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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trecento
allievi marescialli dell'Aeronautica militare

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.104 del 31/12/1999
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:99E10572
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme d'esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Visti la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405, concernente
il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica
delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e
degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante gli "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990 e successive
modificazioni, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai
servizi della navigazione aerea, pubblicato sul Giornale ufficiale
del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 16 giugno 1990;
Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed il decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente "Regolamento per la
disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il Regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196,
concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente
l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1997, concernente le
norme per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli
dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le nuove norme
in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre
1998, n. 403, concernente il Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 1999, concernente
"Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
Visto il foglio con prot. n. SMA 161/61770/p13-7-15 in data
17 dicembre 1999 dello stato maggiore Aeronautica, nel quale sono
indicati la ripartizione quantitativa per categorie/specialita' dei
frequentatori da reclutare per il terzo corso di formazione e
specializzazione per allievi marescialli dell'Aeronautica militare
per un fabbisogno organico complessivo di trecento unita' e i diplomi
d'istruzione secondaria di secondo grado, validi, quale requisito,
per partecipare nelle categorie/specialita' medesime;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di trecento allievi marescialli dell'Aeronautica
militare, ripartiti secondo le seguenti categorie/specialita' ed il
numero di posti a fianco di ciascuna indicati:
categoria assistenti tecnici servizi operativi:
specialita': controllo spazio aereo, posti n. 40;
categoria assistenti tecnici del genio:
specialita': aeronautica, posti n. 100; armamento, posti
n. 40; geofisica, posti n. 20; elettronica, posti n. 100.
Lo svolgimento del concorso prevede:
prova scritta di preselezione;
accertamenti psico-fisiologici;
accertamenti attitudinali;
prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive;
valutazione dei titoli.
3. L'ammissione ai corsi, nonche' la relativa frequenza, e'
subordinata alla verifica, anche postuma, del possesso dei requisiti
indicati al successivo art. 2.
4. Resta impregiudicata la facolta' di sospendere o rinviare il
concorso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.

                               Art. 2.
 
R e q u i s i t i
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani di sesso maschile, compresi quelli non
appartenenti alla Repubblica, che alla data di scadenza dei termini
per la presentazione della domanda:
1) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
2) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato;
3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi eserciti la
potesta' o la tutela;
5) siano in possesso di moralita' e condotta incensurabili,
come stabilito all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, per
l'assunzione nell'Amministrazione della difesa;
6) non siano stati riformati alla visita di leva ne'
successivamente ad essa;
7) godano dei diritti civili e politici;
8) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art. 15, punto 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
9) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
abbiano superato il ventiseiesimo. Per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite
massimo e' elevato a ventotto anni qualunque sia il grado da essi
rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti
per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
10) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione
all'universita'. Per i candidati in possesso di un titolo di studio
avente durata quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto
anno integrativo. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti
scolastici parificati o regolarmente riconosciuti dovranno essere
legalizzati dal Provveditore agli studi (art. 16, legge 4 gennaio
1968, n. 15).
L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di
studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo stesso
ad uno dei titoli sotto specificati. Gli interessati dovranno
allegare al titolo una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
provveditore agli studi di loro scelta.
Il titolo di studio posseduto dovra' essere compatibile con la
specialita' di partecipazione, secondo quanto di seguito specificato:
specialita' "Controllo spazio aereo", titolo di studio
compatibile: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale;
specialita' "Aeronautica", titoli di studio compatibili:
diploma di perito industriale ad indirizzo specializzato per
costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per
meccanica, per meccanica di precisione, per termotecnica;
diploma di maturita' professionale per tecnico delle industrie
meccaniche o per tecnico dei sistemi energetici.
I titoli di studio non compresi tra quelli elencati sono da
considerarsi tutti incompatibili.
specialita' "Armamento", titolo di studio compatibile: diploma
di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
specialita' "Geofisica", titoli di studio compatibili: diploma
di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
specialita' "Elettronica", titoli di studio compatibili:
diploma di perito industriale ad indirizzo specializzato per
elettronica industriale, per telecomunicazioni, per elettronica
industriale e telecomunicazioni, per elettrotecnica e automazione,
per energia nucleare, per fisica industriale, per informatica
industriale;
diploma di maturita' professionale per tecnico delle industrie
elettriche, per tecnico delle industrie elettroniche, per tecnico
delle industrie elettriche ed elettroniche.
I titoli di studio non compresi tra quelli elencati sono da
considerarsi tutti incompatibili;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di
truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma
volontaria o di leva in servizio che, alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle domande:
1) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione
all'universita'. Per i candidati in possesso di un titolo di studio
avente durata quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto
anno integrativo.
Il titolo di studio posseduto dovra' essere compatibile con la
specialita' di partecipazione, secondo quanto gia' specificato alla
lettera a) punto 10), del presente articolo;
2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta';
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della
consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio
prestato se inferiore a due anni;
4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
5) siano in possesso di moralita' e condotta incensurabili,
come stabilito all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, per
l'assunzione nell'Amministrazione della difesa.
2. Tutti i partecipanti al concorso, oltre ai requisiti
specificati nel presente articolo, dovranno essere riconosciuti in
possesso dell'idoneita' psicofisiologica e attitudinale richiesta per
la categoria/specialita' di partecipazione, ai sensi del decreto
ministeriale 18 aprile 1990, da accertarsi secondo le modalita' di
cui al successivo art. 8.
3. I requisiti medesimi, ad eccezione del requisito dell'eta',
dovranno essere mantenuti per tutta la durata del procedimento
concorsuale. I candidati che, ad una verifica anche postuma,
risultassero in difetto di uno o piu' requisiti saranno, con
provvedimento motivato del direttore generale o dell'autorita' da lui
delegata, esclusi dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla
relativa graduatoria o se gia' incorporati, prosciolti qualora la
perdita del requisito fosse riferibile a data precedente
all'incorporamento quali allievi marescialli dell'Aeronautica
militare.
Pertanto, tutti i candidati sono da considerarsi ammessi con
riserva alle prove/accertamenti concorsuali.

