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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione pubblica per l'assegnazione di sessantacinque borse di
studio per laureati stranieri, da usufruirsi presso pubblici istituti
o laboratori di ricerca italiani, per studi e ricerche nel campo
delle scienze esatte, sperimentali, tecniche ed umanistiche, indetta
dal CNR, nell'ambito del programma NATO "Outreach" per l'anno 2000.
(Bando n. 219.33).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 12/12/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:00E11568
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/2/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRIGENTE
 
Vista la delibera del consiglio di presidenza n. 225, in data
30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'ente";
Vista la delibera del consiglio direttivo n. 247 in data
12 settembre 2000;
 
Dispone:
 

Art. 1.
 
Nell'ambito del programma NATO "Outreach" per il 2000, e' indetta
una pubblica selezione, per titoli, a sessantacinque borse di studio,
riservata a studiosi e ricercatori cittadini dei sottoindicati Paesi
dell'Europa centrale ed orientale, allo scopo di favorire studi e
ricerche di comune interesse e di promuovere una piu' stretta
collaborazione con gli studiosi dell'organizzazione Atlantica.
I candidati devono essere cittadini residenti in uno dei Paesi
sottoelencati:
Albania;
Armenia;
Azerbaigian;
Bielorussia;
Bulgaria;
Repubblica Ceca;
Croazia;
Estonia;
ex Repubblica Yugoslava di Macedonia;
Georgia;
Kazakistan;
Repubblica Kirgiza;
Lettonia;
Lituania;
Moldavia;
Polonia;
Romania;
Federazione Russa;
Repubblica Slovacca;
Slovenia;
Targikistan;
Turkmenistan;
Ucraina;
Ungheria;
Uzbekistan.
Le sessantacinque borse di studio, da usufruirsi presso organi di
ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, istituti e
dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca italiani, per i
settori sottoindicati, sono ripartite come segue:
=====================================================================
Settori scientifici | N. borse
=====================================================================
01 Scienze matematiche | 6
02 Scienze fisiche | 8
03 Scienze chimiche | 9
04 Scienze biologiche, mediche e biotecnologie | 6
05 Scienze geologiche e minerarie | 5
06 Scienze agrarie | 5
07 Scienze di ingegneria ed architettura | 3
08 Scienze storiche, filosofiche e filologiche | 4
09 Scienze giuridiche e politiche | 4
10 Scienze economiche, sociologiche e statistiche | 3
11 Ricerche tecnologiche e per l'innovazione | 3
12 Scienze dell'informazione | 3
13 Scienze e tecnologie dell'ambiente e dell'habitat | 4
14 Scienze e tecnologie dei beni culturali | 2
I candidati possono concorrere per un solo settore disciplinare.
La durata della borsa e' di sei mesi.
L'ammontare di ogni borsa e' stabilito dal CNR e comprende, oltre
ad una somma forfettaria per le spese di viaggio dal luogo di
residenza al luogo dove e' svolta la ricerca, un assegno mensile, per
l'intera sua durata, che deve intendersi concesso a copertura sia
delle spese di soggiorno che di qualunque altra eventuale spesa
inerente all'utilizzazione della borsa stessa.
L'importo dell'assegno mensile e' di L. 2.500.000.
Durante il godimento della borsa il borsista puo' visitare piu'
istituti italiani, senza che da cio' derivi alcun onere aggiuntivo da
parte del CNR.
Il borsista e' assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in
cui possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la
fruizione della borsa.
Per quanto concerne i rischi da malattia, il borsista deve
provvedere ad assicurarsi a sua cura e spese, o mediante la
stipulazione di apposita polizza di assicurazione o attraverso
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o mediante
l'iscrizione al proprio Servizio sanitario nazionale quando, in base
a convenzioni in atto tra il suo Paese di origine e l'Italia, sia
prevista l'estensione della copertura assicurativa interna
all'estero.
 
Art. 2.
 
