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AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di centosettanta borse di
studio per i figli e gli orfani dei segretari comunali e provinciali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 3/8/2001
Ente:AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Località:-
Codice atto:001E6847
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/10/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la delibera n. 118 del 2 maggio 2001 e l'allegato
regolamento di cui al numero 1;
Premesso che il Ministero dell'interno destinava parte dei
proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge n.
604/1962, al conferimento delle borse di studio a favore dei figli
dei segretari comunali e provinciali;
Ritenuto opportuno ripristinare l'assegnazione delle borse di
studio per i segretari comunali e provinciali;
Visto il bilancio di previsione di cassa dell'esercizio
finanziario anno 2001;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465;
 
Dispone:
 
Art. 1.
E' istituito un concorso, per titoli, per l'assegnazione di
centosettanta borse di studio per i figli e gli orfani dei segretari
comunali e provinciali, cosi' ripartito:
a) cinquanta borse da L. 500.000 ciascuna, per la frequenza
delle scuole medie inferiori;
b) sessanta borse da L. 1.000.000 ciascuna, per la frequenza
delle scuole medie superiori;
c) dieci borse da L. 1.000.000 ciascuna, per le frequenza a
corsi di istruzione superiore ai quali si accede soltanto con diploma
di scuola media superiore;
d) cinquanta borse da L. 2.000.000 ciascuna, per la frequenza a
corsi di laurea.
L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di
una categoria andra' a beneficio di quelle i cui candidati risultino
essere in numero superiore.

                               Art. 2.
Possono partecipare gli studenti non ripetenti che abbiano
conseguito nell'anno scolastico 1999-2000 la promozione alla classe
superiore con votazione non inferiore a 7/10 o equiparata, ovvero con
media non inferiore a 23/30 per gli studi universitari.

                               Art. 3.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera
ed indirizzate all'Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali - Area contabile e operativa - Via
del Tritone n. 125 - 00187 Roma, devono essere inoltrate a pena di
decadenza entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2001, per il tramite
del servizio postale.
A tal fine fara' fede il timbro postale a data dell'ufficio
accettante.
Le domande dovranno essere correlate dai seguenti documenti:
1) autocertificazione relativa al carico di famiglia con la
indicazione del reddito di ciascun familiare e relativo codice
fiscale;
2) autocertificazione dei giudizi o della votazione conseguita
nelle singole materie con l'espressa dichiarazione che lo studente
non sia ripetente;
3) autocertificazione della votazione conseguita in sede di
esame di Stato con l'espressa dichiarazione che lo studente non sia
ripetente;
4) autocertificazione della regolare iscrizione all'anno di
corso accademico non da ripetente, dell'ordine degli studi della
facolta' ovvero del piano personale di studi approvato dal consiglio
in cui siano specificati gli esami sostenuti con le votazioni
riportate e le relative date;
5) autocertificazione di servizio del genitore dello studente.
Il plico dovra' contentere, sull'involucro, la seguente
indicazione "Domanda di partecipazione al concorso per la concessione
di borse di studio per i figli e gli orfani dei segretari comunali e
provinciali".
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali saranno raccolti presso il competente
ufficio dell'Agenzia per le finalita' di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalita'
inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla
stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
L'interessato ovvero, in caso di minore, il genitore esercente la
patria potesta' gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge concernenti la revoca e la modifica del trattamento dei dati.
Il responsabile del procedimento al quale chiedere eventuali
informazioni e delucidazioni e' il dott. Gianluca Di Pietro.
Roma, 23 luglio 2001
.ri, Il direttore generale: Morando

 

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