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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventitre'
tenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo
sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito - Anno 2021.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.96 del 3/12/2021
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:21E13438
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:23
Scadenza:2/1/2022
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
Codice, fino alla loro sostituzione;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390-
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visti il comma 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e 1-ter
dell'art. 640 e il comma 4 dell'art. 678 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento
militare» introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.
173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1,
commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0104817 del 3 giugno 2021
dello Stato maggiore della difesa, concernente l'entita' dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di bilancio 2021)»;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018 concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare l'art. 259 recante «Misure per la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedura concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0190183 del 23 settembre
2021, con la quale il I Reparto affari giuridici ed economici del
personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2021 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di
ventitre' tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell'Esercito, di cui tre dell'Arma dei trasporti e dei materiali,
undici del Corpo degli ingegneri, sei del Corpo sanitario e tre del
Corpo di commissariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell'Esercito:
a) concorso per la nomina di tre tenenti nel ruolo dell'Arma
dei trasporti e dei materiali dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) due posti per laureati in ingegneria elettronica (LM 29);
2) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33).
b) concorso per la nomina di undici tenenti nel ruolo normale
del Corpo degli ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) un posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM 20)
ovvero aerospaziale e astronautica (LM 20);
2) un posto per laureati in ingegneria delle
telecomunicazioni (LM 27);
3) un posto per laureati in ingegneria elettronica (LM 29);
4) un posto per laureati in ingegneria informatica (LM 32),
informatica (LM 18) ovvero sicurezza informatica (LM 66);
5) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33);
6) quattro posti per laureati in ingegneria civile (LM 23),
ingegneria dei sistemi edilizi (LM 24), architettura e ingegneria
edile/architettura (LM 4) con abilitazione all'esercizio della
professione;
7) due posti per laureati in scienze chimiche (LM 54).
c) concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) quattro posti per laureati in medicina e chirurgia (LM 41)
con abilitazione all'esercizio della professione;
2) un posto per laureati in medicina veterinaria (LM 42) con
abilitazione all'esercizio della professione;
3) un posto per laureati in farmacia e farmacia industriale
(LM 13) con abilitazione all'esercizio della professione.
d) concorso per la nomina di tre tenenti nel ruolo normale del
Corpo di commissariato dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) due posti per laureati in giurisprudenza (LMG/01);
2) un posto per laureati in scienze dell'economia (LM 56)
ovvero scienze economico-aziendali (LM 77).
I possessori dei titoli di studio richiesti per i posti di cui
alla lettera a), numeri 1) e 2) e alla lettera b) numeri 3) e 5)
possono presentare domanda o per l'Arma dei trasporti e materiali
ovvero per il Corpo degli ingegneri. Non e' possibile concorrere
contemporaneamente per entrambi i menzionati canali reclutativi.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di
lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente del
ruolo normale.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo
svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento
del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'amministrazione ne dara' immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito
www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari.
5. Nel caso in cui l'amministrazione medesima eserciti la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali
spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni
concorsuali.
6. L'amministrazione della difesa si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo
art. 6, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti
gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari.

                               Art. 2 

Riserve di posti

1. Per i tre posti dell'Arma dei trasporti e dei materiali, sono
previste le seguenti riserve:
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), un
posto e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato
servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica;
il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), e'
riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza
demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica.
2. Per gli undici posti del Corpo degli ingegneri, sono previste
le seguenti riserve:
i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2),
3), 4) e 5), sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno
prestato servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi,
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6) tre
sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio
senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina
e nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli
superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa
l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio;
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 7) uno
e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio
senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina
e nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli
superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa
l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio.
3. Per i sei posti del Corpo sanitario, sono previste le seguenti
riserve:
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1),
tre posti sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato
servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai
figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio;
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numeri 2) e
3), sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato
servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica.
4. Per i tre posti del Corpo di commissariato, sono previste le
seguenti riserve:
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1),
uno e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio
senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina
e nell'Aeronautica e uno riservato al coniuge e ai figli superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei
carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio;
il posto posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero
2), e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti
in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
5. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria di merito.

