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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in «Scienze sociali: teorie, applicazioni e interventi» - XXII ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 19/12/2006
Ente:UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Località:Chieti  (CH)
Codice atto:06E08728
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/1/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi «G. D'Annunzio»
Chieti-Pescara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
generale - n. 66 del 19 marzo 1996 e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 795 del 28 luglio 1999; con cui e'
stato emanato il Regolamento sul dottorato di ricerca in attuazione
dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive
modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 904 del 12 luglio 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 21 luglio 2006, con il quale e' stato indetto pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione a vari corsi di dottorato di
ricerca XXII Ciclo, tra i quali quello in «Scienze sociali: teorie,
applicazioni e interventi» con sede amministrativa presso
l'Universita' «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara - Posti: 6 - Borse: 3 -
durata anni: 3;
Visto il decreto rettorale n. 4 del 7 novembre 2006 con il quale
sono stati annullati gli atti del concorso, svoltosi in data
27 ottobre 2006, per l'ammissione al suddetto corso;
Considerato che il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca
in «Scienze sociali: teorie, applicazioni e interventi», nella seduta
15 novembre 2006, visti gli esiti del concorso, ha deliberato di
richiedere l'indizione di un nuovo bando di concorso;
Ritenuto di procedere all'emissione di nuovo bando concorsuale
per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Scienze
sociali: teorie, applicazioni e interventi» - XXII ciclo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Presso l'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara
e' istituito, per l'A.A. 2006/2007, il 22° Ciclo del dottorato di
ricerca in «Scienze sociali: teorie, applicazioni e interventi».
E' pertanto indetto presso l'Universita' degli studi «G.
D'Annunzio» Chieti-Pescara pubblico concorso, per esami, per
l'ammissione al corso di dottorato in «Scienze sociali: teorie,
applicazioni e interventi» di cui si indicano di seguito il
dipartimento sede amministrativa del dottorato, il coordinatore, le
eventuali sedi consorziate, la durata del corso, i posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio disponibili, le
caratteristiche della prova concorsuale nonche' data e luogo di
svolgimento:
sede: Dipartimento di scienze sociali - Campus Universitario -
via dei Vestini 31 - Chieti Scalo - Tel. 0871/3556495;
coordinatore: prof. Ezio Sciarra;
durata: 3 anni;
posti: 6;
borse: 3;
colloquio finalizzato ad accertare le capacita', le conoscenze
scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la cultura e la motivazione
dei candidati anche attraverso la presentazione di una proposta di
ricerca (max 5 pagine formato A4) attinente all'area tematica del
dottorato, da discutere in sede di colloquio;
data e luogo prova concorsuale: giorno 20 febbraio 2007 alle
ore 9 presso l'aula B della facolta' di scienze sociali Campus
Universitario - via dei Vestini - Chieti Scalo.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti assicurati da strutture dell'Ateneo, ovvero
dall'esterno purche' i necessari atti vengano formalizzati entro il
termine di scadenza del presente bando concorsuale.

                               Art. 2.
 
