto dal
successivo art. 2, appartenenti al ruolo unico del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze da almeno quindici anni nella
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
2) il 20% e' riservato ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del
decreto ministeriale 3 maggio 2006 agli impiegati, muniti del titolo
di studio richiesto dal successivo art. 2, appartenenti al ruolo
unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze,
terza area - fascia retributiva - F3 e F4 (ex C2 e C3), che abbiano
maturato alla data del bando, anche complessivamente, almeno otto
anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.
Qualora i posti riservati di cui al precedente punto 1) non
dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo, saranno
conferiti agli aventi diritto alla riserva del 20%.
La riserva del 50% dei posti che non dovesse essere coperta per
mancanza di aventi titolo, sara' conferita ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle eventuali autorizzazioni richieste secondo la
normativa vigente.
Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in
effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso, l'Amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
Coloro che intendano avvalersi di uno dei titoli di preferenza di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 

Al concorso sono ammessi a partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
del titolo di studio di cui al successivo punto 1, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma
di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per - l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a
quattro anni;
b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
titolo di studio di cui al successivo punto 1, che hanno svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali;
c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati
in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque
anni, purche' muniti del titolo di studio di cui al successivo punto
1;
d) i cittadini italiani, muniti del titolo di studio di cui al
successivo punto 1, che hanno maturato, con servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
Per l'ammissione al concorso e' richiesto:
1 - Possesso dei seguenti titoli di studio:
a) «laurea specialistica» (LS), ora denominata «laurea
magistrale» (LM) ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270, appartenente ad una delle seguenti classi:
finanza (19-S),
giurisprudenza (22-S),
informatica (23-S),
ingegneria gestionale (34-S),
ingegneria informatica (35-S),
scienze dell'economia (64-S),
scienze della politica (70-S),
scienze delle pubbliche amministrazioni (71-S),
statistica economica, finanziaria ed attuariale (91-S),
ovvero «diploma di laurea» (DL) conseguito secondo il vecchio
ordinamento in economia e commercio e giurisprudenza ed equipollenti
ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle suindicate
classi di «laurea specialistica» (LS), e' determinata dal decreto
interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196.
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di
studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti
disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca;
b) «laurea specialistica» (LS), ora denominata «laurea
magistrale» (LM) ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270, ovvero «diploma di laurea» (DL) conseguito
secondo il vecchio ordinamento essendo anche dipendente di ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, in servizio da almeno cinque
anni presso il dipartimento dell'amministrazione generale del
personale e dei servizi nella terza area (ex area funzionale C) alla
data di scadenza del presente bando;
2 - Cittadinanza italiana (ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 non si puo' prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana);
3 - Godimento dei diritti politici;
4 - Idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della
vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
 

Il candidato dovra' produrre domanda di ammissione al concorso in
via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di
scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica
applicazione informatica all'indirizzo http://
href="http://www.concorsi.mef.gov.itwww.concorsi.mef.gov.it> La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra'
essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi
i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale «Concorsi ed esami».
Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato dovra'
effettuare la stampa della domanda che, debitamente firmata, dovra'
essere spedita esclusivamente tramite servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Servizio
centrale del personale - ufficio V - via XX Settembre n. 97 - 00187
Roma, entro il terzo giorno successivo a quello stabilito dal
precedente comma.
In fase di stampa verra' automaticamente attribuito un numero di
protocollo necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero,
unitamente al codice concorso 40001, dovra' essere riportato sulla
busta contenente la domanda da spedire.
La data di presentazione del modulo cartaceo dell'istanza e'
stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande cartacee, ove cada
in giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo
non festivo.
Non saranno prese in considerazione candidature presentate
esclusivamente on-line e, quindi, senza la trasmissione cartacea
della domanda. Ugualmente non saranno prese in considerazione
candidature per le quali risulta esclusivamente l'inoltro della
domanda cartacea.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita e di residenza;
c) il codice fiscale;
d) la cittadinanza italiana;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;
f) le eventuali condanne penali riportate in Italia od
all'estero; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per
l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui
e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti
qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero;
h) il possesso di una delle condizioni indicate con le lettere
a), b), c) e d) dell'art. 2 - primo comma - del presente bando;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ne' di essere stato licenziato da altro impiego statale ai
sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti;
j) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che
l'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
k) il candidato disabile deve dichiarare di essere portatore di
handicap e, qualora lo ritenga opportuno, al fine di avvalersi dei
benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere
gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo
svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio
della domanda cartacea, il medesimo dovra' trasmettere idonea
certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanti
richiesto nella domanda; sulla busta contenente il citato certificato
dovra' essere riportato il numero di protocollo attribuito alla
domanda on-line. Al fine di consentire all'Amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti, la certificazione
medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre
trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 3
- secondo comma - del presente bando;
l) di conoscere la lingua inglese a livello avanzato;
m) di saper utilizzare a livello avanzato il personal computer ed
i software applicativi piu' diffusi nonche' di conoscere
problematiche e potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici;
n) di aver diritto a beneficiare della riserva prevista dall'art.
1 - secondo comma - del presente bando; la dichiarazione deve essere
resa anche se negativa;
o) di aver diritto di beneficiare dei titoli di preferenza da far
valere, a parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria di
merito, cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 1994, successivamente modificato ed
integrato;
p) di essere a conoscenza che dovra' permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ai
sensi dell'art. 35 -comma 5-bis - del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
q) il domicilio, compreso il numero di codice di avviamento
postale, qualora diverso dalla residenza, presso il quale desidera
siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di farne conoscere le successive variazioni; l'eventuale
numero telefonico fisso e/o mobile.
Alla domanda cartacea dovra' essere allegato un curriculum-vitae,
redatto in lingua italiana, datato e debitamente firmato contenente
l'elenco dettagliato di tutti i titoli di formazione professionale e
di servizio che il candidato ritiene utile produrre ai fini della
valutazione.
I titoli professionali e di cultura potranno non essere presentati
in originale o in copia autenticata qualora gli stessi siano in
possesso di un altro soggetto pubblico.
I suddetti titoli dovranno essere presentati entro il quindicesimo
giorno dall'espletamento della prova scritta presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi - Servizio centrale del
personale - Ufficio V - scala B - secondo piano - stanza 2194 - via
XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata
ricezione della domanda cartacea, dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato ne' per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione e nel curriculum-vitae hanno valore di autocertificazione;
nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il candidato deve, peraltro, dichiarare di essere consapevole:
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci;
che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle eventuali autorizzazioni richieste secondo la
normativa vigente.
L'aspirante, infine, dovra' esprimere il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui decreto
legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                               Art. 4.
 
