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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando di esame di abilitazione all'esercizio
della professione forense - sessione 2019

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.51 del 28/6/2019
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:19E07458
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/11/2019

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti: il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di
attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse
da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami
forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge 27 giugno
1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di
procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante
modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di
avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990,
n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio
1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori
legali e recante norme in materia di esercizio della professione
forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione
forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica
della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni
regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della
commissione per l'esame di avvocato; il decreto ministeriale 16
settembre 2014, recante la determinazione delle modalita' di
versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da 600 a
603 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012,
n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense; l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
che ha modificato la composizione della commissione esaminatrice;
l'art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 10, comma 2-bis, lettera
b) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' l'art. 2,
comma 3-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, introdotto in
sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recanti le
proroghe della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessita' di indire, per l'anno 2019, la sessione
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano
della Corte di appello di Trento;

Decreta:


Art. 1


E' indetta per l'anno 2019 la sessione dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi
di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e
presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di
Trento.

                               Art. 2 


1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione forense, sessione 2019, si articola in tre prove scritte
ed in una prova orale.
2. Le prove scritte vengono svolte sui temi formulati dal
Ministero della giustizia e hanno ad oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze
di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito
proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il
diritto penale ed il diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema.
3. Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una sintetica illustrazione delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra
le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico e diritto dell'Unione europea;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

                               Art. 3 


Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si
svolgeranno dalle ore 9,00 antimeridiane nei giorni seguenti:
10 dicembre 2019: parere motivato in materia regolata dal
codice civile (si veda supra art. 2, n. 2) lettera a);
11 dicembre 2019: parere motivato in materia regolata dal
codice penale (si veda supra art. 2, n. 2) lettera b);
12 dicembre 2019: atto giudiziario in materia di diritto
privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda
supra art. 2, n. 2) lettera c).

                               Art. 4 


1. La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a
6, entro il giorno 11 novembre 2019.
2. Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto ai seguenti
pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei
modi indicati al successivo punto 6:
a) tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una banca o
ad una agenzia postale, utilizzando il modulario F/23, indicando per
tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che per «Codice ufficio»
si intende quello dell'ufficio delle entrate relativo al domicilio
fiscale del candidato;
b) contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle
seguenti modalita' alternative:
I) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello
Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2019 - capo XI,
cap. 2413, art. 14»;
II) bollettino postale sul conto corrente postale n.
1020171540 intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella
causale «Esame avvocato anno 2019 - capo XI, cap. 2413, art. 14»;
III) versamento in conto entrate Tesoro, capo XI, cap. 2413,
art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
Il candidato e' altresi' tenuto a corrispondere l'imposta di
bollo (marca da euro 16,00) nei modi indicati al successivo punto n.
7.
3. Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero
della giustizia www.giustizia.it alla voce «Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni», ed effettuare la relativa registrazione. Il
candidato che si sia gia' registrato in una sessione precedente deve
accedere al sistema usando le credenziali gia' in suo possesso. Il
candidato che non abbia effettuato la registrazione nella sessione
precedente deve registrarsi. Per effettuare la registrazione occorre
inserire: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice
fiscale, posta elettronica nominativa ordinaria o certificata, codice
di sicurezza creato dal candidato (password).
4. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l'apposito modulo (form), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
dopo aver completato l'inserimento e la conferma dei dati, il sistema
informatico notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di
risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf,
«domanda di partecipazione». Per la corretta compilazione occorre
seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle
informazioni richieste dal modulo.
In particolare, nel form e' necessario selezionare la corte di
appello cui e' diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell'art.
45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il candidato deve altresi' indicare il consiglio dell'ordine
degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della corte di
appello cui e' diretta la domanda, che ha certificato, ovvero
certifichera', il compimento della pratica forense.
5. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda,
non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda
completarla entro il giorno 10 novembre 2019, deve dichiararlo
nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda.
6) Il candidato deve salvare la «domanda di partecipazione» in
formato .pdf, stamparla e firmarla in calce; la domanda, cosi'
completata, deve essere scansionata in formato .pdf unitamente ad un
documento di identita' ed alla ricevuta dei pagamenti degli importi
di cui al punto n. 2.
Per completare la procedura telematica, occorre inviare la
domanda (il file in formato .pdf contenente la domanda firmata, il
documento di identita' e la ricevuta di versamento degli importi di
cui al punto n. 2: a tale fine occorre collegarsi nuovamente
utilizzando il medesimo link (nel caso in cui il candidato sia uscito
dall'applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le
modalita' di cui al punto 3 e seguire le istruzioni per effettuare
l'upload (invio) dei documenti scansionati in formato .pdf. Il
sistema notifichera' la ricevuta di presa in carico della domanda,
con invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato
dal candidato. Nella propria area riservata il candidato avra' a
disposizione i link ai seguenti documenti in formato .pdf:
a) il file contenente la domanda inviata;
b) il file con la ricevuta recante il codice identificativo e
il codice a barre;
c) il modulo per la consegna della marca da bollo.
Il file descritto al punto b) deve essere salvato, stampato e
conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la
partecipazione alle prove scritte.
7. Al termine della procedura di invio telematico il candidato
deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente
ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il
modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato
all'ufficio esami avvocato della corte di appello presso la quale il
candidato sosterra' l'esame ovvero ad esso spedito mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che l'invio di
tale documento in formato cartaceo e' finalizzato esclusivamente a
comprovare l'assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel
caso in cui il candidato, prima della scadenza del bando, modifichi
la propria domanda non e' tenuto al pagamento di una ulteriore
imposta di bollo.
Per tutte le finalita' dell'esame (esemplificativamente:
condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie
sulle quali sostenere la prova orale) e' valida l'ultima domanda
spedita per via telematica.
8. La procedura di invio della domanda deve essere completata
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata
quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice
identificativo ed il codice a barre, che e' messa a disposizione del
candidato nella propria area riservata. In assenza di ricevuta la
domanda si considera come non inviata. In caso di piu' invii
telematici, l'ufficio prendera' in considerazione la domanda inviata
per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non
permettera' piu' l'invio della domanda.
9. Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura
di esame sono reperibili accedendo all'area riservata. L'accesso ha
valore di comunicazione. Le corti di appello non risponderanno a
quesiti dei candidati relativi ad informazioni presenti nell'area
riservata.

                               Art. 5 


1. I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare
la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la
Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

                               Art. 6 


1. Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di
almeno novanta punti ed un punteggio non inferiore a trenta punti in
almeno due prove.
3. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a centottanta punti e
non inferiore a trenta punti per almeno cinque materie.

                               Art. 7 


1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella
domanda l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                               Art. 8 


1. Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18
luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge
31 dicembre 2012, n. 247, nonche' all'art. 83 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

Roma, 11 giugno 2019

Il Ministro: Bonafede

 

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