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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico
2000/2001. (Decreto rettorale 384/00).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 25/8/2000
Ente:ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
Località:-
Codice atto:000E7862
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Istituto Universitario di architettura di
Venezia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre
1994 e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 384 dell'8 agosto 2000, con il quale
sono istituiti presso lo IUAV, come sede amministrativa, 4 corsi di
dottorato di ricerca specificatamente indicati all'art. 1 del
presente bando;
Visto il proprio decreto n. 385 dell'8 agosto 2000, con il quale
vengono determinati l'ammontare ed il numero delle borse, i
contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca anno accademico 2000/2001;
Visto il proprio decreto n. 106 del 7 dicembre 1999, con il quale
e' stato emanato il "Regolamento interno in materia di dottorato di
ricerca";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari" e successive modificazioni;
 
Decreta
 
di emanare il bando per la valutazione comparativa, per titoli ed
esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - anno
accademico 2000/2001 - istituiti con decreto rettorale n. 384
dell'8 agosto 2000, che qui di seguito si riporta e che sara'
pubblicato nei modi di legge.
Art. 1.
 
Indizione delle valutazioni comparative
 
1. Lo IUAV indice le valutazioni comparative per titoli ed esami
per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell'anno
accademico 2000/2001 di seguito indicati:
a) Composizione architettonica - presso Dipartimento di
Progettazione Architettonica (DPA), in consorzio con il Politecnico
di Milano e l'Universita' degli Studi di Napoli. Posti banditi n. 10.
b) Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del
territorio - presso Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del
Territorio (DAEST). Posti banditi n. 8.
c) Storia dell'Architettura e dell'Urbanistica - presso
Dipartimento di Storia dell'Architettura (DSA). Posti banditi n. 10
d) Urbanistica - presso Dipartimento di Urbanistica (DU). Posti
banditi n. 8.
2. I programmi formativi dei corsi sono riportati nell'allegato 1
che fa parte integrante del presente bando.
3. Tutti i corsi di dottorato hanno durata triennale.
4. Lo IUAV si riserva di rideterminare, in aumento, il numero dei
posti banditi.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione alla partecipazione alla valutazione
comparativa
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di cui
al presente bando, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o
di analogo titolo accademico conseguito presso universita' straniere.
2. I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che
non sia gia' stato dichiarato equipollente al titolo accademico
italiano, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione alla
valutazione comparativa, farne richiesta nella domanda corredandola
dei documenti utili, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane che verra' riconosciuto con determinazione
del collegio docenti secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2,
del proprio "regolamento interno in materia di dottorato di ricerca".
3. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
4. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro che
sono iscritti presso altri corsi di dottorato di ricerca.
5. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
6. I candidati vengono ammessi alla valutazione comparativa con
la riserva relativa all'accertamento dei requisiti richiesti dal
bando.

                               Art. 3.
 
Domanda
 
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello - allegato 2 - che costituisce parte integrante del presente
bando, deve pervenire allo IUAV entro i trenta giorni che decorrono
dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami", con le seguenti
modalita':
a) consegna all'ufficio protocollo dell'Ateneo, Tolentini 191 -
Venezia - fax n. 041/2571877 nei seguenti orari: dalle ore 9 alle ore
12 dal lunedi' al venerdi';
b) spedizione per plico raccomandato con avviso di ricevimento
o tramite altri mezzi quali: corriere, fax, posta celere. La domanda
dovra' comunque pervenire entro il termine indicato. Non si accettano
domande pervenute oltre la data di scadenza ancorche' spedite nei
termini.
2. Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati:
a) curriculum;
b) quietanza di lire 100.000 (51,64 euro) - cc postale
n. 18328302 intestato a Istituto Universitario di Architettura -
servizio di Tesoreria - 30100 Venezia - causale: contributo accesso
alle prove di dottorato anno accademico 2000/2001, indicando il
titolo del dottorato per il quale si concorre.
Il contributo non e' rimborsabile.
3. Alla domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata
l'autocertificazione dei redditi (allegato n. 3) per poter:
a) ottenere l'eventuale borsa di studio in base alla
graduatoria di merito;
b) beneficiare della riduzione al contributo di frequenza
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997.
4. Alla domanda devono essere allegati, per la valutazione degli
stessi:
a) eventuali titoli;
b) copie di eventuali pubblicazioni.
I titoli e le pubblicazioni non allegati alla domanda potranno
non essere valutati.

