Bando di concorso 42 medici Polizia di Stato - Mininterno.net
 
 
 

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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di
quarantadue medici da immettere nella qualifica iniziale della
carriera dei medici della Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.38 del 15/5/2020
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:20E05690
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:42
Scadenza:14/6/2020

Pagina ufficiale Scarica il bando

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IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della Pubblica Sicurezza

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in
particolare l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, nel quale e' previsto
che l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei medici e
dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante concorso pubblico,
per titoli ed esami;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive», a norma dell'art. 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive», a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare
l'art. 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei
ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a
norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari
della Polizia di Stato» ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n.
415, recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di
laurea magistrale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di
eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia,
dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari
di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia
di Stato»;
Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione di quarantadue medici della Polizia
di Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione di quarantadue medici da immettere nella qualifica
iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato, aperto ai
cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati al successivo
art. 3, esclusi quelli ivi indicati al comma 1, lettere j) e k), per
le seguenti specializzazioni:
medicina del lavoro: quindici posti;
medicina legale: quattordici posti;
psichiatria: cinque posti;
ortopedia: due posti;
dermatologia: un posto;
medicina interna ed equipollenti: un posto;
chirurgia generale ed equipollenti: un posto;
malattie infettive: un posto;
medicina dello sport: un posto;
fisiatria: un posto.
2. Nell'ambito dei posti di cui al comma precedente, quattro
posti sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici -
settore sanitario, nonche' del ruolo direttivo tecnico - settore
sanitario della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e
quattro posti sono riservati ai restanti ruoli della Polizia di Stato
con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3.

                               Art. 2 


Riserve di posti per categorie specifiche di candidati


1. Nell'ambito dei quarantadue posti, di cui al precedente art.
1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono
rispettivamente riservati:
A. Dieci posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici
superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art.
9 decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
B. Un posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza
demerito la ferma biennale;
2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 e
nell'art. 1, comma 2, del presente bando, non fossero coperti per
mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

                               Art. 3 


Requisiti di partecipazione e cause di esclusione


1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al
concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di eta'.
Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in
relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti.
Si prescinde dal limite d'eta' per il personale appartenente alla
Polizia di Stato;
e) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza, ai sensi della normativa vigente;
f) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e
dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente
qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei
rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non
rileva ai fini dell'idoneita'. Per i candidati appartenenti alla
Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per
l'accesso alle citate carriere.
g) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto per il posto
per cui si concorre, conseguiti presso una Universita' della
Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario
equiparato;
h) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo;
i) essere iscritti ovvero aver presentato la domanda di
iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri;
j) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o
altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di
emanazione del presente bando;
k) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma 1,
ad eccezione del diploma di specializzazione, che puo' essere
conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o
se sara' disposta, della prova preselettiva che la precedera' nonche'
dell'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, che puo' essere conseguita entro
l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purche' il
candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante
l'avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di
partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello
relativo al limite di eta', sino al termine della procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso.
5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di Polizia, nonche' le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle
dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la
responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di
una dichiarazione non veritiera.
6. L'amministrazione provvede d'ufficio a controllare, entro la
data di inizio del corso di formazione iniziale, i titoli indicati
dai candidati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta'.
Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilita'
penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza
dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della Pubblica Sicurezza.
7. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