Convocazione esame di ammissione
 
Il presente Bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati nel
precedente art. 1.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario della rispettiva prova indicata nel presente
bando, sara' cura di questa amministrazione comunicare ad ogni
singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo raccomandata
a.r., eventuali variazioni al predetto calendario.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di ammissione al dottorato di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in
possesso di:
diploma di laurea conseguito in Italia secondo l'ordinamento
precedente il riordinamento didattico di cui al decreto del Ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data
3 novembre 1999, n. 509 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 2 del 4 gennaio 2000;
ovvero
diploma di laurea specialistica/magistrale conseguito in
Italia;
ovvero
analogo titolo accademico conseguito presso Universita' estere,
riconosciuto equipollente ad un titolo accademico italiano dalle
competenti autorita' accademiche.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea o saranno in possesso della
dichiarazione di equipollenza entro e non oltre la data della prova
concorsuale fissata nel precedente art. 1.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola
(copia del diploma di laurea munito della dichiarazione di valore,
certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa
valutazione, ecc.). I predetti documenti devono essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle Universita' italiane. Nel caso di richiesta di
equipollenza, il titolo straniero dovra' essere stato conseguito
entro la data di scadenza per la presentazione delle domande fissata
nel successivo art. 4 comma 1.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Rettore
dell'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara e
redatte, in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente
bando, dovranno essere inviate, a pena di esclusione dal concorso,
esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o corriere, alla medesima
Universita' - via dei Vestini 31 66013 Chieti Scalo - entro il
26 gennaio 2007.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata ovvero la data
di consegna del plico al corriere.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza e il recapito eletto agli effetti del
concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda
i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano eletto quale
proprio domicilio;
l'esatta denominazione del corso;
la propria cittadinanza;
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari e stranieri);
di indicare di voler eventualmente sostenere la prova
concorsuale in lingua inglese (solo per i cittadini comunitari e
stranieri);
la laurea posseduta o che si conseguira' entro i termini
previsti dall'art. 3, secondo l'ordinamento precedente il
riordinamento didattico ovvero laurea specialistica/magistrale, la
data e l'Universita' presso cui e' stata o si presume verra'
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
Universita' straniera, nonche' la data del provvedimento con il quale
e' stata dichiarata l'equipollenza stessa ovvero quella in cui si
prevede venga dichiarata, sempre comunque entro i termini previsti
dal precedente art. 3;
di impegnarsi a seguire con regolarita' le attivita' previste
per il proprio programma formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
I candidati sono tenuti a versare un contributo di Euro 36,15 sul
c/c postale n. 202663 intestato all'Universita' degli studi «G.
D'Annunzio» Chieti-Pescara - via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo -
indicando nella causale di versamento: «Contributo per l'ammissione
al concorso di dottorato di ricerca in (indicare il titolo del
dottorato) XXII Ciclo». L'attestato del versamento del contributo
dovra' essere allegato alla domanda.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda spedita oltre il termine
stabilito o con modalita' difforme da quella prevista dal 1° comma
del presente articolo.

                               Art. 5.
 
Esame di ammissione
 
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) porto d'armi;
b) passaporto
c) carta d'identita';
d) patente di guida.
L'esame di ammissione, le cui caratteristiche sono indicate
dettagliatamente nel precedente art. 1, consiste in una prova
attitudinale (anche scritta) finalizzata a valutare le capacita', le
conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la cultura e la
motivazione dei candidati. Tale prova potra' essere svolta, per gli
studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese.
Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato un voto in
cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha
conseguito una votazione di almeno 30/50.
Il candidato dovra' dimostrare la buona conoscenza di almeno una
lingua straniera.
L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario della commissione, e' affisso nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
In caso di parita' di voti prevale il candidato piu' giovane
d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della L. 16 giugno 1998,
n. 191.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al corso
di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla
normativa vigente.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo'
essere inferiore a tre.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della
raccomandata a/r con cui si da' comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria.
Nel caso in cui si registri ritiro dagli studi, nel primo anno di
corso del dottorato, successivamente alla data di inizio dei corsi,
cosi' come comunicata da ciascun coordinatore, non si dara' luogo a
scorrimento della graduatoria concorsuale.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, messe a concorso per il corso di dottorato di
cui al precedente art. 1, nonche' quelle eventualmente in aggiunta ai
sensi dell'ultimo comma del citato articolo, vengono assegnate
secondo l'ordine di graduatoria concorsuale. In caso di parita' di
posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli fini del
conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al I
anno del corso di dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera durata
del corso medesimo perdendone quindi la titolarita'; in tal caso la
borsa e' assegnata al candidato secondo l'ordine di graduatoria,
purche' cio' non comporti l'aumento del numero degli iscritti al
suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a concorso.
Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che non possiedono un reddito complessivo annuo lordo superiore a
Euro 7.746,85, riferito all'anno solare di maggiore erogazione delle
medesime. Il superamento del limite di reddito determina la perdita
del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente
percepite nell'anno accademico di riferimento.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
che, per l'anno 2007, e' pari al 18,40% di cui il 6,13% a carico del
percettore della borsa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
mensili posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I candidati extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame ed in possesso di una borsa di studio
M.A.E., sono ammessi al dottorato senza borsa di studio.

                               Art. 9.
 
Indennita' di mobilita'
 
Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ove non residenti
in Italia, alla data d'inizio di essi, puo' essere corrisposta
un'indennita' di mobilita', in misura non superiore al 50%
dell'importo delle borse di studio, a condizione che alla relativa
copertura finanziaria provveda il Dipartimento presso il quale si
svolge l'attivita' formativa. Il suddetto Dipartimento provvedera',
in tale ipotesi, direttamente all'erogazione dell'indennita'.
L'indennita' di mobilita', ove erogata, non concorre alla
determinazione del limite di reddito di cui al comma 3 del precedente
art. 8.

                              Art. 10.
 