                               Art. 3 

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono
partecipare i cittadini, di entrambi i sessi che:
a) non abbiano superato il giorno del compimento del:
1) quarantesimo anno di eta', se ufficiali in ferma
prefissata dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica
militare che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali
inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma
1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) trentaquattresimo anno di eta', se ufficiali in ferma
prefissata dell'Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di
servizio o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai
sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
3) trentacinquesimo anno di eta', se non appartenenti alle
predette categorie;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice
dell'ordinamento militare;
e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di
partecipazione al concorso;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
g) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e
degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati:
1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero
1), laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM 29);
2) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 2), laurea magistrale ingegneria meccanica (LM 33);
3) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 1), laurea magistrale in ingegneria aeronautica (LM 20) ovvero
aerospaziale e astronautica (LM 20);
4) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2), laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni
(LM 27);
5) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3), laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM 29);
6) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 4), laurea magistrale in ingegneria informatica (LM 32),
informatica (LM 18), sicurezza informatica (LM 66);
7) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 5), laurea magistrale in ingegneria meccanica (LM 33);
8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero
6), laurea magistrale in ingegneria civile (LM 23), ingegneria dei
sistemi edilizi (LM 24), architettura e ingegneria edile/architettura
(LM 4) con abilitazione all'esercizio della professione;
9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero
7), laurea magistrale in scienze chimiche (LM 54);
10) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1), laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM 41) con
abilitazione all'esercizio della professione;
11) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 2), laurea magistrale in medicina veterinaria (LM 42) con
abilitazione all'esercizio della professione;
12) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 3), laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM
13) con abilitazione all'esercizio della professione;
13) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d),
numero 1), laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01);
14) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera d),
numero 2), laurea magistrale in scienze dell'economia (LM 56) ovvero
scienze economico-aziendali (LM 77).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modifiche e integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali
ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 13, 14
e 15.
3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante la
frequenza del previsto corso applicativo.

                               Art. 4 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile
attraverso il sito internet http://www.difesa.it/ area «siti di
interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari»,
link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo articolo 5
le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate.

                               Art. 5 

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini
(unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del
titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche'
quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, l'Universita' presso cui hanno
conseguito il titolo di studio costituente requisito di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e i titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio
5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati
sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nel sito www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso,
resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la
presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 3.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari circa le determinazioni
adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
10. Con l'invio telematico della domanda con le modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il
candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 6 

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede
di servizio, dei recapiti ecc.), tramite messaggio di posta
elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE-
all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it o posta elettronica
certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC-
all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it nonche'
all'indirizzo r1d1s3@persomil.difesa.it indicando il concorso al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, l'oggetto di tutte le
comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal
codice «NOMINA DIRETTA ESERCITO 2021».

                               Art. 7 

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio per il personale
militare in servizio e in congedo

1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede
di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Tali comandi/reparti/enti dovranno provvedere a:
a) per il personale in servizio:
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze,
apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso
per la nomina a Tenente in servizio permanente del ruolo normale
dell'Esercito - anno 2021»;
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, a
cura del DSS del corpo di appartenenza, l'allegato H in duplice
copia, di cui una va consegnata all'interessato;
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia:
1) stato di servizio o foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o cartella personale.
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla
quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita'
all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato «A», che costituisce
parte integrante al presente decreto) dovra' pervenire, entro il
ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata
«centro_selezione@postacert.difesa.it» del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito che provvedera' a consegnarla
alla commissione esaminatrice;
b) per il personale in congedo dell'Esercito, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
predisporre la documentazione di cui al terzo alinea della precedente
lettera a) da trasmettere, unitamente ad apposita lettera di
trasmissione (fac-simile in allegato A) sulla quale dovra' essere
rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il
ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
all'indirizzo di posta certificata
«centro_selezione@postacert.difesa.it» del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito che provvedera' a consegnarla
alla commissione esaminatrice;
c) per tutti i concorrenti della Marina militare (in servizio o
in congedo), qualora la documentazione richiesta al precedente comma
2, lettere a) e b) non sia disponibile presso gli EDRC di
appartenenza/enti detentori della documentazione personale e
matricolare, e' competenza dell'11^ Divisione della Direzione
generale per il personale militare renderla disponibile alle
commissioni esaminatrici.
3. Per il personale in congedo, ai soli fini agevolare
l'individuazione della struttura organizzativa che conserva la
documentazione matricolare e caratteristica relativa al candidato
interessato, si rappresenta che:
per coloro che hanno prestato servizio nell'Esercito e'
l'Ufficio documentale dei comandi militari dell'Esercito;
per coloro che hanno prestato servizio nell'Aeronautica
militare e' il Reparto personale della 1^ regione aerea o il Reparto
personale del Comando scuole dell'Aeronautica militare/3^ regione
aerea o il Comando aeronautica militare di Roma;
per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei
carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti.
Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione
delle predette strutture organizzative si deve far riferimento al
Centro/Dipartimento/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo
di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore
eta'. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e
l'approfondimento, i seguenti link:
www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali - per
l'Esercito;
www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx
www.carabinieri.it/contatti

