Bando di concorso 87 vice direttori Vigili del Fuoco - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottantasette posti
nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.37 del 12/5/2020
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:20E05304
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:87
Scadenza:11/6/2020
Tags:Ingegneri Architetti

Pagina ufficiale Scarica il bando
Esercitati con i quiz

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma
1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 80,
recante le modalita' di accesso attraverso concorso pubblico alla
qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019,
n. 166 «Regolamento recante requisiti d'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n.
167 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di
eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive
di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi»;
Visto l'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni;
Vista la nota n. 5572 del 27 gennaio 2020, con la quale la
Direzione centrale per le risorse umane ha comunicato il numero dei
posti da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica di vice
direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Vista la nota n. 3154 del 27 marzo 2020 con cui, ai sensi
dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, e' stata data
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
dell'avvio della procedura concorsuale per la qualifica di vice
direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


E' indetto concorso pubblico, per esami, a ottantasette posti
nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche'
in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono
rispettivamente riservati:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, della laurea magistrale, dei titoli
abilitativi e degli altri requisiti di cui al successivo art. 2 ad
esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il
personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione
della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni
di servizio e che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione, la ferma biennale.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati
idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) eta' non superiore agli anni trentacinque.
Non e' soggetta ai limiti massimi di eta' la partecipazione al
concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
destinatario della riserva di cui all'art. 1, comma 2, lettera a);
d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio,
secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro
dell'interno 4 novembre 2019, n. 166;
e) possesso della laurea magistrale in ingegneria o
architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale,
giusta decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione del 9 luglio 2009. Sono fatte salve, ai fini
dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e
architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti
ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di
equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004. I titoli di studio conseguiti all'estero
presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono
considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli
universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa
in materia. Sara' cura del candidato specificare nella domanda di
partecipazione gli estremi del provvedimento di equiparazione o
equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del
titolo di studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato il
riconoscimento;
f) abilitazione professionale attinente ai titoli di cui alla
lettera e);
g) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenze irrevocabili di condanna per delitti non colposi
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro
che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Il requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

                               Art. 3 


Esclusione dal concorso


Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4 


Domanda di partecipazione


La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per
via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le
istruzioni ivi specificate.
Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione telematica della domanda coincida con un giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.
Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica con la
precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
personale;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) di godere dei diritti politici;
g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, primo
comma, punto e) del presente bando, precisando il corso di laurea,
l'ateneo, il luogo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il
titolo di studio sia stato conseguito all'estero presso universita' e
istituti di istruzione universitaria, il candidato deve indicare gli
estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della
richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio
conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento;
h) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione precisando l'ateneo, il luogo e la data di conseguimento;
i) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
j) di non avere riportato sentenze irrevocabili di condanna per
delitti non colposi;
k) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
m) l'eventuale possesso dei titoli valutabili a parita' di
punteggio di cui all'art. 9 del presente bando;
n) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni;
o) di essere o non essere appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
p) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1
del presente bando;
q) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di
concorso.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie
credenziali al portale dei concorsi
https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella
sezione «Il mio profilo».
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell'indirizzo
postale o di posta elettronica certificata o nel caso di mancata,
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici o di altra
natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro
dell'interno 16 aprile 2012, n. 80.
Essa e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed
e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto
delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno
non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo
decreto e' nominato per ciascun componente, un membro supplente, per
le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le
prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla commissione
con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste
nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio
nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno
di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.

                               Art. 6 


Presentazione alle prove


Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove
scritte o anche soltanto ad una di esse e' considerata rinuncia al
concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.

                               Art. 7 


Prova preselettiva


Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle
prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova
preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio 2020, nonche'
sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it sara' data
comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita'
dell'eventuale prova preselettiva o delle prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove di esame.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.
La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante
procedimenti automatizzati.
E' ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art.
8 un numero di candidati non superiore a sei volte il numero dei
posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria della
prova preselettiva, fermo restando che la votazione riportata dal
concorrente nella predetta prova non puo' essere inferiore a 6/10
(sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
La commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della
votazione riportata dai candidati.
La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e' data notizia,
con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile http://www.vigilfuoco.it dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

                               Art. 8 


Prove d'esame


Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato
su un argomento in materia di scienza e/o tecnica delle costruzioni
tra quelli specificati nell'allegato programma di esame, che
costituisce parte integrante del presente bando.
La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, su una
delle tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie:
a) elettrotecnica, impianti di distribuzione e di
utilizzazione;
b) ingegneria chimica, chimica industriale e impianti chimici;
c) macchine e meccanica applicata alle macchine;
d) idraulica e costruzioni idrauliche;
e) costruzioni civili e industriali;
f) fisica nucleare e impianti nucleari.
Gli argomenti relativi alle suddette materie sono specificati
nell'allegato programma di esame, che costituisce parte integrante
del presente bando.
Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che hanno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore
a 21/30 (ventuno/trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie e gli argomenti
oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:
a) fisica tecnica;
b) chimica;
c) meccanica;
d) elementi di legislazione sociale e norme sulla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) elementi di diritto amministrativo, costituzionale e
comunitario;
f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo;
g) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse;
h) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
Gli argomenti relativi alle suddette materie sono specificati
nell'allegato programma di esame, che costituisce parte integrante
del presente bando.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

                               Art. 9 


Titoli valutabili a parita' di punteggio


La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle
risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale.
A parita' di punteggio i titoli ammessi alla valutazione della
commissione sono, in ordine di preferenza:
a) dottorato di ricerca in ingegneria o architettura;
b) diploma di specializzazione post-universitario in ingegneria
o architettura;
c) altra laurea magistrale di cui all'art. 143, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, giusta
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione del 9 luglio 2009;
d) laurea magistrale non attinente alle funzioni del ruolo
giusta decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione del 9 luglio 2009.
I predetti titoli valutabili a parita' di punteggio devono essere
posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 10 


Formazione della graduatoria


L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito di cui
al precedente art. 9, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti
d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato di possedere titoli valutabili a parita' di punteggio e/o
titoli di preferenza, devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni, attestanti il possesso dei suddetti titoli, comprensive
degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche
necessarie.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse dai
candidati, con le modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche e integrazioni, attraverso l'utilizzo della
posta elettronica certificata personale, all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine
fara' fede la data di invio on-line dell'inoltro a mezzo posta
certificata.

                               Art. 11 


Approvazione e pubblicazione della graduatoria


Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle
categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero dell'interno sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 12 


Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale


Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente
articolo, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa
vigente, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e
attitudinale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente
bando sino alla copertura dei posti messi a concorso.
Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si
rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica di vice
direttore, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata
all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo.
E' facolta' dell'amministrazione richiedere che i candidati
esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di
visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e
di laboratorio necessari.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da
una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai
sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'interno del 16
aprile 2012, n. 80.
Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione del candidato
dal concorso.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale -
Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la
gestione dei concorsi d'accesso - Roma e trattati, anche attraverso
procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli
di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per
l'amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e
contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso, Via
Cavour 5 - 00184 Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il
diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione
dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.

                               Art. 14 


Accesso agli atti


I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente
dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II -
Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per
l'amministrazione generale.

                               Art. 15 


Norme di salvaguardia


Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 20 aprile 2020

Il Capo Dipartimento: Mulas

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