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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Concorso riservato a trentacinque posti di portiere

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.76 del 24/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:099E7576
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:35
Scadenza:24/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 84;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, come integrato e
modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, nonche'
le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158 ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567 ed in particolare l'art. 33;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 120/1995 convertito nella legge 21
giugno 1995, n. 236;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Universita' in vigore dal 21 maggio
1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il Regolamento generale di Ateneo per l'accesso e
l'avviamento al lavoro del personale tecnico-amministrativo e del
personale specializzato di ricerca di questo Ateneo, emanato con
decreto rettorale n. 1092 dell'8 giugno 1998;
Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 1296/978 del 6
febbraio 1998;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la circolare MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 36 del 13
febbraio 1999;
Vista la delibera del senato accademico di questa Universita' del 4
febbraio 1999;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la circolare del Ministero di grazia e giustizia del 22
febbraio 1999, n. 1/50FG40/97/U887;
Considerato che l'art. 42 del regolamento generale d'Ateneo per
l'accesso e l'avviamento al lavoro del personale
tecnico-amministrativo e del personale specializzato di ricerca di
questa Universita' e' stato modificato nel senso che la percentuale
di posti per la terza e quarta qualifica da riservare al personale
che ha prestato comunque servizio presso l'Universita' degli studi di
Perugia o presso istituzioni alle quali afferisce ufficialmente
l'universita' di Perugia con rapporto di lavoro a tempo determinato
per almeno quarantotto mesi complessivi in prima applicazione e
successivamente per almeno trentasei mesi complessivi, da possedere
alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
domanda di ammissione, e' elevata all'80%;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 giugno
1999 con cui sono stati applicati i criteri dati dal senato
accademico individuando il numero minimo di unita' di personale di
ruolo da assegnare alle portinerie stesse in quarantaquattro ed e'
stata autorizzata la spesa relativa all'assunzione di dette unita' di
personale di portiere - terza qualifica;
Vista la delibera del senato accademico del 2 luglio 1999 con cui
sono stati istituiti quarantaquattro posti di ruolo di terzo livello
- portiere - a tempo pieno;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'8 luglio
1999 con cui e' stata autorizzata l'emissione di un bando di concorso
per trentacinque unita' di terzo livello - portiere - riservato al
personale che ha prestato servizio presso l'Universita' degli studi
di Perugia o presso istituzioni alle quali afferisce ufficialmente
l'Universita' di Perugia con rapporto di lavoro a tempo determinato
per almeno quarantotto mesi complessivi in prima applicazione e
successivamente per almeno trentasei mesi complessivi, da possedere
alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande di ammissione autorizzando nel contempo di procedere alla
richiesta numerica doppia per numero nove unita' di terzo livello -
portiere - all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione ai sensi dell'art. 23 e segg. del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Accertata la copertura finanziaria dei posti messi a concorso a
decorrere dal 1 gennaio 2000;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto il concorso riservato, per titoli ed esami, per la
copertura di trentacinque posti di portiere (terza qualifica) area
funzionale dei Servizi generali tecnici ed ausiliari - gruppo dei
servizi generali ausiliari presso questa Universita'.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Il concorso e' riservato al personale che ha prestato comunque
servizio presso l'Universita' degli studi di Perugia o presso
istituzioni alle quali afferisce ufficialmente l'universita' di
Perugia con rapporto di lavoro a tempo determinato per almeno
quarantotto mesi complessivi. Il suddetto requisito deve essere
posseduto alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande di ammissione.
Inoltre, i concorrenti dovranno essere in possesso anche dei
seguenti requisiti:
a) diploma di licenza elementare, se conseguita anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, o
assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al
quattordicesimo anno di eta') successivamente alla predetta data;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
d) godimento dei diritti politici e civili;
e) idoneita' fisica all'impiego;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono accedere agli impieghi coloro i quali siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, oppure analogo istituto previsto dai vigenti
contratti collettivi di lavoro dei rispettivi comparti del pubblico
impiego.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
a) titolo di studio equipollente richiesto per i cittadini italiani
(deve essere presentata contestualmente alla domanda la dichiarazione
di equipollenza);
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione. l candidati sono ammessi
al concorso con riserva.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo'
essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato
dell'amministrazione.
L'amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
La presentazione delle domande di ammissione al concorso, redatte
sul modello A allegato al presente bando, indirizzate al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi di Perugia - P.zza
Universita', 1 - 06123 Perugia, avviene a mezzo del servizio postale,
con raccomandata a.r., da spedire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nell'eventualita' che il termine ultimo coincida con un giorno di
interruzione del funzionamento degli uffici postali a causa di
sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo
giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici
predetti. In tal caso alla domanda dovra' essere allegata
un'attestazione, in carta libera, dell'ufficio postale dal quale
viene effettuata la spedizione, da cui risulti il periodo di
interruzione ed il giorno di ripresa del servizio.
Nella domanda i candidati devono dichiarare:
1) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare anche
il cognome del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di
quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero la
qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica e di essere in
possesso dei diritti civili;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
6) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al
concorso, con l'indicazione dell'anno in cui e' stato conseguito e
dell'Istituto che lo ha rilasciato;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari;
8) i servizi comunque prestati a tempo determinato presso
l'Universita' degli studi di Perugia o presso Istituzioni alle quali
afferisce ufficialmente l'Universita' di Perugia con l'indicazione
dei periodi, dei profili ricoperti e della sede di servizio;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di
impiego;
10) lo stato di famiglia con l'indicazione delle eventuali persone
a carico;
11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure analogo istituto previsto
dai vigenti contratti collettivi di lavoro dei rispettivi comparti
del pubblico impiego;
12) la propria attuale residenza e l'indirizzo con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le eventuali variazioni;
13) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito,
cosi' come precisato nel successivo articolo 8). Gli stessi devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e devono
essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, nella domanda o prodotti mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato mod. C, oppure dovranno essere spediti, con raccomandata
a.r., entro il termine utile per la presentazione delle domande
stesse, pena la non valutazione;
14) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altresi', di godere dei diritti civili e politici anche
nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
15) l'espressa riserva di certificare le dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione sotto la propria responsabilita' con apposita
documentazione, a norma di legge, in qualsiasi fase o richiesta
durante l'espletamento del concorso;
16) l'accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni presenti
e future stabilite dai contratti collettivi di categoria approvati
nei modi di legge, nonche' dai regolamenti universitari, anche per
quanto concerne l'eventuale diversa attribuzione della sede di lavoro
nonche' il rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al divieto
di libero esercizio professionale o di altra attivita'
economicocommerciale.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
La domanda dovra' contenere la firma autografa del concorrente.
La mancata dichiarazione relativa ai punti 5) e 9) verra'
considerata come il non aver riportato condanne penali, non aver
precedenti penali in corso e di non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
I concorrenti che dichiarano di ricoprire posti di ruolo presso
pubbliche amministrazioni, sono esonerati dalla dichiarazione dei
requisiti di cui ai punti 3), 4) e 5).
Non si terra' conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nonche' inviate
con modalita' diverse da quelle previste dal presente bando, pena
l'esclusione.
Oltre a quanto previsto dal precedente comma, sono motivo di
tassativa esclusione dal concorso anche la mancata dichiarazione di
uno solo dei sottoelencati requisiti:
a) nome, cognome, e residenza ai fini del concorso;
b) titolo di studio richiesto dal bando;
c) possesso della cittadinanza italiana o equiparata e possesso dei
diritti civili;
d) omessa indicazione del singolo e specifico concorso cui si
intende partecipare;
e) omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della
domanda.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata ai sensi degli
articoli 11 e 12 del regolamento generale di Ateneo per l'accesso e
l'avviamento al lavoro citato in premessa.