                               Art. 8 

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 prevede:
a) accertamento della conoscenza della lingua inglese ed
eventuale prova di preselezione;
b) una prova scritta;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova pratica per i soli laureati in medicina e chirurgia e
medicina veterinaria.
Per esigenze di carattere organizzativo e contenimento della
spesa, al momento non prevedibili, l'ordine di svolgimento delle
suddette prove potra' subire variazioni.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.
2. L'amministrazione militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g)
e h) del presente articolo.
3. L'amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si
svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a), b), d), e), f), g) e h) del presente articolo, sono a carico dei
concorrenti. Nel periodo di permanenza presso la sede di svolgimento
delle prove e degli accertamenti medesimi, i concorrenti potranno
usufruire, su richiesta e compatibilmente con le potenzialita' della
sede stessa, di alloggio a carico dell'amministrazione della difesa.
5. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui
all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto dell'approvazione della
graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi
dal concorso.
6. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, fino ad un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), d),
e), f), g) e h), nonche' quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio, per
i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato di viaggio. In
particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata
in diversi periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le
prove scritte. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti e le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 9 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissioni esaminatrice, distinta per ciascun concorso
-ad eccezione dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
b) per i quali e' la medesima-, per l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese, l'eventuale prova di preselezione, per le prove
scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali
(nonche' per la prova pratica solo nel concorso per il Corpo
sanitario) e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
i tre concorsi;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per i
tre concorsi;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i
tre concorsi;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per i tre concorsi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a), distinte per ciascun concorso, saranno cosi' composte:
1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
2) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore,
membri;
3) un ufficiale inferiore o un sottufficiale dell'Esercito di
grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile
del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare le
commissioni stesse.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
1) un ufficiale superiore, presidente;
2) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente,
membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione puo' avvalersi del supporto di personale
qualificato istruttore militare di educazione fisica o ovvero esperto
nel settore ginnico sportivo.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
1) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a
capitano, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'amministrazione.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
1) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
2) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'amministrazione.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui
al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
1) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a
capitano, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'amministrazione.

                               Art. 10 

Accertamento della conoscenza della lingua inglese ed eventuale prova
di preselezione

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti, a cura della
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma 1,
lettera a), distinti per ciascun concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettere a), b), c) e d) -con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso al
quale hanno chiesto di essere ammessi- all'accertamento della
conoscenza della lingua inglese presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito secondo il calendario che sara'
reso noto ai concorrenti mediante avviso inserito nell'area pubblica
della sezione comunicazioni del portale del portale dei concorsi, con
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
concorrenti. Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al
precedente art. 6 del presente decreto, sara' inoltre consultabile
nel sito www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi e
Scuole Militari.
2. Al termine dell'accertamento di cui al precedente comma 1
potra' essere effettuata, salvo quanto previsto dal successivo comma
3, la prova di preselezione qualora il numero delle domande di
partecipazione al concorso sia rispettivamente superiore a:
quaranta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 1) - Ingegneria elettronica;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 2) - Ingegneria meccanica;
venti per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 1) - Ingegneria aeronautica ovvero aerospaziale e
astronautica;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2) - Ingegneria delle telecomunicazioni;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3) - Ingegneria elettronica;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 4) - Ingegneria informatica ovvero informatica ovvero
sicurezza informatica;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 5) - Ingegneria meccanica;
ottanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 6) - Ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi,
architettura e ingegneria edile/architettura;
quaranta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 7) - Scienze chimiche;
ottanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1) - Medicina e chirurgia;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 2) - Medicina veterinaria;
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 3) - Farmacia e farmacia industriale;
quaranta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d),
numero 1) - Giurisprudenza;
venti per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d),
numero 2) - Scienze dell'economia ovvero scienze economico-aziendali.
3. Qualora in relazione al numero dei concorrenti sara' ritenuto
inopportuno effettuare la prova di preselezione per uno o piu'
concorsi indetti con il presente decreto, l'accertamento della
conoscenza di lingua inglese sara' svolto prima della prova scritta
di cui al successivo art. 11, i concorrenti riceveranno apposita
comunicazione con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 2,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 1 dovranno
presentarsi muniti di copia della domanda e di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' di penna a sfera ad
inchiostro indelebile nero, presso il predetto Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, nel giorno e nell'ora previsti
dal calendario.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso, ferme restando le salvaguardie previste
per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n.
34/2020.
5. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata.
Prima dell'inizio della prova, la relativa commissione
esaminatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di
svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche'
le modalita' di valutazione della stessa cosi' come riportato negli
allegati «B», «C», «D», «E», «F» e «G». Per quanto concerne le
modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Al termine dell'eventuale prova di preselezione, la cui
correzione sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati,
le competenti commissioni, sulla base dei punteggi ottenuti dai
concorrenti, stilera' una graduatoria provvisoria per ciascuno dei
gruppi di posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numeri 1) e 2), lettera b), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7),
lettera c), numeri 1), 2) e 3) e lettera d), numeri 1) e 2) al solo
scopo di individuare coloro che saranno ammessi alla prova scritta di
cui al successivo art. 11.
7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:
trenta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 1) - Ingegneria elettronica;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 2) - Ingegneria meccanica;
quindici per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 1) - Ingegneria aeronautica ovvero aerospaziale e
astronautica;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2) - Ingegneria delle telecomunicazioni;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3) - Ingegneria elettronica;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 4) - Ingegneria informatica ovvero informatica ovvero
sicurezza informatica;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 5) - Ingegneria meccanica;
sessanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 6) - Ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi,
architettura e ingegneria edile/architettura;
trenta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 7) - Scienze chimiche;
sessanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1 - Medicina e chirurgia;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 2 - Medicina veterinaria;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 3 - Farmacia e farmacia industriale;
trenta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d),
numero 1 - Giurisprudenza;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera d),
numero 2 - Scienze dell'economia ovvero scienze economico-aziendali.
Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che
nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente ultimo ammesso.
8. Il punteggio della prova di preselezione sara' pubblicato, a
cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
nell'area riservata del portale dei concorsi entro il giorno di
effettuazione della prova stessa.
9. L'esito della prova di preselezione, l'elenco degli ammessi
alla prova scritta, il calendario con i giorni di convocazione e le
modalita' di presentazione alla prova di cui al successivo art. 11
del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale
avviso sara' inoltre consultabile nel sito www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari. Sara' possibile chiedere
informazioni sull'esito della prova di preselezione, a partire dal
quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova
stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
10. I verbali relativi alla suddetta prova dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione
reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo
giorno dalla data di effettuazione della prova medesima.

