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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXIII
Ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.77 del 28/9/2007
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:07E06456
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/10/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25.3.1997 e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita',con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999,
relativo al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto rettorale
n. 1654 del 15 giugno 2007;
Vista la nota ministeriale prot. 1251 del 27.5.2007: decreto
ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 articoli 3 e 6 e decreti
ministeriali 9 agosto 2004 n. 263 e 3 novembre 2005, n. 492, avente
per oggetto: Assegnazione borse di dottorato di ricerca;
Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo,
relative al rinnovo e alle nuove istituzioni dei corsi di dottorato
di ricerca XXIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita'
della Calabria;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna del 2 luglio
2007;
Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli corsi
di dottorato avanzata dal COCOP, adunanza del 18 luglio 2007;
Vista la delibera del Senato Accademico del 10 settembre 2007 con
la quale viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca per il XXIII ciclo e la relativa ripartizione delle borse;
Viste le comunicazioni pervenute per il finanziamento di posti
aggiunti in corsi di dottorato di ricerca;
Viste le comunicazioni dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato;
Accertato che la copertura finanziaria sara' assicurata
nell'ambito della programmazione del bilancio di previsione esercizio
2008;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito presso l'Universita' della Calabria, per l'anno
accademico 2007/08, il XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Sono indetti, pertanto, pubblici concorsi, per esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati.
Per ciascun dottorato sono indicati i posti complessivi messi a
concorso, il numero delle borse di studio, la durata, il giorno,
l'ora e la sede di svolgimento delle prove, le tipologie delle prove
e le eventuali sedi consorziate. Le borse di studio per il
finanziamento di posti aggiuntivi, indicate nel presente bando,
saranno disponibili solo dopo la conclusione degli accordi in atto
con gli interessati, con l'approvazione e la sottoscrizione delle
relative convenzioni.
 
----> Vedere elenco da pag. 65 a pag. 88 <----
 
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal
successivo art. 5, il numero delle borse di studio potra' essere
aumentato a seguito di appositi finanziamenti che si rendessero
disponibili dopo l'emanazione del presente bando, purche' la relativa
convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare,
previa richiesta del collegio dei docenti, l'incremento dei posti
complessivamente messi a concorso, per un numero di posti pari
all'aumento del numero delle borse.
Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la
copertura finanziaria per tutto il periodo della borsa e stipulata
apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono il/i docenti
che mettono a disposizione propri fondi.

                               Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di
provenienza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea
conseguito prima del riordinamento didattico di cui al decreto
ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, oppure di laurea Magistrale
in seguito al riordinamento didattico di cui al decreto ministeriale
n. 270 del 22 ottobre 2004 ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso di laurea triennale.
2. I cittadini stranieri ed i candidati residenti all'estero in
possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente
alla laurea, dovranno nella domanda di partecipazione al concorso
fare espressa richiesta al collegio dei docenti di equipollenza alla
laurea del titolo di studio presentato (unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere) e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale
dichiarazione. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
«con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena
decadenza, autocertificazione del conseguito diploma di laurea,
almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la prova di
ammissione. Nel caso in cui e' prevista una valutazione dei titoli
per l'ammissione alle prove successive, il candidato dovra' aver
conseguito il diploma di laurea prima della data prefissata per la
valutazione dei titoli. Il candidato sara' tenuto a presentare, pena
decadenza, autocertificazione del conseguito diploma di laurea,
almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la valutazione
dei titoli.
5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di Dottore
di Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un corso
di dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque
usufruire di posti coperti da borsa di studio.

                               Art. 3.
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai Dottorati di Ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6 della legge 449 del 27 dicembre 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto di assegno
per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i
termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione
all'ammissione ai corsi di dottorato di cui al presente bando. In
caso di ammissione ai corsi, i posti relativi sono da annoverarsi in
soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
Dipendente pubblico
Ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 21 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico puo'
porsi in aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni immediatamente successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

                               Art. 5.
Procedure di presentazione delle domande
I candidati dovranno provvedere a:
* compilare in ogni parte la domanda per via elettronica sul
modulo reperibile sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati;> * qualora il dottorato preveda una suddivisione di borse per
campi di ricerca i candidati dovranno indicare il campo prescelto;
* compilare per via elettronica i moduli:
a) modello SCAFIS;
b) modello per l'autocertificazione del reddito.
Dopo aver compilato elettronicamente i moduli di cui sopra, il
candidato dovra' provvedere all'invio telematico.
Nel caso in cui la partecipazione al concorso prevede una
valutazione dei titoli, il candidato e' tenuto a consegnarli
all'ufficio dottorato entro la scadenza del presente bando.
La data di scadenza del presente bando e' fissata alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando. La precedura elettronica relativa alla compilazione
della domanda di partecipazione e dei moduli allegati sara'
automaticamente chiusa alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando.

