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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione riservata di esami, prevista dall'art. 3, comma 2, lettera
b), della legge 3 maggio 1999, n. 124. (Ordinanza ministeriale n. 247
del 20 ottobre 1999).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 11/1/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000E0008
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare il decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto "Scuola", nonche' l'accordo concernente il personale delle
accademie e dei conservatori di musica;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare l'art. 3,
comma 2, lettera b);
Considerata l'opportunita' di avvalersi della collaborazione dei
direttori delle accademie e dei conservatori per lo svolgimento in
forma decentrata della presente sessione riservata di esami;
Fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative ai sensi del vigente C.C.N.L. del
comparto scuola;
 
Ordina:
 
Art. 1.
 
Indizione di una sessione riservata di esami
 
1. E' indetta, ai sensi dell'art. 3, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, una sessione riservata di esami.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Alla sessione riservata di esami orali, di cui al precedente
art. 1, sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver prestato servizio di effettivo insegnamento nelle
accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei
conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per
almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno
scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore
della legge 3 maggio 1999, n. 124, di cui almeno centottanta giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994-1995;
b) il servizio, di cui alla precedente lettera a), deve essere
stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.
Ai fini del computo dei trecentosessanta giorni di cui al
precedente comma, sono utili solo i periodi di effettivo
insegnamento, nonche' i periodi ad esso equiparati per legge o per
disposizioni del C.C.N.L. di comparto, prestati durante il periodo di
attivita' didattica ed educativa delle istituzioni previsto dal
calendario scolastico, ivi compresi la partecipazione a esami di
ammissione, di promozione, di idoneita', di licenza e di diploma e i
servizi prestati nell'ambito del progetto d'istituto e dei contratti
di collaborazione, stipulati ai sensi dell'art. 273 del decreto
legislativo n. 297/1994. Per le assistenti educatrici sono validi
solo i servizi effettivamente prestati, nonche' i periodi ad essi
equiparati per legge o per disposizioni del C.C.N.L. di comparto. E'
altresi' computabile, ai fini del raggiungimento dei suddetti
trecentosessanta giorni di servizio, il periodo estivo in cui il
supplente annuale ha maturato il diritto alla retribuzione. Non e'
considerato servizio utile quello prestato in regime di contratto di
prestazione d'opera.

                               Art. 3.
 
