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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato di dieci unita' di personale con
profilo professionale di primo ricercatore - secondo livello
retributivo. (Decreto n. 276).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.49 del 22/6/2001
Ente:ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA DI ROMA
Località:-
Codice atto:001E4958
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:10
Scadenza:23/7/2001
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693, per le parti compatibili con
l'attuale regolamento dell'I.N.G.V.;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
"Nuove disposizioni in materia d'organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ed in
particolare l'art. 13, recante "Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998
n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge
15 maggio 1997 n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, entrata in vigore il
18 gennaio 2000, riguardante le norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
Viste le norme concorsuali previste nei CCNL in vigore;
Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il
quale e' stato istituito l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia;
Visto il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, con il quale e'
stato emanato il regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'I.N.G.V.;
Visto il regolamento per il reclutamento del personale di ruolo,
approvato dal consiglio direttivo con delibera n. 16/2001 del
19 aprile 2001;
Vista la delibera del consiglio direttivo n. 17/2001 del
19 aprile 2001 con la quale il presidente e' stato autorizzato a
bandire concorsi pubblici,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli e collquio, per la
copertura di complessivi dieci posti nel profilo professionale di
primo ricercatore (secondo livello retributivo) presso l'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia secondo la ripartizione di cui
all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente bando.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso del diploma di laurea come indicato nella
ripartizione per aree di cui all'allegato 1).
Sono altresi' ammessi i candidati che abbiano conseguito presso
una Universita' straniera una laurea dichiarata "equipollente" da una
universita' italiana o dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica secondo la normativa vigente. E' cura del
candidato dimostrare la equipollenza mediante la produzione del
provvedimento che la riconosca pena l'esclusione;
b) il possesso dell'esperienza acquisita, nell'area scientifica
messa a concorso di cui all'allegato 1), presso organismi
scientifici, universita' o enti di ricerca pubblici e privati,
italiani e stranieri; tale esperienza, nel determinare autonomamente
avanzamenti di conoscenze nell'area sceintifica scelta dal candidato,
dovra' essre comprovata da elementi oggettivi;
c) la buona conoscenza della lingua inglese da valutarsi ai
sensi dell'art. 7, comma 1;
d) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione
europea;
e) idoneita' fisica all'impiego; ai soggetti riconosciuti
handicappati ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio 1992,
saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge
stessa; l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo il vincitore di concorso, secondo le norme vigenti in
materia;
f) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono,
inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, da
valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
g) non possono partecipare al concorso coloro che abbiano
superato il sessantacinquesimo anno di eta'.
2. I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.
3. La valutazione della esistenza del possesso del requisito di
cui al punto b) e' demandata al giudizio insindacabile della
commissione esaminatrice di cui all'art. 5 in un'apposita seduta
preliminare.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) La cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati
dall'art. 2, comma 1, del presente bando;
d) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu' aree
scientifiche nell'ambito della stessa sezione.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il
presidente dell'I.N.G.V. puo' disporre in qualunque momento
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo
l'espletamento del concorso il presidente dell'I.N.G.V. dispone la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso
stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui
risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda
di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di
autocertificazione.

                               Art. 4.
 
