Bando di concorso 626 allievi marescialli 2021 Arma dei Carabinieri - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all'11°
corso triennale (2021 - 2024) di seicentoventisei allievi
marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.12 del 12/2/2021
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:21E01309
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:626
Scadenza:15/3/2021
Tags:Per diplomati IN EVIDENZA Militari e FF.AA.

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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e
integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma
2-bis, lettera a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1,
3 e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e
brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare
applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260;
Vista la lettera n. 136/1-6-2020 IS del 23 gennaio 2021 con cui
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli
elementi di programmazione per l'11° concorso triennale per
seicentoventisei Allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma
dei carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD REG2021 0020125 del 2 febbraio 2021 con
cui lo Stato maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla
osta» all'emanazione del presente bando di concorso;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'ammissione all'11° corso triennale di
seicentoventisei Allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma
dei carabinieri (2021-2024);
Ravvisata l'opportunita', per motivi di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilita'
di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione all'11° corso triennale (2021-2024) di seicentoventisei
Allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri.
2. Dei seicentoventisei posti messi a concorso, centoventicinque
sono riservati:
al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del
personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti
requisiti.
3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno
devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
4. Con successivo decreto sara' indetto il concorso per
l'ammissione all'11° corso triennale di ventiquattro Allievi
marescialli riservato, ai sensi dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati
in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni, per il successivo impiego
presso reparti/enti situati nella provincia di Bolzano o aventi
competenza regionale.
5. E' stabilito in ventisei il numero dei vincitori del concorso
di cui al comma 1 da formare nella specializzazione in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, ai sensi
dell'art. 683, comma 7, lettera a) del decreto legislativo n. 66
/2010.
6. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di
cui all'art. 3, i candidati hanno facolta' di esprimere preferenza
per la formazione e per l'impiego nella specializzazione di cui al
comma 5.
7. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare
formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
8. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
9. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet «www.difesa.it» e
«www.carabinieri.it», definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo
dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri (ivi
compresi gli appartenenti al Ruolo forestale), nonche' gli Allievi
carabinieri che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica
previste dal successivo art. 8;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al
termine dell'anno scolastico 2020-2021, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni,
nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito
a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo
grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha
conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne
l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
),
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 8. Il candidato che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del
trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai
limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo
Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna;
5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi
corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto
penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il
beneficio della non menzione;
8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
9) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato
o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una
durata non inferiore a sessanta giorni;
10) non siano in attesa di definizione della propria
posizione disciplinare, all'esito di procedimento penale per delitto
non colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato
non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di
procedura penale;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di
eta' e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la
responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma
obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato sino al giorno di
compimento del ventottesimo anno. Gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non
trovano applicazione;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al
termine dell'anno scolastico 2020-2021, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
),
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 8. Il candidato che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il
beneficio della non menzione;
5) non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
6) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento
di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
7) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis) del Codice dell'ordinamento
militare;
8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
9) se militare (non appartenente all'Arma dei carabinieri),
non siano in attesa di definizione della propria posizione
disciplinare, all'esito di procedimento penale per delitto non
colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato
non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di
procedura penale.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire
anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
successivo art. 11, fatta eccezione per l'eta', devono essere
mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
4. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione di
non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado ma di conseguirlo al termine dell'anno scolastico
2020-2021, dovranno far pervenire, al momento del rilascio, qualora
idonei alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana, e
comunque entro il 30 luglio 2021, dichiarazione sostitutiva dalla
quale risulti l'avvenuto conseguimento all'indirizzo e-mail
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it
5. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del
Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura
disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei
carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il
termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della Pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password); le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I
candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di
identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra' compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
6. La procedura chiedera' al candidato di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. I candidati minorenni dovranno consegnare all'atto della
presentazione della prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in
allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza,
dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento
dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'.
8. Il candidato, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Dovra' essere segnalata, altresi', all'indirizzo e-mail
«cnsrconcmar@pec.carabinieri.it», ogni variazione del recapito
indicato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente
imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la
quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, all'indirizzo e-mail
«cnsrconcmar@pec.carabinieri.it», qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola marescialli e brigadieri;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
j) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio);
k) l'eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell'Esercito,
della Marina o dell'Aeronautica;
l) se e' assistito dall'Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del
personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari dell'Arma dei carabinieri;
m) l'eventuale preferenza, ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6
per la formazione e per l'impiego nella specializzazione in materia
di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;
m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'allegato B;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 o dall'art. 73, legge 9 agosto 2013, n. 98. Il
candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
p) di prestare l'esplicito consenso obbligatorio, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del Garante per
la protezione dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
9. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta
ricevuta dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
10. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa, annullando la domanda e ripresentandone
una nuova.
11. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di
posti, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti.
Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa
documentazione probatoria dovra' essere inviata dai soli candidati
idonei alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana, con le
modalita' indicate nel successivo art. 9, comma 6. Eventuali
modifiche delle modalita' di consegna dei titoli di merito, di studio
e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso.
12. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
13. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare copia
della suddetta domanda al reparto/ente presso cui sono in forza, per
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo
art. 4.
14. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
Garante per la protezione dei dati personali, manifesta
esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione;
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa
eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio seguira':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la
revoca della nomina a Maresciallo.