                               Art. 3.
 
Compilazione e spedizione della domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione dovra' essere compilata su carta
semplice, utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente
decreto, del quale costituisce parte integrante, osservando le
istruzioni riportate in calce al modello stesso.
I modelli di domanda e i fac-simile del bando di concorso sono
disponibili presso tutti gli enti dell'Aeronautica militare, i
distretti militari, le capitanerie di porto nonche' presso gli
indirizzi indicati nel foglio informazioni generali di cui
all'allegato D al presente decreto.
Ulteriori notizie in merito potranno essere richieste
direttamente all'Ufficio relazioni con il pubblico ai numeri:
06/49866615 - 06/49866626 - 06/47355941.
2. I candidati dovranno indicare nella domanda per quale
specialita' intendono partecipare, tenendo presente che e' consentito
produrre domanda di ammissione ad una soltanto di esse.
L'omessa o l'erronea indicazione, o l'indicazione di una
specialita' incompatibile con il titolo di studio posseduto, ovvero
l'indicazione di piu' specialita' o di specialita' non previste dal
presente decreto, determinera' la nullita' della domanda e la
conseguente non ammissione al concorso.
Nell'apposito spazio riservato sul modello di domanda dovra'
essere indicato esclusivamente il diploma di scuola media secondaria
di secondo grado e mai l'eventuale laurea posseduta.
3. I candidati dovranno inoltrare le domande a mezzo raccomandata
con a.r. al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento - 2a Divisione - 1a
Sezione "3o Concorso allievi marescialli dell'Aeronautica" - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero
risultare inoltrate dopo il termine suindicato. A tal fine fara' fede
il timbro postale a calendario dell'ufficio postale di spedizione.
Le domande spedite non a mezzo raccomandata saranno accettate
soltanto se pervenute entro il previsto termine di scadenza di
presentazione.
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata.
4. I candidati residenti all'estero possono trasmettere la
domanda, entro i termini sopra indicati, tramite l'Autorita'
diplomatica o consolare.
5. I candidati in servizio presso le tre Forze armate
appartenenti agli ufficiali di complemento ed ai ruoli dei sergenti e
dei volontari di truppa in servizio permanente, nonche' i militari e
i graduati in ferma volontaria o breve, gli allievi ufficiali di
complemento e i militari di leva in servizio dovranno presentare la
domanda per la partecipazione al concorso entro i termini precisati
al precedente punto 3 al Comando dell'ente o reparto di appartenenza
che ne curera' l'istruttoria come specificato al successivo art. 4. I
candidati militari hanno altresi' l'obbligo, in caso di
trasferimento, di informare per iscritto il nuovo Comando
dell'ente/reparto della partecipazione al concorso al fine di
permettere di ottemperare a quanto stabilito al successivo art. 4.
6. I candidati che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso siano minorenni dovranno allegare apposito
atto di assenso firmato da entrambi i genitori o da uno solo in caso
di impedimento dell'altro genitore o dal tutore in caso di mancanza
di entrambi i genitori. Le firme dei genitori o del tutore dovranno
essere autenticate, a pena di esclusione, da un notaio, cancelliere,
segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.
7. Il Ministero della difesa non assumera' alcuna responsabilita'
per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o
ad altre cause ad esso non imputabili.
8. Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di far
regolarizzare quelle domande spedite nei termini che dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello allegato al presente decreto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande dei candidati militari
 