Insegnamenti per i quali possono essere prodotte le domande
 
1. Il candidato in possesso dei requisiti di servizio di cui
all'art. 2, che abbia prestato il predetto servizio solo per
supplenze brevi e saltuarie, puo' partecipare all'esame per una sola
disciplina a scelta del candidato stesso.
2. Il candidato in possesso dei requisiti di servizio previsti
dall'art. 2, che nell'arco temporale di cui al medesimo art. 2 abbia
prestato servizio per una o piu' discipline per supplenza annuale o
temporanea fino al termine delle attivita' didattiche, puo' in
aggiunta a quanto previsto al comma 1, partecipare alla sessione
riservata di esame per tutte le discipline per le quali abbia
prestato il predetto servizio di supplenza annuale o temporanea fino
al termine delle attivita' didattiche.
3. Analogamente, per coloro che hanno prestato servizio presso
istituzioni non statali, o presso istituzioni statali in epoca
anteriore alla vigenza delle graduatorie nazionali permanenti per
l'individuazione dei destinatari di rapporti di lavoro a tempo
determinato, e' consentita la partecipazione alla sessione riservata
con le stesse modalita' previste nel comma 1 del presente articolo.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
1. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
il modulo allegato A, datate e sottoscritte dagli interessati (la
firma in calce alle domande non e' soggetta ad autenticazione),
dovranno essere indirizzate alla competente istituzione, individuata
ai sensi del successivo comma 4.
2. I candidati dovranno presentare una domanda per ogni
insegnamento per il quale chiedono di partecipare alla sessione
riservata di esame.
3. Qualora un candidato includa in una sola domanda la richiesta
di ammissione a piu' insegnamenti della sessione riservata d'esame,
la domanda stessa verra' dichiarata inammissibile.
4. Le domande di ammissione devono essere presentate
all'ac-cademia o al conservatorio, nel quale verra' effettuata la
sessione riservata di esame del relativo insegnamento, secondo la
allegata tabella B.
5. Le domande devono contenere tutte le indicazioni relative
all'identita' dell'aspirante (cognome - per le donne coniugate solo
quello di nascita - nome, luogo e data di nascita, codice fiscale),
alla sessione riservata d'esame richiesta (completa del codice e
della dizione in chiaro della materia), nonche' alla posizione di
avente titolo all'ammissione alla sessione riservata d'esame. Deve
essere dichiarata altresi' la residenza e il recapito, se diverso,
(indirizzo, c.a.p., localita' e provincia, numero di telefono), la
posizione di iscrizione nelle graduatorie nazionali per il
conferimento delle supplenze, o nelle graduatorie di istituto, con il
relativo punteggio, e il servizio prestato nel corrispondente posto
di ruolo, con l'indicazione della o delle discipline per il quale e'
stato prestato nonche' con le date della prestazione del servizio
medesimo.
6. I candidati, alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande, devono inoltre essere in possesso della
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica), ovvero della cittadinanza di uno dei
Paesi dell'Unione Europea, e dei diritti politici.
7. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto
recapito: ogni variazione di recapito deve essere comunicata,
mediante lettera raccomandata, direttamente all'istituzione alla
quale il candidato ha indirizzato la domanda di partecipazione.
8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
9. Tutti i candidati sono ammessi alla sessione riservata d'esami
con riserva di accertamento dei requisiti prescritti nell'articolo 2.
10. Alla domanda deve essere allegata la certificazione
comprovante il possesso del requisito dei trecentosessanta giorni di
servizio, di cui al precedente art. 2, ovvero dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' relativa ai servizi prestati. Ai
sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e dell'art. 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' puo' essere resa e sottoscritta in
presenza del funzionario o del dipendente addetto a ricevere
l'istanza o in presenza di un notaio, cancelliere, segretario
comunale o altro funzionario delegato dal sindaco. E' data anche
facolta' di presentare dichiarazioni rese sotto la personale
responsabilita' del candidato medesimo, attestante i servizi
prestati; tali dichiarazioni dovranno essere regolarizzate mediante
la produzione delle certificazioni di servizio o delle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta', entro il termine di sessanta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione alla sessione riservata; in mancanza della
regolarizzazione richiesta la dichiarazione non sara' presa in
considerazione. La certificazione di servizio, per le istituzioni
statali, e' rilasciata dall'Istituzione presso la quale il servizio
medesimo e' stato prestato.
11. I certificati rilasciati da istituzioni non statali,
comprovanti il servizio di insegnamento prestato e il tipo di
rapporto di lavoro costituito, ovvero le dichiarazioni sostitutive,
devono indicare gli estremi del decreto di riconoscimento legale o di
pareggiamento relativo alla scuola o al corso dell'istituzione in cui
il candidato ha insegnato. Detti certificati devono indicare l'ente a
cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero
le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento
contributivo.
12. Nella certificazione di servizio deve essere indicata la
durata del servizio e gli eventuali periodi di assenza che non danno
luogo a retribuzione.
13. Qualora le certificazioni debbano essere rilasciate dalla
medesima Istituzione cui il candidato invia la domanda di ammissione
alla sessione riservata d'esami ovvero siano depositate presso la
medesima Istituzione, l'interessato puo', in luogo della
presentazione delle certificazioni, chiedere nella domanda
l'applicazione, per tali certificazioni, della disposizione di cui
all'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa agli
accertamenti d'ufficio. In tale caso il candidato dovra' indicare con
precisione la situazione personale di cui chiede l'accertamento
d'ufficio, ovvero la data di conseguimento ed ogni altro estremo
necessario per l'individuazione del titolo.

                               Art. 5.
 
Modalita' e termini di presentazione delle domande
 
1. La domanda di ammissione alla sessione riservata d'esami,
redatta in carta semplice, e la relativa eventuale documentazione
deve essere presentata all'accademia e al conservatorio, di cui
all'allegato elenco (sub B), entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Domanda e documenti devono essere spediti per plico
raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in
quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della
ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.
3. Le domande e i documenti spediti a mezzo di plico raccomandato
si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio
postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077).
4. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo e'
attestata dal timbro a calendario dell'istituzione ricevente, che
sara' apposto anche nella ricevuta di cui al precedente punto 2.
5. Le domande di partecipazione dei candidati residenti
all'estero saranno inoltrate direttamente dalla competente autorita'
diplomatica o consolare alla Istituzione sede di svolgimento della
sessione riservata di esami. Detti candidati, fermo restando
l'obbligo di presentare la domanda di ammissione entro il termine
prescritto dal precedente comma 1 del presente articolo, possono
presentare la certificazione nell'ulteriore termine di trenta giorni.