                               Art. 11 

Prova scritta

1. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alla
prova scritta con le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 9
(qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali
non sara' comunicata l'esclusione dai concorsi (qualora non abbia
avuto luogo la prova di preselezione) saranno sottoposti -a cura
della rispettiva commissione esaminatrice di cui al precedente art.
9, comma 1, lettera a), con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente
decreto a una prova scritta di seguito specificata:
a) per il concorso relativo all'Arma dei trasporti e dei
materiali e al Corpo degli ingegneri di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b):
prova scritta di cultura tecnico - scientifica, diversificata
per ciascuna laurea magistrale, consistente nello svolgimento di un
elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce predisposte
dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari
riportati nella prima e seconda parte del programma d'esame al punto
4 dell'allegato «B» del presente decreto;
La durata massima di detta prova -che comunque non potra'
eccedere le otto ore- sara' fissata dalla commissione esaminatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse;
b) per il concorso relativo al Corpo sanitario di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c):
prova scritta di cultura tecnico - professionale,
diversificata per ciascuna laurea magistrale, consistente nello
svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre
tracce predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei
programmi d'esame universitari riportati nella prima parte e nella
seconda parte del punto 3 dell'allegato «C» del presente decreto per
i laureati in medicina e chirurgia, nella prima e seconda parte del
punto 3 dell'allegato «D» del presente decreto per i laureati in
medicina veterinaria e nella prima e seconda parte del punto 3
dell'allegato «E» del presente decreto per i laureati in chimica e
tecnologie farmaceutiche;
La durata massima di detta prova -che comunque non potra'
eccedere le otto ore- sara' fissata dalla commissione esaminatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse;
c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera d):
prova scritta di cultura tecnico - professionale,
diversificata per ciascuna laurea magistrale, consistente nello
svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre
tracce predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei
programmi d'esame universitari riportati al punto 3 dell'allegato «F»
del presente decreto per i laureati in giurisprudenza e al punto 3
dell'allegato «G» del presente decreto per i laureati in scienze
dell'economia.
La durata massima di detta prova -che comunque non potra'
eccedere le otto ore- sara' fissata dalla commissione esaminatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse.
Per esigenze organizzative al momento non prevedibili e' data
facolta' alle commissioni esaminatrici di poter effettuare, prima
l'accertamento scritto di lingua inglese e, successivamente, o la
prova di preselezione ovvero la prova scritta.
2. Le date e le sedi di svolgimento della prova scritta di cui al
precedente comma 1 saranno rese note ai concorrenti mediante avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti.
Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente art.
6 del presente decreto, sara' inoltre consultabile nel sito
www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari. I concorrenti di cui al precedente comma 1 dovranno
presentarsi, per sostenere la prova scritta, nei giorni e nella sede
rispettivamente previsti, muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento di cui all'art. 8, comma 1, di penna a
sfera ad inchiostro indelebile nero, nonche', di calcolatrice
scientifica non programmabile per i soli concorrenti del dell'Arma
dei trasporti e dei materiali e del Corpo degli ingegneri. Coloro che
risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi
dal concorso, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi
di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
3. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La prova scritta, si intendera' superate qualora il
concorrente riporti un punteggio minimo non inferiore a 18/30, a
esclusione della prova scritta di lingua inglese per la quale, non
essendo previsto un punteggio minimo, sara' sufficiente conseguire
qualsiasi risultato purche' il concorrente consegni l'elaborato.
5. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi alle prove
di efficienza fisica, il calendario con i giorni di convocazione e le
modalita' di presentazione agli accertamenti di cui al successivo
art. 13 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazione del portale dei
concorsi. Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al
precedente art. 6 del presente decreto, sara' inoltre consultabile
nel sito www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari.
6. I verbali relativi alle suddette prove dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione
reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo
giorno dalla data di effettuazione delle prove medesime.

