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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unita' di
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno orario a tempo pieno, da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le
esigenze del centro di orientamento permanente.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.93 del 26/11/2002
Ente:UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Località:Benevento  (BN)
Codice atto:02E09165
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:27/12/2002
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio,
approvato con D.D. n. 615 del 4 luglio 2001 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 178
del 2 agosto 2001, ed in particolare l'art. 47;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed in
particolare, l'art. 16;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in particolare,
l'art. 20, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il "Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto universitario", stipulato il 9 agosto 2000,
ed, in particolare, l'art. 19, comma 6;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successiva circolare n. 42 del 1° agosto 2002, che disciplinano i
rapporti di lavoro a tempo determinato, in attuazione della
"Direttiva 1999/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP";
Visto il "Regolamento di ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' degli
studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo determinato e a
tempo indeterminato", approvato dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 23 ottobre 2001, aggiornata al 26 ottobre 2001, ed
emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare,
l'art. 19;
Vista la deliberazione assunta dal comitato direttivo del
Progetto Copus nella seduta del 17 settembre 2002 e le successive
note del 27 settembre 2002 e del 18 ottobre 2002 - prot. n. 009477 e
n. 010516, con le quali il responsabile dell'iniziativa orientamento
ha "... chiesto di avviare le procedure di selezione per il
reclutamento di una unita' di personale, a tempo determinato, a
partire dalla data di assunzione sino al termine del progetto
previsto per il 31 dicembre 2004 e con regime d'impegno orario a
tempo pieno da inquadrare nell'area amministrativa-gestionale,
categoria D, posizione economica D1, per le attivita' legate allo
sportello di counseling esistenziale ...";
Considerato che la spesa gravera' sui fondi destinati alla
realizzazione del progetto C.O.P.U.S.;
Attesa pertanto la necessita' di procedere al reclutamento di una
unita' di personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
regime di impegno orario a tempo pieno, da inquadrare nella categoria
D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del progetto
denominato "Centro orientamento permanente dell'Universita' degli
Studi del Sannio (C.O.P.U.S.)";
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di una unita' di personale, con rapporto di lavoro a
tempo determinato, con regime di impegno orario a tempo pieno, da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze del progetto denominato
"Centro orientamento permanente dell'Universita' degli studi del
Sannio (C.O.P.U.S.)".
Il rapporto di lavoro avra' inizio a decorrere dalla data di
assunzione in servizio, e la sua cessazione coincidera' con la
conclusione del Progetto C.O.P.U.S, prevista per il 31 dicembre 2004.
E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
e)l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
f) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
g) il diploma di laurea in psicologia;
h) esperienza di durata almeno annuale nel campo della
consulenza psicologica.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienza;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione
puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
direttore amministrativo.

                               Art. 3.
 
Termine di presentazione delle domande
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono essere trasmesse, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
del Sannio - Ripartizione I - Ufficio personale tecnico ed
amministrativo e pensioni, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

                               Art. 4.
 
Dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', a pena di esclusione:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale e la residenza, con l'indicazione della citta',
provincia, codice di avviamento postale, via/piazza e numero civico;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dal precedente
art. 2, comma 1, lettera g), con l'indicazione dell'anno in cui e'
stato conseguito e dell'istituto universitario che lo ha rilasciato;
e) di essere in possesso del requisito di cui all'art. 2,
lettera h), del presente bando di concorso, specificando tempi e
luoghi in cui l'esperienza nel campo della consulenza psicologica e'
stata maturata;
f) il possesso dell'idoneita' fisica al servizio continuativo
ed incondizionato all'impiego;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (la dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa);
l) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile ovvero di non essere stato licenziato per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione e'
obbligatoria, anche se negativa).
Il candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto
previsto dall'art. 8 del presente bando, di eventuali titoli di
preferenza e/o di precedenza, posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
La mancata dichiarazione di cui al precedente, comma non,
costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la
possibilita' di produrre i predetti titoli, anche se posseduti, in
caso di superamento della prova orale.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174, come specificati nel precedente art. 2.
Il candidato con cittadinanza non italiana e' tenuto a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il
termine stabilito nel precedente art. 3.
Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso
il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato
portatore di handicap e' tenuto, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, non e' richiesta l'autentica della firma in
calce alla domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di Euro 7,75, da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 13759824 intestato
all'Universita' degli studi del Sannio, quale contributo forfettario
per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del
concorso, riportando nella causale del versamento la dicitura
"partecipazione al concorso a n. 1 posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo determinato per
le esigenze del centro di orientamento permanente all'Universita'
degli studi del Sannio".