                               Art. 4.
 
Procedure di valutazione comparativa
 
1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri della
valutazione comparativa dei candidati, le prove da svolgere, i
punteggi da attribuire alle prove e ai titoli e li rendono pubblici
almeno dieci giorni prima dell'avvio della procedura di valutazione.
Le commissioni nell'attribuire i punteggi per le prove e i titoli ne
riservano almeno il 60% alle prove di cui al successivo comma.
2. Le prove sono costituite da:
a) una prova scritta;
b) una prova orale comprendente anche la verifica della buona
conoscenza di una o piu' lingue straniere indicate dal candidato
nella domanda di ammissione.
3. Le commissioni giudicatrici valutano i seguenti titoli:
a) curriculum del candidato;
b) pubblicazioni scientifiche ed altri titoli.
4. Lo svolgimento della prova orale e' pubblico.
5. L'elenco degli ammessi alla prova orale verra' affisso al di
fuori dei locali ove si e' svolta la prova di valutazione comparativa
alla conclusione delle procedure di valutazione.
6. Al termine delle prove di valutazione comparativa le
Commissioni determinano, a maggioranza, la graduatoria dei candidati
ammissibili ai corsi. Tale graduatoria sara' esposta all'Albo
Ufficiale dell'Istituto.
7. Il Rettore dispone con proprio decreto l'ammissione al corso
dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso.
8. Il decreto di cui al comma precedente e' affisso all'albo
dell'Ateneo ed e' pubblicato sul sito Internet dello IUAV
http://www.iuav.it> 9. Gli ammessi ai corsi sono avvisati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
10. I candidati non ammessi alla frequenza dei corsi di
dottorato, provvederanno a loro cura, entro quindici giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di merito, al ritiro dei materiali
prodotti (titoli e pubblicazioni) in occasione della domanda di
partecipazione alla valutazione comparativa. Lo IUAV non risponde dei
materiali che non siano stati ritirati nei termini e puo' disporne la
distruzione.

                               Art. 5.
 
Date delle prove di ammissione
 
1. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Istituto
Universitario di Architettura di Venezia nella sede, nei giorni e
nelle ore di seguito indicati.
2. Tale calendario ha valore di notifica verso tutti i candidati.
Dottorato di ricerca in "composizione architettonica":
prova scritta: 5 ottobre, ore 10, presso la sede dei Tolentini;
prova orale: 12 ottobre, ore 10, presso la sede dei Tolentini.
Dottorato di ricerca in "pianificazione territoriale e politiche
pubbliche del territorio":
prova scritta: 28 settembre, ore 10, presso la sede dei
Tolentini;
prova orale: 29 settembre, ore 10, presso la sede dei
Tolentini.
Dottorato di ricerca in "storia dell'architettura e
dell'urbanistica":
prova scritta: 9 ottobre, ore 10, presso la sede dei Tolentini;
prova orale: 30 ottobre, ore 10, presso la sede dei Tolentini.
Dottorato di ricerca in "urbanistica":
prova scritta: 3 ottobre, ore 10, presso la sede dei Tolentini;
prova orale: 12 ottobre, ore 10, presso la sede dei Tolentini.
3. Per sostenere le prove i candidati devono esibire un documento
valido di riconoscimento.
4. L'aula di svolgimento delle prove verra' comunicata il giorno
indicato presso la portineria della sede dei Tolentini.

                               Art. 6.
 
Rinunce dei vincitori
 
1. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso il Rettore, con proprio decreto, potra'
eventualmente disporre l'ammissione al corso di altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria di cui al sesto comma dell'art. 4.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il vincitore deve
esercitare opzione per uno solo dei corsi di dottorato nei termini
indicati nella lettera con la quale e' comunicata l'ammissione.

