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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, per la formazione della graduatoria permanente
di collaboratore scolastico nel ruolo nazionale delle accademie e dei
conservatori di musica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 22/8/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000E7590
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

          IL CAPO DELL'ISPETTORATO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 420 ed in particolare gli artt. 10 e 37;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985,
n. 588;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 18 gennaio 1992, n. 16;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed in
particolare l'art. 546 come modificato dalle successive normative
contrattuali e gli artt. 550 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
scuola - sottoscritto il 4 agosto 1995;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola per il quadriennio
1998-2001, sottoscritto il 28 maggio 1999, con particolare
riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di
accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto
il 31 agosto 1999 ed il successivo accordo sulla sequenza
contrattuale prevista dall'art. 44 del C.C.N.L. 26 maggio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 maggio 1995 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, con particolare riguardo
all'art. 3, come modificata e integrata dalla legge 16 giugno 1998,
n. 191 ed il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1998, n. 403;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge .23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 13 maggio 1999 n. 124;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000 in corso
di registrazione emanata in applicazione degli artt. 10 e 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 420/1974 e dell'art. 554 del
decreto legislativo 297/1994;
Considerato che la graduatoria nazionale permanente del
precedente concorso per titoli a 157 posti del profilo professionale
di collaboratore scolastico (quarta qualifica funzionale ex terza)
indetto con il decreto direttoriale 16 giugno 1998 e' esaurita;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle
accademie, dei conservatori di musica, degli I.S.I.A. e degli
Istituti musicali pareggiati;
Considerato che in attesa delle norme regolamentari in materia di
reclutamento previste dalla citata legge 508/1999, occorre, comunque,
procedere alle assunzioni nell'ambito delle dotazioni organiche per
le oggettive esigenze di funzionamento delle singole Istituzioni di
Alta Cultura;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di bandire un nuovo concorso
per soli titoli a posti di collaboratore scolastico, ai sensi della
normativa vigente;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 
E' indetto il concorso, per soli titoli, per la formazione della
graduatoria nazionale permanente, relativa al profilo professionale
di collaboratore scolastico - quarta qualifica funzionale (ex terza)
ruolo nazionale delle Accademie e dei Conservatori di musica ai sensi
ed in conformita' della normativa citata nelle premesse.

                               Art. 2.
 

Requisiti per l'ammissione al concorso
 
1. Al concorso e' ammesso il personale che, con contratto a tempo
determinato alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, abbia prestato, senza demerito, almeno ventiquattro mesi di
servizio nel profilo professionale di Collaboratore scolastico o in
profilo superiore presso Accademie e Conservatori di musica o che
allo scadere del contratto individuale di lavoro in corso maturi il
requisito di cui sopra (1), (2).
2. I candidati devono essere in possesso, altresi, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;
b) idoneita' fisica all'impiego;
e) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di
quelli di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni
disciplinari di cui all'art. 60 commi 7o e 8o del C.C.N.L. del
4 agosto 1995 e non trovarsi nelle altre condizioni di cui alla
citata legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) non essere dipendenti dello Stato o di Enti pubblici
collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere
transitorio o speciale;
f) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati;
Per la partecipazione al presente concorso non si applica alcun
limite massimo di eta', salvo quelli generali previsti per
l'assunzione presso la pubblica amministrazione.
(1) Le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in
ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione
superiore a quindici giorni si considera come mese intero.
(2) Sono, altresi, validi per l'ammissione al concorso i titoli
richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella
graduatoria provinciale per le supplenze corrispondente al profilo
cui si concorre nei confronti dei candidati che, all'atto della
domanda, sono ancora inseriti nella predetta graduatoria

                               Art. 3.
 