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli articoli 14 e 15 del
"Regolamento di ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del
personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del
Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato".

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame consistono in due prove scritte, ed in una prova
orale.
Le prove scritte a carattere interdisciplinare, di cui una a
contenuto teorico-pratico, verteranno sulle seguenti materie:
psicologia sociale;
psicologia dell'eta' evolutiva, con particolare riguardo alle
fasi della prima adolescenza alla prima eta' adulta;
psicologia clinica, particolarmente nella diagnosi
differenziale e nel riconoscimento dei sintomi spia di alterazioni
psicopatologiche gravi.
La durata delle prove sara' determinata dalla commissione.
La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonche' sul diritto amministrativo, sulla legislazione
universitaria e sara' diretta ad accertare anche il grado di
conoscenza della lingua inglese e dell'informatica.
Le due prove scritte si svolgeranno nei giorni 3 e 4 febbraio
2003 presso l'aula T1 della facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali di questo Ateneo, ubicata in via Port'Arsa, 11 - 82100
Benevento.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza nessun
preavviso, presso la sede di esame suindicata.
I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in
lingua italiana.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nelle prove scritte una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova orale.
La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato nelle prove scritte e il voto derivante dalla
valutazione dei titoli.
La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta
d'identita' o patente, solo se rilasciata dalla Prefettura.
La mancata presentazione alle prove d'esame, sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

                               Art. 7.
 
Titoli di preferenza e di precedenza
 
I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire, di propria iniziativa, al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi del Sannio - Ripartizione I - Ufficio
del personale tecnico-amministrativo e pensioni, piazza Guerrazzi
n. 1 - 82100 Benevento, entro il termine perentorio di quindici
giorni dall'espletamento della prova orale, i documenti, in originale
o in copia autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza
e/o di precedenza, valutabili a parita' di merito e a parita' di
titoli.
Ai sensi degli articoli 19, 38 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'autentica di copia.
Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.

                               Art. 8.
 
Graduatoria di merito
 
Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice
redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti
dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nella prova
orale. Con provvedimento del direttore amministrativo saranno
approvati gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si
procedera' alla dichiarazione del vincitore del concorso.
Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 7 del
presente bando.
La graduatoria finale sara' pubblicata mediante affissione
nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Sannio, presso
la sede del rettorato e sul sito Internet di questo Ateneo e ne sara'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del predetto
avviso, decorrono i termini per eventuali impugnative.
Salva diversa disposizione legislativa successiva, la graduatoria
resta efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della
predetta pubblicazione.

                               Art. 9.
 
Presentazione dei documenti di rito
 
Il vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il
termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in
servizio, un certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria
locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e
attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita' fisica e
psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego,
l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul
rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo
la salute pubblica.
Per coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi',
una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita',
non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Il vincitore del concorso e' tenuto a presentare, entro lo stesso
termine, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa
ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti:
a) di non svolgere attivita' che diano luogo ad
incompatibilita';
b) di non ricoprire altri posti retribuiti alle dipendenze di
enti o strutture pubbliche o private (in caso contrario, tale
dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il
nuovo impiego);
c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di
concorso.
I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle autorita'
competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati
dalle autorita' consolari italiane.
Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al
testo originale deve essere certificata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo
alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei
medesimi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                              Art. 10.
 
Nomina e periodo di prova
 
Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato,
con rapporto di lavoro a tempo determinato, e con regime di impegno
orario a tempo pieno, il vincitore del concorso, che risultera' in
possesso di tutti i requisiti prescritti, verra' inquadrato nella
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo
di tale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio
effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal
momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati e ad utilizzarle esclusivamente per le
finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed alla
gestione del rapporto di lavoro.

                              Art. 12.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale,
nonche' quelle contenute nel "Regolamento di ateneo per la disciplina
dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo
dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e determinato".
Benevento, 14 novembre 2002
Il direttore ammistrativo: Renzullo

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