                               Art. 5.
T i t o l i
Saranno valutati, ai fini della formazione della graduatoria di
merito l'anzianita' di servizio ed i carichi di famiglia. Per i
titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 60/100 o
equivalente, ripartito fra le seguenti categorie:
anzianita' di servizio, fino ad un massimo di punti 45;
carichi di famiglia, fino ad un massimo di punti 15.
Qualora l'anzianita' di servizio costituisca requisito per accedere
al concorso, o ne legittimi l'accesso, gli anni di servizio valutati
a tal fine non possono essere presi in considerazione per
l'assegnazione del punteggio riservato al servizio.
Per carico di famiglia si intende quello rilevato dallo stato di
famiglia e saranno considerate persone a carico ai fini
dell'attribuzione del relativo punteggio, le stesse persone per cui
si avrebbe diritto alle detrazioni fiscali ai sensi della vigente
normativa.
Sara' cura della Commissione esaminatrice stabilire i criteri per
la ripartizione del suddetto punteggio.
La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sara'
effettuata dalla commissione esaminatrice dopo la prova selettiva e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il
risultato della valutazione dei titoli, sara' reso noto agli
interessati, mediante affissione all'Albo ufficiale di questa
Universita'.
Saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in copia
autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
conformemente all'allegato modello B, corredata di fotocopia di un
documento di identita' in corso di validita'.
Saranno inoltre valutati i titoli dichiarati, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, nella
domanda di partecipazione al concorso o mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato modello C.
l titoli stessi dovranno essere prodotti unitamente alla domanda
oppure dovranno essere spediti con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine utile per la presentazione delle
domande, pena la non valutazione. Non potranno essere presi in
considerazione altri titoli presentati successivamente.
l titoli relativi a servizi prestati comunque presso l'Universita'
degli studi di Perugia o presso istituzioni alle quali afferisce
ufficialmente l'Universita' di Perugia, ai fini della valutazione,
saranno acquisiti d'ufficio secondo quanto prevede la legge 7 agosto
1990, n. 241. Nel caso in cui venga riscontrata discordanza tra i
servizi che dovranno, comunque, essere dichiarati nella domanda,
rispetto a quelli risultanti agli atti di questa Amministrazione,
fara' fede, fino a prova contraria, la relativa documentazione in
possesso di questa Universita'.