I Comandi interessati, previa accurata lettura del presente
decreto, istruiranno le domande di partecipazione al concorso dei
militari alle loro dipendenze provvedendo a:
a) controllare in via preliminare la regolarita', verificando
che il documento sia firmato, completo in tutte le sue parti e
risulti conforme al modello prescritto di cui all'allegato A al
presente decreto;
b) certificare la data di presentazione, apponendo negli
appositi spazi in calce al documento la data e il numero di
protocollo;
c) respingere le domande presentate fuori termine;
d) compilare la scheda notizie di cui all'allegato B
concernente l'anzianita' di servizio, la documentazione
caratteristica e le eventuali sanzioni disciplinari;
e) trasmettere, esclusivamente a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - 1o
Reparto reclutamento - 2a Divisione - 1a Sezione "3o Concorso allievi
marescialli dell'Aeronautica", entro dieci giorni dalla data di
scadenza del bando di concorso, le domande in originale prodotte dai
candidati;
f) custodire una copia della domanda;
g) informare tempestivamente il Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento
2a Divisione - 1a Sezione, di ogni variazione successiva riguardante
la posizione del candidato (promozioni, trasferimenti, collocamento
in congedo e recapito, provvedimenti medico legali, infrazioni di
natura penale e disciplinare, ecc.), fino all'inizio del corso.

                               Art. 5.
 
Esclusioni
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli
aspiranti partecipano con riserva a tutti gli accertamenti/prove
previsti dal presente decreto.
I candidati che, ad una verifica anche postuma, risultassero non
in possesso dei requisiti prescritti, saranno, con provvedimento
motivato del direttore generale o di autorita' da lui delegata,
esclusi dal concorso, ovvero se vincitori, esclusi dalla relativa
graduatoria o se gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del
corso stesso qualora la perdita del requisito fosse riferibile ad un
periodo precedente all'incorporazione quali allievi marescialli
dell'Aeronautica militare.

                               Art. 6.
 
Preselezione
 
1. I candidati che avranno prodotto valida domanda di
partecipazione al concorso, saranno sottoposti ad una prova
preliminare consistente in un test a risposta multipla teso ad
accertare il livello di cultura generale, di conoscenza aritmetica e
di abilita' linguistica.
2. Sede, data, ora e calendario delle convocazioni per
l'effettuazione della prova saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 4 aprile 2000.
La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso di
differimento ad altra data della predetta pubblicazione.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avra' valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Pertanto, i
candidati che non si dovessero presentare agli accertamenti nel
giorno stabilito secondo il calendario pubblicato, saranno
considerati rinunciatari e non verranno ammessi al concorso. In
proposito non sara' inviata alcuna comunicazione agli interessati.
Non sono ammesse riconvocazioni salvo quanto previsto al punto 6,
del successivo art. 14.
3. Nelle aule d'esame non e' consentito introdurre borse, valigie
e bagagli in genere, nonche' qualsiasi tipo di apparecchiature
elettroniche quali agende, calcolatrici, telefoni, registratori e
altri oggetti.
Durante lo svolgimento della prova ai concorrenti non e' permesso
comunicare tra loro in nessuna forma o maniera ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione
esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza, ne' consultare
appunti, scritti o documenti di qualsivoglia natura.
La commissione esaminatrice e il personale di supporto curano
l'osservanza delle disposizioni emanate ed hanno facolta' di
intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari.
L'esclusione dalla prova e' disposta dalla commissione esaminatrice.
Tutto il materiale relativo ai lavori dovra' essere consegnato
alla commissione esaminatrice, secondo le istruzioni che verranno
impartite all'inizio della prova.
4. Al termine della predetta prova sara' formata una distinta
graduatoria di merito per ognuna delle specialita' previste dal bando
di concorso.
Saranno considerati "non idonei" i candidati che nella prova
abbiano riportato un punteggio inferiore a 36/60esimi.
Sara' ammesso a sostenere le prove di selezione un numero di
concorrenti pari a tre volte i posti a concorso per ognuna delle
categorie/specialita' secondo l'ordine di merito della rispettiva
graduatoria.
Alle predette prove di selezione saranno altresi' sottoposti i
concorrenti che abbiano riportato lo stesso punteggio minimo utile
dell'ultimo candidato ammesso nella rispettiva specialita' di
partecipazione.
Saranno in ogni caso giudicati "non idonei" coloro che pur
rientrando nel numero di candidati da ammettere alle prove
successive, abbiano riportato un punteggio inferiore a 36/60esimi.
Per ogni eventuale informazione inerente all'esito della prova
preliminare potra' essere contattato l'Ufficio relazioni con il
pubblico ai n. 06/49866615 - 06/49866626 - 06/47355941.

