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MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
diciassette posti di orchestrale della banda musicale della Polizia
di Stato, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1999.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.67 del 24/8/1999 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 099E6653 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 17 |
Scadenza: | 23/9/1999 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
Visto il decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l'assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Vista la legge l aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7, commi 4, 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della
Polizia di Stato e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n.
299, concernente il regolamento per l'espletamento dei concorsi per
l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto e l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1990, n. 359,
recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure
di assunzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, per la realizzazione della
parita' uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n.
259, con il quale e' stato approvato il regolamento recante i
requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli
appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato ed i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto e il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998,
concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Ritenuto di bandire un concorso per il conferimento di diciassette
posti di orchestrale in prova disponibili nel ruolo degli orchestrali
della banda musicale della Polizia di Stato;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati
e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d'esame;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il
conferimento di diciassette posti di orchestrale in prova del ruolo
degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, cosi'
suddivisi:
I Parte - Qualifica "A":
primo clarinetto piccolo mib;
primo clarinetto soprano sib solista n. 1;
prima tromba sib acuto;
primo trombone tenore;
primo flicorno tenore sib.
II Parte - Qualifica "A":
secondo clarinetto piccolo mib con l'obbligo del clarinetto piccolo
lab;
primo flicorno basso grave in fa.
II Parte - Qualifica "B":
primo clarinetto soprano sib n. 7;
primo clarinetto soprano sib n. 10;
quarto corno.
III Parte - Qualifica "A":
secondo clarinetto soprano sib n. 5;
terzo clarinetto contralto mib;
secondo flicorno basso grave in fa.
III PARTE - Qualifica "B":
secondo clarinetto soprano sib n. 8;
secondo clarinetto soprano sib n. 9;
sesto corno con l'obbligo della fila;
quarto flicorno contrabbasso sib.
I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
orchestrali in prova della banda musicale della Polizia di Stato e
verranno destinati a prestare servizio a Roma, sede della banda
musicale.
Durante il periodo di prova, i vincitori frequenteranno un corso
informativo sui servizi e sulle attivita' della Polizia di Stato,
della durata massima di trenta giorni.
Art. 2.
Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il godimento dei diritti politici;
c) avere compiuto il diciottesimo anno di eta';
d) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
e) avere l'idoneita' psico-fisica all'espletamento delle mansioni
di carattere professionale, cosi' come prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299, ed essere in
possesso dei requisiti attitudinali indicati dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
g) per i candidati di sesso maschile, essere in regola con gli
obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio
sostitutivo civile.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Art. 3.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena
detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di
sicurezza o di prevenzione.
Per difetto dei prescritti requisiti, sara' disposta l'esclusione
con decreto motivato.
Art. 4.
I candidati sono tenuti a sottoporsi, nei luoghi, giorni ed ore che
verranno loro preventivamente comunicati, agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali.
Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati in Roma da una
commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della
Polizia di Stato.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato
sara' sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali
e di laboratorio.
La visita medica dovra' accertare che i concorrenti siano dotati di
valida costituzione e funzionalita' organica e siano esenti da
infermita' o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul
servizio.
Il giudizio di idoneita' o non idoneita' espresso dalla commissione
medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato.
Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici per
coloro che fanno gia' parte dei ruoli del personale della Polizia di
Stato.
Art. 5.
I candidati riconosciuti idonei alla visita psico-fisica verranno
sottoposti, a cura di un'apposita commissione, all'accertamento delle
qualita' attitudinali, consistente nello svolgimento di test,
collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.
Il giudizio di idoneita' o non idoneita' riportato in tale
accertamento e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato.
Art. 6.
Le domande di partecipazione al concorso, esenti da imposta di
bollo ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, da
redigersi esclusivamente sugli appositi moduli Mod. 3/A S.C.P.S.,
reperibili presso le questure, dovranno essere presentati alla
questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza
entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale "Concorsi ed esami" - della Repubblica italiana.
Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile
anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati che si trovano all'estero possono inviare la domanda
alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che ne
cureranno l'invio alla questura della provincia dove i medesimi
risiedono o sono iscritti nelle liste elettorali; le questure
provvederanno a tenere contatti diretti con le suddette
rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari per quanto necessario
per l'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
1) il cognome ed il nome; le candidate coniugate devono indicare il
cognome da nubile;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) l'immunita' da condanne penali o, eventualmente, le condanne
penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) lo strumento musicale, o gli strumenti, per i quali intendono
concorrere, specificando parte e qualifica;
7) il diploma di scuola secondaria di secondo grado posseduto, con
l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui
e' stato conseguito;
8) la posizione, per i soli candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra,
di non essere stati ammessi a prestare servizio sostitutivo civile;
9) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di
moralita' e condotta nonche' le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
Le domande, sottoscritte dai candidati, dovranno, altresi',
contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno
essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e
l'impegno di comunicare tempestivamente mediante raccomandata postale
le eventuali variazioni del recapito stesso.
