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UNIVERSITA' DI LECCE

Valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore
universitario di ruolo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.18 del 3/3/2000
Ente:UNIVERSITA' DI LECCE
Località:-
Codice atto:000E2042
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:2/4/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che detta "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, che stabilisce le modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 1o ottobre 1973, n. 580, convertito, con
modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito
nella legge 22 aprile 1987, n. 158, cosi' come modificato dall'art. 2
della legge 24 maggio 1989, n. 204;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996 n. 693;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il regolamento d'Ateneo per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la nota Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia
universitaria e gli studenti, protocollo n. 026/SEGR/99, in data
18 febbraio 1999;
Vista la nota Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica protocollo n. ACG/U8/69/2000, in data
20 gennaio 2000;
Verificata la disponibilita' finanziaria nel bilancio di Ateneo
ed il rispetto dei vincoli di cui all'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e tenuto conto che il posto di cui trattasi
risulta finanziariamente coperto;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, assunta nella seduta del 29 giugno
1999, concernente, fra l'altro, un posto di ricercatore universitario
da mettere a concorso per il settore scientifico-disciplinare
n. E01A, denominato botanica generale;
Vista la deliberazione del senato accademico di questa
Universita', in data 21 dicembre 1999;
Ritenuto necessario procedere alla copertura del posto di
ricercatore di cui trattasi attraverso concorso per valutazione
comparativa;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Tipologia del posto a concorso
 
E' bandito il seguente concorso per valutazione comparativa ai
fini della copertura del sottoindicato posto di ricercatore di ruolo:
1) concorso per la copertura presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali di un posto di ricercatore di ruolo
per il settore scientifico-disciplinare E01A denominato botanica
generale comprendente le seguenti discipline:
anatomia vegetale;
biologia cellulare dei vegetali;
biologia delle alghe;
biologia delle simbiosi;
biologia dello sviluppo e morfogenesi dei vegetali;
biologia vegetale (settore E01A);
biotecnologie vegetali (settore E01A);
botanica (settore E01A);
botanica generale;
citologia e istologia vegetale;
didattica della biologia vegetale;
embriologia vegetale;
laboratorio di metodologie botaniche;
morfologia e fisiologia vegetale (settore E01A);
ultrastrutture vegetali.

                               Art. 2.
 
Tipologia di impegno scientifico e didattico
 
A norma del regolamento ministeriale n. 390/98 richiamato nelle
premesse viene richiesto il seguente impegno scientifico e didattico
per il concorso E01A (n. 1):
esperienza di ricerca in biologia cellulare dei vegetali, con
competenze sul sistema di endomembrane e traffico vescicolare. Sono
richieste competenze metodologiche sulle tecniche di microscopia
elettronica e confocale, analisi biochimiche e molecolari e
frazionamento subcellulare.
La tipologia di impegno didattico richiesta e' nell'ambito delle
discipline del settore disciplinare e propria dei corsi di laurea e
di diploma della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione dei candidati italiani
 
La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi in carta
semplice ai sensi della legge 23 agosto 1980, n. 370, e da
indirizzare, secondo lo schema allegato, al rettore dell'Universita'
degli studi di Lecce, viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce, dovra'
essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento.
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
A corredo della domanda di partecipazione al concorso, ma con
plico a parte, vanno presentati, insieme all'elenco delle
pubblicazioni e al curriculum didattico scientifico, ed in un unico
esemplare, sino a un massimo di 10 titoli scientifici selezionati a
scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti; se egli
preferisce, sino ad un massimo di 8 titoli fra quelli prodotti negli
ultimi cinque anni.
Il candidato dovra' indicare con precisione il concorso al quale
intende partecipare (estremi del bando, numero d'ordine del concorso,
sigla e denominazione del settore scientifico-disciplinare).
Nella domanda il candidato dovra' chiaramente indicare il proprio
nome e cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale. Le coniugate
debbono indicare, nell'ordine, il nome e il cognome da nubili e poi
il cognome acquisito con il matrimonio. Dovra', altresi', dichiarare
sotto la sua personale responsabilita':
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di
essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non
appartiene alla Repubblica;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando
eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle medesime;
3) le eventuali condanne penali riportate;
4) di aver ottemperato alle disposizioni relative agli obblighi
militari.
Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
Sul plico contenente la domanda e su quello che raccoglie i
titoli scientifici deve essere riportata la dicitura "Concorso a
posti di ricercatore" e devono essere indicati chiaramente il numero
del settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato
intende partecipare, il titolo del settore scientifico-disciplinare
stesso nonche' il nome, cognome e indirizzo del candidato.
Ogni candidato a pena di esclusione puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. A tal fine nell'istanza di partecipazione il
candidato deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo.
I dati relativi alle domande sono resi immediatamente disponibili
per via telematica ai fini della verifica dell'osservanza
dell'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.

