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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a cento
posti, per l'accesso al profilo professionale di assistente, area B,
posizione economica B2, del ruolo del personale del Ministero della
pubblica istruzione, per gli uffici dell'Amministrazione centrale e
periferica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 12/10/2007
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:07E06891
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/11/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39 come
successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, in legge 17 luglio 2006. n. 233, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre
2000. n. 333, recante «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale», cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
orientamento sessuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 luglio 2006, recante competenze e uffici del Ministero della
Pubblica Istruzione e la dotazione organica del personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2007, con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione
e' autorizzato ad avviare procedure pubbliche concorsuali, per
reclutare, fra l'altro, n. 100 dipendenti per l'area B, posizione
economica B2;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
7 dicembre 2006, n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al
personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successivi Contratti collettivi, di cui l'ultimo, relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2004-2005,
sottoscritto in data 12 giugno 2003;
Visto il Contratto collettivo integrativo nazionale del
21 settembre 2000, che, con l'introduzione del nuovo sistema di
classificazione di cui all'art. 13 del C.C.N.L. sottoscritto il
16 febbraio 1999, ha definito i criteri in base ai quali viene
rideterminato il nuovo sistema professionale del Ministero della
pubblica istruzione, articolato per aree funzionali e posizioni
economiche, ed ha individuato le aree di competenza professionale
entro le quali collocare i profili professionali;
Visto il Contratto collettivo integrativo nazionale n. 1, del
10 maggio 2001, con il quale sono stati individuati analiticamente
sia i nuovi profili professionali sia le aggregazioni professionali
dei precedenti profili previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 1219/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - 3 novembre 2005, n. 3/05,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294,
relativa agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
Assolti gli adempimenti di cui all'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire un concorso pubblico, per esami, per la copertura di cento
posti nell'area funzionale B, posizione economica B2, per le esigenze
degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero
della pubblica istruzione;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, su base
circoscrizionale, a cento posti, per l'accesso al profilo
professionale di assistente, area B, posizione economica B2 del ruolo
del personale del Ministero della pubblica istruzione, per gli uffici
dell'Amministrazione centrale e periferica. I predetti posti sono
ripartiti come segue:
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Codice 01, sede del Ministero (le domande vanno indirizzate a:
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per le
risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio II
- Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma), posti 5.
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
Codice 02, Emilia Romagna (le domande vanno indirizzate a:
Ministero della pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale
per l'Emilia Romagna - Piazza XX Settembre, 1 - 40121 Bologna), posti
10.
Codice 03, Lazio (le domande vanno indirizzate a: Ministero della
pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - via
Ostiense, 131/L - 00154 Roma), posti 20.
Codice 04, Lombardia (le domande vanno indirizzate a: Ministero
della pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per la
Lombardia - via Gonzaga, 2 - 20123 Milano), posti 23.
Codice 05 Marche (le domande vanno indirizzate a: Ministero della
pubblica istruzione - Direzione generale per le risorse umane del
Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio II - Viale
Trastevere, 76/A - 00153 Roma), posti 2.
Codice 06, Piemonte (le domande vanno indirizzate a: Ministero
della pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte - via Pietro Micca, 20 - 10122 Torino), posti 16.
Codice 07, Toscana (le domande vanno indirizzate a: Ministero
della pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per la
Toscana - via Mannelli, 113 - 50132 Firenze), posti 8.
Codice 08, Veneto (le domande vanno indirizzate a: Ministero
della pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per il
Veneto - Riva De Biasio S. Croce, 1299 - 30135 Venezia), posti 16.
Gli aspiranti al concorso possono presentare una sola domanda di
ammissione, indicando espressamente nella stessa il codice
dell'ambito dell'Amministrazione, fra quelli sopra riportati, per il
quale intendono concorrere.
La procedura concorsuale e' articolata a livello regionale o
interregionale. In tale ultimo caso, la tabella di cui sopra riporta
il codice dell'ambito dell'Amministrazione e il numero dei posti ivi
messi a concorso, mentre reca l'indirizzo dell'ambito
dell'Amministrazione che cura lo svolgimento delle prove concorsuali.
I candidati che intendono partecipare al concorso per un ambito
dell'Amministrazione le cui prove d'esame si svolgono in altro
ambito, nella domanda devono indicare il codice dell'ambito
dell'Amministrazione per il quale intendono concorrere e trasmettere
la domanda all'indirizzo dell'ambito dell'Amministrazione che cura
materialmente la procedura concorsuale.
In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997 e
successive modificazioni, il 50% delle assunzioni avverra' con
contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro e tenuto conto di quanto
previsto dalla legge finanziaria in vigore allatto delle assunzioni
stesse, nonche' del numero delle autorizzazioni ad assumere stabilite
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.

