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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica al decreto del 27 dicembre 2017, con il quale sono stati
indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi
ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle
Forze armate, per l'anno accademico 2018-2019.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 16/2/2018
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Località:Nazionale
Codice atto:18E01430
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con il
quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di
Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie
Militare, Navale e Aeronautica per l'anno accademico 2018-2019;
Tenuto conto che il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito ha chiesto, per motivi organizzativi, di apportare una
variante all'art. 10, comma 3 e alla Sezione 2.5 dell'Appendice
Esercito del bando prevedendo una sessione di recupero - per i
concorrenti riconvocati agli accertamenti psicofisici - in data
successiva al termine indicato in origine dal bando e, pertanto,
l'ammissione con riserva di detti concorrenti alla prova scritta di
composizione italiana;
Tenuto conto che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di
apportare una variante alla Sezione 2.5 dell'Appendice Aeronautica
Militare del bando, riformulando le modalita' di elaborazione della
valutazione psicoattitudinale nell'ambito del tirocinio, e una
variante alla Sezione 2.7 della medesima Appendice Aeronautica
Militare, prevedendo un diverso punteggio da attribuire alle risposte
fornite dai concorrenti nell'ambito dell'accertamento della
conoscenza della lingua inglese;
Ritenuto di poter accogliere le predette richieste;
Ritenuto inoltre, di apportare alcune correzioni a refusi
presenti nelle Appendici Marina Militare e Arma dei Carabinieri
nonche' negli Allegati «Dichiarazione di consenso per indagini
radiologiche» e «Modello della dichiarazione sostitutiva di
conseguimento del titolo di studio»;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0091655 del 9
febbraio 2017, con cui al Dirig. dott.ssa Montemagno Gabriella, quale
Vice Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, e'
attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi citati nelle premesse, la lettera a) del comma 3
dell'art. 10 «Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale
n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente:
«a) Esercito: i dieci giorni successivi la prova scritta di
composizione italiana;».

                               Art. 2 

Per i motivi citati nelle premesse, l'ultimo capoverso della
Sezione 2.5. «Prova scritta di composizione italiana» dell'Appendice
Esercito del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017
e' sostituito dal seguente:
«Sosterranno la prova scritta di composizione italiana, con
riserva, anche i concorrenti di cui all'art. 10, comma 4 del bando e
i concorrenti di cui al medesimo art. 10, comma 3, che non avranno
ancora sostenuto gli accertamenti psicofisici o che, giudicati
inidonei agli stessi, chiederanno, seduta stante, di essere
sottoposti agli ulteriori accertamenti psicofisici.».

                               Art. 3 

Per i motivi citati nelle premesse, il quarto e il decimo
capoverso della Sezione 5. «Graduatorie di merito, assegnazione ai
Corpi e ammissione ai corsi» dell'Appendice Marina Militare del
decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 sono
sostituiti dai seguenti:
«Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi
normali i primi centosette concorrenti della graduatoria di merito
per i Corpi Vari e i primi otto concorrenti della graduatoria di
merito per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, fermo restando
quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall'art. 1, comma 2
del bando e dalla precedente Sezione 1.»;
«I corsi avranno, di massima, inizio nella terza decade del
mese di settembre 2018. Le materie di insegnamento e le modalita' di
svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali e imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia Navale.».

                               Art. 4 

Per i motivi citati nelle premesse, il primo alinea del sesto
capoverso della Sezione 2.5. «Tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale» dell'Appendice Aeronautica Militare del decreto
interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal
seguente:
«giudizio psicoattitudinale espresso dal capo gruppo
psicoattitudinale sulla base delle valutazioni derivanti
dall'osservazione diretta del concorrente e sulla scorta degli
elementi forniti dai propri collaboratori a seguito dei colloqui
individuali effettuati;».

                               Art. 5 

Per i motivi citati nelle premesse, la Sezione 2.7. «Accertamento
della conoscenza della lingua inglese» dell'Appendice Aeronautica
Militare del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017
e' sostituito dal seguente:
«2.7. Accertamento della conoscenza della lingua inglese (art. 17
del bando).
All'accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno
sottoposti i candidati risultati idonei al tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale, a cura della competente
commissione, mediante la somministrazione di un questionario a
risposta multipla composto da 40 quesiti. La prova avra' una durata
di 20 minuti. Il punteggio della prova sara' calcolato attribuendo
0,75 punti per ogni risposta esatta e -0,15 punti per ogni risposta
errata o multipla. Alla mancata risposta non corrispondera' alcun
punteggio. La prova si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione non inferiore a 18/30.».

                               Art. 6 

Per i motivi citati nelle premesse, il primo capoverso della
Sezione 2. «Svolgimento del concorso» dell'Appendice Arma dei
Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre
2017 e' sostituito dal seguente:
«Per quanto concerne le modalita' di svolgimento e valutazione
della prova scritta di preselezione, delle prove di efficienza
fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali e del tirocinio
saranno osservate - oltre a quanto indicato nel bando di concorso -
le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale dal
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o da autorita' delegata
in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto
ministeriale 1° settembre 2017. Detti provvedimenti dirigenziali
saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento delle prove
concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a
cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.».

                               Art. 7 

Per i motivi citati nelle premesse, il secondo alinea della
Sezione 2.5. «Accertamenti attitudinali» dell'Appendice Arma dei
Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre
2017 e' sostituito dal seguente:
«una costitutiva, nella quale la predetta commissione, valutati i
referti istruttori e la risultanza di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un
giudizio di idoneita' o inidoneita' in merito al possesso dei
requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili
all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei Carabinieri e all'assunzione delle discendenti
responsabilita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto e'
definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno
esclusi dal concorso.».

                               Art. 8 

Per i motivi citati nelle premesse, il secondo, terzo e quarto
capoverso della Sezione 2.8. «Prova facoltativa di lingua straniera»
dell'Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n.
31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente:
«Il candidato che richiede di effettuare la prova facoltativa di
lingua straniera, di cui all'art. 17 del bando, che potra' essere
sostenuta in una delle lingue straniere a scelta del candidato tra
l'araba, la francese, la spagnola e la tedesca, verra' sottoposto a
un'iniziale prova scritta consistente in un test composto da non meno
di 60 domande a risposta multipla predeterminata e della durata di
almeno 40 minuti.
Il punteggio della prova scritta sara' calcolato attribuendo 0,5
punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata,
non data o data multipla.
I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione
minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della durata
non inferiore a 15 minuti, che si intendera' superata con il
conseguimento di una votazione minima di 18/30.».

                               Art. 9 

Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della
Sezione 5. «Graduatoria di merito e ammissione al corso»
dell'Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n.
31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente:
«Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di
efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana,
negli accertamenti psicofisici, nella prova orale, nell'accertamento
della conoscenza della lingua inglese, nella prova facoltativa di
lingua straniera e nel tirocinio.».

                               Art. 10 

Per i motivi citati nelle premesse, nell'Allegato «Dichiarazione
di consenso per indagini radiologiche» del decreto interdirigenziale
n. 31/1D del 27 dicembre 2017, le parole «art. 111, commi 5, 6 e 7
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite dalle
parole «art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
187».

                               Art. 11 

Per i motivi citati nelle premesse, nell'Allegato «Modello della
dichiarazione sostitutiva di conseguimento del titolo di studio» del
decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017, le parole
«art. 21, comma 4» sono sostituite dalle parole «art. 21, comma 3».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2018

Il vice direttore generale: Montemagno

 

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