                               Art. 7.
 
Convocazione alle prove di selezione e documentazione da produrre
 
La Direzione generale per personale militare convochera' mediante
formale comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma), indirizzata al recapito indicato nella domanda di
partecipazione, unicamente i candidati ammessi alle prove di
selezione secondo quanto precisato al precedente art. 6, punto 4.
Pertanto, coloro che non riceveranno alcun avviso di convocazione
dovranno considerarsi non ammessi.
I candidati convocati per le prove di selezione dovranno produrre
all'atto della presentazione presso il Centro di selezione A.M. la
seguente documentazione:
a) copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(eventualmente corredata della documentazione attestante il
superamento dell'anno integrativo). I diplomi ed i certificati
rilasciati da istituti scolastici parificati o regolarmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi
(art. 16, legge 4 gennaio 1968, n. 15);
b) copia della documentazione attestante l'eventuale possesso
dei titoli di merito di cui al successivo art. 10;
c) copia della documentazione relativa ad eventuali titoli di
preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, che non
contrastino con i requisiti stabiliti all'art. 11, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
d) copia del foglio di congedo illimitato o del foglio
matricolare rilasciato dal distretto militare d'appartenenza; coloro
che saranno chiamati a prestare servizio o abbiano prestato servizio
nella Marina militare dovranno produrre copia dell'estratto matricola
rilasciato dalla capitaneria di porto di appartenenza;
e) copia dello stato di servizio rilasciato dagli organi
competenti per i concorrenti che abbiano gia' prestato servizio come
ufficiali di complemento;
f) attestato di servizio recante la data di incorporazione
rilasciato dall'ente o reparto di appartenenza per i candidati in
servizio nelle Forze armate o Corpi armati dello Stato;
g) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera rilasciato dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture
normativamente previste;
h) certificato attestante la recente effettuazione degli
accertamenti sierologici per la lue in conformita' a quanto previsto
dalla legge 25 luglio 1956, n. 873, rilasciato dalle competenti
autorita' sanitarie;
i) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante i risultati di recente effettuazione, non oltre due mesi,
dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
j) eventuale referto di esame radiografico al torace in due
posizioni per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale
esame strumentale presso organi sanitari militari o struttura
sanitaria pubblica, entro i tre mesi precedenti alla data della
visita medica.
Le copie fotostatiche dei documenti di cui alle lettere a), b) e
c) dovranno essere corredate di dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, attestante che la copia e' conforme all'originale. Tale
dichiarazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato C al
presente decreto, dovra' essere portata al seguito e sottoscritta
davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione.
In luogo del documento di cui alle lettere d) ed e) i candidati
potranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.

                               Art. 8.
 