                               Art. 7.
 
Documenti
 
1. I vincitori e gli ammessi al corso ai sensi del precedente
art. 6, dovranno presentare o far pervenire allo IUAV entro il
termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della lettera
di cui al comma 9 del precedente art. 4:
a) dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritto a
corsi di studio universitari;
b) dichiarazione (in carta libera) di avere o di non aver
usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato;
c) fotocopia fronte-retro di un valido documento d'identita';
d) ricevuta del versamento dei contributi di cui al successivo
art. 11.
2. La mancata o l'incompleta presentazione di quanto richiesto al
comma precedente sara' considerata rinuncia al corso.

                               Art. 8.
 
Determinazione delle borse di studio
 
1. Per ciascun corso di dottorato sono previste borse di studio
pari al 50% dei posti banditi.
2. Le borse di studio, ciascuna dell'importo di lire 20.450.000
(10.561,54 euro) al lordo dei contributi previdenziali, sono
assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria di cui ai precedenti
art. 4, comma 6, e art. 7. A parita' di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997 e successive
modificazioni.
3. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998, artt. 1 e
2, le borse saranno soggette ai versamenti dei contributi della
gestione separata INPS.
4. La mancata presentazione dell'autocertificazione (allegato 3),
da effettuare con le modalita' dellart. 3 comma 3, equivale alla
preventiva rinuncia alla borsa di studio.
5. La soglia massima di ICE per poter ottenere la borsa di studio
e' di lire 80.000.000 (41.316,55 euro).
6. Per i periodi di studio all'estero, concordati con il Collegio
dei Docenti, l'importo della borsa di studio e' aumentabile fino al
50%.
7. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico
successivo, salvo che non sia sopravvenuta incompatibilita' o vi sia
stata l'esclusione prevista dai commi 2 e 3 del successivo art. 14.
8. I dottorandi vincitori di borsa di studio sono esonerati dai
contributi per la frequenza dei corsi di cui all'art. 11.

                               Art. 9.
 
Sospensione dal corso
 
1. Le assenze dal corso determinate da malattia, maternita' e
servizio militare non danno luogo ad esclusione dai corsi ed a
sospensione della borsa.
2. In caso di maternita', la dottoranda puo' assentarsi, previa
presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la
data presunta del parto e durante i tre mesi successivi alla data
effettiva del parto.
3. Il coordinatore puo' autorizzare, sentito il collegio dei
docenti, l'assenza dal corso determinata da cause diverse da quelle
elencate al precedente comma 1.
4. Il collegio dei docenti al termine delle assenze di cui ai
precedenti commi 1, 2 e 3 determina se riammettere il dottorando in
corso d'anno ovvero se riammetterlo l'anno successivo. Al dottorando
riammesso al corso nell'anno successivo spetta una borsa di studio
decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si e' verificata
l'assenza.
5. L'assenza superiore ai trenta giorni comporta in ogni caso la
sospensione dell'erogazione della borsa di studio.

                              Art. 10.
 
Incompatibilita'
 
1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile:
a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio, di cui all'art. 3
del decreto ministeriale 3 novembre 1999 "Regolamento in materia di
autonomia didattica degli atenei", attivati presso lo IUAV;
b) con l'attribuzione presso lo IUAV di un contratto di
insegnamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242
"Regolamento per la disciplina dei professori a contratto" e di cui
l'art. 11-bis dello Statuto dello IUAV;
c) con l'attribuzione presso lo IUAV di un contratto di
collaborazione didattica di cui all'art. 11-ter dello Statuto IUAV;
d) con l'attribuzione presso lo IUAV di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca di cui al Regolamento IUAV
emanato con decreto del Rettore 16 novembre 1998, n. 142.
2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente
rimosse dal dottorando, questi decade dal corso.
3. La decadenza e' disposta dal collegio dei docenti e resa
esecutiva con decreto del Rettore.
4. L'erogazione della borsa e' revocata dalla data nella quale si
e' iniziata l'incompatibilita'.