                               Art. 4 

Istruttoria delle domande dei candidati militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di conoscenza
della lingua italiana di cui all'art. 9, qualora la prova preliminare
non sia stata effettuata, segnalare al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettera a), n. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.

                               Art. 5 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore generale per
il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la valutazione
dei titoli, per le prove orali e la formazione della graduatoria di
merito;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei
carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un Luogotenente, segretario senza diritto al voto.
Se il numero dei candidati ammessi alla prova orale fosse
rilevante, potra' essere nominata apposita sottocommissione, in
analoga composizione, unico restando il presidente. In tal caso i
candidati saranno assegnati alla commissione e alla sottocommissione
mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli
interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ispettore, membro e segretario.
Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale con qualifica di «perito selettore
attitudinale», membro;
c) un Ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero
dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni.
Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico
di ulteriori Ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali
dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 6 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova scritta di conoscenza della lingua italiana;
d) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale su materie indicate nell'allegato C del bando.
2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

                               Art. 7 

Prova preliminare

1. I candidati saranno sottoposti a una prova preliminare con le
modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di
svolgimento della suddetta prova che saranno rese note mediante
avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.difesa.it che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06517051012. Contenuto e modalita' della prova sono indicati
nell'allegato C del presente decreto. Resta pertanto a carico di
ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali
variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame, senza
attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto, muniti della
ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di penna
a sfera a inchiostro indelebile nero e di un documento d'identita'
provvisto di fotografia e in corso di validita'.
2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso
il Centro dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento
volontario, in carta semplice, conforme all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore. La mancata
presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del
candidato minorenne.
3. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le
salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 9 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Se per
lo svolgimento della prova e' necessario ricorrere a piu' di una
sessione, non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
candidati interessati alla concomitante partecipazione a prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso. Se la prova verra' svolta in una sola
sessione non saranno possibili riconvocazioni.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione
e la valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri e, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
5. Durante la prova non sara' permesso ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e' vietato
altresi' l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che
dovranno essere obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di
tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla prova, con
provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente verra'
escluso il candidato che venga sorpreso a copiare.
6. In base all'esito della correzione e valutazione della prova
preliminare verra' formata una graduatoria, al solo fine di
individuare i candidati da ammettere alle prove di efficienza fisica,
di cui al successivo art. 8, alle quali saranno ammessi i primi
duemilaottocento candidati compresi nella citata graduatoria, nonche'
coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo
candidato ammesso.
7. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalita'
di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it
a
partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima
sessione della prova preliminare, nonche' presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
8. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla
pubblicazione degli esiti della prova preliminare, potra' prendere
visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al
concorso, del questionario somministratogli, della griglia di
correzione e del proprio modulo risposta test.

                               Art. 8 

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, saranno svolte secondo le
modalita' e i criteri indicati nell'allegato D che costituisce parte
integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del Direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
(inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al
seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi determinera' un giudizio di
idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato
allegato D, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.
4. All'atto della presentazione alle predette prove i candidati
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia
conforme:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una
fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di
rilascio non antecedente al 2 gennaio 2021 ovvero dovra' essere
valido fino al 1° gennaio 2022. La mancata presentazione del suddetto
certificato non consentira' di sostenere le prove di efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
b) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque
giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica.