Prove di selezione
 
1. I candidati che avranno superato la preselezione saranno
sottoposti a prove di selezione tendenti ad accertare il possesso di
requisiti psico-fisiologici ed attitudinali nonche' a valutare le
qualita' culturali-intellettive richieste per l'accesso nel ruolo dei
marescialli dell'Aeronautica militare.
Le prove saranno articolate in due fasi: la prima di accertamento
dei requisiti psico-fisiologici ed attitudinali; la seconda di
accertamento delle qualita' culturali-intellettive.
2. Prima fase.
Accertamento dell'idoneita' psico-fisiologica.
I candidati ammessi a questa fase saranno sottoposti dal Centro
aeromedico di selezione psico-fisiologica dell'Aeronautica militare,
a visite mediche generali e specialistiche tendenti ad accertare il
possesso dell'idoneita' psico-fisiologica all'espletamento del corso
e al servizio permanente quale maresciallo dell'Aeronautica militare
e l'assenza d'infermita' ed imperfezioni che costituiscono causa di
non idoneita' ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1990
(U.S.2).
Il predetto Centro aeromedico, seduta stante, comunichera' al
candidato l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo" quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare;
"Non idoneo" quale allievo maresciallo dell'Aeronautica
militare, con l'indicazione della causa di non idoneita'.
Ai candidati minorenni risultati non idonei agli accertamenti
psico-fisiologici, sara' comunicato il solo giudizio di non idoneita'
provvedendo successivamente, mediante comunicazione scritta ai
genitori o tutore, a precisare la specifica diagnosi formulata.
I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali fosse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori
accertamenti sanitari a cura dello stesso Centro aeromedico per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo,
detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere i successivi
accertamenti attitudinali. Ove i candidati non avessero recuperato,
al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica saranno
giudicati "non idonei". Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
I candidati giudicati non idonei, potranno far pervenire alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2a
Divisione - 1a Sezione, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data della visita medica, specifica istanza corredata
di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica
relativamente alle cause che hanno determinato la non idoneita', per
il riesame del giudizio emesso dal Centro aeromedico A.M. Tale
documentazione sara' oggetto di valutazione da parte di un'apposita
commissione medica di seconda istanza che, qualora ritenuto
necessario, potra' sottoporre il richiedente ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
In caso d'ulteriore convocazione i candidati riceveranno formale
comunicazione, da parte della Direzione generale per il personale
militare, per essere sottoposti ad un riesame del giudizio sanitario
precedentemente emesso. Il giudizio espresso in sede di riesame sara'
comunicato seduta stante ai candidati.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita' precedentemente riportato al termine della visita medica
s'intendera' confermato.
I candidati giudicati non idonei, nonche' quelli non presentatisi
o che abbiano rinunciato non saranno ammessi a sostenere i successivi
accertamenti attitudinali.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
Il giudizio d'idoneita' non comporta attribuzione di punteggio e
consente di accedere ai successivi accertamenti attitudinali.
Accertamenti attitudinali.
I candidati che risulteranno idonei agli accertamenti
psicofisiologici saranno sottoposti, dal Reparto attitudinale
permanente presso il Centro di selezione A.M., ad una serie di prove
intese ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali necessari
per il servizio in qualita' di maresciallo dell'Aeronautica militare.
Tra gli accertamenti attitudinali e' inserita anche una prova
ginnico-sportiva. Per tale ragione i concorrenti dovranno presentarsi
alla prova muniti di "certificato d'idoneita' ad attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera" di cui alla lettera g) del
precedente art. 7.
3. Sia gli accertamenti psico-fisiologici sia quelli attitudinali
danno luogo ad un giudizio d'idoneita' o non idoneita', senza
attribuzione di punteggio. L'organo preposto all'accertamento
rendera' noto immediatamente il giudizio al candidato sottoponendogli
alla firma l'apposito foglio di notifica.
I candidati ammessi per la specialita' "controllo spazio aereo",
saranno sottoposti ad accertamenti mirati a verificare il possesso di
specifici requisiti indispensabili per lo svolgimento della futura
attivita'.
Durante il periodo degli accertamenti psico-fisiologici ed
attitudinali i candidati potranno usufruire delle infrastrutture del
Centro di selezione compatibilmente con le disponibilita' logistiche
esistenti.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, sara'
considerata espressa rinuncia e, pertanto, comportera' la non
ammissione alle successive prove concorsuali, salvo quanto previsto
al punto 6 del successivo art. 14.
L'amministrazione comunichera' per iscritto ai soli candidati
risultati idonei, il giorno, il luogo e l'ora in cui si svolgera' la
prova scritta prevista nella seconda fase concorsuale.
4. Seconda fase.
Accertamento delle qualita' culturali ed intellettive.
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti previsti alla
prima fase saranno ammessi a sostenere la prova d'esame finale
consistente nella somministrazione di un test a risposta multipla
atto a verificare il possesso delle qualita' culturali specifiche e
la conoscenza di argomenti di'attualita' nonche' ad accertare la
capacita' di ragionamento logico deduttivo e numerico spaziale, di
trattamento dell'informazione, di logica verbale.
I concorrenti dovranno presentarsi alla prova rispettando
scrupolosamente quanto precisato nella lettera di convocazione.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile
esclusione dal concorso.
Per l'effettuazione della prova in argomento i candidati sono
tenuti ad osservare le disposizioni contenute al precedente art. 6,
punto 3.
La commissione esaminatrice e il personale di supporto curano
l'osservanza delle disposizioni emanate ed hanno facolta' di
intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari.
L'esclusione dalla prova e' disposta dalla commissione esaminatrice.
Tutto il materiale relativo ai lavori dovra' essere consegnato
alla commissione esaminatrice, secondo le istruzioni che saranno
impartite all'inizio della prova.
I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore
a 36/60esimi saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 9.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale e'
cosi' composta:
un ufficiale dell'Aeronautica di grado pari o superiore a
colonnello, presidente;
due ufficiali superiori dell'Aeronautica, membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica, segretario.
La commissione esaminatrice, quale organo responsabile di tutte
le operazione concorsuali, avra' il compito di:
definire i questionari per l'espletamento della prova di
preselezione e della prova di accertamento delle qualita' culturali
ed intellettive (seconda fase) avvalendosi della banca dati all'uopo
predisposta dal Comando generale delle scuole o, qualora necessario,
di materiale testologico fornito da ditte esterne specializzate nel
settore. Per tutte le operazioni connesse con lo svolgimento delle
prove, comprese quelle di correzione degli elaborati, la commissione
potra' richiedere la collaborazione del personale del Centro di
selezione A.M;
redigere e firmare le graduatorie redatte al termine della fase
di preselezione distinte per ognuna delle specialita' a concorso;
vigilare sullo svolgimento di tutte le prove concorsuali;
correggere o presenziare alle operazioni di correzione degli
elaborati prodotti dai candidati nell'espletamento delle prove
concorsuali;
valutare i titoli di merito prodotti e debitamente documentati
dai candidati, attribuendo i punteggi previsti al successivo art. 10;
formare una graduatoria finale di merito per ognuna delle
specialita' a concorso secondo quanto previsto al successivo art. 11.
Per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisiologici e per
gli accertamenti attitudinali la commissione esaminatrice si avvarra'
rispettivamente del Centro aeromedico di selezione psico-fisiologica
e del Reparto attitudinale operanti nel Centro di selezione
dell'Aeronautica militare.

