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SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
sviluppo e applicazioni di metodologie nella ricerca in campo
ambientale - 1o ciclo, anno accademico 2001/2002 - con sede
amministrativa presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli,
da svolgersi in cooperazione internazionale con l'Universita' degli
studi di Udine, con l'Universita' di York (Ucraina) con la Ruhr
Universita' di Bochum (Germania) ed il Consiglio nazionale delle
ricerche.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.49 del 22/6/2001
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:001E5481
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/7/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia
di borse di studio e di dottorati di ricerca nelle Universita';
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 in materia di uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4,
che demanda alle Universita' la possibilita' di redigere un proprio
regolamento che disciplini l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento
e l'importo delle borse di studio, nonche' le convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in
materia tributaria ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' della ricerca
scintifica e teconologica n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e'
stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di dottorato
di ricerca";
Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 141 del
18 giugno 1996 - serie generale - con cui e' stato emanato lo statuto
della Seconda Universita' degli studi di Napoli;
Visto il decreto rettorale n. 2812 del 24 agosto 1999, e
successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato
emanato il regolamento di ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' della ricerca
scintifica e teconologica del 21 giugno 1999;
Visto l'accordo di cooperazione sottoscritta tra la seconda
Universita' degli studi di Napoli e l'Universita' degli studi di
Udine, l'Universita' di York (Ucraina), la Ruhr Universita' di Bochum
(Germania) ed il Consiglio nazionale delle ricerche;
Vista la nota prot. n. 308 del 9 febbraio 2001, con la quale il
M.U.R.S.T. ha comunicato l'approvazione del finanziamento del
progetto avente ad oggetto il dottorato internazionale dal titolo
sviluppo e applicazioni di metodologie isotopiche nella ricerca in
campo ambientale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il 1o ciclo - anno accademico 2001/2002 - relativo
al corso di dottorato di ricerca in sviluppo e applicazioni di
metodologie isotopiche nella ricerca in campo ambientale con sede
amministrativa presso la seconda Universita' degli studi di Napoli,
da svolgersi in cooperazione internazionale con l'Universita' degli
studi di Udine, con l'Universita' di York (Ucraina), con la Ruhr
Universita' di Bochum (Germania) ed il Consiglio nazionale delle
ricerche.
E' indetto un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al
sottoindicato corso di dottorato di ricerca e per il quale vengono
indicati i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio
ivi comprese il numero delle borse di studio finanziate da Enti
pubblici e/o privati, la durata del corso e le eventuali sedi
consorziate:
Sviluppo e applicazioni di metodologie isotopiche nella ricerca
in campo ambientale, settori scientifico-disciplinari BIO/07 - FIS/01
- AGR/02;
totale posti: sei, di cui borse quattro comprensiva di una borsa
"Giancarlo Pinchera" finanziata dall'A.N.P.A.;
sedi consorziate: Universita' degli studi di Udine; Universita'
di York (Ucraina); Ruhr Universita' di Bochum (Germania); Consiglio
nazionale delle ricerche; durata: 3 anni.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca in sviluppo e
applicazioni di metodologie isotopiche nella ricerca in campo
ambientale, senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, siano in possesso del diploma di laurea conseguito in Italia
o di titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
Coloro i quali fossero in possesso di titolo di studio che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno -
unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca -
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane,
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice in
conformita' allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1,
debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere
indirizzate al rettore della seconda Universita' degli studi di
Napoli - Piazza Luigi Miraglia, Palazzo Bideri - 80138 Napoli -
(sulla busta deve essere chiaramente riportata la dicitura: "Domanda
di ammissione al corso di dottorato di ricerca"), ed inviate
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione dal
concorso, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante la raccomandata. Qualora il termine venga a scadere in un
giorno festivo si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, i candidati
dovranno dichiarare con precisione e chiarezza sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca per
il quale presenta domanda di partecipazione al concorso;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, con la data e l'Universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con
il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) essere disposto a sostenere parte del colloquio nella lingua
inglese;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
collegio dei docenti;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Non saranno prese in considerazione e, pertanto, saranno escluse
dalla partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca, le domande che non contengano:
la firma (di proprio pugno);
il cognome e il nome;
la denominazione del corso di dottorato di ricerca;
la residenza o il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
il diploma di laurea posseduto con la data di conseguimento e
dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero la data del decreto
rettorale della dichiarazione di equipollenza.
Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
La conformita' dei titoli potra' essere resa con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ex art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2).
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per
poter sostenere le prove concorsuali.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca consiste
in una prova scritta ed in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre
dimostrare la buona conoscenza della lingua inglese.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Gli argomenti oggetto delle prove sono relativi ai settori
scientifico-disciplinari di interesse del corso di dottorato di
ricerca.
Le prove di esame si svolgeranno presso il dipartimento di
scienze ambientali della Seconda Universita' degli studi di Napoli,
sito in via Vivaldi n. 43 - 81100 Caserta, secondo il seguente
calendario:
prova scritta: 17 settembre 2001, ore 9,30;
affissione esito della prova scritta: 17 settembre 2001, entro
le ore 18, presso l'albo del predetto Dipartimento di scienze
ambientali;
prova orale: 18 settembre 2001, ore 9,30.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nella sede d'esame, nel giorno e nell'ora stabilita,
muniti di un valido documento di riconoscimento.
La procedura concorsuale dovra' assicurare una idonea valutazione
comparativa dei candidati.
Lo svolgimento del colloquio e' pubblico.
I candidati sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) patente nautica;
e) libretto di pensione;
f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici;
g) porto d'armi;
h) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una
amministrazione dello Stato.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
La commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso
di dottorato di ricerca sara' nominata con decreto rettorale ai sensi
dell'art. 10 del regolamento di ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 2812 del
24 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine della seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione giudicatrice, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo
della sede presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 6.
 