Presentazione della domanda - termine - contenuti e modalita'
 
1 - Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta
semplice secondo il modello (allegato A), devono essere inoltrate al
Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Istruzione
Artistica - Div. IV - via Michele Carcani 61 - c.a.p. 00153 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande non firmate e/o presentate oltre il termine di cui sopra non
verranno prese in considerazione.
2 - Le domande presentate a mano dovranno essere consegnate
all'ufficio corrispondenza del Ministero della Pubblica Istruzione -
Viale Trastevere n. 76/A - Roma - che provvedera' ad apporre sulle
medesime il timbro a calendario al fine dell'accertamento del
rispetto del termine di cui al primo comma del presente articolo.
3 - La domanda di ammissione al concorso, recante la firma non
piu' autenticata, cosi' come disposto dall'art. 3 della legge
n. 127/1997, deve indicare:
a) il cognome e nome (le donne coniugate devono indicare solo
il cognome di nascita);
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso del titolo di studio di cui al
precedente art. 3, precisando la data ed il luogo del conseguimento;
d) di essere in possesso dei requisiti di servizio richiesti
per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, precisando
l'attuale sede di servizio o quella dove il servizio stesso e' stato
prestato, con l'indicazione del termine iniziale e della cessazione
eventuale del rapporto di lavoro;
4 - Nella domanda il candidato deve, altresi, dichiarare sotto la
propria responsabilita':
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
carichi penali pendenti. La dichiarazione puo' essere omessa se
negativa;
d) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilita'
di cui al precedente art. 2, lettere d), e), f);
e) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se
uomini.
5 - Nella domanda di ammissione deve risultare, inoltre, il
recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso.
6 - L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione dell'eventuale cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque iniputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
in caso di spedizione per raccomandata.

                               Art. 4.
 

Certificazione dei titoli
 
1 - I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al
concorso:
a) I titoli di servizio previsti per l'accesso al concorso di
cui al precedente art. 2 - comma 1, comprovati da idonea
certificazione rilasciata dal Capo dell'Istituzione scolastica;
b) Il titolo di studio richiesto per l'accesso alla graduatoria
provinciale di provenienza;
2 - I titoli di servizio e di studio dichiarati, piu' eventuali
titoli di cultura e di preferenza per essere ritenuti requisiti di
ammissione, se non allegati alla domanda di partecipazione al
concorso, devono essere prodotti nel medesimo termine e con le stesse
modalita' della domanda di ammissione. Tali documenti possono essere
presentati in originale o in copia autenticata.
3 - L'Amministrazione si riserva di accertare con mezzi propri la
veridicita' delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dai
candidati.

                               Art. 5.
 

Inammissibilita' della domanda, esclusione dal concorso Nullita'
della domanda
 
1 - Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato e quelle dalle quali non e' possibile evincere le
generalita' del candidato.
2 - I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione puo'
disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti richiesti.
3 - Il decreto di esclusione, che contiene l'espressa indicazione
di impugnabilita', mediante le procedure di cui al successivo
art. 11, e' comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di
ricevimento.
4 - E' disposta l'esclusione dei candidati che:
a) non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni
la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle
dichiarazioni di cui al comma 4o, lettere a), b), c), d), e), del
precedente art. 3, qualora cio' che avrebbe dovuto essere dichiarato
non risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla
documentazione validamente prodotta;
b) che non abbiano presentato la certificazione prescritta per
l'ammissione al concorso nel termine e nelle forme stabilite o non
abbiano regolarizzato la certificazione prodotta in copia non
autenticata o autenticata in modo difforme dalle disposizioni in
materia.

                               Art. 6.
 

Commissione giudicatrice
 
1 - Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
Commissione giudicatrice del concorso, che sara' costituita secondo
le modalita' stabilite dall'art. 555 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto del Presidente della Repubblica
487/1994;
2 - Almeno un terzo dei componenti della Commissione giudicatrice
dovra' essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.

                               Art. 7.
 

Valutazione titoli
 
1 - Titoli dichiarati ed allegati alla domanda e/o pervenuti,
comunque, entro i termini di scadenza della stessa, verranno valutati
dalla Commissione giudicatrice, sulla base delle indicazioni di cui
all'annessa tabella dei titoli (allegato B), con eventuale
integrazione delle preferenze (allegato C).
2 - I titoli di cultura e di preferenza devono essere posseduti
dai candidati alla data di scadenza della domanda di ammissione al
concorso e, parimenti, i titoli di servizio verranno valutati fino
alla data di scadenza della domanda.