                               Art. 6.
Prove d'esame
Alla prova selettiva verra' attribuito un punteggio complessivo
pari a 40/100, o equivalente e consistera' in quesiti a risposta
multipla volti ad accertare la conoscenza delle mansioni inerenti il
profilo da ricoprire, dell'organizzazione strutturale dell'Ateneo di
Perugia e/o di elementi di cultura generale.
La prova stessa non si intende superata se il candidato non
consegue la votazione di almeno 28/40 o equivalente.
Il punteggio finale e' dato dalla somma del voto conseguito nella
prova selettiva sommato al punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli.

                               Art. 7.
Diario delle prove di esame
Il diario della prova selettiva verra' comunicato ai candidati, a
mezzo raccomandata, almeno quindici giorni prima dell'inizio della
prova medesima.
I termini di cui al primo comma decorrono dal giorno di spedizione
dell'invito.
Per essere ammessi a sostenere la prova selettiva, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una pubblica
amministrazione;
b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.

                               Art. 8.
Preferenze a parita' di merito
I titoli che danno diritto alla preferenza, da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso, pena la non valutazione, sono
i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 9
Formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria generale di merito
Esaurite le procedure concorsuali, con decreto del direttore
amministrativo sara' approvata la graduatoria di merito formata
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata
nella prova selettiva, sommata al punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli, con l'osservanza a parita' di punti, delle
preferenze previste dall'art. 8 del presente bando; saranno, inoltre,
dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione sospensiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
La graduatoria di merito, approvata dal direttore amministrativo,
sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di
Perugia - P.zza Universita', 1. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria stessa rimane efficace per un termine di diciotto
mesi.

                              Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
Tra l'amministrazione universitaria che ha indetto il concorso ed
il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il concorrente dichiarato vincitore del concorso, ai fini
dell'accertamento dei requisiti previsti, viene invitato, con
raccomandata a.r., a far pervenire all'Amministrazione la
documentazione di cui al successivo art. 11, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del suddetto invito.
Con successiva comunicazione, sempre effettuata con raccomandata
a.r., previa verifica della regolarita' della documentazione di rito,
viene notificata al vincitore la data in cui lo stesso dovra'
assumere servizio.
Il vincitore che non sottoscriva il contratto o non produca i
documenti di rito, ovvero non assuma servizio nel giorno stabilito,
viene dichiarato decaduto.
Il direttore amministrativo puo' prorogare, per giustificati motivi
esposti e documentati dall'interessato, i termini per la
presentazione dei documenti e/o per la presa di servizio.
Il periodo di prova e' determinato in mesi tre, non rinnovabili o
prorogabili, secondo quanto previsto dall'art. 17 del c.c.n.l. dei
dipendenti del comparto Universita', in vigore dal 21 maggio 1996.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
Al personale assunto spetta il trattamento economico iniziale della
terza qualifica, di cui al c.c.n.l. dei dipendenti del comparto
Universita'.
Il personale assunto dovra' svolgere la propria attivita' presso la
sede di Perugia o presso le sedi decentrate.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l'Universita' degli studi di Perugia per un periodo non
inferiore a sette anni.

                              Art. 11.
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei
requisiti previsti, dovra' produrre entro il termine previsto dal
precedente art. 10 una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante il possesso dei requisiti relativi ai:
dati anagrafici;
titolo di studio previsto dall'art. 2, lett. a) del presente bando
di concorso;
cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro
dell'Unione europea;
godimento dei diritti politici;
posizione nei riguardi degli obblighi militari;
attestazione risultante dal certificato del casellario giudiziale.
Dovra' essere prodotto in carta legale il seguente documento, in
data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del
contratto:
1) certificato rilasciato da una unita' sanitaria locale, ovvero
dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico
militare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la
precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Gli
invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, altresi', ai sensi
dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968, una
dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e
all'incolumita' dei compagni di lavoro; l'Amministrazione sottoporra'
a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla
normativa vigente.
Inoltre, il vincitore dovra' produrre anche le seguenti
dichiarazioni:
a) dichiarazione relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi
di cui agli articoli 60 e 65, titolo V, capi I e II, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Statuto degli
impiegati civili dello Stato;
b) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell'art. 145, parte II,
titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Il vincitore stesso sara' invitato a regolarizzare entro trenta
giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.
I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i
documenti di cui al presente articolo, purche' esibiscano il
certificato di poverta', con la citazione degli estremi
dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di
lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.

                              Art. 13.
Rinvio circa le modalita' di espletamento del concorso
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le
disposizioni vigenti in matena.
Perugia, 9 settembre 1999
Il direttore amministrativo: Santini

 

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