Restituzione dei titoli
 

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al successivo
art. 9, i candidati possono chiedere all'Ufficio del Ministero presso
il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso, la
restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti
presentati.

                               Art. 5.
 
Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso
 

Non saranno prese in considerazione:
a) le domande non inviate secondo le modalita' di cui all'art. 3
del presente bando;
b) le domande cartacee che presentano correzioni rispetto a
quanto trasmesso con il modulo on-line;
c) le domande cartacee non firmate dal candidato in maniera
autografa ed in originale;
d) le domande cartacee spedite oltre il termine di tre giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza dell'invio
on-line del modulo di domanda.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura del concorso ove venga accertata la
mancanza dei richiesti requisiti.
La mancata esclusione dall'eventuale test di preselezione non
costituisce garanzia della regolarita' della domanda di
partecipazione al concorso, ne' sana la eventuale irregolarita' della
domanda stessa.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 

Con successivo decreto dell'Organo di governo
dell'Amministrazione, in armonia con quanto disposto dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
sara' nominata la Commissione esaminatrice, garantendo il rispetto
delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa
vigente.
La Commissione sara' composta da un presidente, scelto tra
magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello
Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di
Universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme
dei rispettivi ordinamenti di settore e da due componenti, scelti tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di prima fascia di Universita' pubbliche o private, nonche' tra
esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del
concorso; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
appartenente all'area professionale C.
La Commissione potra' essere integrata da componenti esperti di
lingua inglese e di informatica.

                               Art. 7.
 