                               Art. 9 

Prova scritta di conoscenza della lingua italiana

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 8, dovranno
sostenere una prova scritta di conoscenza della lingua italiana.
Contenuto e modalita' della prova sono indicati nell'allegato C del
presente decreto.
2. La sede e la data di svolgimento della prova saranno rese
note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, con avviso consultabile nei siti internet
www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, telefono 06517051012.
3. I candidati ammessi alla prova scritta di conoscenza della
lingua italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nella sede e nel giorno previsti, portando al seguito un
documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita'
e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le
salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 9 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non
saranno previste riconvocazioni.
5. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti
psico-fisici, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, di cui
ai successivi articoli 11, 12 e 13, saranno resi disponibili, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel
sito web www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
6. I candidati idonei alla prova scritta di conoscenza della
lingua italiana devono, entro i venti giorni successivi alla
comunicazione di cui al comma precedente, far pervenire la
documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai fini
dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui all'allegato B.
La citata documentazione dovra' essere scansionata singolarmente in
formato «pdf» e caricata sul portale internet sulla piattaforma
«ConcorsiOnline», raggiungibile dalla sezione concorsi del sito
www.carabinieri.it area «concorsi» o digitando direttamente
l'indirizzo «https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOline2.0***RAQUO***. Il
candidato dovra' selezionare il concorso per il quale partecipa,
cliccare nuovamente sul pulsante «Presentazione domanda» «Accedi» ed
eseguire l'autenticazione mediante credenziali SPID o C.N.S. Una
volta identificato, sara' possibile trasmettere i documenti
attraverso il pulsante «Upload Documenti». I titoli da trasmettere
saranno elencati nella stessa pagina dedicata all'upload, sulla base
di quanto dichiarato nella domanda. La mancata presentazione dei
suddetti documenti nella tempistica indicata, comportera' la non
attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione
esaminatrice.

                               Art. 10 

Documenti da produrre

1. I candidati che hanno superato la prova scritta di conoscenza
della lingua italiana di cui al precedente art. 9, saranno convocati
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici,
attitudinali e alla prova orale, di cui ai successivi articoli 11, 12
e 13.
2. All'atto della presentazione alle predette prove dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme,
rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di
presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli
accertamenti psico-fisici;
b) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze (anche per
celiachia) e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato
dovra' essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla
data di presentazione;
e) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto:
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque
giorni) per le finalita' indicate nel successivo art. 11, comma 10;
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di
utero e ovaie) eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
f) per i militari in servizio dell'Arma dei carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto
rilasciato dalle infermerie competenti;
g) per i candidati ancora minorenni all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui
all'allegato F al bando, sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale;
h) elettrocardiogramma refertato;
i) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
j) esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
I certificati predetti dovranno essere effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

                               Art. 11 

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 -
Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al
servizio militare quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei
carabinieri.
L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le
modalita' previste dagli artt. 580 e 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita' previste
dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale del 4
giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le modalita'
definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del Direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici, sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli
che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti
psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 10,
comma 2, lettere b), c), d), f), g), h), i) e j) e, per le sole
candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi
necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8,
comma 2. Le candidate che, all'atto della presentazione per lo
svolgimento degli accertamenti psicofisici, non presentano il referto
di ecografia pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione, saranno
escluse dal concorso.
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all'art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j) e,
per le sole candidate anche e) del referto di ecografia pelvica,
anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera'
l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei
requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
3. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita
medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove
somministrate in aula);
f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali
cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere
sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni,
invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato
nell'allegato G, dovra' essere sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita',
sara' effettuato sul medesimo campione il test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si
rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F, che fa
parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, avranno
cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato
F sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilita'
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami
radiologici. Potra' essere richiesta documentazione sanitaria
relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di
nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli Allievi carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal
punto 2 delle avvertenze della direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4
giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi
di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso
cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella
direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita'
militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che
partecipa ai concorsi delle Forze armate.
6. La commissione comunichera' per iscritto al candidato l'esito
della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per coloro
i quali e' previsto;
b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermita' che siano contemplate nel
decreto ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, o
che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a
quello di cui al comma 4, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria);
3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
5) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale Maresciallo del ruolo
Ispettori dell'Arma dei carabinieri.
8. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo
consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle
istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche
per gli accertamenti psico-fisici.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori
prove concorsuali.
10. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 15. Dette candidate saranno comunque ammesse,
con riserva, a sostenere le successive prove orali. Le vincitrici dei
concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno
presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in
ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
11. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di
merito di cui al successivo art. 15. I medesimi, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova
visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato agli interessati.
12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il
pranzo) a carico dell'amministrazione.