                               Art. 12 

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
9, comma 1, lettera a), valuteranno, previa identificazione dei
relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che
risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine le commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra'
comunque avvenire dopo aver valutato i titoli di merito. L'esito
della valutazione sara' reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 2. Per quanto
attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la
stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle
alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, all'atto della
presentazione per sostenere la prova scritta.
3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto
precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico,
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i
quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche
e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite
dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.
4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di punti 10/30, cosi' ripartiti:
a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al
concorso, fino a punti 1 (uno) come di seguito specificato:
1) voto pari a 101, punti 0,10;
2) voto pari a 102, punti 0,20;
3) voto pari a 103, punti 0,30;
4) voto pari a 104, punti 0,40;
5) voto pari a 105, punti 0,50;
6) voto pari a 106, punti 0,60;
7) voto pari a 107, punti 0,70;
8) voto pari a 108, punti 0,80;
9) voto pari a 109, punti 0,90;
10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1;
b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di seguito
specificato:
1) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1;
2) per ogni diploma di specializzazione (al di fuori dei
laureati in medicina e chirurgia), punti uno;
3) per ogni master di I livello, conseguito presso
universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita'
posseduta, punti 0,25;
4) per ogni master di II livello, conseguito presso
Universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita'
posseduta, punti 0,50;
5) per ogni dottorato universitario di ricerca, punti 2;
6) per l'abilitazione all'esercizio della professione
(escluse le classi LM 23, LM 24, LM 4, LM 41, LM 42 e LM 13, perche'
richiesta quale requisito di partecipazione), punti 0,50;
c) titoli specifici per i soli candidati in possesso della
laurea in medicina e chirurgia:
1) per il possesso delle sottoelencate specializzazioni,
punti 6:
ortopedia e traumatologia;
anestesia e rianimazione;
chirurgia generale;
chirurgia vascolare;
malattie infettive;
psichiatria;
2) per il possesso di una specializzazione non ricompresa in
quelle dell'elenco di cui al precedente punto 1), punti 5;
d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di
specializzazione attinenti alla professione, fino a punti uno cosi'
suddivisi:
0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato come unico autore;
0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri;
e) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco
riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino a
punti 2 cosi' suddivisi:
Tipo C1 (ex liv. A), punti 2;
Tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5;
Tipo B1 (ex liv. C), punti 1;
Tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50;
f) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o
Corpi armati dello Stato, desumibile dalla documentazione
caratteristica e matricolare, fino a punti 1 cosi' suddivisi:
servizio pari a dodici mesi alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande;
servizio inferiore a dodici mesi, punti 0,10 per ciascun
mese, a partire dal terzo, di servizio.