Approvazione della graduatoria ed ammissione ai corsi
 
Con decreto rettorale si procedera' ad approvare la graduatoria
generale di merito che sara' formulata secondo l'ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
La suindicata graduatoria generale di merito sara' affissa il
1o ottobre 2001 all'albo dell'Ateneo ubicato presso: a) sede
rettorato di Napoli via S. Maria di Costantinopoli, 16, b) sede
rettorato di Caserta Viale Beneduce, 10, c) Piazza Luigi Miraglia
Palazzo Bideri Napoli, nonche' presso l'ufficio relazioni con il
pubblico Piazza Luigi Miraglia, Palazzo Bideri - Napoli. Tale
affissione avra' valore di notifica ufficiale agli interessati.
Entro e non oltre cinque giorni dalla data di affissione delle
suindicate graduatorie e precisamente entro il 5 ottobre 2001, i
candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno rendere
dichiarazione di accettazione dell'ammissione al corso di dottorato
di ricerca presso la seconda Universita' degli studi di Napoli -
Ufficio affari generali, sito in Caserta, Viale Beneduce, 10 - nei
giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle 12 e nei giorni di
lunedi' e mercoledi' anche dalle ore 14,30 alle ore 16.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il corso di dottorato di ricerca. In caso di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria.
Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
previdenza.

                               Art. 7.
 
Ammissioni in sovrannumero
 
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al corso di dottorato
di ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle
prove di ammissione al corso di dottorato di ricerca possono essere
ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 9 del
regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca, emanato con decreto rettorale n. 2812 del 24 agosto 1999 e
successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti del numero
massimo delle unita' dei dottorandi che la struttura e' in grado di
formare.
La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.
Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione,
subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del collegio
dei docenti del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento
delle due attivita'.

                               Art. 8.
 