                               Art. 2.
Riserve di posti
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215. cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti
messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati
senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del
presente bando.
I posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi della riserva indicata al comma 1
del presente articolo, oppure che abbiano titoli di preferenza e/o di
precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni (allegato C al presente bando), debbono farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(l'eventuale possesso di titoli accademici non esonera il candidato
dall'indicare il titolo di studio utile per la partecipazione al
concorso);
I titoli di studio rilasciati all'estero saranno considerati
utili purche' riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati in
Italia, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento
di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di
studio italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze
devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle
domande;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nelle funzioni al quale il concorso si' riferisce;
f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure che
siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della
vigente normativa contrattuale.
I candidati comunitari di cittadinanza diversa da quella italiana
devono possedere, ai fini' dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, anche i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 4.
Presentazione della domanda. Termine e modalita'
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in modo conforme al modello allegato A), deve essere indirizzata e
presentata direttamente o inviata, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, al Ministero della pubblica istruzione, all'indirizzo
dell'Ufficio per il quale si intende partecipare alla copertura dei
posti ivi disponibili, riportato nella tabella di cui al 1° comma
dell'art. 1 del presente bando, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - «Concorsi ed esami».
La firma in calce alla domanda deve essere apposta
dall'interessato in forma leggibile e per esteso e non necessita di
autentica. Alla domanda deve essere allegato in carta semplice, copia
di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione, nonche' le domande inoltrate in ritardo, quale ne sia
la causa, anche se non imputabile al candidato.
Ai fini dell'accertamento della tempestivita' nella presentazione
della domanda, la data e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per avvalersi, in relazione alla
propria posizione di handicap, dei benefici di cui all'art. 20 della
legge stessa (ausilio necessario, eventuale utilizzo di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame), debbono
corredare la domanda con una certificazione, rilasciata dall'azienda
sanitaria locale, nella quale vanno specificati gli elementi
essenziali occorrenti perche' l'Amministrazione predisponga per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a una regolare partecipazione
all'eventuale preselezione e al concorso.
Nella domanda, che deve recare in calce la firma autografa del
candidato, il medesimo, oltre ad indicare il codice dell'ambito
dell'Amministrazione, fra quelli riportati all'art. 1, per il quale
intende concorrere, e in quale lingua, fra inglese, francese, tedesco
e spagnolo, vuole effettuare la prova di lingua straniera, deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e,
se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia
stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nelle funzioni al quale il concorso si riferisce;
e) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero
(anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale, oppure applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti in Italia o all'estero;
f) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di
leva;
g) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
posseduto, la data del suo conseguimento e l'Istituto che lo ha
rilasciato;
h) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
i) l'indirizzo (comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal
candidato, del numero di fax) presso cui chiede che siano trasmesse
le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di
far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.

                               Art. 6.
Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici del concorso, una per ogni Ufficio
indicato nella tabella di cui all'art. 1 del presente bando, sono
nominate con successivi decreti dei competenti direttori generali e
sono composte, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse, da
numero tre membri, di cui un dirigente o equiparato con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso,
mentre le funzioni di segretario sono svolte da personale
appartenente all'area funzionale C, posizione economica C1.
La nomina del presidente e dei membri delle commissioni puo'
riguardare anche il personale in quiescenza da non piu' di tre anni
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica
richiesta per il concorso e che non sia stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni e'
riservato alle donne, salva motivata impossibilita'.
Le commissioni esaminatrici possono essere integrate in ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere
prescelte dai candidati.
Le commissioni, considerato il numero dei concorrenti, prima
dell'inizio delle prove concorsuali, stabiliscono il termine del
procedimento concorsuale, che non puo' comunque superare i sei mesi a
decorrere dalla data di effettuazione delle prove scritte, e lo
rendono pubblico.
Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i
criteri e le modalita' di e delle prove concorsuali, da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna
prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
I decreti di nomina delle commissioni del concorso sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come
richiamato dall'art. 1, comma 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.

                               Art. 7.
Prova di preselezione
Qualora se ne ravvisi la necessita', l'Amministrazione ha
facolta' di effettuare una preselezione.
In caso di svolgimento della prova preselettiva, viene ammesso
alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il
numero dei posti messi a concorso. L'eventuale preselezione viene
effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla,
vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali. I
candidati eventualmente classificatisi col medesimo punteggio
dell'ultimo candidato ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere
le prove scritte.
Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