                              Art. 10.
 
Titoli di merito
 
Ai fini della formazione della graduatoria finale, sono valutati
secondo i punteggi indicati in corrispondenza di ciascuno, i seguenti
titoli:
a) diploma di maturita' - un quarto del voto conseguito;
b) essere stati allievi dell'Istituto "U. Maddalena"
dell'O.N.F.A. - mezzo punto;
c) aver conseguito il titolo di studio presso scuole militari -
mezzo punto;
d) essere in possesso del diploma di perito aeronautico
conseguito presso uno degli istituti tecnici aeronautici istituiti
con decreto del Presidente della Repubblica 1o ottobre 1970, n. 1508,
o presso analogo istituto legalmente riconosciuto dal Ministero della
pubblica istruzione - mezzo punto;
e) aver superato il corso di controllore del traffico aereo
(TWR-APP) svolto presso l'Ente nazionale assistenza al volo - mezzo
punto;
f) essere in possesso di attestato comprovante il superamento
del corso di cultura aeronautica ovvero di cultura aeronautica in
meteorologia - mezzo punto;
g) essere in possesso del diploma di educazione fisica
conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica ovvero
del diploma di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine di
un corso di durata triennale - mezzo punto;
h) essere militare volontario dell'Aeronautica militare
(ufficiali in ferma biennale e militari in ferma breve) - un punto.
2. I punteggi per i titoli di cui alle lettere d) e f) non sono
cumulabili.
Il punteggio attribuito ai titoli (con esclusione del diploma di
maturita') non puo' in ogni caso superare il totale di un punto.
3. Per essere ritenuti validi i titoli in argomento devono essere
posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della
domanda ed indicati in quest'ultima nell'apposito spazio riservato
sul modello A.

                              Art. 11.
 