                               Art. 13 

Prove di efficienza fisica

1. Tutti i concorrenti idonei alle prove di cui al precedente
art. 11 sosterranno le prove di efficienza fisica che si svolgeranno,
a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1,
lettera b), presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito in Foligno secondo il calendario che sara' reso noto ai
concorrenti mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale del portale dei concorsi, con valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente art. 6
del presente decreto, sara' inoltre consultabile nel sito
www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
Militari.
2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti nell'avviso di cui al precedente art. 11, comma 7, saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se
l'assenza sia stata determinata da causa di forza maggiore, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Potranno essere concesse
eventuali riconvocazioni, solo per quei concorrenti che si trovassero
impegnati in prove e/o accertamenti di altri concorsi indetti
dall'amministrazione della difesa. In tal caso essi potranno chiedere
il differimento della data di convocazione inoltrando apposita
richiesta, corredata della documentazione probatoria in formato pdf,
da inviare all'indirizzo di posta elettronica
centro_selezione@esercito.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it improrogabilmente entro il
quinto giorno calendariale precedente la data di prevista
presentazione. Pertanto i concorrenti che avranno ottenuto tale
differimento saranno convocati in altra data che comunque non potra'
essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente
dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti
che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato
nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi,
esclusi dal concorso.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il citato Centro
muniti di:
tenuta ginnica;
documento di riconoscimento indicato nel precedente art. 8,
comma 1;
i concorrenti non in servizio o in servizio presso altre Forze
armate o Corpo armato dello Stato dovranno portare un certificato
medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita'
annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in
medicina dello sport.
I concorrenti in servizio nell'Esercito potranno produrre, in
luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal
dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto
personale (Allegato «H»).
Inoltre gli stessi concorrenti dovranno portare al seguito, a
pena di esclusione dal concorso i documenti specificati nei
successivi commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
4. I concorrenti in servizio nell'Esercito, all'atto della
presentazione alle prove di efficienza fisica, dovranno consegnare la
dichiarazione medica del dirigente del Servizio sanitario del
Reparto/Ente cui sono in forza, attestante il mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare incondizionato secondo il modello
riportato nell'Allegato «H» che costituisce parte integrante del
presente decreto. Si precisa che il concorrente in servizio
dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare
incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo all'impiego nei
teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di controllo
dell'efficienza operativa, di cui alle direttive recanti «Il
controllo dell'efficienza operativa del personale dell'Esercito
Italiano» edizione 2014 dello Stato maggiore dell'Esercito e n.
SMD-FORM 003(B) recante «Direttiva per il mantenimento
dell'efficienza psicofisica e operativa del personale militare»
edizione 2016 dello Stato maggiore della difesa, non riunisce i
requisiti sanitari necessari per la partecipazione al concorso.
Pertanto l'eventuale concorrente che si trovi in tale situazione
sara' escluso dal concorso.
5. Solo i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, all'atto della presentazione
presso il medesimo Centro, dovranno consegnare la seguente
documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme
secondo le modalita' previste dalla legge:
a) certificato conforme all'Allegato «I», che costituisce parte
integrante del presente decreto, in data non anteriore ai sei mesi da
quella di presentazione, rilasciato dal proprio medico di fiducia di
cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la
presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento);
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in
data non anteriore ai due mesi da quella di presentazione, relativo
al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV, IgG, HBsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai
due mesi da quella di presentazione, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non
anteriore ai due mesi da quella di presentazione, relativo al
risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o in alternativa,
relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del
torace in due proiezioni;
e) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il
referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere
prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a
due mesi da quella di presentazione, attestante l'esito di ecografia
pelvica;
f) i soli concorrenti che risulteranno vincitori dei concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno sottoposti, ove
necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le
modalita' definite nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare», allegata al decreto Interministeriale 16 maggio 2018. A
tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
6. Inoltre, tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in
servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, dovranno
presentare:
a) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in
data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante
l'analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari delle
seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, e metadone in accordo con il provvedimento
Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del
18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facolta' per
l'Amministrazione, di sottoporre a drug-test i concorrenti che
risulteranno vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1;
b) tutti i concorrenti di sesso femminile, referto attestante
l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata convenzionata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere
prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento), entro i cinque giorni
precedenti la data di presentazione. Le concorrenti che non
esibiranno tale referto saranno sottoposte -al solo fine
dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza
fisica e degli esami previsti per gli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 14- al test di gravidanza per escludere la
sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
7. I concorrenti, qualora presentino un verbale di notifica di
idoneita' agli accertamenti psico-fisici nell'ambito di un concorso
per il reclutamento nell'Esercito, nei trecentosessantacinque giorni
precedenti la data di presentazione per l'effettuazione delle prove
di cui al presente articolo (tale verbale di notifica di idoneita',
dovra' riportare integralmente il profilo sanitario completo,
risultante da una selezione psico-fisica prevista nel corso di una
procedura di reclutamento della Forza Armata, nell'ambito della quale
il candidato sia stato sottoposto ad accertamenti specialistici e
strumentali, altrimenti non potra' essere preso in considerazione ed
il candidato sara' sottoposto nuovamente a tutti gli accertamenti
previsti) dovranno presentare esclusivamente i seguenti documenti
sanitari:
a) certificato di cui al precedente comma 5, lettera a);
b) referti di cui al precedente comma 6, lettere a) e b);
c) il predetto verbale di notifica di idoneita'.
8. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno
essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di
legge. La verifica degli stessi sara' effettuata, e quindi
verbalizzata, nel giorno stesso di presentazione per l'effettuazione
della prove di efficienza fisica a cura del personale del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, sentito il parere
tecnico del personale medico in servizio presso il medesimo Centro.
La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui ai
precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7, del presente articolo, comportera'
l'esclusione del concorrente dalle prove di efficienza fisica e
quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui al comma 5,
lettera f) e comma 6, lettera b). Si precisa, inoltre, che i
concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle
cliniche. Detti documenti saranno acquisiti agli atti quale parte
integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente
e, pertanto, non saranno restituiti. Qualora i certificati/referti di
cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 siano effettuati presso
strutture sanitarie accreditate con il SSN, sara' cura del
concorrente produrre anche attestazione, in originale, della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
9. Le prove di efficienza fisica, cui saranno sottoposti i
concorrenti, le prestazioni da conseguire e i relativi punteggi, sono
riportate nella tabella in Allegato «J» che costituisce parte
integrante del presente decreto. Il mancato superamento, anche di uno
solo degli esercizi ivi indicati, determinera' il giudizio di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. L'esito delle prove
verra' comunicato seduta stante al concorrente.
10. I concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero
una indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima
dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti
determinazioni, informandone la Direzione generale per il personale
militare. L'eventuale differimento ad altra data della effettuazione
delle prove non potra' essere, in nessun caso, successiva al
ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista
(estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere
le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che
dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di una delle prove,
dovranno interrompere l'esecuzione della prova stessa e farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il
personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni.
Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di
differimento o di ripetizione delle prove inoltrate da concorrenti
che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a
termine per qualsiasi motivo. I concorrenti che non si presenteranno
per completare le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione,
per i quali la commissione attribuira' un giudizio di inidoneita'
alle prove di efficienza fisica saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
11. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro
il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove.