Documentazione occorrente ai fini dell'ammissione
 
I vincitori dei concorsi dovranno presentare alla seconda
Universita' degli studi di Napoli - Ufficio affari generali - Viale
Beneduce, 10 - 81100 Caserta, entro il termine perentorio del
12 ottobre 2001, le seguenti autocertificazioni:
1) una fotocopia della carta d'identita', in carta semplice,
debitamente firmata;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione - resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - attestante il possesso della propria cittadinanza;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione - resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - attestante il conseguimento del diploma di laurea;
4) modello di iscrizione I.N.P.S.;
5) dichiarazione sostitutiva di certificazione - resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - relativa al reddito personale complessivo annuo lordo,
che, ai fini dell'erogazione della borsa di studio, non dovra'
superare L. 15.000.000 (Euro 7746,85);
6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' - resa ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti:
a) di non frequentare contemporaneamente al corso di
dottorato di ricerca, nessuna scuola di specializzazione o corso di
perfezionamento ed in caso affermativo, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
b) di non essere pubblico dipendente o, in caso affermativo,
di richiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni a decorrere dalla data di inizio del corso e per
tutta la durata;
c) di non godere o di aver goduto di altre borse di studio
erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.
7) copia della ricevuta del versamento del contributo per
l'accesso e la frequenza del corso di dottorato di ricerca;
8) i cittadini comunitari devono, altresi', produrre
dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative al possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del numero di borse messe a concorso. In caso di parita' di punteggio
tra due o piu' candidati, ai soli fini del conferimento della borsa
di studio, la precedenza in graduatoria sara' stabilita mediante la
valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1997, n. 116 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L'importo della borsa di studio, a decorrere dall'anno
accademico 2001/2002, e' pari a L. 20.450.000 (Euro 10561,54), ed e'
comprensivo dei contributi previdenziali a carico del dottorando
fissati dall'art. 2, comma 26, e seguenti della legge n. 335/1995 e
successive modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in
materia fiscale, alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge
n. 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate. Ai fini della fruizione della borsa il limite
reddituale personale complessivo annuo e' fissato in L. 15.000.000
lordi (Euro 7746,85). Detto limite va riferito all'anno solare di
erogazione della borsa stessa.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.

                              Art. 10.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
I concorrenti risultati beneficiari della borsa di studio, a
prescindere dalla natura del finanziamento della stessa, sono
esonerati per tutta la durata del corso dal versamento del contributo
per l'accesso e la frequenza.
Gli ammessi al corso di dottorato di ricerca, senza la fruizione
della borsa di studio, sono tenuti al pagamento annuale di un
contributo da versare, per il 1o anno, all'atto dell'ammissione al
corso di dottorato di ricerca e, per gli anni successivi, entro la
prima decade dell'inizio dell'anno accademico, subordinatamente
all'ammissione al corso medesimo.
Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato
di ricerca - 1o ciclo, anno accademico 2001/2002 - da versare in
un'unica soluzione, sara' del medesimo importo del contributo versato
dagli specializzandi della facolta' di medicina e chirurgia di questa
Universita' in corso di definizione da parte degli organi di governo
dell'ateneo medesimo. Del pari si terra' conto anche della condizione
economica, valutata sulla base del reddito di riferimento -
conseguito nell'anno 2000 - e del numero dei componenti del nucleo
familiare del dottorando.

                              Art. 11.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' e di
svolgere le attivita' previste, di presentare relazioni orali e
scritte e quant'altro sia dal collegio dei docenti richiesto e di
ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato, nonche',
alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali.
I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno
almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con il
tutor e col collegio dei docenti.
L'attivita' dei dottorandi senza borsa e' disciplinata dal
collegio dei docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i
dottorandi borsisti.
I dottorandi con borsa di studio, possono rinunziare al
proseguimento del godimento della borsa di studio e proseguire la
loro attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 13 del
regolamento di ateneo, emanato con decreto rettorale 2812 del
24 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base di particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno
successivo o propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del
corso.
I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del
corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo
di recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta
giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio,
per lo stesso periodo. Il collegio dei docenti, al termine
dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi, che hanno
usufruito di sospensione durante il corso degli studi, abbiano
recuperato il periodo di assenza o debbano obbligatoriamente
differire di un anno l'esame finale.
La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea o di
diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza
oneri per il bilancio della seconda Universita' degli studi di Napoli
e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita' italiane. Le attivita' didattiche assegnate a ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico; il loro svolgimento e' attestato dal componente del
collegio dei docenti a cui e' affidata la supervisione e puo'
costituire crediti.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso di dottorato di ricerca, dal rettore e si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
Il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca sara'
effettuato secondo quanto disposto dall'art. 8 dell'accordo di
cooperazione.

                              Art. 13.
 
Rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
regolamento di ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca, emanato con decreto rettorale n. 2812 del 24 agosto 1999 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' all'accordo di
cooperazione.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati e quelli che saranno raccolti in futuro durante
il corso di dottorato di ricerca, saranno oggetto di trattamento, nel
rispetto della predetta normativa, al fine di provvedere agli
adempimenti connessi alla gestione del rapporto stesso nonche'
all'assolvimento delle funzioni istituzionali della Seconda
Universita' degli studi di Napoli.
Il trattamento dei predetti dati avverra' mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente
correlate alle finalita' stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Caserta, 14 giugno 2001
Il rettore: Grella

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