Formazione delle graduatorie finali di merito
 
1. Al termine delle prove di selezione la commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 9 formera' una graduatoria
finale di merito dei candidati risultati idonei, per ognuna delle
specialita' a concorso.
La graduatoria di ogni specialita' sara' formata in base al
punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente sommando:
il punteggio riportato nella prova riguardante l'accertamento
delle qualita' culturali ed intellettive (seconda fase); il punteggio
ottenuto nel test di preselezione di cui al precedente art. 6 non e'
valutativo ai fini della formazione della graduatoria finale di
merito;
il 25% del voto del diploma (espresso in sessantesimi)
riportato al conseguimento del titolo di studio; qualora il voto del
diploma sia espresso in centesimi sara' convertito proporzionalmente
dalla commissione esaminatrice in sessantesimi;
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito,
secondo quanto indicato al precedente art. 10.
2. A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso
dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
che non contrastino con i requisiti stabiliti all'art. 11, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. In caso d'ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'.
L'approvazione delle graduatorie finali di merito delle
specialita' a concorso e la nomina dei vincitori saranno formalizzate
con provvedimento del direttore generale per il personale militare.
Il decreto relativo alla graduatoria dei vincitori sara' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 12.
 
Documentazione amministrativa
 
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito del concorso che avranno ricevuto personale comunicazione,
all'atto della presentazione alla Scuola sottufficiali
dell'Aeronautica militare per la frequenza del corso biennale,
dovranno produrre la seguente documentazione in conformita' alla
normativa vigente sul bollo:
a) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
b) certificato di stato libero;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato da cui risulti il godimento del diritto civile e
politico ovvero che non si e' incorsi in alcuna delle cause che ai
sensi delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;
e) il certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore
Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica, ed il calendario delle
vaccinazioni effettuate.
In luogo dei documenti a), b), c) e d) potra' essere prodotta
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.

                              Art. 13.
 
Corso di formazione e specializzazione
 
1. Subordinatamente all'autorizzazione ad effettuare assunzioni
in base alla normativa vigente, la Direzione generale per il
personale militare invitera' i vincitori del concorso con formale
comunicazione (lettera assicurata convenzionale) indirizzata al
recapito indicato nella domanda di partecipazione, a presentarsi
presso la Scuola sottufficiali A.M. per la frequenza del corso di
formazione e specializzazione.
L'ammissione al corso e' subordinata all'accertamento, anche
postumo, del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione
al concorso stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.
All'atto dell'arruolamento i candidati risultati vincitori del
concorso verranno sottoposti a visita medica d'incorporazione da
parte del dirigente del servizio sanitario della Scuola sottufficiali
dell'Aeronautica militare. I candidati riscontrati "non idonei" alla
predetta visita medica per qualsiasi causa, saranno immediatamente
inviati agli organi competenti per l'accertamento dell'idoneita'
psicofisiologica quali allievi marescialli. Nel caso in cui l'organo
competente dovesse emettere un giudizio di non idoneita' quale
allievi marescialli o un giudizio di temporanea non idoneita'
superiore a trenta giorni, i candidati saranno decaduti dalla nomina
di vincitori ed esclusi con provvedimento motivato del direttore
generale o d'autorita' da lui delegata.
Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati in servizio o in
congedo presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri nonche' il
personale appartenente alle Forze di polizia o Corpi armati dello
Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al
grado e alla qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso
stesso.
Gli appartenenti al ruolo dei sergenti ed a quello dei volontari
di truppa in servizio permanente potranno accedere alla frequenza del
corso previa rinuncia al grado posseduto all'atto dell'ammissione al
corso medesimo, con la conseguente cessazione dalla posizione del
servizio permanente ed il passaggio a quella di allievi marescialli.
In caso di proscioglimento durante la frequenza del corso, gli
allievi provenienti dai ruoli predetti potranno presentare domanda
per essere reintegrati nel precedente grado e ruolo d'appartenenza.
Il tempo trascorso in qualita' di allievi marescialli e' computato
nell'anzianita' di grado.
Durante la frequenza del corso agli allievi marescialli
provenienti dal ruolo sergenti e dal ruolo volontari di truppa in
servizio permanente delle tre Forze armate competono gli assegni del
grado rivestito all'atto dell'ammissione.
I candidati risultati vincitori del concorso che non si
presenteranno alla Scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare nel
termine fissato dalla Direzione generale nella lettera di
convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla
frequenza del corso. La Direzione generale potra' comunque
autorizzare per comprovati motivi gli aspiranti a differire la
presentazione fino all'ottavo giorno dalla data di inizio del corso,
solo in seguito a richiesta da parte dei medesimi da trasmettere a
mezzo fax (n. 06/47355336), entro quarantotto ore dall'avvenuto
impedimento.
2. Nel caso in cui in una o piu' specialita' a concorso i posti
stabiliti non venissero ricoperti per mancanza di candidati idonei,
la Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di devolvere, in tutto o in parte, i posti medesimi, in
aumento a quelli previsti in altre specialita' a concorso in
relazione alle necessita' organiche dell'Aeronautica militare.
L'amministrazione si riserva altresi' la facolta' di ricoprire,
entro trenta giorni dalla data di inizio del corso di formazione e
specializzazione, i posti che dovessero rendersi disponibili nelle
specialita' a concorso in seguito a rinuncia da parte dei vincitori o
decadenza dal diritto di essere ammessi al predetto corso, convocando
altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie di specialita'.
3. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei
tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, ha la durata
di due anni, dei quali il primo e' finalizzato alla formazione
etico-militare degli allievi ed alle istruzioni tecnico-professionali
di base in relazione alle categorie e specialita' di assegnazione, il
secondo al completamento della preparazione tecnico-professionale.
4. Per essere ammessi a frequentare il secondo anno del corso e,
al termine di questo, per essere ammessi a sostenere gli esami
finali, gli allievi dovranno superare gli esami intermedi e le
esercitazioni pratiche previsti per ciascun anno di corso.
5. Al superamento degli esami finali gli allievi sono nominati,
sulla base della graduatoria di merito, marescialli in servizio
permanente con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui
hanno avuto termine gli esami finali.