                               Art. 14 

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 9, comma
1 lettera c), agli accertamenti sanitari volti alla valutazione
dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in
servizio permanente.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso.
I medesimi concorrenti, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico di seguito specificato,
nonche' un'ulteriore dichiarazione di consenso informato al
protocollo vaccinale, secondo quanto riportato nell'Allegato «K», che
costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza,
la commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' il giudizio
e rinviera' ad altra data i concorrenti che all'atto della
presentazione vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura
concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data
non potra' essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla
data del provvedimento (estremi inclusi). Parimenti saranno rinviati
entro i medesimi tempi (venti giorni) coloro che dovranno fornire
ulteriori accertamenti diagnostici, copie di cartelle cliniche, ecc.,
che la commissione per gli accertamenti sanitari riterra' piu'
opportuni per poter esprimere il giudizio finale.
2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto
del Ministero della difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse,
detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte
dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) ai concorrenti che non siano militari in servizio nelle
Forze armate saranno verificati i parametri fisici: composizione
corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica edizione
2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse;
b) a tutti i concorrenti sara' verificata la funzionalita'
visiva: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle quattro diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore alle tre diottrie, anche per un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione, senso cromatico, campo visivo e
motilita' oculare normali accertati mediante visita oculistica. Senso
cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche o, in
difetto, alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di
trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi
funzionali e con integrita' del fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti, ad eccezione di quelli
di cui alla successiva lettera j), i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatinemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT;
dosaggio enzimatico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi
(G6PD). I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o
parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello
riportato nell'Allegato «L» che costituisce parte integrante del
presente decreto;
g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool in
base all'anamnesi, alla visita medica diretta ed alla valutazione
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di
sospetto, il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare
il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica
della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente
medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
h) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' non idoneo il candidato che presenta tatuaggi e/o altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui
al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal presente bando
di concorso. Escludera', altresi', dal concorso, il candidato che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro
dell'uniforme -quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con
gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui caratteristiche sono
visualizzabili sul sito
http://www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/Uniformi -
ovvero se posti nelle zone coperte dall'uniforme risultino, per
contenuto, di discredito alle istituzioni;
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'Allegato «M» che
costituisce parte integrante del presente decreto;
j) i concorrenti, di cui al precedente art. 13, comma 7, gia'
giudicati idonei agli accertamenti sanitari nell'ambito di un
concorso della Forza armata nei trecentosessantacinque giorni
precedenti la data di presentazione presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, qualora presentino il relativo
verbale di notifica nonche' i documenti di cui al precedente art. 13,
comma 5, lettera a) e comma 6, lettere a) e b), la commissione per
gli accertamenti sanitari, verificata la suddetta documentazione,
procedera' esclusivamente a sottoporre gli stessi alla visita di cui
alle precedenti lettere g) ed h).
4. Saranno giudicati idonei i concorrenti non affetti da alcuna
delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, a cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:


=====================================================================
|  PS | CO  |  AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
|  2 |  2 |  2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD, non puo' essere motivo di inidoneita' con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresi', i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'Allegato «L»
che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 di
ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un
punteggio pari a zero. Ad ogni coefficiente 1 delle predette
caratteristiche sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto,
il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti
sanitari sara' di punti 4,5.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo degli
ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato
dell'Esercito»;
b) «non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo degli
ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato
dell'Esercito», con indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni e infermita' previste dal precitato art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio
permanente nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e materiali, del
Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell'Esercito.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
9. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia
presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito - SM Ufficio reclutamento e concorsi,
specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che
dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione dovra' essere inoltrata, con le modalita' indicate al
precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei
termini e con le modalita' sopradescritte comportera' il rigetto
della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento
dell'istanza da parte del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, il giudizio circa l'idoneita' fisica, sara'
espresso dalla competente commissione, a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita'
agli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 6, sara'
espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1,
lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, o che
siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa di forza
maggiore, saranno esclusi dal concorso.
Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari sara'
confermato.

                               Art. 15 

Accertamento attitudinale

1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d),
eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore
dell'Esercito, finalizzato a valutare le qualita' attitudinali e
caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera' in
una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario
informativo ed intervista di selezione), volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un
proficuo inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo
normale. In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le
potenzialita' adattative, le aspettative professionali e gli aspetti
motivazionali del concorrente.
2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato seduta stante e per
iscritto all'interessato:
«idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo degli
ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato
dell'Esercito»;
«non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo degli
ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato
dell'Esercito», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente
art. 14, comma 1 e comma 3, lettera g) e comma 9, non e' stato
espresso alcun giudizio perche' rinviati ad altra data dalla
commissione per gli accertamenti sanitari o perche' hanno formalmente
manifestato volonta' di presentare istanza di riesame, saranno
ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale.
Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine
dell'accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso,
pertanto non saranno ammessi a sostenere il riesame degli
accertamenti sanitari ovvero riconvocati perche' rinviati ad altra
data dalla commissione per gli accertamenti sanitari. Se, invece,
saranno giudicati idonei al termine dell'accertamento attitudinale,
ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneita' agli
accertamenti sanitari saranno comunque esclusi dal concorso,
indipendentemente dall'esito dell'accertamento attitudinale sostenuto
con riserva.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di invertire l'ordine
di svolgimento degli accertamenti sanitari e degli accertamenti
attitudinali per eventuali esigenze di carattere organizzativo.
5. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli
accertamenti sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro
il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento attitudinale di
cui al presente articolo.