                               Art. 4 


Domanda di partecipazione - modalita' telematica


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la
procedura informatica disponibile all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it_(dove si dovra' cliccare
sull'icona «Concorso pubblico»).
A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal
comune di residenza.
Si potra' accedere con tre modalita':
1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell'app "Cie ID"
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il
candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica o
istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al
sistema della domanda, cui sara' allegata una copia della domanda
stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema
informatico non ricevera' piu' dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) la specializzazione per cui concorre;
g) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma
2, del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione
nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa
decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio;
h) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2,
comma 1, lettere A) e B) del presente bando;
i) il diploma di laurea in medicina e chirurgia richiesto per
la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'Universita'
della Repubblica italiana o dell'Istituto universitario equiparato,
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura online;
j) di essere abilitato all'esercizio della professione medica,
indicando i relativi estremi;
k) di essere iscritto o di aver presentato la domanda per
l'iscrizione, all'albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, indicando in tal senso i relativi estremi;
l) il titolo di specializzazione conseguito o da conseguire,
entro la prima prova concorsuale, richiesto per il posto per cui
concorre;
m) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo
e il tedesco, nella quale intende sostenere la verifica della
conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale;
n) se iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
o) le condanne penali a proprio carico, anche non definitive,
per delitti non colposi, nonche' le imputazioni in procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura
cautelare personale, o lo e' stato senza successivo annullamento
della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione
anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il
candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il
procedimento;
p) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
q) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio
civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di
obiettore;
r) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nella
carriera dei medici di Polizia;
s) di essere a conoscenza delle responsabilita' anche penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/ 2000;
t) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la
data di emanazione del presente bando, qualora concorra per le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando;
u) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di
emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia
di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica
certificata con apposita comunicazione all'ufficio attivita'
concorsuali della direzione centrale per le risorse umane,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando a tal fine copia
di un proprio documento d'identita' valido. I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio
indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede
di servizio tramite l'ufficio/reparto di appartenenza, che
utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo p.e.c..
7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice del concorso viene nominata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza ed e' presieduta da un consigliere di Stato, da un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che
indice il bando di concorso, ed e' cosi' composta:
a) due medici di Polizia con qualifica non inferiore a primo
dirigente medico;
b) due docenti universitari o ricercatori universitari esperti
in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
La commissione e' altresi' integrata da un docente universitario,
o da un medico di Polizia con qualifica non inferiore a primo
dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate nel
bando di concorso.
Per la prova nella lingua straniera e per la prova di
informatica, la commissione esaminatrice, sara' integrata da un
esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della
Polizia di Stato, esperto in informatica.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per
i titolari.
5. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli
articoli 11 e 12 del presente bando si avvalgono di personale di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

                               Art. 6 


Fasi di svolgimento del concorso


1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal
successivo art. 7;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato
almeno le prove scritte;
prova orale.
2. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova orale e
comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della
procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti primo e
secondo comma, comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».

                               Art. 7 


Eventuale prova preselettiva e relativo diario


1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, sara' svolta una prova
preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla,
sulle materie d'esame di cui al successivo art. 14.
3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione
dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 17
luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it il 25 giugno 2020.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova
preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per
elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata
almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della
medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

                               Art. 8 


Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva


1. L'eventuale prova preselettiva si svolgera' per gruppi di
candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di
cui al precedente art. 7, comma 4.
2. Il questionario conterra' duecento quesiti sulle materie
d'esame indicate nel successivo art. 14, del presente bando. I
candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo
complessivo stabilito dalla commissione esaminatrice, che sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti
di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova
preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it saranno pubblicate le
«Disposizioni per l'espletamento» della prova stessa.

                               Art. 9 


Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva


1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno
effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte
dei candidati.
3. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione
relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sara'
visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con
decreto del Direttore centrale per le risorse umane e ne sara' dato
avviso sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di
notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 10 


Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali


1. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva sara' convocato, ai successivi accertamenti psico-fisico
ed attitudinali, un'aliquota di candidati pari a dieci volte il
numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i
candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli
ammessi.
2. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, tutti i
candidati, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6,
comma 2, del presente bando, saranno convocati agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali previsti, secondo le modalita'
pubblicate sul sito.
3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno
pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it
4. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, che saranno
convocati nell'ipotesi di cui al comma 1, sosterranno unicamente gli
accertamenti attitudinali previsti.
5. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai suddetti accertamenti psico-fisici ed
attitudinali sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della
prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga
ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in
data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria.

                               Art. 11 


Svolgimento degli accertamenti psico-fisici


1. I candidati convocati secondo quanto previsto dal precedente
art. 10, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato, sono
sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una
commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della Pubblica Sicurezza, composta da:
a) un primo dirigente medico che la presiede;
b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con
qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei
ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico,
a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di
laboratorio, secondo le modalita' e i tempi indicati nelle
«Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da
pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima
dell'inizio degli accertamenti.
4. All'atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i
candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e
consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
della presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare
riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito, il candidato
potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai
fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice
identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione
del codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 anti HbsAg;
10 anti Hbc;
11 anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneita', per l'assunzione nella
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' indicate all'art.
3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
e nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198/2003, come
le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali
tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato;
costituiscono, inoltre, causa di inidoneita' l'uso anche saltuario od
occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e
l'abuso di alcool attuali o pregressi.
7. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso che sara' disposta
con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale
della Pubblica Sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata
dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

                               Art. 12 


Svolgimento degli accertamenti attitudinali


1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
quelli appartenenti alla Polizia di Stato saranno sottoposti agli
accertamenti attitudinali da parte di una commissione, nominata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza e composta da:
a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a
direttore tecnico superiore, che la presiede;
b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a
direttore tecnico superiore.
2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta commissione e' integrata con due appartenenti alla
carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in possesso della qualifica di perito in materia di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un
funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in
un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto,
altresi', ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un
funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in
materia di selezione attitudinale, di cui al precedente comma 2,
finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e' riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita'.
4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo'
richiedere al presidente della commissione la ripetizione del
colloquio in sede collegiale.
5. Il giudizio della commissione per l'accertamento delle
qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal
concorso in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con
decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
7. Le modalita' di svolgimento degli accertamenti attitudinali
sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli
accertamenti.