                              Art. 11.
 
Contributi
 
1. Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca che e' dovuto dai dottorandi ammessi senza borsa, e' fissato
in lire 2.000.000 (1.032,91 euro) per il primo anno di corso ed in
lire 3.000.000 (1.549,37 euro) per ciascuno dei due anni di corso
successivi. E' inoltre prevista una tassa annua di lire 300.000
(154,94 euro), per i corsi nei quali sia istituzionalmente previsto
l'uso dei laboratori.
2. Sulla base della condizione economica autocertificata, i
dottorandi possono usufruire della riduzione del contributo di
frequenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 fino a lire 1.000.000 (516,46 euro) per il
primo anno di corso e fino a lire 1.500.000 (774,68 euro) per
ciascuno degli anni successivi.
3. La mancata presentazione dell'autocertificazione equivale a
rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza.
4. La soglia massima di ICE per accedere alla riduzione della
tassa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca e' di lire
80.000.000 (41.316,55 euro), secondo modalita' definite al successivo
art. 12.
5. Non si applica riduzione alla tassa annuale di laboratorio.
6. I vincitori di posto a titolo oneroso sono tenuti alla
presentazione dell'autocertificazione dei redditi percepiti nell'anno
precedente all'inizio di ciascun anno di corso.

                              Art. 12.
 
Valutazione delle condizioni economiche
 
1. Le condizioni economiche del candidato e del nucleo familiare
d'appartenenza saranno valutate sulla base dell'autocertificazione
prodotta.
2. A partire dai dati presenti nell'autocertificazione, per
ciascun candidato si calcolera' l'Indicatore di Condizione Economica
che rappresenta la somma di tutti i redditi presenti nel nucleo
familiare convenzionale piu' il 20% del patrimonio netto totale. I
redditi a cui riferirsi sono quelli percepiti nell'anno 1999.
3. Per le modalita' di dichiarazione dei redditi e dei patrimoni
del nucleo familiare convenzionale del candidato si fa riferimento
alla legenda allegata all'autocertificazione 2000/2001 di cui
all'allegato 4 al presente bando di valutazione comparativa.

                              Art. 13.
 
Pubblico dipendente
 
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca puo' essere collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta
la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai
fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
di previdenza.

                              Art. 14.
 
Doveri dei dottorandi
 
1. E' dovere dei dottorandi:
a) assolvere agli obblighi di frequenza previsti dal
regolamento interno, art. 6;
b) compiere con diligenza ed impegno le attivita' di studio e
di ricerca previste dagli obiettivi formativi e dai programmi di
studio del corso;
c) presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni
anno in corso, una relazione sull'attivita' di ricerca svolta.
2. Il collegio dei docenti puo' motivatamente disporre, con
apposita determinazione, l'esclusione dal corso del dottorando che
violi uno o piu' dei doveri di cui al comma 1. L'esclusione e' resa
esecutiva con decreto del Rettore.
3. Il dottorando dichiarato dal collegio dei docenti in posizione
di fuori corso nei confronti degli obblighi di frequenza e' escluso
di diritto dal proseguire il corso. L'esclusione e' resa esecutiva
con decreto del Rettore.

                              Art. 15.
 
Conseguimento e rilascio del titolo di Dottore di Ricerca
 
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale ed e' rilasciato dal Rettore che, a
richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
2. Per quanto concerne lo svolgimento dell'esame finale si rinvia
al "Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca" emanato
il 7 dicembre 1999.

                              Art. 16.
 
Accesso agli atti
 
1. E' garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di
valutazione, nonche' ai giudizi sui singoli candidati secondo le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso
agli atti e ai documenti amministrativi.

                              Art. 17.
 
R i n v i o
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al
"Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca", emanato con
decreto rettorale n. 106 del 7 dicembre 1999.

                              Art. 18.
 
Responsabile del procedimento
 
1. Responsabile del procedimento e' il Dirigente dell'Area
Servizi alla Didattica o un suo delegato.
Venezia, 11 agosto 2000
Il rettore: Folin

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