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio italiane ne'
con assegni o sovvenzioni di analoga natura.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
Art. 3.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso
di laurea conseguita presso una universita' o istituto di istruzione
superiore alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano gia'
usufruito o che stiano usufruendo di una borsa NATO-CNR Outreach.
I candidati devono assicurare il rientro nel proprio Paese al
termine della borsa.
Art. 4.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente bando,
deve essere indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione,
al Consiglio nazionale delle ricerche, Dipartimento del personale,
Reparto II, Concorsi e borse di studio, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185
Roma, entro e non oltre il 15 febbraio 2001.
La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta
in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per le domande presentate a mano all'ufficio accettazione del
CNR, dalle ore 9 alle ore 18, nei giorni da lunedi' a venerdi', sara'
rilasciata ricevuta.
Le domande non firmate dai candidati saranno escluse.
Si sottolinea l'importanza della sottoscrizione, in calce alla
domanda, della dichiarazione di rientro nel proprio Paese al termine
della borsa.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
responsabile delle ricerche e/o dell'istituzione scientifica italiana
prescelta, rilasciata su carta intestata, attestante il proprio
interesse ad ospitarlo per il periodo della sua attivita' di ricerca;
tale dichiarazione non puo' essere formulata tramite telegramma o
telex; puo' eventualmente essere trasmessa via fax;
2) attestazione del conseguimento della laurea rilasciata
dall'universita' o dall'accademia delle scienze di competenza;
3) copia dei lavori ritenuti piu' significativi;
4) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
5) curriculum vitae et studiorum;
6) qualsiasi altro titolo che il candidato ritenga utile
presentare nel proprio interesse;
7) elenco dei lavori, con l'indicazione se trattasi di
pubblicazioni o dattiloscritti, ed il nome di eventuali
collaboratori;
8) elenco dei documenti e titoli presentati.
Tutti i documenti, compresi i lavori, devono essere presentati in
lingua inglese o italiana.
I documenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 devono essere presentati
in duplice copia e sottoscritti dal candidato.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 del
presente articolo.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del presente bando.
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti consegnati o
spediti al CNR dopo il termine indicato, ne' delle domande che, alla
scadenza di tale termine, risultino sfornite della prescritta
documentazione; ne' e' infine consentito, scaduto il termine stesso,
di sostituire i titoli e documenti gia' presentati anche se trattasi
di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti
lavori stampati.
Art. 5.
I candidati sono giudicati da commissioni nominate dal presidente
del CNR per ciascuno dei settori disciplinari indicati nell'art. 1.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli, del programma di studio e di ricerca
presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere,
in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione
nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati; sono considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto
una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione sono verbalizzate e
sottoscritte in ogni pagina dal presidente, dai componenti e dal
segretario.
Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi
idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria stessa.
Art. 7.
Il CNR provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della
selezione restituendogli, nel contempo, la documentazione presentata
per l'ammissione alla stessa, ad eccezione della seguente:
1) attestazione del conseguimento della laurea;
2) dichiarazione di accettazione del candidato nell'istituzione
scientifica prescelta;
3) programma di ricerca (una copia);
4) curriculum vitae et studiorum (una copia);
5) elenco dei titoli presentati (una copia);
6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
Il CNR non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni dei
dati anagrafici o del recapito o da non avvenuta o tardiva
informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 8.
L'assegnatario deve iniziare la fruizione della borsa entro e non
oltre sei mesi dalla data di comunicazione di vincita della stessa.
Coloro che non abbiano dato inizio agli studi e alle ricerche in
programma entro detto termine decadranno dalla borsa.
La data di decorrenza non puo' in ogni caso essere anteriore a
quella della lettera di comunicazione di vincita.
Il periodo di godimento della borsa decorre dalla data in cui
l'assegnatario ha effettivamente iniziato, presso l'istituzione
prescelta, gli studi e le ricerche in programma.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio, per
malattia, o per indisponibilita' temporanea del direttore delle
ricerche.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio
e malattia di durata superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque
debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con
motivato provvedimento del CNR dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato, il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.
Il CNR si riserva di adottare, in ogni momento, forme adeguate di
accertamento sullo stato delle ricerche in corso.
Art. 9.
Il pagamento della borsa viene effettuato in un'unica soluzione e
viene corrisposto anticipatamente, previa tempestiva comunicazione
della data di inizio dell'attivita' di ricerca.
Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza per
rinuncia o per non ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8 del
presente bando sono tenuti a restituire l'importo della borsa
anticipato e non maturato.
La restituzione dell'importo verra' richiesta dal CNR.
Art. 10.
Entro trenta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
deve trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle
ricerche compiute (in inglese o in italiano).
La relazione deve essere corredata di una dichiarazione del
direttore delle ricerche contenente l'esatta indicazione del periodo
complessivo durante il quale l'assegnatario ha atteso agli studi e
ricerche anzidetti.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.
Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla
selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla medesima.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche, Dipartimento del personale,
Reparto II, Concorsi e borse di studio, P.le A. Moro n. 7 - 00185
Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto
reparto.
Roma, 1o dicembre 2000
Il dirigente: Micolitti

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