Domande e termine di presentazione
 
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema di cui all'allegato 2, dovra' essere
inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
presentata a mano direttamente all'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, via di Vigna Murata n. 605 - 00143 Roma, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il
termine venga a scadere in un giorno festivo, si intendera' protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Saranno
considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite
a mezzo a/r entro il termine sopra indicato; a tal fine fara' fede il
timbro a calendario dell'ufficio postale accettante. Non saranno in
ogni caso prese in considerazione le domande che perverranno in data
successiva all'inizio dei lavori della commissione giudicatrice,
anche se inoltrata in tempo utile. Per la consegna delle domande a
mano l'ufficio protocollo dell'I.N.G.V. e' aperto nei giorni feriali,
dal lunedi' al giovedi', dalle ore 9,30 alle ore 13, dalle ore 13,45
alle ore 14,45 e il venerdi', dalle ore 9,30 alle ore 13. La data di
arrivo di tutte le domande sara' accertata da timbro a calendario
apposto dalla segreteria dell'Istituto. Resta esclusa qualsiasi
diversa forma di presentazione delle domande. Sulla busta, contenente
la domanda, dovranno essere chiaramente indicati la sezione, l'area
scientifica, il profilo professionale e il livello retributivo cui la
domanda stessa si riferisce, il cognome e nome dei candidato e il suo
recapito esatto.
2. L'Istituto non assume alcuna responsabilita' in caso di
eventuale dispersione di proprie comunicazioni a causa di inesatta o
non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte
dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
ritardi o disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Coloro che intendono partecipare al predetto concorso dovranno
presentare la relativa domanda secondo lo schema di cui all'all. 2
del presente bando e dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
a) il proprio cognome e nome (per le donne indicare il cognome
d a nubile);
b) la data e il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) la sezione e l'area scientifica per la quale si intende
concorrere tra quelli di cui all'allegato 1);
e) la propria cittadinanza;
f) se cittadino italiano il comune nelle cui liste elettorali
e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime, se cittadino straniero di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) il titolo di studio di cui al precedente art. 2, comma 1,
punto a), indicandone la votazione, la data di conseguimento e
l'universita' che lo ha rilasciato ed il requisito richiesto dal
medesimo articolo punto b);
i) di avere effettivamente una buona conoscenza della lingua
inglese;
j) per i soli cittadini stranieri di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
k) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari
(solo per gli uomini);
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione (tale
dichiarazione va resa anche se negativa);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile, nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici uffici
in base a sentenza passata in giudicato;
n) l'eventuale posizione di dipendente di ruolo ovvero non di
ruolo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con
l'indicazione del livello e profilo professionale di inquadramento
ovvero di equiparazione e della sezione di appartenenza;
o) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza posseduti,
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 693/1996, da far eventualmente valere, a parita'
di valutazione. L'espressa menzione di tali titoli nella domanda e'
condizione per la loro valutazione;
p) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
q) l'esatto e completo indirizzo dove si desidera che vengano
inviate le comunicazioni inerenti il concorso e il numero telefonico.
4. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce dal candidato; ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge
15 maggio 1997, n. 127, la firma non e' soggetta ad autenticazione.
5. I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, devono, altresi', specificare nella domanda
di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o
sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge suddetta.
6. Il candidato dovra' allegare alla domanda:
a) curriculum datato e firmato nel quale il candidato
indichera' distintamente: gli studi compiuti; i titoli conseguiti; le
pubblicazioni; i rapporti tecnici e/o gli elaborati di servizio; i
servizi prestati; le funzioni svolte; gli incarichi ricoperti; ogni
altra attivita' scientifica, didattica o di altro genere
eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile ai fini della
valutazione;
b) non piu' di dieci pubblicazioni e/o rapporti tecnici, scelti
tra quelli indicati nel curriculum ai fini di una specifica
valutazione. Di tali dieci pubblicazioni e/o rapporti tecnici dovra'
essere allegata una copia originale o una fotocopia autenticata
ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', con la quale il candidato attesti la conformita' della
copia all'originale. Tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' puo' essere unica per tutte e dieci le pubblicazioni e/o
rapporti tecnici;
c) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le
pubblicazioni e/o rapporti tecnici di cui alla lettera b). Tali
documenti e titoli devono essere presentati in originale o in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 (vedi all. 3). E' possibile altresi' produrre, in luogo del
titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione,
ai sensi dell'art. 1 del citato decreto o una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 dello stesso
decreto, da rendersi secondo lo schema di cui all'all. 3. Le
dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Le
autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai
cittadini dell'Unione europea (art. 5 decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998). I cittadini extracomunitari residenti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita'
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani;
d) elenco dettagliato di tutti i documenti e titoli di cui alla
precedente lettera c), datato e firmato;
e) elenco delle pubblicazioni e/o rapporti tecnici di cui alla
precedente lettera b), datato e firmato.
7. Ai documenti, ai titoli e alle pubblicazioni e/o rapporti
tecnici, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve
essere certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
8. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
gia' eventualmente presentati all'I.N.G.V. o ad altre amministrazioni
o a documenti o pubblicazioni allegate a domande di partecipazione ad
altri concorsi, anche se presso l'I.N.G.V. stesso.
9. L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facolta'
di procedere a controlli sulla veridicita' del contenuto delle
diverse dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. Il presidente dell'I.N.G.V. nomina una commissione
giudicatrice per ciascuna delle aree scientifiche di cui all'allegato
1), con l'avvertenza che le aree affini potranno essere accorpate.
Ogni commissione e' costituita da un presidente e da due membri.
2. La commissione dovra' concludere i suoi lavori entro quattro
mesi dalla data della prima convocazione. Il presidente
dell'Istituto, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo'
disporre una proroga non superiore a due mesi.
3. Al termine dei propri lavori la commissione formula la
graduatoria generale di merito. Gli atti concorsuali sono trasmessi
al direttore generale dell'Istituto per l'approvazione della
graduatoria e la proclamazione dei vincitori.

                               Art. 6.
 
Titoli valutabili
 
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5
disporra' complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
70 punti per i titoli
30 punti per il colloquio di cui al successivo art. 7.
2. I titoli valutabili e i punteggi a essi attribuibili sono i
seguenti:
a) le pubblicazioni e/o rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma 6, lettera b), fino a un massimo di punti 30. I lavori in corso
di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati
dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia
autenticata o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i
lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale
dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il
nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome
della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara'
pubblicato. Le fotocopie delle pubblicazioni e/o rapporti tecnici,
inoltre, dovranno essere accompagnate da una nota con la quale il
candidato dichiari, sotto la propria responsabilita', la paternita'
dell'opera ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968;
b) i documenti e i titoli di cui all'art. 4, comma 6, lettera
c), diversi dalle pubblicazioni, fino a un massimo di punti 15;
c) attivita' nell'area scientifica prescelta dal candidato di
cui all'allegato 1), fino a un massimo di punti 25.
3. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni e/o rapporti tecnici la commissione prende in
considerazione i seguenti criteri:
originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
congruenza dell'attivita' del candidato con l'area scientifica
prescelta di cui all'allegato 1);
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
continuita' temporale della produzione scientifica.
4. A tal fine si fa anche riscorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
5. La valutazione dei titoli, previa determinazione dei criteri,
sara' effettuata prima del colloquio.

