Mininterno.net - Bando di concorso COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Procedura di selezione, a do...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di cinque
allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di
finanza, riservata ai congiunti delle c.d. «Vittime del dovere» anno
2006.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 1/9/2006
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:06E05917
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/10/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza», nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'art. 30 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante
«Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'
delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di settore»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 246000, datata 28 luglio 2005, e successive modificazioni
ed integrazioni, registrata al Dipartimento Ragioneria generale dello
Stato - Ufficio centrale del bilancio - presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, il 2 agosto 2005, al n. 7856,
concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2006, che stabilisce che
il reclutamento di personale femminile del Corpo della guardia di
finanza e' effettuato, per l'anno 2006, senza alcuna limitazione
percentuale in ciascun ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006,
recante «Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche
amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'art. 1, commi 95, 96 e
97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 1, comma 246,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266»,
Determina
Art. 1.
Posti disponibili
1. E' indetta, per l'anno 2006, una procedura di selezione, a
domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri del contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli
superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici
superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore
all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza
delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico.

                               Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) siano in possesso dei diritti civili e politici;
b) abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2006, il
diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1980 ed il
31 dicembre 1988, estremi compresi. Il limite massimo di eta'
richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che
hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva
prolungata;
c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
d) abbiano l'idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
f) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
h) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica Amministrazione;
l) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati;
m) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
n) abbiano ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva;
o) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere b), f) e g), devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e conservati
fino alla data dell'effettivo incorporamento.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in
tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante),
al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente
determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:
a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera o);
b) per coloro che hanno prestato servizio militare volontario,
di leva e di leva prolungata, autocertificazione del foglio di
congedo, per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b);
c) per coloro che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in
carta semplice, conforme all'allegato 1, che costituisce parte
integrante della presente determinazione, sottoscritto da entrambi i
genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal
tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui
l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere
documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.
Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
3. La domanda, da redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2 alla
presente determinazione), e' disponibile presso tutti i Reparti del
Corpo nonche' sul sito internet all'indirizzo www.gdf.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
4. Non sono prese in considerazione quelle domande che, pur
inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Centro di
Reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse
verranno archiviate.
5. Le domande di partecipazione alla selezione prodotte nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati, per essere successivamente regolarizzate ovvero
integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilita',
per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta
l'archiviazione dell'istanza.
6. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
7. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, all'Ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art.
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello in allegato 2)
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero
di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero
telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza e di godere dei diritti politici;
d) di essere/non essere imputato o condannato per delitti non
colposi ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
e) lo stato civile;
f) il numero di eventuali figli a carico;
g) di non essere gia' stato rinviato d'autorita' da precedenti
corsi di formazione della Guardia di finanza;
h) il titolo di studio di cui e' in possesso;
i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
l) la posizione nei riguardi del servizio militare;
m) di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
n) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
o) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
p) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso Centro, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5.
Istruttoria delle domande
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi alla procedura, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), della presente determinazione, dell'effettivo possesso dei
requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino
all'incorporamento.

                               Art. 6.
Esclusione dalla procedura
1. I candidati, non in possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 2, sono esclusi dalla procedura a cura della
sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
a) sottocommissione per l'accertamento dei prescritti
requisiti, il vaglio delle informazioni, la valutazione dei titoli e
la formazione della graduatoria finale, costituita da due ufficiali
della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza
periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici
della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, con
anzianita' superiore), membri.
2. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
4. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

                               Art. 8.
Documento di identificazione
1. Ad ogni convocazione, i candidati devono esibire la carta di
identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.

                               Art. 9.
Accertamenti
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono
convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per essere sottoposti:
a) all'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) alla visita medica preliminare comprensiva degli esami
specialistici;
c) alla eventuale visita medica di revisione.
2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), e tende a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito.
3. Detti accertamenti si articolano in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente dei candidati;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui al precedente
comma 2 fissa, con apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione degli stessi, prevedendo, eventualmente, preclusioni alla
prosecuzione nelle successive fasi dell'accertamento attitudinale,
con conseguente inidoneita' degli aspiranti, laddove, nel test di cui
al precedente comma 3, lettera a), non si raggiungano determinati
limiti di adeguatezza.
5. I candidati idonei ai predetti accertamenti sono ammessi a
sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei sono
esclusi dalla selezione.
6. L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), mediante
visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
7. L'accertamento dell'idoneita' fisica e' eseguito in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita.
8. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al
successivo art. 11, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente sono ritenute nulle.
9. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
10. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause
che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
11. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
e di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dalla
procedura di selezione.
12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'art. 6, comma 2.

                              Art. 10.
Mancata presentazione del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura, non si
presenta, nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti
attitudinali, per la visita medica preliminare o per la visita medica
di revisione e' considerato rinunciatario ed escluso dalla procedura
stessa.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle competenti
sottocommissioni hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione
AA.FF., via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio,
deve essere anticipata, via fax, al n. 0624290666.

                              Art. 11.
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I candidati convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale.
3. La mancata presentazione di detto certificato comporta
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi selettive
e l'esclusione dalla procedura, se non presentato entro il
15 novembre 2006 al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
4. La positivita' al suddetto accertamento comporta l'esclusione
dalla selezione.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono,
comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
(1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
(2) campo visivo e motilita' oculare normali;
(3) visione binoculare;
(4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
15. I concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante.
16. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 11 e 12, sono
immediatamente dichiarati non idonei dalla competente
sottocommissione.
17. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 2.
18. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dalla procedura ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
comunicata all'atto della visita medica preliminare.

                              Art. 12.
Documentazione
1. Nei confronti dei candidati risultati idonei al termine degli
accertamenti di cui all'art. 9, nonche' di coloro che hanno richiesto
la visita medica di revisione, il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare.
2. I candidati giudicati idonei devono presentare direttamente o
far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 Roma/Appio, entro il 15 novembre 2006 i certificati rilasciati
dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali
e/o maggiorativi di punteggio, stabiliti dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                              Art. 13.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un processo
verbale firmato da tutti i componenti.

                              Art. 14.
Graduatoria finale
1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio
riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria
finale.
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
3.
3. A parita' di punteggio, si osservano le norme di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, viene approvata la
graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori della
procedura i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino
compresi nel numero dei posti disponibili.

                              Art. 15.
Ammissione al corso di formazione
1. I candidati utilmente posizionati nella graduatoria finale di
cui all'art. 14 sono convocati, nei limiti dei posti disponibili,
secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, per la
frequenza del corso di formazione.
2. Entro venti giorni dalla data di convocazione per la frequenza
del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo'
dichiarare vincitori della procedura di selezione altri candidati
idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi,
comunque, disponibili, tra i candidati precedentemente dichiarati
vincitori, con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.

                              Art. 16.
Mancata presentazione al corso
1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del
corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati via fax, entro 24 ore, e sono valutati a giudizio
discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Istituto di
Istruzione, che puo' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto, improrogabilmente, entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al
candidato tramite il Comando Provinciale competente per luogo di
residenza (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta).

                              Art. 17.
Spese di partecipazione al concorso
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti, anche se militari in
servizio.

                              Art. 18.
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono gratuitamente del vitto,
dell'alloggio e della vestizione, le cui spese sono a carico
dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.

                              Art. 19.
Assegnazione al termine del Corso
1. Al termine del corso di istruzione, i finanzieri sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.

                              Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' selettive e sono trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo della selezione concorso, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
all'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento e'
il Comandante Generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 8 agosto 2006.
Gen. C.A. Speciale

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!