                               Art. 6.
 
Inammissibilita' della domanda Regolarizzazioni, esclusioni
 
1. Non e' ammessa:
a) la domanda che sia presentata oltre i termini stabiliti dal
precedente art. 5, comma 1;
b) la domanda priva della firma del candidato;
c) la domanda che contenga la richiesta di ammissione a piu'
esami della sessione riservata.
2. Ai candidati, la cui domanda sia stata dichiarata
inammissibile, sara' data immediata comunicazione con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Non e' disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che
nelle domande di ammissione alla sessione riservata d'esami abbiano
omesso una o piu' dichiarazioni prescritte, qualora dal contesto
delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi
sufficiente indicazione del possesso degli elementi o circostanze che
avrebbero dovuto essere dichiarati nelle domande di ammissione.
4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le
dichiarazioni prescritte dal precedente art. 4 siano state
eventualmente rese in maniera parziale o omesse, nonche' la
regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi
prestati rese non in conformita' a quanto previsto dall'art. 20 della
legge n. 15/1968 o dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998; in tali casi la competente istituzione
concede al candidato un termine perentorio per provvedere alla
regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto si
procedera' all'esclusione dell'aspirante dalla sessione riservata
d'esami.
5. E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei certificati di
servizio e/o dei documenti incompleti, ovvero prodotti in copia non
autenticata, ovvero contenenti mere irregolarita' formali; in tale
caso la competente istituzione assegna al candidato un termine
perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza
dell'adempimento richiesto le certificazioni e/o i documenti non
regolarizzati non saranno presi in considerazione. Le dichiarazioni
personali di cui all'art. 4, comma 10, penultimo periodo, qualora non
regolarizzate entro i termini previsti, non saranno prese in
considerazione. Non e' ammessa, se non entro il termine di scadenza
previsto dal precedente art. 5, comma 1, la sostituzione di titoli e
documenti gia' prodotti.
6. Non sono ammessi alla sessione riservata d'esami, ai sensi
dell'art. 2, quinto comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ne' possono parteciparvi, a norma dell'art. 128,
comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
lettera d), del medesimo testo unico, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile.
7. Sono esclusi dalla sessione riservata d'esami, pur avendo
presentato la domanda nei prescritti termini:
a) i candidati che non abbiano prestato servizio di effettivo
insegnamento per trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra
l'anno 1989-1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, di cui centottanta giorni a decorrere
dall'anno 1994-1995;
b) i candidati che non abbiano prestato il servizio, di cui
alla precedente lettera a), nelle accademie statali, pareggiate o
legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti
musicali pareggiati;
c) i candidati che abbiano prestato servizio per insegnamenti
non corrispondenti ai posti di ruolo.
8. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
per difetto dei requisiti prescritti.
9. L'esclusione e' disposta dall'Ispettorato per l'istruzione
artistica con decreto motivato. A tal fine i direttori delle
istituzioni, cui e' stato affidato lo svolgimento della procedura,
invieranno all'Ispettorato apposito elenco, distinto per disciplina,
dei candidati per i quali sussistono i motivi di esclusione, di cui
al precedente comma 7, indicando a fianco di ciascun nominativo le
cause specifiche dell'esclusione stessa e inviando fotocopia della
domanda e della relativa documentazione. Del decreto di esclusione
sara' data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
10. L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese
dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della
documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti
svolti dalla medesima istituzione.
11. Qualora i motivi che determinano l'esclusione, ai sensi del
presente articolo, siano accertati dopo la conclusione della sessione
riservata d'esami, l'ispettorato dispone, con decreto motivato, la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla
sessione riservata medesima.
12. Del provvedimento di decadenza sara' data integrale
comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.

                               Art. 7.
 
