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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in
ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e
integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510. (Decreto n. 783).

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.53 del 10/7/2020
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:20E07751
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo
di istruzione e di formazione

Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria
necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale
scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,
che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti
a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una
procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno,
organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una
graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso,
tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni
scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino
ad esaurimento della nominata graduatoria;
Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il
quale e' stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed
esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di
docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere
sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il
contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto
riportato agli allegati A e B;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare
l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova
disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale
straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto
dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile
2020;
Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio
2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a
trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura
concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il
limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge
n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere
disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata
bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero
dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli
effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino
all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more
dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la
sospensione dei termini di presentazione delle istanze di
partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23
aprile 2020, n. 510;
Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A
e B del suddetto decreto;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con
il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con
sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal
bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti,
per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle
competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonche' della
capacita' di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti
di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse
tipologie di disabilita', nonche' finalizzati a valutare le
conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita', oltre che la capacita' di
comprensione del testo in lingua inglese;
Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle
commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente
all'accertamento delle competenze di lingua inglese;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in
particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si
puo' prescindere dal parere;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in
data 28 giugno 2020;
Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio
2020;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non
appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non
limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei
criteri generali;
Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di
modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale
23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non
modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i
propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22;
Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di
estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza
dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del
Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina
non puo' costituire oggetto del presente decreto;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di
integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art.
13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le
modalita' di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano
nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico
scientifico;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare
l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n.
510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua
inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in
quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito
alla valutazione della capacita' di comprensione del testo in lingua
inglese rispetto al resto della prova;
Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale
per il personale scolastico;

Decreta:

