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BANCA D'ITALIA

Bando di concorso pubblico per l'assunzione di 6 avvocati da nominare
in esperimento nel grado iniziale del ruolo legale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.23 del 21/3/2014
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:14E01262
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/4/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 


Art. 1


Requisiti di partecipazione e di assunzione


La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di
6 Avvocati da nominare in esperimento nel grado iniziale del ruolo
legale.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o
22/S), conseguita con un punteggio di almeno 105/110 ovvero diploma
di laurea di «vecchio ordinamento» in Giurisprudenza, conseguito con
un punteggio di almeno 105/110.
E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in
Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti
equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia
presso i relativi Consigli dell'Ordine ovvero titolo a detta
iscrizione.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneita' fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti politici.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere il seguente ulteriore requisito.
7. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo - inclusa
l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero o del
titolo estero conseguito in Italia - devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli
altri alla data di assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando, nonche' dei titoli dichiarati
ai fini della preselezione di cui all'art. 3, in qualsiasi momento,
anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e
all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando ovvero che risultino avere rilasciato
dichiarazioni non veritiere anche ai fini della preselezione di cui
al successivo art. 3. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate
all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 2 


Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda


La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 18 (ora italiana) del 23 aprile 2014, utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le
indicazioni ivi specificate. Allo scadere di tale termine il sistema
non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati indicano nella domanda on-line un indirizzo al quale
la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al concorso, con
l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di cui all'art. 3.
Il giorno della prima prova scritta i candidati ammessi verranno
chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione
all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento
(cfr. art. 5 comma 1). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno
valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine
penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le domande dalle quali risulti il mancato
possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso.
La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il
provvedimento di esclusione.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva
segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti
stessi.
I nominativi dei candidati ammessi alle prove scritte vengono
pubblicati sul sito internet della Banca, all'indirizzo
www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle
stesse.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia
riserva in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti dal bando e dei titoli dichiarati ai fini
della preselezione di cui al successivo art. 3.
I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla
specifica condizione di disabilita', a tempi aggiuntivi e/o ad ausili
per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 L. 104/1992 e art. 16,
comma 1, L. 68/1999) dovranno compilare il «Quadro A»
dell'applicazione. Tali candidati possono, per ogni evenienza,
prendere contatto con il Servizio Risorse Umane, Divisione Assunzioni
e selezioni esterne (e-mail personale.concorsi@bancaditalia.it).
Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A» le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la
Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal
candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso
sostenute.

                               Art. 3 


Preselezione per titoli


Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di
partecipazione al concorso superiore alle 600 unita', la Banca
d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della
procedura selettiva - procedera' ad una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 600 candidati da ammettere alle prove
scritte di cui al successivo art. 4, comma 3. A tal fine
l'Amministrazione della Banca provvedera' alla formazione di una
graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai
seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza
stabilita per la presentazione delle domande (23 aprile 2014).
a) Laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o
22/S), ovvero diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in
Giurisprudenza, con le seguenti votazioni ovvero titolo equipollente
con votazioni equivalenti:
110 e lode punti 7;
110 punti 6;
109 punti 5;
108 punti 4;
107 punti 2;
106 punti 1;
b) Dottorato di ricerca in materie giuridiche: punti 4;
c) Iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia
presso i relativi Consigli dell'Ordine (1 punto per ogni anno di
effettiva iscrizione nel periodo dal 1° gennaio 2010 alla data di
presentazione della domanda, con un massimo di 4 punti).
Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare
si terra' conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda
presentata secondo le modalita' ed entro il termine di cui all'art.
2, comma 1 (23 aprile 2014).
I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.
Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al
successivo art. 4, comma 3, i candidati classificatisi nelle prime
600 posizioni nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione
utile.
L'ammissione alle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso ne' sana
eventuali irregolarita' della domanda stessa.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini
della graduatoria di merito del concorso.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nell'eventuale
preselezione con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova
scritta vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della
Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del
luogo di effettuazione delle prove scritte di cui all'art. 4, comma
3, tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei martedi' o
venerdi' del mese di maggio 2014. Le stesse informazioni sono
disponibili anche sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it. La Banca d'Italia non assume responsabilita' in
ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il
concorso da parte di fonti non autorizzate.