                               Art. 8.
Prove di esame
Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica o a
contenuto teorico-pratico, e in una prova orale, e sono diretti ad
accertare il possesso di una adeguata conoscenza della materia
amministrativa e contabile in generale, della gestione di processi e
problematiche di discreta complessita', nonche' dell'ordinamento e
delle funzioni del Ministero della pubblica istruzione e delle sue
diverse unita' organizzative, e, in particolare, dell'uso di
strumenti di automazione d'ufficio.
Per sostenere le prove, i candidati debbono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Le prove scritte consistono in:
a) un elaborato in tema di: diritto amministrativo (elementi),
contabilita' di Stato (elementi) e ordinamento del Ministero della
pubblica istruzione;
b) una prova pratica su personal computer per accertare la
conoscenza di:
1) creazione, copia, spostamento e cancellazione di una
cartella;
2) creazione, copia spostamento e cancellazione di un file;
3) utilizzo di periferiche di input/output;
4) ricerca e rimozione di malware;
5) composizione, modifica e stampa di un documento;
6) formattazione di testi;
7) stampa Unione;
8) composizione, modifica e cancellazione di un messaggio di
posta elettronica;
9) manutenzione dei messaggi di posta elettronica: la
suddivisone in cartelle e l'archiviazione anche mediante l'utilizzo
di filtri;
10) Spam: utilizzo di filtri;
11) navigazione su internet;
12) le ricerche su internet: utilizzo dei motori di ricerca;
13) creazione di una matrice e visualizzazione dei risultati
mediante un grafico.
Per lo svolgimento delle due prove scritte i candidati avranno a
disposizione, rispettivamente, 6 (sei) ore e 2 (due) ore.
Alla prova scritta sono ammessi, con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti, tutti i candidati ai quali non sia stata
comunicata l'esclusione dal concorso, i quali sono tenuti a
presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicati nell'avviso, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del
4 dicembre 2007.
Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di
avvalersi di telefoni cellulari, palmari calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, nonche' di comunicare tra loro e di
introdurre oggetti nell'aula ove si svolge la prova. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare la necessita' di
effettuare una preselezione, la stessa si svolgera' nel giorno,
nell'ora e nel luogo indicati nell'avviso, che e' pubblicato nella
medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 4 dicembre 2007. Nel medesimo
avviso sara' indicata la data della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nella
quale viene pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove scritte; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
Al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono
la relativa comunicazione, con indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello nel
quale debbono sostenere la prova stessa.
Il colloquio verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove
scritte, sulle seguenti materie:
elementi di diritto pubblico;
legislazione scolastica.
Detta prova comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di
una lingua straniera, a scelta tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
Il colloquio orale si intende superato dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

                               Art. 9.
Formazione, approvazione e pubblicazione
delle graduatorie generali di merito
Il punteggio finale e' determinato dalla somma della media dei
voti conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione
conseguita nel colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova
preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva.
Le graduatorie di merito del concorso, una per ogni ambito, sono
formulate dalle singole commissioni esaminatrici, secondo l'ordine
derivante dal voto finale, come sopra determinato, conseguito da
ciascun candidato.
A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego
nelle Amministrazioni statali.
I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far
pervenire ai competenti Uffici di cui all'art. 1, entro il termine
perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il
possesso dei titoli, gia' indicati nella domanda, di preferenza e
precedenza nella nomina, a pena di decadenza dal beneficio. I
suddetti titoli sono valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella
domanda di partecipazione e purche' risulti dai medesimi il possesso
dei requisiti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'Amministrazione della pubblica istruzione ne sia gia' in possesso o
ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e
l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e'
depositata.
I direttori generali interessati della procedura concorsuale, al
termine dei lavori delle commissioni esaminatrici, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approvano con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti
per l'assunzione, le graduatorie di merito dei candidati risultati
idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, i
direttori generali dichiarano vincitori del concorso i candidati
utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto delle
riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
I medesimi direttori generali cureranno l'invio delle graduatorie
generali di merito e dei vincitori, per il seguito di competenza,
all'Ufficio IV e, per conoscenza, all'Ufficio II della Direzione
generale delle risorse umane del Ministero - Acquisti e Affari
generali.
Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del
concorso, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione verra' data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.

                              Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata
all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno
o parziale, nel profilo professionale di «assistente», area
funzionale B, posizione economica B2, del ruolo unico del personale
del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della normativa
vigente.
I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per
un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.

                              Art. 11.
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
le strutture del Ministero della pubblica istruzione alle quali sono
state indirizzate le domande di partecipazione al concorso, e sono
utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I
dati personali forniti dai vincitori del concorso sono
successivamente raccolti presso il Ministero della pubblica
istruzione - Direzione generale per le risorse umane del Ministero -
Acquisti e affari generali - Ufficio IV, viale Trastevere, 76/A -
00153 Roma, per l'eventuale, successiva instaurazione del rapporto di
lavoro.

                              Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 4 ottobre 2007
Il direttore generale: Criscuoli

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