                               Art. 7.
 
Colloquio
 
1. Il colloquio consistera' nella discussione, in lingua
italiana, delle attivita' di ricerca pertinenti l'area scientifica
prescelta dal candidato di cui all'allegato 1). Durante il colloquio,
inoltre, verra' accertato il grado di conoscenza della lingua inglese
e per il candidato appartenente a uno degli Stati membri dell'Unione
europea verra' accertato, anche, il grado di conoscenza della lingua
italiana. Per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua
inglese il candidato dovra' tradurre un brano tecnico-scientifico
dall'inglese all'italiano.
2. I candidati riceveranno comunicazione circa la data e la sede
in cui avra' luogo il colloquio, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, non meno di venti giorni prima dello svolgimento della
prova stessa. Nella predetta convocazione verra' comunicato il
punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
3. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno 21 punti su 30 e un giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese nonche'
della lingua italiana per i candidati stranieri.
4. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
5. Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
6. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare
un valido documento di identita' personale. I candidati che non si
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno
dichiarati decaduti dal concorso.
7. La votazione complessiva risultera' dalla somma del punteggio
riportato nella valutazione dei titoli e dalla votazione riportata
nel colloquio.

                               Art. 8.
 
Titoli di precedenza e preferenza
 
1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano
far valere i titoli di riserva e/o preferenza dovranno far pervenire
all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
semplice o una autocertificazione attestanti il possesso dei titoli
di riserva, precedenza o preferenza gia' dichiarati nella domanda. I
documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano
posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
2. Possono beneficiare della riserva coloro che appartengono alle
categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I beneficiari di
detta riserva dovranno produrre:
a) attestato rilasciato da apposita commissione medica della
A.S.L. del luogo di residenza di cui all'art. 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
b) attestato di iscrizione al collocamento obbligatorio di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciato dagli uffici competenti.
3. A parita' di merito, nella formazione della graduatoria si
terra' conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
gli invalidi e i mutilati civili;
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazione
pubbliche.
5. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del
secondo periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997
aggiunto all'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
6. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a secondo
dei casi.
7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
9. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
10. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 9.
 
Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori
 
1. Il direttore generale dell'Istituto, con proprio decreto,
tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza a
parita' di merito di cui al precedente art. 8, riconosciuta la
regolarita' del procedimento concorsuale approva la graduatoria
generale di merito del concorso e nomina i relativi vincitori.
2. La graduatoria sara' pubblicata all'albo ufficiale
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dalla data di
pubblicazione decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al secondo livello retributivo, profilo professionale
di primo ricercatore, previo superamento del periodo di prova, della
durata di sei mesi. Nel caso in cui i vincitori siano gia' dipendenti
di ruolo dell'I.N.G.V. il periodo di prova e' dimezzato.
4. Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il
trattamento economico iniziale relativo al Il livello retributivo,
profilo professionale di primo ricercatore, previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 171/1991 e dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto istituzioni e enti di
ricerca e sperimentazione vigente.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, non
assumano servizio nel termine stabilito, decadranno dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.
7. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
8. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

                              Art. 10.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
Non prima di tre e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione
all'albo dell'Istituto di cui all'art. 9, comma 2, i candidati
possono richiedere all'I.N.G.V. la restituzione dei documenti e delle
pubblicazioni presentati. La restituzione sara' effettuata, salvo
eventuale contenzioso in atto. Trascorso il suddetto termine,
l'I.N.G.V. non e' piu' responsabile della conservazione e
restituzione della documentazione.

                              Art. 11.
 
Presentazione dei documenti di rito
 
1. I vincitori che non siano gia' dipendenti di ruolo o a tempo
determinato dell'I.N.G.V., dovranno presentare o far pervenire, entro
il termine che verra' loro indicato nel relativo invito a pena di non
dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale, la
seguente documentazione:
a) certificato medico in carta semplice, rilasciato da una ASL
ovvero da un ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale
risulti l'idoneita' fisica all'impiego; nel certificato dovra' essere
specificato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico previsto
dall'art. 7 legge n. 837/56; ai soggetti riconosciuti handicappati ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, saranno applicate le
disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 58 del decreto legge n. 29/1993, ovvero espressa
dichiarazione di opzione per l'I.N.G.V. (art. 8 della legge 18 marzo
1958, n. 311);
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. Nel predetto invito i vincitori saranno invitati a compilare i
moduli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'I.N.G.V.
Roma, 21 maggio 2001
Il presidente: Boschi

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