                               Art. 4.
 
Pubblicazioni dei candidati italiani
 
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
Le pubblicazioni, e comunque i titoli scientifici, che non
risultino inviati nel termine previsto non potranno essere prese in
considerazione dalle commissioni giudicatrici.
Sara' facolta' dei candidati inviare, entro il decimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
costitutivo della commissione giudicatrice del concorso, a ciascuno
dei componenti una copia della documentazione concorsuale.

                               Art. 5.
 
Domande di ammissione dei candidati stranieri
 
Possono partecipare ai concorsi anche cittadini degli Stati in
cui vigono norme o accordi di reciprocita' che riconoscono uguali
diritti ai cittadini italiani.
I candidati stranieri presenteranno domanda secondo le modalita'
ed i termini previsti dal precedente art. 3.
Nella domanda il candidato straniero dovra' specificare anche la
cittadinanza di cui sia in possesso, nonche' l'eventuale recapito
eletto in Italia per gli effetti del concorso. Ogni variazione dovra'
essere tempestivamente comunicata.
La firma in calce alla domanda dovra' essere autenticata da un
funzionario a cio' legittimato nello Stato dove il candidato risiede,
ovvero da un notaio della Repubblica italiana o dal segretario
comunale del luogo di residenza se il candidato risiede in Italia. La
firma del funzionario straniero deve essere autenticata dalla
competente autorita' dello Stato cui il funzionario appartiene; la
firma di tale autorita' deve essere legalizzata dall'autorita'
consolare italiana.
Al presente decreto comunque e' allegato (prospetto B) uno schema
di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.
Il candidato straniero, oltre a quanto previsto dal precedente
art. 3, dovra' allegare alla domanda di partecipazione al concorso un
certificato comprovante la cittadinanza di cui e' in possesso.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
I dati relativi alle domande sono resi immediatamente disponibili
per via telematica ai fini' della verifica dell'osservanza
dell'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.

                               Art. 6.
 
Pubblicazioni dei candidati stranieri
 
I cittadini stranieri, oltre alle disposizioni del precedente
art. 4, osserveranno per la presentazione delle pubblicazioni e dei
titoli scientifici le prescrizioni di cui al presente articolo.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
o tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Per i concorsi riguardanti materie linguistiche e' ammessa la
presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle
lingue del concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma
precedente.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. l del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