                               Art. 12 

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti
attitudinali.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 2.
3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
sono articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati
ad acquisire gli elementi riferibili alle capacita' di ragionamento,
al carattere, alla struttura personologica e motivazionale, nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una «relazione psicologica». Alcuni test e prove citate hanno valenza
anche ai fini degli accertamenti psico-fisici (psichiatria);
Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento
anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione
psicologica». Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una
«scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio
condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in
merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di Maresciallo
dell'Arma dei carabinieri e all'assunzione delle discendenti
responsabilita', nonche' una favorevole predisposizione allo
specifico contesto militare e, in una prospettiva piu' immediata,
alla capacita' di esprimere un armonico inserimento e un'opportuna
adattabilita' al particolare contesto addestrativo della Scuola
marescialli, risultando potenzialmente in grado di manifestare un
adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
«idoneita'» o «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare
l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel
pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell'amministrazione.

                               Art. 13 

Prova orale

1. I candidati, risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali, saranno ammessi a sostenere la prova orale il giorno
lavorativo successivo a quello di conseguita idoneita' attitudinale.
Contenuto e modalita' della prova sono indicati nell'allegato C del
presente decreto.
2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 2.

                               Art. 14 

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento,
sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 15 

Graduatoria di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di
merito.
2. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi criteri
con apposito verbale, che sara' pubblicato nel sito
www.carabinieri.it nonche' nella sezione «amministrazione
trasparente» del portale www.difesa.it i titoli di merito dei soli
candidati che risulteranno idonei alla prova di conoscenza della
lingua italiana di cui al precedente art. 9. I titoli di merito
saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda
stessa.
3. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del
decreto legislativo n. 66/2010, si terra' conto dell'eventuale
possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza:
orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare,
di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor
civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore
parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'art.
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
4. La documentazione probatoria relativa ai titoli di preferenza
di cui al precedente comma, che dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione, a cura e sotto responsabilita' del candidato
interessato dovra' essere trasmessa a mezzo PEC, entro e non oltre
cinque giorni successivi alla comunicazione dell'idoneita' alla prova
scritta di conoscenza della lingua italiana, all'Ufficio concorsi e
contenzioso del Centro nazionale di selezione e reclutamento, al
seguente indirizzo: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it
5. La graduatoria finale di merito sara' formata dalla
commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti
nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana e in quella
orale, gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica e
per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati
nell'allegato B e approvata con decreto dirigenziale del Direttore
generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata nel
Giornale ufficiale della difesa e nei siti web www.carabinieri.it e
www.difesa.it Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
6. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla
frequenza dell'11° corso triennale Allievi marescialli, secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3.

                               Art. 16 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 15, commi 2 e 4 del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle Amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati
vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergera' la falsita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti. L'amministrazione puo' escludere in ogni momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.

                               Art. 17 

Ammissione al corso

1. I candidati ammessi al corso Allievi marescialli, se
provenienti:
a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli Appuntati e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) dagli Allievi carabinieri, conseguono la promozione a
Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma dei carabinieri;
c) dagli Allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la
commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con
il grado di carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al
corso, previa perdita del grado e della qualifica rivestiti,
assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le
modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari
nell'Arma stessa.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la
qualita' di Allievo.
3. I frequentatori dell'11° corso triennale Allievi marescialli:
saranno iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso
di laurea in «Scienze giuridiche della sicurezza», classe L-14,
previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri;
non potranno far valere gli eventuali esami universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo.