                               Art. 13 


Convocazione alle prove scritte e relativo diario


1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come da
diario che sara' pubblicato sul istituzionale www.poliziadistato.it
il
giorno 30 luglio 2020. Quest'ultima pubblicazione varra' come
notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte,
muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso.

                               Art. 14 


Prove d'esame


1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una
prova orale.
2. Le due prove scritte, una di carattere «generale» ed una
«specialistica», della durata massima di otto ore ciascuna, vertono
sulle seguenti materie:
a) prova scritta di carattere «generale»: patologia speciale
medica o patologia speciale chirurgica;
b) prova scritta «specialistica»: differenziata in base alle
materie proprie delle diverse aree di specializzazione previste dal
presente bando.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto
trentesimi (18/30) per ciascuna prova scritta.
4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica
chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza; medicina legale e di
antropologia criminale; medicina del lavoro e protezione
antinfortunistica; igiene e medicina preventiva. Il colloquio
comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua
straniera prescelta dal candidato tra l'inglese, il francese, lo
spagnolo e il tedesco, nonche' dell'informatica.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un
testo, nonche' in una conversazione. L'accertamento della conoscenza
dell'informatica e' diretta a verificare il possesso, da parte del
candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in
linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una
dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di
supporto all'attivita' d'ufficio.
7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30).

                               Art. 15 


Svolgimento delle prove scritte


1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne'
richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi' portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di
un componente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra
o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che piu' candidati abbiano copiato,
l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della
prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.

                               Art. 16 


Titoli valutabili


1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia:
1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni punto, fino a
punti 5;
2) 110 con lode: punti 6;
b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico),
fino a punti 1,50;
c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti
4,50;
d) specializzazione indicata come requisito per la
partecipazione al concorso:
1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni punto, fino ad un
massimo di 5 punti;
2) 70/70 con lode: punti 6;
e) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale
requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla
carriera dei medici, fino a punti 2;
f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
g) master universitario, fino a punti 1;
h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino
a punti 1,60;
i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti
1,90;
j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. L'eventuale acquisizione degli stessi, ancorche' aventi
efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini
del concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte. Il punteggio
attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare,
entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova
orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati dovranno
trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica
certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
allegando copia fronte-retro di un documento di identita' personale.
I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro
il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli
valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di
appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo PEC.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione
degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le
determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del
verbale della commissione esaminatrice sul sito istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli;
6. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei
titoli, sara' comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale.

                               Art. 17 


Svolgimento della prova orale


1. L'ammissione alla prova d'esame orale sara' comunicata al
candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova.
2. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula
in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati
saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento della prova stessa.

                               Art. 18 


Presentazione dei documenti


1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a far
pervenire all'amministrazione, entro il termine perentorio di
quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti
attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare
alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, gia' indicati
nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati
dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria
posta elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione,
entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto
di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo PEC.

                               Art. 19 


Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori


1. Espletate le prove d'esame scritte e orali la commissione
elabora una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante
sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte
sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data
dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto
conseguito nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella
valutazione dei titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza sono approvate la graduatoria generale e le
graduatorie di merito per ciascuna delle specializzazioni indicate
nel bando di concorso e sono dichiarati i relativi vincitori. Per i
posti messi a concorso per ogni specializzazione, eventualmente non
coperti per mancanza di specialisti idonei, sono dichiarati vincitori
i restanti candidati, seguendo l'ordine della graduatoria generale.
3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in
un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva
conseguita, tenendo conto delle riserve dei posti previste dall'art.
2 del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 20 


Corso di formazione iniziale
per l'immissione nella carriera dei medici


1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 47 del decreto
legislativo n. 334/2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare
saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge
n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno effettuati secondo le
modalita' di cui all'art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 334/2000.

                               Art. 21 


Trattamento dei dati personali


1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - direzione
centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai
relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad amministrazioni
o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla
posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita'
previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati
dall'amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di
comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti
all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP e
dell'art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, direzione centrale per le risorse umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

                               Art. 22 


Accesso ai documenti amministrativi


1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

                               Art. 23 


Provvedimenti di autotutela


1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 24 


Avvertenze finali


1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando
di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte
integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»..
3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 13 maggio 2020

Il Capo della Polizia
Direttore generale
della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

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