                               Art. 8.
 

Formazione e pubblicazione della graduatoria
 
1. - La Commissione giudicatrice formera' la graduatoria generale
permanente di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito
da ciascun candidato.
2 - La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
3 - Il decreto di cui sopra sara' pubblicato nel bollettino
ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
4 - Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 9.
 

Assunzioni con contratto a tempo indeterminato
 
1 - I candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare,
ai sensi del C.C.N.L. 1998 - 2001 sottoscritto il 26 maggio 1999 -
Comparto scuola - e successive modificazioni ed integrazioni, un
contratto individuale finalizzato ad instaurare un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e sono assunti in prova in qualita' di
collaboratore scolastico (terza qualifica funzionale ex quarta
qualifica funzionale) nel ruolo nazionale del personale
amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica, sotto
riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
2 - I vincitori verranno assunti, dopo il provvedimento di
approvazione delle graduatorie, con contratto a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscnzione del
contratto stesso.
3 - Le assunzioni sono effettuate anche se gli atti del concorso
sono ancora all'esame dell'organo di controllo. Gli atti di
assunzione sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di
inefficacia degli stessi. La prestazione di servizio reso fino
all'accertamento della efficacia degli atti deve essere comunque
remunerata.
4 - La presentazione dei documenti di rito, attestanti il
possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico, deve
avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
effettiva assunzione in servizio.
5 - I documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti
in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato al precedente punto 4. A tal
fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6 - I documenti da produrre sono i seguenti.
a) originale o copia autenticata del titolo di studio previsto
per l'accesso alla graduatoria provinciale di provenienza;
b) estratto dell'atto di nascita,
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio
militare o del foglio matricolare militare, a seconda che il
candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero
quale sottufficiale o militare di truppa, o certificato di esonero
dal servizio di leva;
g) certificato medico, rilasciato dalle Autorita' sanitarie
competenti per territorio, dal quale risulti che il candidato
possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato dall'impiego. Il certificato dovra' anche contenere
l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto
dall'art. 7 della legge 22 luglio 1956, n. 837.

                              Art. 10.
 
Acceso di documenti amministrativi
 
L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati puo'
essere esercitata ai sensi della legge n. 241/1990, nei tempi e nei
limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 per le procedure concorsuali.

                              Art. 11.
 

Ricorsi
 
1 - Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita'
della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal
concorso e' ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, al
capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica.
2 - Avverso i provvedimenti adottati a seguito di ricorso in
opposizione ovvero contro il silenzio dell'Amministrazione e'
annesso, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo regionale o, in alternativa, entro centoventi giorni,
il ricorso straordinario al Capo dello stato.
3 - I concorrenti che hanno ricorso pendente avverso
provvedimenti della procedura concorsuale in atto, vengono inseriti
nella relativa graduatoria con riserva ed avranno titolo alla nomina,
sulla base della disponibilita' dei posti esistenti al momento in cui
la riserva verra' sciolta in senso favorevole nei loro confronti.
4 - Avverso il decreto di approvazione in via definitiva della
graduatoria e' ammesso ricorso giurisdizionale, entro sessanta
giorni, al tribunale amministrativo regionale.

                              Art. 12.
 

Norme finali e di rinvio
 
1 - Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precorsi
profili professionali del personale A.T.A. (decreto del Presidente
della Repubblica 588/1985) o nelle precorse qualifiche del personale
non docente (decreto del Presidente della Repubblica 420/1974) e'
considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili
professionali.
2 - Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si
applicano le disposizioni in materia di procedura concorsuale di cui
al testo unico n. 297/1994 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994.
3 - Il presente bando sara' inviato alla Ragioneria centrale
presso il Ministero della pubblica istruzione per il visto di
competenza e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 25 luglio 2000
Il capo dell'ispettorato: Scala

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