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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Concorso per trentuno borse di studio per l'anno
scolastico/accademico 2014/2015 riservato ai figli ed agli orfani
dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei
consorzi di comuni.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 6/2/2015
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Località:Nazionale
Codice atto:15E00478
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/2015

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno
costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei
contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Considerato che nello stato di previsione della spesa di questo
Ministero e' istituito il cap. 1207/1 «Spese e contributi per le
attivita' sociali, culturali ed assistenziali delle comunita'
montane, nonche' per il funzionamento delle relative commissioni di
concorso»;
Ritenuto pertanto che occorre indire il concorso, per titoli,
allo scopo di ripartire il fondo di cui sopra attraverso il
conferimento di borse di studio, per l'anno scolastico/accademico
2014-2015, a favore dei figli e degli orfani dei segretari delle
comunita' montane e dei consorzi di comuni;

Decreta:


Art. 1


Definizioni


Ai fini del presente decreto si intende:
a) per Laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
b) per Diploma di Laurea, il titolo universitario rilasciato ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) e dell'art. 3, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) per Laurea Magistrale, il titolo universitario rilasciato ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
d) per corsi di Laurea, i corsi di studio al termine dei quali
sono rilasciati i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b);
e) per corso di Laurea Magistrale, il corso di studio al
termine del quale e' rilasciato il titolo di cui alla precedente
lettera c).

                               Art. 2 


Indizione del concorso
e ripartizione delle borse di studio


1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di n.
31 borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2014-2015, ai
figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle
comunita' montane e dei consorzi di comuni che siano, alla data di
scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita' di
servizio ovvero in posizione di quiescenza.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle
seguenti Sezioni:
A) studenti scuole medie inferiori: n. 4 da euro 550,00
ciascuna;
B) studenti scuole medie superiori: n. 10 da euro 700,00
ciascuna;
C) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed
istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia
di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza
etc.): n. 3 da euro 1.000,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno
di corso;
D) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed
Istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia
di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza
etc.): n. 14 cosi' ripartite:
d1) - iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di
Laurea e iscritti al 1° anno e successivi del corso di Laurea
Magistrale: n. 10 da euro 1.300,00 ciascuna;
d2) - laureati nell'anno accademico 2014-2015, in possesso
del titolo di Laurea: n. 2 da euro 1.800,00;
d3) - laureati nell'anno accademico 2014-2015, in possesso
del titolo di Laurea Magistrale o Diploma di Laurea: n. 2 da euro
2.000,00.
3. L'ammontare delle borse di studio non attribuite va a
beneficio della Sezione i cui candidati risultati idonei siano in
numero superiore rispetto alle borse di studio messe a concorso, nei
limiti di spesa stabiliti dal presente decreto. Qualora nelle
graduatorie non risultino candidati idonei in alcuna Sezione, la
Commissione provvede ad assegnare la somma rimasta disponibile,
ripartendola in parti uguali tra i vincitori di tutte le Sezioni del
concorso.
4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante accredito sul
c/c bancario o postale.

                               Art. 3 


Cause di inammissibilita'


1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
comma 2, lettere A) e B), che abbiano frequentato da ripetenti l'anno
scolastico 2014-2015 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno,
la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso
successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7.
2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
comma 2, lettera C), che abbiano conseguito il diploma di scuola
media superiore nell'anno scolastico 2013-2014 da ripetenti e che
abbiano riportato nell'esame di Stato una votazione inferiore a
70/100 e di quelli che non abbiano sostenuto piu' di un esame
previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico 2014-2015.
3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
comma 2, lettere C) e D-d1), che abbiano riportato negli esami
sostenuti relativi al proprio piano di studio dell'anno accademico
2014-2015 una media inferiore a 24/30.
4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2,
comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di
durata legale prevista dall'ordinamento per gli studi universitari,
abbiano conseguito una votazione nell'esame di laurea inferiore a
100/110.
5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari fuori
corso.
6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e
dei segretari titolari del servizio di segreteria di piu' comuni in
convenzione, anche se facenti parte di una comunita' montana o di un
consorzio di comuni, nonche' i figli di appartenenti ai ruoli di
altre pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti
di istituti di qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l'anno
2014/2015, sia interamente a carico della pubblica assistenza.

