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AGENZIA DELLE ENTRATE

Indizione degli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di
ufficiale della riscossione

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 14/11/2003
Ente:AGENZIA DELLE ENTRATE
Località:Nazionale
Codice atto:03E06330
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/12/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

1. Requisiti di ammissione
1.1. Per l'ammissione all'esame, sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, ovvero
titolo di studio conseguito all'estero, o titolo estero conseguito in
Italia, riconosciuti equipollenti al diploma di scuola media
superiore ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
c) cittadinanza italiana;
d) idoneita' psico-fisica all'esercizio delle funzioni di
ufficiale della riscossione;
e) per i candidati di sesso maschile, aver ottemperato alle
norme sul servizio di leva;
f) godimento dei diritti civili.
1.2. Non sono ammessi all'esame coloro che sono esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati interdetti dai
pubblici uffici, nonche' coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
1.3. Il prefetto puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato, l'esclusione dei candidati dall'esame per difetto dei
prescritti requisiti.
1.4. I requisiti di cui al punto 1.1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione.
2. Presentazione delle domande - Termine e modalita'
2.1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato, che costituisce parte
integrante del presente bando, deve essere presentata a mano o
spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il
candidato ha la residenza (a tal fine e' possibile consultare
l'elenco delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
disponibile sul sito internet www.interno.it).
I candidati residenti nella Provincia Autonoma di Trento, nella
Provincia Autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta devono
presentare le domande, con le stesse modalita' ed entro lo stesso
termine, rispettivamente, al Commissario del Governo per la Provincia
Autonoma di Trento, al Commissario del Governo per la Provincia
Autonoma di Bolzano e al Presidente della Regione Valle d'Aosta.
2.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo non sono
responsabili della mancata ricezione della domanda dovuta ad
eventuali disguidi o ritardi postali.
2.3. Al fine dell'accertamento della tempestivita' nella
presentazione della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio
ricevente per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data
dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
2.4. Qualora il termine di presentazione della domanda scada in
giorno festivo, la scadenza si intende differita al primo giorno
feriale immediatamente seguente.
2.5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127,
non e' necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda
di ammissione all'esame.
2.6. Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi,
l'esclusione dagli esami di abilitazione, le domande non firmate e
quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti al punto 2.1.
2.7. Il candidato e' tenuto a comunicare alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di residenza, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale
variazione del recapito indicato nella domanda.
2.8. Ai candidati appartenenti alle categorie previste
dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le
norme di cui agli articoli 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che consentono agli interessati
di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione
all'handicap. Pertanto, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6
del 24 luglio 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di partecipazione
avanzata dai candidati portatori di handicap dovra' essere corredata
da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui
sopra, al fine di consentire alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo competente di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione dei predetti
candidati alla procedura di abilitazione.
3. Commissione d'esame
3.1. In ogni sede d'esame e' insediata una commissione
esaminatrice, nominata dal Prefetto e composta:
a) dal Prefetto o da un suo delegato, in qualita' di
Presidente;
b) da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto
delle prove d'esame, di cui uno scelto tra i funzionari dell'Agenzia
delle Entrate con qualifica dirigenziale o equiparata e l'altro tra
docenti di materie giuridiche ed economiche estranei all'Agenzia
stessa, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
c) da un impiegato dell'Agenzia delle Entrate, con posizione
non inferiore alla C1, incaricato delle funzioni di segretario;
d) da due membri supplenti, che intervengono alle sedute della
commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e
documentato dei membri effettivi.
3.2. Il Presidente della commissione esaminatrice impartisce le
direttive idonee a garantire il regolare svolgimento degli esami e,
per le prove attitudinali, e' affiancato da un comitato per la
vigilanza nominato dal Prefetto. Si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3.3. La commissione prevede speciali modalita' di svolgimento
delle prove di esame per consentire ai soggetti di cui al punto 2.8
di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri
candidati.
4. Trattamento dei dati personali
4.1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione all'esame sono raccolti dalle Prefetture - Uffici
Territoriali del Governo e dalle stesse trattati in base all'articolo
31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalita' di gestione
dell'esame medesimo.
4.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possono
comunicare i dati di cui al punto 4.1 unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame.
4.3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti
ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996 nei confronti
delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo titolari del
trattamento.
4.4. Con decreto del Prefetto sono nominati, ai sensi
dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, i responsabili del
trattamento, i quali garantiscono anche il rispetto delle norme in
materia di sicurezza.
5. Prove d'esame
5.1. L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio
interdisciplinare e si svolge su base decentrata nelle citta' sede
delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Se il numero
delle domande presentate in una sede d'esame e' inferiore a venti, le
prove si svolgono nel capoluogo di regione.
5.2. La prova attitudinale ha luogo nelle sedi, nel giorno e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», dell'11 maggio 2004, e tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
5.3. La prova attitudinale e' basata su una serie di quesiti a
risposta multipla predisposti dalla commissione esaminatrice e da
essa valutati, miranti all'accertamento del grado di cultura generale
e specifica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale
della riscossione e verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo
all'esecuzione sui beni mobili ed immobili;
b) nozioni di merceologia e di estimo;
c) nozioni di matematica.
5.4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
attitudinale, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
5.5. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dall'esame, debbono presentarsi, per sostenere la prova attitudinale,
nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, pena l'esclusione dalla
prova.
5.6. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i candidati
che abbiano ottenuto nella prova attitudinale una votazione di almeno
ventuno trentesimi, verte sulle stesse materie oggetto di tale prova,
nonche' su:
a) nozioni di diritto civile;
b) nozioni di diritto tributario, con particolare riferimento
alle disposizioni sulla riscossione dei tributi, ed elementi di
diritto della previdenza sociale, con riguardo alle procedure
contenziose.
5.7. Consegue l'idoneita' il candidato che abbia riportato nel
colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
5.8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati devono
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita'.
6. Ammissione al colloquio
6.1. La commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui
e provvede a convocare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, i candidati ammessi, indicando loro il voto conseguito
nella prova attitudinale. Tale convocazione viene comunicata ai
singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi
dovranno sostenere la prova.
6.2. Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati
ai fini degli adempimenti di cui al punto 7.1.
6.3. Al termine delle prove orali, la commissione esaminatrice
comunica all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei candidati
risultati idonei, aggregati per provincia.
7. Conseguimento dell'abilitazione
7.1 Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di
ufficiale della riscossione, i candidati idonei producono al Prefetto
competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, le
dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e
modifiche, attestanti i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
a) il possesso del titolo di studio di cui al punto 1.1;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti politici e civili;
e) di non aver riportato condanne penali;
f) per gli idonei di sesso maschile, la posizione nei riguardi
del servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio
prestato, come ufficiale o come sottufficiale o militare di truppa,
oppure dell'esonero dal servizio.
7.2. I candidati idonei devono produrre, entro il termine di cui
al punto 7.1., anche un certificato medico rilasciato dall'Azienda
unita' Sanitaria Locale competente per territorio ovvero, se il
candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico
di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare, cui spetta di
autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante l'idoneita' psico
- fisica all'impiego.
7.3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto
7.1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli
uffici competenti.
8. Patentino di abilitazione
8.1. Il Prefetto rilascia ai candidati risultati idonei e in
possesso dei requisiti di cui al punto 1.1 un patentino di
abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della
riscossione.
9. Ricorsi
9.1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura di
abilitazione, puo' essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR,
entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione o dalla
data di conoscenza dell'atto che s'intende impugnare.
Roma, 21 ottobre 2003
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara

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