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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per esami, per l'ammissione al primo corso allievi
marescialli del ruolo ispettori - gennaio-giugno 2002 del reggimento
Corazzieri, per il ripianamento di tredici unita'.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.47 del 15/6/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E5259
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/7/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto il regolamento interno per la scuola sottufficiali dei
carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443;
Visti i decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
numeri 444 e 445;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
del ruolo degli ispettori del reggimento Corazzieri sono disponibili
tredici posti vacanti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, cosi' come modificato dal decreto legislativo
n. 83/2001, mediante concorso interno aperto agli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti ed agli appartenenti al ruolo degli
appuntati e carabinieri del citato reggimento, e superamento di
apposito corso di qualificazione professionale di durata non
inferiore a sei mesi,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso interno, per esami, per l'ammissione al
primo corso allievi marescialli del ruolo ispettori (gennaio-giugno
2002) del reggimento Corazzieri, per il ripianamento di tredici
unita'.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di
cultura generale;
b) prova orale sulle materie professionali.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i
militari effettivi al reggimento Corazzieri:
a) appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande:
siano idonei al servizio militare incondizionato o siano
stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al
servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della
suddetta idoneita' alla data di inizio del corso;
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di
almeno "nella media" o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal
corso per allievo maresciallo;
non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei
all'avanzamento al grado superiore;
non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da
cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi
dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in
aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a
sessanta giorni;
b) appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che,
oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):
abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nell'Arma
dei carabinieri;
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il
concorso.
2. I requisiti suindicati devono essere posseduti anche alla data
d'inizio del corso. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di
concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per
delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura
prevista dal successivo art. 7.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile in
allegato 1, reperibile presso il reggimento Corazzieri e presentate
al quel comando, entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Detto reparto, dopo aver proceduto alla
indicazione della data di presentazione, provvedera' ad inviare
subito i modelli in originale al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - I Reparto - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - Viale Tor di Quinto
n. 65 - 00191 Roma.
2. Gli aspiranti che nel periodo di presentazione delle domande
si trovino per motivi di servizio in territorio estero, possono
sottoscrivere domanda redatta su modello non conforme, purche'
contenente le medesime indicazioni di cui al citato modello.

                               Art. 4.
 
Compilazione della domanda
 
1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Il cambio di indirizzo ed ogni altra
variazione delle notizie riportate devono essere tempestivamente
segnalate con dichiarazione sottoscritta (completa di copia
fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - I Reparto - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor
di Quinto n. 65 - 00191 - Roma.
2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere
il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo
riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il
conferimento di tali dati e' imprescindibile ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le
responsabilita' penali ed amministrative circa eventuali
dichiarazioni mendaci.
3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - I Reparto - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, con
comunicazione personale.

                               Art. 5.
 
Comunicazioni agli aspiranti
 
1. Le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma
scritta a mezzo posta o notificate tramite il comando di Corpo.
2. In nessun caso l'amministrazione si assume responsabilita'
circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o
tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata
ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o altre
comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.

                               Art. 6.
 
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
 
Il reggimento Corazzieri trasmettera' al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - I Reparto - Centro nazionale di selezione
e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, per l'esame dei
requisiti previsti nel precedente art. 2:
a) copia della documentazione matricolare e caratteristica,
completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo)
chiuso e redatto alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande con la dizione "per partecipazione al
concorso allievi marescialli del ruolo ispettori del reggimento
Corazzieri";
b) lo specchio dimostrativo del servizio effettivamente
prestato presso reparti dell'Arma (incluso il periodo trascorso
presso le scuole allievi dell'Arma per la frequenza dei corsi allievi
dell'Arma).

                               Art. 7.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano alle prove "con riserva".
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale o di autorita' da lui delegata.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del direttore generale, sara' composta
da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) il comandante del reggimento Corazzieri, membro;
c) un ufficiale del reggimento Corazzieri, membro;
d) un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei
carabinieri, segretario senza diritto al voto.
2. La commissione esaminatrice, per la vigilanza alla prova
scritta, puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di
sorveglianza, su disposizione del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.

                               Art. 9.
 
