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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nei ruoli
speciali del Corpo Sanitario Militare Marittimo - anno 2020.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.66 del 25/8/2020
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:20E09263
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0569500 del 31
ottobre 2019 con il quale e' stato indetto un bando di concorso per
il reclutamento di complessivi tre Guardiamarina dei ruoli speciali
nel Corpo sanitario militare marittimo;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 87, convertito con
legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e
successive disposizioni attuative;
Viste le lettere dello Stato Maggiore della Marina n. M_D STAT
0028090 del 20 aprile 2020 e n. M_D STAT 0043245 del 24 giugno 2020,
con la quale e' stato chiesto di apportare alcune modifiche al
sopracitato decreto dirigenziale;
Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 che convertito in legge, con
modificazioni il decreto-legge 19 maggio, n. 34 recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16
giugno 2020, con il quale gli e' stata attribuita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed
integrativi di bandi di concorso,

Decreta:

Art. 1

Per i motivi citati nelle premesse, le date e i calendari di
svolgimento delle prove concorsuali non ancora svolte sono annullate.
Le nuove date e i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno
rese note con le modalita' di cui all'art. 5 del decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019.

                               Art. 2 

Per i motivi citati nelle premesse, tutta la documentazione
sanitaria da produrre da parte dei candidati e scaduta per effetto
della sospensione delle procedure concorsuali, fatta eccezione del
referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi o
urine, conserva la propria validita' fino all'effettuazione delle
prove e accertamenti per i quali e' stata richiesta, salvo diverso
avviso delle commissioni per gli accertamenti psicofisici che ne
potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento.

                               Art. 3 

L'art. 5, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0569500 del 31 ottobre 2019 e' cosi' modificato:
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle
prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove orali, ecc.), e in un'area
privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale.
I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni
mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.

                               Art. 4 

L'art. 6, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0569500 del 31 ottobre 2019 e' cosi' modificato:
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di
cultura tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prova orale;
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una
Amministrazione dello Stato. I concorrenti in servizio dovranno
presentarsi presso le sedi in uniforme di servizio; coloro che non si
presenteranno in uniforme e muniti del prescritto documento di
identita' saranno segnalati ai rispettivi Comandi/Unita' per le
sanzioni disciplinari del caso.

                               Art. 5 

L'art. 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0569500 del
31 ottobre 2019 e' cosi' modificato:
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la
valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione delle
graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per l'accertamento attitudinale.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a) saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di
Vascello, presidente;
b) un numero pari di Ufficiali in servizio, di grado non
inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e
alla eventuale specialita' per cui viene indetto il concorso, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
b) due o piu' Ufficiali medici del Corpo sanitario militare
marittimo di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina
militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano
di Fregata, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del presidente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina
militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.

                               Art. 6 

L'art. 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0569500 del 31 ottobre 2019 e' cosi' modificato:
1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, con data
da stabilirsi che verra' comunicata tramite avviso sul portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (durata presunta giorni
2). La convocazione nei confronti dei concorrenti, che potra' anche
prevedere la presentazione presso altro Ente/Comando di Forza armata,
sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5,
comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato.

                               Art. 7 

L'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 e' soppresso.

                               Art. 8 

L'art. 10, comma 3, lettera b) del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 e' cosi' modificato:
referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena
sicurezza, agli esami previsti al successivo comma 4, al test di
gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato
stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta
alle prove e determinera' l'effetto indicato al successivo comma 4,
lettera b).

                               Art. 9 

L'art. 10, comma 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0569500 del 31 ottobre 2019 e' cosi' modificato:
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.

                               Art. 10 

I commi 8 e 9 dell'art. 10, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 sono soppressi.

                               Art. 11 

L'art. 11, comma 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0569500 del 31 ottobre 2019 e' cosi' sostituito:
1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale)
volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari
per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico
ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate
nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con
riferimento alla pubblicazione SMM-RESTAV-001 recante «Profili
attitudinali del personale della Marina militare», emanate
rispettivamente dal Comando Scuole della Marina militare e dallo
Stato Maggiore Marina, vigenti all'atto dell'effettuazione degli
accertamenti - si articola in specifici indicatori attitudinali per
le seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttivita' e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito
un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della
seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in
esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze
testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso
nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente
normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo».
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
5. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli
accertamenti attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive
commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di selezione
della Marina militare, al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento
Ufficiali e Sottufficiali - 2^ Sezione, viale dell'Esercito n.
180/186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di tutti i concorrenti.

                               Art. 12 

L'art. 12 «Prove di efficienza fisica» del decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 e' soppresso.

                               Art. 13 

L'art. 13 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0569500
del 31 ottobre 2019 e' cosi' sostituito:
1. I concorrenti risultati idonei saranno ammessi a sostenere
la prova orale sugli argomenti previsti dal programma riportato
nell'allegato A al presente decreto. Tale prova avra' luogo presso
l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72, la convocazione
sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5,
comma 1, sempre con le stesse modalita' riceveranno, prima dello
svolgimento della prova, una comunicazione contenente il punteggio
conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente
avra' ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.

                               Art. 14 

L'art. 14, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0569500 del 31 ottobre 2019 e' cosi' modificato:
1. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
ripartizione dei posti a concorso di cui all'art. 1 del presente
decreto, sara' formata dalla commissione esaminatrice, secondo
l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto
sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito.

                               Art. 15 

L'allegato D «PROVE DI EFFICIENZA FISICA» del decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0569500 del 31 ottobre 2019 e'
soppresso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2020

Il vice direttore generale
per il personale militare
Santella

 

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