Art. 1

1. Fatti salvi gli effetti del decreto dipartimentale n. 510 del
23 aprile 2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 230, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O. n. 21, e' elevato a
trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura
concorsuale straordinaria bandita con il richiamato decreto del Capo
del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, a
valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per
esaurire il contingente previsto. I posti a bando sono suddivisi per
regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato
nell'allegato A al presente decreto che sostituisce l'allegato A al
decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020.
2. La procedura straordinaria e' bandita a livello nazionale ed
organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono
responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale.
L'allegato B, che sostituisce l'allegato B al decreto dipartimentale
n. 510 del 23 aprile 2020 individua gli USR responsabili delle
distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione
territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma
02, del testo unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in
una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello
svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede
all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria
regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo.
3. Come previsto all'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo
suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta potra' avvenire in
una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il
quale il candidato ha presentato la propria domanda.
4. L'art. 3, comma 3, del decreto dipartimentale n. 510 del 23
aprile 2020 e' cosi' sostituito: «Pertanto, i candidati possono
presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore
9,00 dell'11 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2020»;
5. L'art. 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 510 del 23
aprile 2020 e' cosi' sostituito: «Per la partecipazione alla
procedura e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13
luglio 2015, n. 107 nonche' dell'art. 1, comma 11, lettera f) del
decreto-legge, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad
euro 50 per ciascuna delle procedure cui si concorre. Il pagamento
deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul
conto intestato a: sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT
71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: "diritti di segreteria per
partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai fini
dell'immissione in ruolo ai sensi art. 1 del decreto-legge n.
126/2019 - regione - classe di concorso / tipologia di posto - nome e
cognome - codice fiscale del candidato" oppure attraverso il sistema
"Pago In Rete", il cui link sara' reso disponibile all'interno della
"Piattaforma concorsi e procedure selettive", e a cui il candidato
potra' accedere all'indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/***RAQUO***.
6. L'art. 7 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020
e' cosi' sostituito:
Art. 7 (Commissioni giudicatrici). - 1. Le commissioni
giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore
universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico
e sono composte da due docenti.
2. Il presidente, i componenti e i membri aggregati devono
possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e
sono individuati ai sensi dell'art. 11.
3. Per il presidente, ciascun componente e i membri aggregati
e' prevista la nomina di un supplente.
4. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario,
individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda
area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto
istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla
tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
5. Qualora il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove
di cui all'art. 13, commi 2, 3 e 4 sia superiore alle cinquecento
unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di
cinquecento concorrenti, con altri tre componenti, oltre i membri
aggregati, compresi i supplenti, individuati nel rispetto dei
requisiti e secondo le modalita' previste per la commissione
principale. Alle sottocommissioni, e' preposto il presidente della
commissione originaria, che a sua volta e' integrata da un altro
componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il
presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le
sottocommissioni cosi' costituite.
6. Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione
della commissione, in qualita' di membri aggregati, di docenti
titolari dell'insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie
funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua
inglese.
7. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la
presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata
impossibilita'.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della
normativa vigente.
7. All'art. 9 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile
2020 e' aggiunto il comma 7: I componenti aggregati per
l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati
in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il
preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per
l'insegnamento della relativa lingua. In caso di indisponibilita' di
candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR
procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio,
fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle citate classi di
concorso, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al
settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli
afferenti settori scientifico-disciplinari.
8. L'art. 11 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020
e' cosi' sostituito:
Art. 11 (Formazione delle commissioni giudicatrici). - 1. Gli
aspiranti presidenti e componenti, inclusi i membri aggregati delle
commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei
rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le
modalita' e i termini di cui al presente articolo.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali
alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi. L'istanza e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di
residenza.
3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1
secondo la tempistica e le modalita' indicate con avviso della
Direzione generale competente.
4. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato
l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si
intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono
dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il
possesso dei requisiti di cui all'art. 8;
b. per gli aspiranti componenti e membri aggregati, il
possesso dei requisiti di cui all'art. 9;
c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative
di cui all'art. 10. La dichiarazione relativa alla situazione
prevista dall'art. 10, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante
all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale
surroga;
d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e. l'universita' e il settore scientifico-disciplinare di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza
(per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i
dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto
scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
f. il curriculum vitae;
g. il consenso al trattamento dei dati personali.
5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle
commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso
dei titoli di cui all'art. 9, comma 4.
6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi
degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra
personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono
pubblicati sui siti degli USR.
7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri
decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche
i presidenti, i componenti, i membri aggregati supplenti.
8. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso
dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti, anche
aggregati, delle commissioni. I decreti di costituzione delle
commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di
presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede,
con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in
prima istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza
operando secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente
articolo.
10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto
all'USR competente nomina i presidenti e i componenti, anche
aggregati, con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le
cause di incompatibilita' previsti dal presente decreto e dalla
normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico.
11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente
preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina
di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a
tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3,
lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza
di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o
accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di
concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione
al sostegno.
12. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.
9. L'art. 13 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020
e' cosi' sostituito:
Art. 13 (Prova scritta). - 1. La prova scritta, da superare con
il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con
sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal
presente bando, e' distinta per classe di concorso e tipologia di
posto. La durata della prova e' pari a centocinquanta minuti, fermi
restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La prova scritta per i posti comuni, e' finalizzata alla
valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e
didattico-metodologiche, nonche' della capacita' di comprensione del
testo in lingua inglese ed e' articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento
delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche
in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito
da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a
verificare la capacita' di comprensione del testo al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
3. La prova scritta per i posti di sostegno e' finalizzata
all'accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle
diverse tipologie di disabilita', nonche' finalizzata a valutare le
conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita', oltre che la capacita' di
comprensione del testo in lingua inglese ed e' articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento
delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di
disabilita', nonche' finalizzata a valutare le conoscenze dei
contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli
alunni con disabilita';
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito
da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a
verificare la capacita' di comprensione del testo al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
4. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese
e' svolta interamente in inglese ed e' composta da 6 quesiti a
risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e
competenze disciplinari e didattico-metodologiche.
5. I quesiti di cui al comma 2, lettera a) delle classi di
concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle
rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacita' di
comprensione del testo in lingua inglese al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue di cui al comma 2,
lettera b).
6. Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni
giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte
dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6, che sono rese
pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.
7. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato
dal Comitato tecnico scientifico in ragione della specificita' delle
prove. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e'
escluso dalla procedura.
8. Le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono aver luogo nei
giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei
giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di
festivita' religiose valdesi.
9. A ciascuno dei quesiti di cui ai commi 2, lettera a), e 3,
lettera a), e' assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti. Al
quesito di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono assegnati
5 punti.
10. Cinque tra i quesiti relativi alla prova scritta per le
classi di concorso di lingua inglese sono valutati 15 punti ciascuno,
un quesito e' valutato 5 punti.
11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che
conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto
dalla somma dei punteggi di cui al comma 8.
12. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione
dal prosieguo della procedura.
10. All'art. 15 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile
2020 e' aggiunto il comma 8: ai vincitori della procedura concorsuale
straordinaria immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che
rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno
scolastico 2020/2021 e' riconosciuta la decorrenza giuridica del
rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.
11. L'art. 18, comma 1, del decreto dipartimentale n. 510 del 23
aprile 2020 e' cosi' sostituito: «Ai sensi di quanto previsto
dall'art. 425 e seguenti del testo unico, l'ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire analoga
procedura per la scuola secondaria di primo e secondo grado con
lingua di insegnamento slovena delle Province di Trieste, Udine e
Gorizia, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio speciale
di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38,
adattando opportunamente le disposizioni del presente bando alle
specifiche norme in materia di istruzione in lingua slovena, fermi
restando i requisiti di accesso e l'articolazione della procedura, da
espletarsi in conformita' a quanto disposto dall'art. 12 del bando».

Il Capo Dipartimento: Bruschi

_______

Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero
www.miur.gov.it

 

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