                               Art. 4 


Modalita' di presentazione delle domande


1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta
utilizzando i modelli allegati al presente decreto, puo' essere
presentata per una sola Sezione e deve essere trasmessa mediante
posta elettronica certificata, all'indirizzo
utgautonomie.prot@pec.interno.it, ovvero mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine del 30 settembre 2015,
indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici
Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali - Ufficio
VII-Affari degli Enti Locali. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
comunita' montana o di consorzio di comuni in attivita' di servizio o
in posizione di quiescenza o da chi esercita la potesta' genitoriale
o la tutela, se il candidato e' minorenne o orfano, o dal candidato
medesimo, se maggiorenne.
4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto e che il
medesimo, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni e integrazioni, autorizza l'Amministrazione al
trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente
procedura concorsuale.
Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l'indirizzo
dell'istituto frequentato nell'anno 2014/2015 e, per gli iscritti al
1° anno di universita' o equiparati, anche la denominazione ed
indirizzo relativo all'istituto presso il quale si e' conseguito il
diploma di scuola media superiore.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il
candidato e' figlio di segretario generale di una comunita' montana o
di un consorzio di comuni in servizio o in posizione di quiescenza,
con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima sede e dell'ultimo anno
di servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano, la dichiarazione
sara' resa da chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela
(modello 1);
b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito
(modello 2):
per i candidati di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2,
comma 2: autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole
materie dal candidato, nell'anno scolastico 2014-2015;
per i candidati di cui alla lettera C) dell'art. 2, comma 2:
autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di
Stato nonche' degli esami sostenuti con le relative votazioni
conseguite nel primo anno di corso universitario;
per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera D):
d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le
relative votazioni conseguite nell'anno accademico 2014-2015;
d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione
conseguita per l'esame finale;
c) copia del piano di studio approvato dalla Facolta'
frequentata dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D;
d) autocertificazione relativa al reddito e alla composizione
del nucleo familiare (modello 3);
e) indicazione della modalita' di pagamento prescelta (modello
4);
f) fotocopia di un documento di identita' del sottoscrittore,
in corso di validita'.

                               Art. 5 


Commissione per la formulazione delle graduatorie


1. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1 del
D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito dall'art.
1 del D.M. in data 13 marzo 2002, e' nominata la Commissione che
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna
delle sezioni previste dall'art. 2 del presente decreto.
2. La Commissione di cui al comma 1 attribusce il punteggio ai
candidati per la Sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B),
sulla base della media aritmetica delle votazioni conseguite da
ciascuno di essi, con esclusione delle votazioni conseguite in
religione ed educazione motoria.
L'attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione di cui
all'art. 2, comma 2, lettere C) e D-d1) e' effettuata sulla base del
numero di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a
parita' di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse in
trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo
gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneita'.
L'attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione di cui
all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3) e' effettuata sulla base
della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale.
Per le Sezioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2)
e d3), e' attribuito specifico punteggio alla Lode.
Per tutte le Sezioni, a parita' di merito, si tiene conto del
numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita', del
reddito del nucleo familiare.
Per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera C), nel caso
di parita' di tutti i predetti parametri, si tiene conto del voto
riportato nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi delle
scuole medie superiori.
3. La Commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di
equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai
candidati e, oltre a quelli gia' stabiliti dal bando di concorso,
ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie - Sezione
universita'.

                               Art. 6 


Disposizioni finali


1. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
art. 71 (modalita' dei controlli) verifica, a campione, la
veridicita' delle autocertificazioni prodotte.
2. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto e'
imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno.
3. Il Direttore Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo
e per le Autonomie Locali e' incaricato dell'esecuzione del presente
decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale.
4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli
allegati modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico
scaricabile, sul portale del Ministero dell'Interno all'indirizzo:
http://autonomie.interno.it.
5. L'Amministrazione si riserva di rettificare il presente bando
in presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni
normative.
Roma, 23 dicembre 2014

Il Capo Dipartimento: Belgiorno

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