Commissioni esaminatrici della sessione riservata d'esami per le
discipline delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica
 
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo
provvedimento dal dirigente preposto all'ispettorato per l'istruzione
artistica.
2. Le commissioni esaminatrici di ciascuna materia sono
presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che
abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni,
ovvero da un docente della materia cui si riferisce l'esame con
un'anzianita' giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da
due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo,
titolari degli insegnamenti cui si riferisce l'esame. Nella detta
anzianita' non deve essere computato l'anno in corso al momento della
nomina. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni deve essere
di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
3. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici
sono scelti dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i
direttori e i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma
precedente, che ne abbiano fatto domanda, seguendo il criterio
della maggiore anzianita' nel ruolo, di servizio e di eta'.
4. Possono far parte delle commissioni esaminatrici anche
direttori e docenti in quiescenza da non piu' di tre anni e che non
abbiano superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio
della sessione riservata d'esami.
5. La nomina a componente delle predette commissioni esaminatrici
sara' prioritariamente conferita a docenti che non abbiano fatto
parte di altre commissioni esaminatrici di procedure concorsuali, ivi
comprese quelle della mobilita' professionale e quelle nominate per
la valutazione dei titoli artistici, finalizzata alla compilazione
delle graduatorie nazionali permanenti per l'individuazione dei
destinatari di rapporto di lavoro a tempo determinato.
6. Qualora in una materia il numero degli aspiranti sia superiore
a cinquecento, la commissione e' integrata, secondo le medesime
modalita' di costituzione, da altra commissione per ogni gruppo di
cinquecento o frazione di cinquecento aspiranti. In tal caso esse si
costituiscono in sottocommissioni, alle quali e' preposto il
presidente della commissione originaria che, a sua volta, e'
integrata da altro componente e si trasforma in sottocommissione, in
modo che il presidente possa assumere il coordinamento di tutte le
commissioni cosi' costituite.
7. Per particolari discipline, in caso di mancanza di docenti
titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a persone
esperte.
8. Non e' consentita la rinuncia alla nomina conferita, salvo che
per comprovati motivi da documentarsi adeguatamente.
9. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le
commissioni e le sottocommissioni esaminatrici, rinunciatari o
decaduti dalla nomina, provvede il dirigente preposto all'istruzione
artistica.
10. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra
il personale amministrativo, in servizio nell'istituzione che
gestisce la sessione riservata d'esame, con profilo professionale non
inferiore ad assistente amministrativo.
11. I processi verbali delle operazioni d'esame devono essere
contestualmente ed analiticamente redatti in duplice copia e devono
essere firmati da tutti i componenti la commissione. Dai verbali deve
risultare l'osservanza delle procedure e delle formalita' prescritte
dal presente bando, i criteri seguiti, la votazione attribuita a
ciascun concorrente, il punteggio derivante dalla valutazione del
servizio, nonche' l'elenco di coloro che hanno superato l'esame.
12. Ai verbali e' unita una relazione riassuntiva generale
sull'andamento della sessione riservata d'esami, corredata da
eventuali osservazioni.

                               Art. 8.
 
Commissioni esaminatrici della sessione riservata d'esami per le
discipline dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia
nazionale d'arte drammatica.
 
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo
provvedimento dal dirigente preposto all'ispettorato per l'istruzione
artistica.
2. Le commissioni esaminatrici di ciascuna materia sono
presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che
abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni,
ovvero da un docente della materia cui si riferisce l'esame con
un'anzianita' giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da
due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo,
titolari degli insegnamenti cui si riferisce l'esame. Nella detta
anzianita' non deve essere computato l'anno in corso al momento della
nomina. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni deve essere
di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
3. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici
sono scelti dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i
direttori e i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma
precedente, seguendo il criterio della maggiore anzianita' nel ruolo,
di servizio e di eta'.
4. Possono far parte delle commissioni esaminatrici anche
direttori e docenti in quiescenza da non piu' di tre anni e che non
abbiano superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio
della sessione riservata d'esami.
5. Considerata l'esiguita' del numero di docenti titolari delle
istituzioni di cui al presente articolo, in caso di mancanza di
docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a
persone esperte.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, in materia
di commissioni esaminatrici, si fa rinvio ai commi dall'8 al 12 del
precedente art. 7.

                               Art. 9.
 
Date degli esami orali
 
1. Con successivo avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 marzo 2000, saranno indicati i
giorni e le ore in cui si svolgeranno le prove orali della sessione
riservata di esami.
2. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dalla sessione riservata di esami, saranno tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede dell'accademia e del conservatorio,
nel quale verra' effettuata la sessione riservata di esami del
relativo insegnamento, secondo la allegata tabella B, nei giorni e
nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