Programma e diario delle prove d'esame
 

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale.
La prova scritta, a contenuto teorico/pratico, che potra' anche
consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica, e' diretta
ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta,
sotto il profilo della legittimita', della convenienza e della
efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con
l'attivita' istituzionale del dipartimento dell'amministrazione
generale del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e
delle finanze, con particolare riguardo alle seguenti tematiche:
Organizzazione del lavoro, gestione delle risorse umane e
ordinamento del personale;
Tecnologie informatiche e innovazione organizzativa nella
Pubblica amministrazione;
Obbligazioni e contratti della Pubblica amministrazione e
strategie di razionalizzazione degli acquisti;
Comunicazione interna ed esterna;
Sistemi di controllo nella Pubblica amministrazione.
La prova orale vertera', oltre che sulle tematiche oggetto della
prova scritta, sulle seguenti discipline: «diritto amministrativo»,
«politica economica», «diritto del lavoro», «contabilita' di Stato»
nonche' sull'ordinamento e le attribuzioni del Ministero
dell'economia e delle finanze e mira ad accertare la preparazione e
la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine
all'espletamento delle funzioni dirigenziali.
Il colloquio avra' inizio con l'illustrazione da parte di ciascun
candidato del proprio percorso formativo e professionale.
Nell'ambito della prova orale, sara' valutata la conoscenza da
parte del candidato: della lingua inglese ad un livello avanzato,
attraverso la lettura, la traduzione di testi e la conversazione;
dell'utilizzo del personal computer, dei software applicativi piu'
diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse ed al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
Qualora il numero delle domande sia particolarmente elevato e'
facolta' dell'amministrazione effettuare una prova preselettiva al
fine dell'ammissione alla prova scritta, che consistera' in una serie
di domande a risposta multipla su argomenti di cultura generale
nonche' sulle stesse materie oggetto delle prove.
Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati che, in
base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano
collocati entro il centocinquantesimo posto in graduatoria; saranno
altresi' ammessi coloro che oltre il centocinquantesimo posto, si
siano classificati ex-aequo all'ultimo posto utile della graduatoria.
L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del
voto finale di merito.
Per l'espletamento e la gestione della prova preselettiva,
l'Amministrazione potra' avvalersi di qualificati istituti pubblici
e/o societa' private specializzate.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 20 febbraio 2009 verra' dato
avviso della sede e della data di svolgimento della eventuale prova
preselettiva o della prova scritta.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e,
pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'assenza dalle suddette prove comporta l'esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.
La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi
causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova,
comporta l'esclusione dal concorso; pertanto nessuna richiesta di
differimento verra' concessa.
Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a
sostenere le prove dovranno esibire un idoneo documento di
riconoscimento, in corso di validita'.
Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare
con se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni
di alcun tipo ne' potranno portare borse, cellulari o strumenti
informatici, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima
dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale
provvedera' a restituirli al termine delle stesse, senza, peraltro,
assumere alcuna responsabilita'.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari, i testi di
legge ed i codici non commentati.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
Il colloquio avra' luogo a Roma e si svolgera' in un'aula idonea
ad assicurare la partecipazione del pubblico.
Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un
punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Pertanto, al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno
riportato nella prova scritta una votazione di settanta centesimi.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima della data fissata per sostenere la prova stessa. Ai
medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella
valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova scritta.
La votazione complessiva sara' determinata dalla somma dei voti
riportati nella prova scritta e nella prova orale e del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.

                               Art. 8.
 
Valutazione dei titoli
 

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e' effettuata dopo la prova
scritta e prima che si proceda alla correzione del relativo
elaborato. Non saranno valutati i titoli che consentono la
partecipazione al concorso.
Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 50.
La Commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire
ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo
conto dell'attinenza degli stessi con il profilo professionale da
conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:
 
----> Vedere Tabella a pag. 26 <----

                               Art. 9.
 
Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della
graduatoria di merito
 

Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati
che abbiano superato il colloquio con esito positivo,
l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso,
connessi alle preferenze indicati dagli stessi.
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice
secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva,
di cui all'art. 7, conseguita da ciascun candidato, sara' riformulata
tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art.
1 del presente bando, tenendo presente che se, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu'
candidati si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito
il candidato piu' giovane di eta', ai sensi del nono comma dell'art.
2 della legge n. 191 del 1998.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria, ferma restando la riserva di legge specificata all'art.
1 del presente bando di concorso.
La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto
ministeriale e notificata ai candidati inclusi nella graduatoria
stessa.
Nel bollettino ufficiale del Ministero dell'economia e delle
finanze e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», sara' data notizia
dell'approvazione della graduatoria mediante appositi avvisi.
Dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana decorre il termine per le eventuali impugnative,
nonche' i trentasei mesi di efficacia della graduatoria.

                              Art. 10.
 
Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori
 

I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3 - terzo comma - del presente bando, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento
dell'apposita comunicazione, un certificato medico, rilasciato
dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; qualora il
candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il
certificato medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione
stessa menomi l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda i candidati disabili il certificato medico
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
il medesimo non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le funzioni del posto cui aspira.
L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Inoltre, l'Amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.

                              Art. 11.
 
Assunzione in servizio
 

Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso verranno
subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite
eventuali autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in
possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione
di cui al precedente art. 10, dovranno stipulare apposito contratto
individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa
contrattuale.
I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione
a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo
indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente
nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'economia
e delle finanze e, anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, saranno tenuti a frequentare un ciclo di attivita'
formative, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 272/2004.
La partecipazione alle iniziative di formazione e' considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, che non
puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
I vincitori dovranno permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35 -
comma 5-bis - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 12.
 
Accesso agli atti del concorso
 

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
Commissione esaminatrice.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 

Ai sensi dell'art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi - Servizio centrale del
personale - per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 della legge n.
196/2003 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento degli affari
generali, del personale e dei servizi - Servizio centrale del
personale.

                              Art. 14.
 
Norme di salvaguardia
 

Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per
l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previgenti.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni
normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento dei
concorsi pubblici e di reclutamento di personale.
Roma, 1° settembre 2008
Il capo del dipartimento: Baffi
 
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile
ricorso giurisdizionale al competente tribunale
amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine
perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla data di
pubblicazione.

 

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