                               Art. 7.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
La commissione giudicatrice sara' nominata con decreto del
rettore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nell'albo
dell'Universita', in quello della facolta' interessata e sul sito
internet dell'Ateneo secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998 e sara' costituita con le
modalita' indicate nell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
nonche' nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 390 del 19 ottobre 1998.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri generali e li
consegnano, senza indugio, alla segreteria del rettore, che ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta'
che hanno richiesto il bando.
Per valutare le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene
in considerazione i seguenti criteri.
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il
quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari
che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per i fini di cui al comma precedente si fara' anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
La commissione valuta, altresi', il curriculum scientifico
complessivo del candidato e puo' adottare, eventualmente, parametri
numerici per dare trasparenza ed oggettivita' alla valutazione
comparativa.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Per dare trasparenza ed oggettivita' alla valutazione
comparativa, le commissioni possono adottare parametri numerici
distinguendo il punteggio da assegnare ai titoli scientifici da
quello da attribuire alle singole prove. Le prove d'esame sono tre,
una scritta l'altra pratica (che puo' essere sostituita da una prova
scritta) e da una orale cui vengono ammessi i candidati che abbiano
conseguito almeno 7/10 del punteggio previsto per ciascuna delle due
prove precedenti.
Il punteggio massimo da assegnare ai titoli scientifici non
potra' superare i 50 punti su 100, ivi compreso il punteggio da
riservare al titolo di dottore di ricerca che dovra' essere valutato
con non meno di 10 punti.
La prova orale e' pubblica e le convocazioni dei candidati
saranno effettuate mediante lettera raccomandata a.r. che dovra'
pervenire almeno quindici giorni prima della prova.
Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della
commissione giudicatrice saranno preliminarmente esaminate dal
collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare
l'apporto del candidato. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del
candidato sara' sottoposto alla valutazione di merito.
La commissione giudicatrice deve concludere i suoi lavori entro
quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di
nomina della commissione.
Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nei termini di
scadenza ordinari ovvero, nei casi in cui sia stata richiesta la
proroga, nel nuovo termine concesso alla commissione, il rettore
avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano
imputabili le cause del ritardo, con eventuale addebito dei maggiori
oneri sostenuti dall'amministrazione, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica, per ciascun posto bandito, il vincitore della
valutazione comparativa.
Entro venti giorni dalla conclusione delle operazioni
concorsuali, il rettore accerta la regolarita' formale degli atti,
con proprio decreto, dandone comunicazione ai candidati. Le relazioni
di cui al presente articolo con annessi i giudizi individuali e
collegiali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Universita'
e rese pubbliche anche per via telematica.

                               Art. 9.
 
Nomina dei vincitori
 
La nomina dei vincitori e' disposta con le modalita' previste
dall'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998.

                              Art. 10.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori
concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite
gli uffici di segreteria dell'Universita' ed a spese dei destinatari,
le pubblicazioni ad essi trasmesse dai candidati.
I candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero
delle pubblicazioni depositate all'Universita' entro tre mesi
dall'espletamento del concorso.
L'Universita', trascorso tale termine, non sara' responsabile, in
alcun modo, delle suddette pubblicazioni come, in ogni caso, di
quelle trasmesse ai membri delle commissioni.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
Il candidato risultato vincitore riceve comunicazione
dall'Universita'.
Nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di
cui al precedente comma, fara' pervenire:
1) certificato di nascita;
2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante
che il vincitore e' cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini
dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale e
certificato attestante i carichi pendenti;
4) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica;
5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti
politici, ovvero non e' in corso in alcuna delle cause che, ai
termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
6) copia dello stato di servizio militare, del foglio
matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato
sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
7) dichiarazione attestante se il candidato ricopra impieghi
alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri
enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di
opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958,
n. 311).
I documenti predetti devono essere tutti conformi alle leggi sul
bollo, quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere inoltre
di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione
dell'esito del concorso. Ai sensi di quanto prescritto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998 stati, fatti e qualita'
personali possono essere comprovati con dichiarazioni
dell'interessato ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968.
Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri
2), 3), 5) e 6); deve invece presentare un certificato in carta
bollata dell'autorita' dalla quale dipende attestante che egli
trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione
goduta alla data del certificato predetto, insieme con l'estratto
dell'atto di nascita e il certificato medico.
I vincitori dovranno, altresi', regolarizzare, ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 370, le domande di partecipazione al
concorso e i documenti ad essa allegati.
I candidati stranieri vincitori dei concorsi devono presentare i
seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato
straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve
presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale
italiano e il certificato attestante i carichi pendenti;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o
equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da difetti ed
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza.
I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data
non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini stranieri risultati vincitori dovranno altresi'
regolarizzare, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la
domanda di partecipazione al concorso e i documenti ad essa allegati.
Lecce, 7 febbraio 2000
Il rettore: Rizzo

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