                               Art. 16 

Prova orale e prova pratica

1. I concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nelle
prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari ed in quello
attitudinale riceveranno apposita comunicazione con messaggio di
posta elettronica, contenente l'indicazione della sede e della data
di svolgimento della prova orale e, nel concorso per il Corpo
sanitario ad esclusione dei candidati per i posti per laureati in
farmacia e farmacia industriale, anche di quella pratica.
2. Per esigenze organizzative la prova pratica, prevista per i
soli partecipanti al concorso per il Corpo sanitario - laureati in
medicina e chirurgia e medicina veterinaria, verra' effettuata, in
data differente, solo qualora gli stessi abbiano superato la prova
orale, e avra' luogo presumibilmente presso il Policlinico militare
«Celio» di Roma, per i laureati in medicina e chirurgia, e presso il
Centro militare veterinario di Grosseto, per i laureati in medicina
veterinaria.
Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se
l'assenza sia stata determinata da causa di forza maggiore, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale e
di quella pratica, sono riportati nei gia' citati Allegati «B», «C»,
«D», «E», «F» e «G».
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova
(cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una
votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 17. Il punteggio
della prova risultera' dalla media dei voti riportati nei due
precitati gruppi di argomenti. La prova pratica, prevista solo nel
concorso per il Corpo sanitario - laureati in medicina e chirurgia e
medicina veterinaria, si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile anch'essa per la
formazione della relativa graduatoria di merito.

                               Art. 17 

Graduatorie di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva
commissione esaminatrice, nelle graduatorie finali di merito,
distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate
nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d). Tali
graduatorie, saranno formate secondo l'ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) la somma dei punteggi riportati nell'accertamento della
lingua inglese e nella prova scritta;
b) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
c) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
d) l'eventuale punteggio attribuito negli accertamenti
sanitari;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel
concorso per il Corpo sanitario laureati in medicina e chirurgia e
medicina veterinaria).
2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1,
distinte per ciascun concorso, saranno approvate con decreto
dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa
e, solo a titolo informativo, nel sito web www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari e nell'area pubblica del
portale.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di
merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1
risultassero non ricoperti per carenza di concorrenti idonei, al fine
evitare il reclutamento di risorse non necessarie, si procedera' alla
loro eventuale devoluzione sulla base delle esigenze di impiego che
verranno comunicate dallo Stato maggiore dell'Esercito.
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del
presente articolo, nei decreti di approvazione delle graduatorie si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti
alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A
parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b)
e c) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette
graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al
precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di cui al precedente
art. 1, commi 3 e 4 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 13, comma 6, lettera b) saranno
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione
di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.

                               Art. 18 

Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente art. 17, comma 6 saranno
nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato
dell'Esercito.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 3 del presente
decreto, nonche' al superamento del corso applicativo di cui al
successivo comma 4 del presente articolo.
3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro
della difesa con il quale sara' conferita la nomina, mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra'
rideterminata al superamento del corso applicativo medesimo con le
modalita' di cui al successivo comma 7 del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere
servizio, in via provvisoria, e frequenteranno, come prescritto
dall'art. 722, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico,
con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore dell'Esercito.
Gli stessi dovranno presentarsi presso l'Accademia militare
-Piazza Roma 15, Modena- muniti di documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, della tessera sanitaria, nonche' del
certificato o del referto di cui al precedente art. 13, comma 5,
lettera f). Saranno, inoltre, sottoposti a visita medica
d'incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneita' al servizio militare, nonche' alle vaccinazioni
obbligatorie di cui al gia' citato art. 13, comma 5, lettera f). Se
militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della
presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di
cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma
comportera' la revoca della nomina. Inoltre, gli ufficiali del Corpo
sanitario dovranno presentare, pena revoca della nomina, copia della
documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al proprio albo
professionale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2
della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018.
5. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 17, entro 1/12
della durata del corso applicativo presso l'Accademia militare di
Modena, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato al primo corso utile
successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali
appartenenti alle Forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina a decorrere dalla data di conferimento della stessa e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero
ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio
permanente.
9. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 19 

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso
l'Accademia militare, i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del
decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal
ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado
rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare,
ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867,
comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La
cancellazione avra' effetto dalla data di presentazione al corso
applicativo. A tal fine, l'Accademia militare fornira', al termine
dei ripianamenti, alle competenti divisioni della Direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti
gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al
precitato corso. Ai frequentatori del corso in parola provenienti
dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio
permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le
disposizioni di cui agli articoli 599 e 600 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di,
rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi.
2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno
trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli
enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio
matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni
variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il
trattamento economico.

                               Art. 20 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere alle amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso
medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per coloro
che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello
Stato.

                               Art. 21 

Esclusioni

1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Esercito, di cui al precedente art. 1 del presente
decreto, saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale
per il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso applicativo, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti
dalla nomina a tenente in servizio permanente nei ruoli normali
dell'Esercito, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei
prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante
il corso, ovvero dopo la nomina.

                               Art. 22 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'articolo 49,
paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2021

Il direttore generale: Ricca

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