                              Art. 10.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami della sessione riservata consistono in una prova
orale volta all'accertamento della preparazione culturale dei
candidati e del possesso delle capacita' didattiche dei candidati
stessi, relativamente agli insegnamenti da svolgere.
2. La prova orale consiste nello svolgimento di una lezione, che
il candidato esporra', ove possibile in rapporto alle discipline di
esame, anche con l'ausilio dei supporti tecnici tipici dei singoli
insegnamenti, secondo linee scaturenti dalle proprie esperienze
artistico-professionali e didattiche, motivando le scelte
metodologiche operate attraverso un commento critico-culturale.
Qualora la materia lo consenta, saranno esposti anche puntuali
riferimenti alla conoscenza e all'uso delle tecnologie informatiche e
multimediali nella didattica. A tal fine la commissione giudicatrice
predisporra', per ogni candidato, una terna di lezioni, fra le quali
verra' sorteggiata, a cura di ciascun candidato, quella da svolgere
al momento della prova. La prova si svolgera' il secondo giorno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il sorteggio.
3. Per essere ammessi a sostenere gli esami della sessione
riservata i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
4. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo
svolgimento della prova sono pubbliche.
5. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal
segretario, e' affisso all'albo della sede della prova d'esame.
6. Supera l'esame della sessione riservata d'esame il candidato
che raggiunga il punteggio di 56/80.

                              Art. 11.
 
Valutazione dei titoli - Formazione dell'elenco
 
1. Ai candidati che abbiano superato positivamente la prova della
sessione riservata d'esame vengono attribuiti i seguenti punteggi per
i sottodescritti titoli posseduti:
anni di servizio, fino a un massimo di 20 punti:
servizio in istituzioni statali nel medesimo insegnamento:
per ogni anno di insegnamento o servizio: punti 1,8;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino a un
massimo di punti 1,8): punti 0,3;
servizio in istituzioni non statali nel medesimo
insegnamento: il punteggio e' ridotto alla meta'.
2. L'elenco alfabetico di coloro che hanno superato la prova
sara' compilato dalla commissione esaminatrice o dalle
sottocommissioni in sede plenaria.
3. Accanto al nominativo di ciascun candidato dovra' essere
indicato: il voto assegnato nella prova d'esame, i punti attribuiti
al servizio ed il totale dei punti.

                              Art. 12.
 
Approvazione e pubblicazione degli elenchi
 
1. Gli elenchi alfabetici sono pubblicati all'albo
dell'istituzione che ha curato lo svolgimento della sessione
riservata d'esami.
2. Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione degli
elenchi ciascun interessato puo' presentare reclamo scritto al
direttore dell'istituzione esclusivamente per segnalare eventuali
errori materiali od omissioni.
3. Il direttore, esaminati i reclami pervenutigli, puo' procedere
anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, gli
elenchi, che pubblica all'albo dell'Istituzione e trasmette poi al
Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione
artistica. Di tale affissione sara' dato avviso a tutte le
istituzioni.
4. Da tale data di affissione degli elenchi definitivi decorre il
termine per eventuali impugnative.

                              Art. 13.
 
Accesso ai documenti amministrativi
 
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352, sulla trasparenza dell'attivita'
amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, le
istituzioni adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire, in
relazione alla specificita' e alle fasi della sessione riservata,
l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse
personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti, tenendo in conto quanto previsto dal regolamento adottato
con decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, devono essere osservate le disposizioni contenute
nella circolare ministeriale n. 94 del 16 marzo 1994 relativamente
alle disposizioni in materia di bollo e spese.

                              Art. 14.
 
R i c o r s i
 
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita'
della domanda di partecipazione alla sessione riservata o
l'esclusione dalla sessione riservata e' ammesso ricorso gerarchico
al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione
artistica, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato
al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione
artistica con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da
tutti gli elementi utili per la decisione.
3. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del
ricorso gerarchico senza che l'amministrazione abbia comunicato la
decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1199/1971, decorrono i termini di
sessanta giorni o centoventi giorni per la presentazione di eventuali
ricorsi, rispettivamente al T.A.R. oppure al Presidente della
Repubblica.
4. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita' della domanda di
partecipazione ovvero l'esclusione, nelle more della definizione del
ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla sessione
riservata d'esami e vengono eventualmente inseriti con riserva nella
graduatoria di merito.
5. Avverso gli elenchi definitivi, poiche' trattasi di atto
definitivo, e' ammesso, per soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione all'albo.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento della presente sessione
riservata d'esami.

                              Art. 16.
 
Norme finali
 
1. Tutti gli allegati alla presente ordinanza ne costituiscono
parte integrante.
2. La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 1999
Il Ministro: Berlinguer

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