                               Art. 18 

Presentazione al corso

1. L'11° corso triennale Allievi marescialli, della durata di tre
anni accademici, si terra' presso la Scuola marescialli e brigadieri
dell'Arma dei carabinieri di Firenze e si svolgera' secondo le norme
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90.
2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente
art. 11, siano ancora in possesso della prescritta idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati
inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui
all'art. 15, con altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare:
il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In caso
di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella;
ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati
riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato H;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno
esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del
corso (scheda o libretto sanitario).
4. I vincitori del concorso:
senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi
presso la citata Scuola nella data e con le modalita' che saranno
rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it, nonche'
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
numero 0680982935;
di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di
test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato,
entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data
di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni),
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata
con il Servizio sanitario nazionale. In caso di positivita' del test
di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sara'
sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e l'interessata sara' rinviata
d'ufficio alla frequenza del primo corso utile;
che non si presenteranno presso la citata Scuola marescialli e
brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e
sostituiti a cura della predetta scuola, che entro i primi venti
giorni di corso, con riferimento ad eventuali dimissioni di
frequentatori, potra' procedere alle sostituzioni con altri candidati
idonei in ordine di graduatoria, tenendo conto delle riserve di posti
previste. Gli aspiranti convocati, per comprovati gravi motivi - da
rendere noti in anticipo per il tramite del competente comando
dell'Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio
nell'Arma - potranno essere autorizzati a differire la presentazione
fino a dieci giorni successivi a quello stabilito. Tuttavia, ai sensi
dell'art. 260, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i
periodi di assenza dal corso per motivi connessi al fenomeno
epidemiologico da COVID-19 non concorrono al raggiungimento dei
limiti di assenze, il cui superamento non comportera', peraltro, il
rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dal corso.
5. All'atto della presentazione coloro che non sono militari in
servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno compilare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti.
6. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare, a richiesta della Scuola marescialli e brigadieri, i
vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di
non essere iscritto presso alcuna universita'.
7. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
8. Al termine del corso di formazione di base, i militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare saranno
avviati alla frequenza di un corso integrativo specialistico della
durata non inferiore a sei mesi.

                               Art. 19 

Modalita' di designazione per la specializzazione in materia di
sicurezza
e tutela ambientale, forestale e agroalimentare

1. Durante il corso di formazione degli Allievi marescialli,
avra' luogo un ciclo di conferenze in materia di sicurezza e tutela
forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura del Comando
delle scuole dell'Arma dei carabinieri, che si avvarra' di personale
del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo
di fornire il piu' adeguato grado di informazione e di conoscenza
sulla natura della specialita' e sulle connesse future attribuzioni.
Immediatamente dopo il termine del ciclo di conferenze e comunque
entro la fine del secondo anno accademico, la Scuola marescialli e
brigadieri fissera' un termine entro cui i frequentatori dovranno
presentare la dichiarazione scritta di:
a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata all'atto
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) espressione ex post della preferenza F.A.A., qualora non
espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
2. La Scuola marescialli e brigadieri, ricevute le dichiarazioni
di cui al comma 1:
a) formera' un elenco riepilogativo, distinguendo quanti
abbiano confermato la preferenza da quelli che l'abbiano espressa ex
post;
b) redigera', sulla base dell'elenco di cui alla precedente
lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del corso
di formazione, la graduatoria per la designazione FAA, in cui
verranno inseriti:
prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda di
partecipazione al concorso, abbiano espresso, e successivamente
confermato secondo le modalita' previste dal precedente comma 1, la
volonta' di essere designati in materia F.A.A.;
successivamente, nel limite dei posti eventualmente ancora
disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la volonta'
ex post, con le medesime modalita' di cui al comma 1.
3. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 2 sono definitive
ed irretrattabili ai fini della formazione della graduatoria, della
designazione e della frequenza del corso di specializzazione.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di ripianare le
vacanze che dovessero residuare nella aliquota di cui al precedente
art. 1, comma 5, sino a conseguire la completa copertura dei posti
complessivamente disponibili, designando i frequentatori in possesso
di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e
dell'impiego in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e
agroalimentare, anche a prescindere dalle preferenze da loro
rappresentate.

                               Art. 20 

Nomina a maresciallo

1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno
accademico saranno nominati Marescialli.
2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto
legislativo n. 66/2010:
a) e' subordinata:
1) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi
delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
b) sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine
del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo;
2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa
derivare una sanzione di stato;
3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a sessanta giorni.
3. Al termine del corso formativo i conoscitori della lingua
tedesca che beneficino del punteggio incrementale loro riconosciuto
per la prova facoltativa di lingua straniera in tedesco, potranno
essere destinati quale primo impiego presso la Legione Carabinieri
Trentino-Alto Adige.

                               Art. 21 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

                               Art. 22 

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al seguente indirizzo «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it»,
preferibilmente secondo il modello in allegato I.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2021

Il Direttore generale per il personale militare: Ricca

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