L'amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 7.
I candidati, inoltre, dovranno indicare nella domanda i titoli
menzionati nel successivo art. 8, allegandone la relativa
documentazione, con la specificazione dei voti o dei giudizi
riportati laddove previsti.
I documenti non sono soggetti all'imposta di bollo e dovranno
essere presentati in originale o in copia autenticata. Ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, e' consentita la produzione di semplici copie e della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la conformita' della
copia al titolo originale.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' soggetta
ad autenticazione se apposta in presenza dell'incaricato atto a
riceverla, ovvero se presentata unitamente a fotocopia non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore.
I vincitori del concorso saranno tenuti alla regolarizzazione in
bollo dei documenti presentati.
Art. 8.
Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio
statale o presso un istituto parificato): sino ad un massimo di punti
8;
titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori o
altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti): sino ad un
massimo di punti 8.
Non saranno tenuti in considerazione i certificati che non siano
rilasciati e firmati dal direttore dell'Istituto presso il quale sono
stati conseguiti.
Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 9.
I candidati riconosciuti idonei ai prescritti accertamenti
psicofisici ed attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un
idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove d'esame
nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati.
Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora
stabiliti per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per la
valutazione delle qualita' attitudinali e per sostenere le prove
d'esame verra' escluso dal concorso con decreto motivato.
Art. l0.
I candidati sostengono le seguenti prove:
A) esecuzione con lo strumento per il quale e' stato bandito il
concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno
studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione
giudicatrice fra tre proposti dal candidato;
B) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti
dalla commissione;
C) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura
fisicoacustica ed alla storia dello strumento suonato.
Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette
prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della Banda, di
uno o piu' brani, a scelta della commissione, tratti dal repertorio
lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.
Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato
dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un
punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio
complessivo di merito non inferiore a 40/50.
Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria
relativa a ciascun posto messo a concorso e' dato dalla somma della
media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e dal punteggio
attribuito nella valutazione dei titoli.
Art. 11.
Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione dei titoli, la
commissione formera', per ciascun posto messo a concorso, la
graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo
conseguito da ogni candidato.
Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso, i
candidati saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno
- Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del
personale - Servizio concorsi - entro il termine perentorio di venti
giorni, decorrenti da quello in cui avranno ricevuto l'avviso in tal
senso, i documenti in carta semplice necessari per dimostrare il
possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza a parita' di
punteggio nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia
che siano tuttora vigenti.
In luogo di tali documenti potranno essere prodotte dichiarazioni
sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20
ttobre 1998, n. 403.
I concorrenti assunti in servizio dovranno provvedere alla
regolarizzazione in bollo degli atti suddetti.
I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine
stabilito dal secondo comma del presente articolo non saranno
valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro
mezzo entro il termine medesimo.
Ai fini della compilazione delle graduatorie del concorso
costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito,
l'appartenenza alla Polizia di Stato.
Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, verranno approvate le graduatorie e dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
Art. 12.
I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale del personale - entro il termine perentorio di un
mese decorrente dal primo giorno di prevista assunzione in servizio,
i seguenti documenti, in originale, in copia autenticata o in
fotocopia con unita autodichiarazione, in forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta':
a) il titolo di studio;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) il certificato di cittadinanza italiana;
d) il certificato di godimento dei diritti politici;
e) l'estratto dell'atto di nascita.
I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare,
altresi', che gli interessati godevano del possesso dei requisiti
della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Il personale statale di ruolo dovra' presentare, nel termine di cui
al comma primo, una copia integrale dello stato matricolare ed e'
esonerato dalla presentazione di documenti indicati nello stesso
comma, alle lettere b), c), d) ed e).
Ai candidati di sesso maschile verra', altresi', richiesto il
documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di
leva.
I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge
sul bollo.
La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione di rito indicata nel presente articolo, il mancato
completamento o l'omessa regolarizzazione della stessa entro il
termine stabilito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.
Art. 13.
Le graduatorie del concorso ed i nominativi dei vincitori saranno
pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'interno.
Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" -
della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
I vincitori del concorso saranno nominati orchestrali in prova
della banda musicale della Polizia di Stato. Coloro che non si
presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine
assegnato per assumere servizio saranno dichiarati decaduti dalla
nomina.
Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi -
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' di gestione del
medesimo.
Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti per la partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale del personale - Servizio concorsi - Divisione II -
Piazza del Viminale n. 7 - Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il direttore del suddetto
ufficio centrale del personale.
Roma, 5 agosto 1999
Il capo della Polizia
direttore generale della pubblca sicurezza
Masone
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