                               Art. 4 


Commissione di concorso. Prove d'esame


La Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di
sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame si svolgono a Roma e consistono in tre prove
scritte in materie giuridiche, una prova scritta di lingua inglese e
una prova orale.
Le prove scritte in materie giuridiche consistono nella redazione
di:
un parere motivato in materia di diritto commerciale;
un atto defensionale in materia di diritto civile e diritto
processuale civile;
un parere motivato o un atto defensionale, a discrezione della
Commissione, in materia di diritto amministrativo sostanziale e
processuale.
Per lo svolgimento delle suddette prove scritte viene consentita
la consultazione unicamente di testi normativi non commentati ne'
annotati esclusivamente in forma cartacea.
Le prove scritte sono corrette in forma anonima e a ognuno dei
tre elaborati e' attribuito fino a un massimo di 20 punti; le prove
sono superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12
in ognuno dei tre elaborati. La votazione complessiva delle prove
scritte e' data dalla somma dei tre punteggi riportati negli
elaborati.
La Commissione non procede alla valutazione degli elaborati dei
candidati che non hanno svolto tutte e tre le prove scritte; al fine
di rendere piu' spedita la procedura concorsuale non procede altresi'
alla valutazione degli elaborati dei candidati che non hanno
raggiunto la sufficienza in altra prova scritta gia' valutata, fatto
sempre salvo il principio dell'anonimato.
I concorrenti che superano le prove scritte in materie giuridiche
vengono ammessi a sostenere la prova scritta di lingua inglese e la
prova orale.
La prova scritta di lingua inglese si tiene nella medesima
giornata di svolgimento della prova orale. La prova e' corretta in
forma anonima e alla stessa e' attribuito un punteggio massimo di 8
punti.
La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie sopra
elencate per le prove scritte (inclusa la lingua inglese) nonche' su
diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro,
diritto dell'Unione Europea e diritto delle banche e degli
intermediari finanziari e assicurativi.
La prova orale e' valutata complessivamente fino a un massimo di
60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione
minima di 36 punti.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato almeno
la votazione minima richiesta nelle prove scritte in materie
giuridiche e nella prova orale.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame. Le stesse informazioni sono
disponibili anche sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it

                               Art. 5 


Adempimenti per la partecipazione alle prove


Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati
membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento
equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 6 


Graduatorie


Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i
punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e
per la prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della
graduatoria e' dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove
scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua inglese
e nella prova orale.
La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla
graduatoria di merito e agli eventuali titoli di preferenza,
rilevanti per la Banca d'Italia (1) dichiarati nella domanda.
Qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene
data preferenza al candidato piu' giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di uno o piu' vincitori, si riserva la facolta' di coprire in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la graduatoria finale entro 24 mesi dalla data di approvazione della
stessa.
La graduatoria finale e' pubblicata sul sito internet
www.bancaditalia.it
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
 
(1) 1. Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d'Italia,
Parte I, art. 9, comma 2: «Nelle graduatorie per l'assunzione dei
vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze
e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per
la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualita',
nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente o ex dipendente
della Banca con riguardo ai periodi di servizio prestato; di
orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca deceduto per
causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di dipendente
deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca; di
figlio di pensionato o di dipendente.»

                               Art. 7 


Adempimenti per l'assunzione


Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale
devono autocertificare, ai fini dell'assunzione, il possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione secondo le
modalita' previste nel decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del
requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto 6, sara' richiesto di
rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne
penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di
sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi pendenti.

                               Art. 8 


Visita medica propedeutica all'assunzione


La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre gli elementi da
assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di
cui all'art. 1, comma 2, punto 4.
1. Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d'Italia,
Parte I, art. 9, comma 2: «Nelle graduatorie per l'assunzione dei
vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e
le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la
Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualita', nell'ordine e
a parita' di merito, di dipendente o ex dipendente della Banca con
riguardo ai periodi di servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova
di dipendente della Banca deceduto per causa di servizio; di orfano,
vedovo o vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di
pensionato della Banca; di figlio di pensionato o di dipendente.»

                               Art. 9 


Nomina e assegnazione


Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria
finale dovranno comunicare alla Banca d'Italia un indirizzo di PEC al
quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni
di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni.
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in
possesso dei prescritti requisiti. Essi sono nominati, in
esperimento, nel grado di Avvocato di 2ª.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme «sull'accesso
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di
lavoro» presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sara' stabilito. La sede di lavoro e' a Roma.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti
disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia,
Servizio Risorse Umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per
le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno
assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 7 del presente bando sono
trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di
assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
d.lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Risorse Umane. Oltre al responsabile del trattamento,
potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in
qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca
addetti alla Divisione Assunzioni e selezioni esterne del Servizio
Risorse Umane.

                               Art. 11 


Responsabile del procedimento


L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio Risorse Umane. Il responsabile del procedimento e' il Capo
pro tempore del Servizio.
Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: Rossi

 

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