Iscrizione
 
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito devono presentare o far pervenire all'Amministrazione
universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di
giorni dieci a decorrere dal ricevimento della raccomandata a/r con
cui si da' comunicazione dell'esito del concorso, domanda di
iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello
predisposto dall'Amministrazione universitaria, contenente le
seguenti dichiarazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, relative al possesso:
a) della cittadinanza;
b) del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i
cittadini extracomunitari, del diploma che ha consentito la loro
ammissione all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea
nelle Universita' italiane;
c) del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
precedente il riordinamento didattico ovvero laurea
specialistica/magistrale - con la relativa votazione.
Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese le seguenti
dichiarazioni:
1) di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di studio (corso di laurea, dottorato di ricerca, master,
scuola di specializzazione) per tutta la durata del dottorato;
2) nel caso di iscrizione ad altro corso di studio, di
impegnarsi a sospenderne la frequenza;
3) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza
aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del Collegio dei
Docenti.
Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano
fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare:
di non aver gia' usufruito (anche per un solo anno) di altre
borse di studio per corsi di dottorati di ricerca;
di non fruire presumibilmente di un reddito personale
complessivo annuo lordo superiore a Euro 7.746,85, ovvero di
rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite
di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono
redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura; aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi
natura occasionale o derivanti da servizio militare);
di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando.
Alla domanda di iscrizione gli ammessi al corso di dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata;
n. 1 marca da bollo da Euro 14,62;
ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi (ad eccezione degli esonerati ai sensi del
successivo art. 12) del presente bando);
ricevuta del versamento del premio di assicurazione (ad
eccezione dei titolari di borsa di studio di cui al precedente
art. 8);
quietanza del pagamento della Tassa regionale per il diritto
allo studio universitario (ad eccezione di degli esonerati ai sensi
del successivo art. 13) del presente bando);
per i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66%, documento che attesti il loro status;
per gli studenti stranieri, copia del permesso di soggiorno.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del Rettore.

                              Art. 11.
 
Copertura assicurativa
 
Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione per infortuni e
responsabilita' civile, determinato per l'anno accademico 2006/2007,
in Euro 20,00. Per coloro che usufruiscono della borsa di studio
l'importo verra' sottratto dal primo rateo di borsa. L'Universita'
provvedera' alla stipula della suddetta polizza assicurativa.

                              Art. 12.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza
 
Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca
ammonta a Euro 774,68 per ciascun anno di corso che dovra' essere
versato in unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo:
a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente
art. 8;
b) i portatori di handicap con grado di invalidita' pari o
superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea;
c) i beneficiari di borsa di studio concesse dall'Azienda
regionale per il diritto agli studi universitari.

                              Art. 13.
 
Tassa regionale per il diritto allo studio
 
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono tenuti
al pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio,
ammontante ad annui Euro 77,47, da versarsi in unica soluzione
all'atto dell'iscrizione con l'indicazione della causale: «Tassa
Reg,le Az.da DSU Chieti - Universita' G. D'Annunzio - Dottorato di
ricerca in .................... 22° ciclo A.A ..................» e
mediante una delle seguenti modalita':
sul c/c bancario n. 90004 presso gli sportelli della Cassa di
Risparmio di Chieti con sedi nella Regione Abruzzo;
con bonifico bancario sul c/c bancario n. 90004, coordinate ABI
6050 - CAB 15502, in favore della Cassa di Risparmio di Chieti -
Agenzia di Madonna delle Piane - via dei Vestini, 66013 - Chieti
Scalo;
sul c/c postale n. 14900666 intestato a: Azienda Diritto Studi
Universitari.

                              Art. 14.
 
Pubblico dipendente
 
Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata
dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico
dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra
un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima,
puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica
presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro.

                              Art. 15.
 
Obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.

                              Art. 16.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore
dell'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» - Chieti-Pescara, si
consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal Rettore, sentito il
Collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre
membri effetti e tre supplenti scelti tra i professori e ricercatori
universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati ed, in caso di mancata attivazione del corso, anche
in altra sede.

                              Art. 17.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara e trattati in conformita' alle
previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e alla
successiva gestione delle attivita' procedurali correlate.

                              Art. 18.
 
Norme finali
 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia ed al Regolamento dell'Universita' degli
studi «G. D'Annunzio» - Chieti-Pescara concernente i dottorati di
ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara (http://www.unich.it). Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente all'ufficio
dottorato - via dei Vestini 31 - 66013 Chieti Scalo, tel.
0871/3556075 - 6077.
Chieti, 7 dicembre 2006
Il rettore: Cuccurullo

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