                              Art. 14.
 
Disposizioni amministrative e varie
 
1. I concorrenti hanno l'obbligo di notificare tempestivamente a
mezzo telegramma o fax (n. 06-47355336) indirizzato al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto reclutamento - 2a Divisione - 1a Sezione "3o Concorso allievi
marescialli dell'Aeronautica", via XX Settembre n. 123/A - 00187
Roma, ogni variazione del recapito indicato nella domanda di
partecipazione.
I candidati chiamati per l'assolvimento degli obblighi di leva
successivamente alla data di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, dovranno comunicare a mezzo fax la
denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale sono destinati
a prestare servizio. I candidati medesimi hanno altresi' l'obbligo di
informare il reparto/ente di incorporazione della partecipazione al
concorso.
2. I candidati devono presentarsi alle prove concorsuali e,
qualora vincitori, al corso di formazione e specializzazione, muniti
di valido documento di riconoscimento con fotografia recente.
3. L'avviso di convocazione agli accertamenti psico-fisiologici
ed attitudinali, costituisce titolo valido quale documento di viaggio
e dovra' essere esibito, all'atto della presentazione presso le sedi
stabilite per l'effettuazione delle prove al personale all'uopo
preposto.
4. Per la partecipazione alle prove concorsuali, ai concorrenti
militari in servizio non dovra' essere rilasciato il certificato di
viaggio ma esclusivamente la licenza straordinaria della durata
limitata al giorno/i di effettuazione delle prove piu' il tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi. Qualora i candidati non
si dovessero presentare a sostenere la prova per motivi dipendenti
dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere computata in
licenza ordinaria dell'anno in corso.
5. Le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove
concorsuali sono a carico dei partecipanti e non verranno rimborsate
dall'amministrazione.
Compatibilmente con le disponibilita' logistiche, durante la fase
relativa agli accertamenti psico-fisiologici ed attitudinali i
concorrenti potranno usufruire di vitto e alloggio a carico del
Centro di selezione dell'Aeronautica militare.
6. I concorrenti che non dovessero presentarsi alle prove
concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'amministrazione
non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle prove
stesse e quindi esclusi dal concorso. In tal caso, non verra' inviata
alcuna comunicazione agli interessati.
In presenza di comprovato e documentato impedimento segnalato
tempestivamente a mezzo fax n. 06/47355336 alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto reclutamento - 2a Divisione -
1a Sezione, via XX Settembre n. 123/A, c.a.p. 00187 Roma, tale da non
permettere la presentazione nel giorno stabilito per sostenere la
prova di preselezione o gli accertamenti psicofisici e attitudinali,
compatibilmente con il calendario delle prove e degli accertamenti
predetti, potra' essere fissata una nuova ed ultima data di
presentazione non suscettibile di ulteriore proroga.
Per l'effettuazione della prova di accertamento delle qualita'
culturali ed intellettive (seconda fase) non potra' essere concesso
alcun differimento della data di presentazione. Pertanto, coloro che
non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabilita per sostenere la
prova, anche se per documentati motivi, saranno esclusi dal concorso.
7. L'amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.
9. Per informazioni inerenti all'esito delle prove stabilite nel
presente bando di concorso potra' essere contattato l'Ufficio
relazioni con il pubblico al n. 06/47355941.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo la normative vigenti e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo

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