Prova scritta
 
1. La prova scritta d'esame, consistente nello svolgimento di un
tema di cultura generale in un tempo massimo di cinque ore, avra'
luogo prevedibilmente nella seconda decade di settembre 2001, nella
sede e nell'ora che verranno comunicati agli interessati dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - I Reparto - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, tramite
il reggimento Corazzieri.
2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al
seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro. Durante la
prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare
a scrivere dopo il segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o
ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione nonche'
delle disposizioni emanate all'atto della prova, comporta
l'esclusione dalla stessa, con provvedimento della commissione
esaminatrice.
Si potranno consultare, invece, i dizionari eventualmente portati
a seguito.
3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvedera' la commissione.
4. La commissione assegnera' a ciascun tema un voto in trentesimi
e tale prova si considerera' superata con il conseguimento di almeno
18/30.
5. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione
rilevera' sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che
potrebbero portare all'identificazione del concorrente.
6. Il candidato che ricevera' comunicazione in merito al mancato
superamento della citata prova o alla mancata valutazione del suo
elaborato, dovra' intendersi non ammesso alla successiva prova orale.

                              Art. 10.
 
Prova orale
 
1. La prova orale, su argomenti riguardanti materie
professionali, avra' luogo sulla base del programma indicato
nell'allegato 2.
2. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori
relativi alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da
porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di
ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo
criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che
garantiscono l'imparzialita' della prova.
3. La commissione esaminatrice assegnera' a ciascun concorrente
un punto di merito espresso in trentesimi. Sara' idoneo il
concorrente che riportera' un punto di merito di almeno diciotto
trentesimi. Quello non idoneo sara' considerato escluso dal concorso.
4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati.

                              Art. 11.
 
Graduatoria ed ammissione al corso
 
1. La commissione di cui all'art. 8, formera' la graduatoria
finale di merito dei candidati giudicati idonei, sulla base della
media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella
prova scritta ed in quella orale.
2. A parita' di punteggio prevalgono nell'ordine, il grado,
l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'.
3. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
con provvedimento del direttore generale.
4. Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel
numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi a
frequentare il primo corso allievi marescialli del ruolo ispettori
del reggimento Corazzieri.

                              Art. 12.
 
Posizione amministrativa
 
1. Qualora le prove concorsuali abbiano luogo in localita'
diverse dalla sede di servizio e per il raggiungimento delle quali
sia previsto il rilascio di foglio di viaggio, i candidati saranno
muniti dello stesso, per il tempo strettamente necessario
all'espletamento delle prove concorsuali.
2. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che
non si presenteranno senza giustificato motivo alle prove o saranno
espulsi dalle stesse.

                              Art. 13.
 
Documentazione da produrre
 
1. I militari di cui all'art. 2, lettera b), risultati utilmente
collocati nella graduatoria finale del concorso, all'atto della
presentazione per la frequenza del corso allievi marescialli dovranno
presentare, pena l'esclusione dal concorso, la documentazione
attestante il possesso del titolo di studio richiesto, ovvero
dichiarazione sostitutiva.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento di inclusione in graduatoria e sara' deferito alla
competente autorita' giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di
cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.

                              Art. 14.
 
Documento di identificazione
 
I candidati, all'atto della presentazione alle prove di esame,
dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento.

                              Art. 15.
 
Mancata presentazione del candidato
 
1. Il candidato che non si presenta nel giorno e nell'ora
stabiliti per la prova scritta non sara' ammesso alla ulteriore fase
concorsuale.
2. Analogamente, sara' considerato rinunciatario il concorrente
che non si presenta per sostenere la prova orale con le modalita'
comunicategli nell'apposita convocazione. Tuttavia, per quest'ultima
prova, in presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato
tempestivamente a mezzo telegramma al comando generale dell'Arma dei
carabinieri - I Reparto - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto
n. 65 - 00191 Roma, potra' essere fissata una nuova ed ultima data di
presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga.

                              Art. 16.
 
Presentazione al corso
 
1. Il primo corso allievi marescialli del ruolo ispettori del
reggimento Corazzieri, che si svolgera' secondo i programmi stabiliti
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute
nel regolamento interno per la scuola sottufficiali dei carabinieri -
avra' inizio l'8 gennaio 2002. Al termine del corso i militari
giudicati idonei saranno nominati marescialli.
2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla scuola
nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti,
entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei ma
non utilmente collocati in graduatoria. Detto istituto potra',
comunque, autorizzare - per comprovati motivi, da preavvisare tramite
il Comando di appartenenza - gli aspiranti a differire la
presentazione fino al decimo giorno dalla data fissata.
3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e'
irrevocabile.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 5 giugno 2001
Ten. Gen.: Simeone

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