                               Art. 6.
Prove di ammissione ai corsi
1. L'esame di ammissione al corso, di norma, consiste nella
valutazione dei titoli,in una eventuale prova scritta ed in una prova
orale. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
2. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
3. Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate
per ciascun corso di dottorato all'art. 1 del presente bando, hanno
valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati sono
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede, nel
giorno e nell'ora indicata. L'assenza del candidato sara' considerata
come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, sara' cura dell'amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato mediante notifica personale a
mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
Nel caso in cui l'ammissione alla prova scritta e' subordinata
alla valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi sara' pubblicato
sul sito indicato per ciascun corso di dottorato.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in
ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa Amministrazione, ai
fini di eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare
solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e
superato le due prove.
4. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta di identita'
* qualunque altro valido documento di riconoscimento.

                               Art. 7.
Commissioni giudicatrici
1. Per ciascun corso di dottorato di ricerca e' nominata dal
Rettore un'apposita commissione giudicatrice incaricata della
valutazione comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti
tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti
nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario attribuisce
al candidato fino ad massimo di 10 punti per ogni prova
3. Sono ammessi alla prova successiva soltanto i candidati che
abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella
valutazione dei titoli. Sono ammessi ala prova orale soltanto i
candidati che nella eventuale prova scritta abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30 ( pari a 7/10).
4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta anche per
via telematica, ai sensi della normativa vigente. Si intende superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30 ( pari a
7/10).
5. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova, nonche'
all'albo ufficiale dell'Universita'.
6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse per campi di ricerca, la commissione dovra' compilare distinte
graduatorie.
8. In presenza di piu' tipologie di borse (Unical ed altri Enti),
queste sono assegnate ai vincitori direttamente dalla Commissione
Esaminatrice: tale assegnazione deve essere riportata nel verbale
finale della commissione.

                               Art. 8.
Ammissione ai corsi
1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte dei
candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'ufficio competente
entro 5 giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
A corsi iniziati non e' possibile, in caso di rinuncia dei
dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga.
2. Nel caso di partecipazione a piu' corsi e di utile
collocazione in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
3. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca. I titolari di assegno di ricerca sono
ammessi in soprannumero al corso di dottorato, con le modalita' di
cui all'art. 3 e al punto 4 dell'art. 8 del presente bando.
4. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo'
porsi, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato,
in aspettativa per motivi di studio.
5. Il possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel caso
sia vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio.
6. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno
l'obbligo di sospendere la frequenza fina dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.

                               Art. 9.
Iscrizione
Ad avvenuta approvazione degli atti del concorso, i vincitori
sono d'ufficio iscritti al corso. Gli studenti vincitori sia di borsa
di studio che senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento
della tassa di iscrizione.
Al momento dell'iscrizione al corso di dottorato, lo studente
deve indicare il dipartimento di afferenza, scelto tra quelli che
hanno concorso all'istituzione del dottorato, all'interno del quale
intende svolgere la sua attivita' di ricerca .
I vincitori dovranno presentare all'Ufficio dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, entro cinque (5) giorni dalla
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, consultabile
sull'apposito sito internet dell'Area ricerca scientifica - Ufficio
dottorato, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri,
autocertificazione del diploma che ha consentito loro l'ammissione
all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle
universita' italiane;
c) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
d) copia del versamento della tassa regionale per il Diritto
allo studio di euro 86,00 c/c n. 13790878 intestato a Universita'
della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata - 87036 Rende
(Cosenza);
e) tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 4,40 c/c
n. 260893 intestato a Universita' della Calabria Esattoria Tasse
Universitarie C.da Arcavacata - 87036 Rende (Cosenza).
I bollettini di cui ai punti «d» ed «e» possono essere ritirati
presso l'Ufficio dottorato di ricerca dell'Universita' della
Calabria, in caso contrario indicare la causale.
I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della repubblica.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del
candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo punto 4 dell'articolo 10.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso.
Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno
l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.

                              Art. 10.
Borse di studio
1. Ai primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita
la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili. I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono
partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti..
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo
personale complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita,
ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di
studio il cui importo annuale e' pari a euro 10.561,54 assoggettabile
al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%. In
tal caso il pagamento complessivo di quanto dovuto deve essere
versato all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del
periodo di permanenza all'estero.
Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della
durata del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali e
ventiquattro mesi per i corsi quadriennali).
Per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei
mesi e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per
periodi di durata inferiore al semestre e' necessario solo il
consenso del coordinatore.
3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
Dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
4. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.
5. In caso di esclusione dal corso di dottorato di ricerca,la
borsa di studio viene interrotta, ed e' fatto obbligo al borsista
della restituzione dei ratei percepiti, relativi all'anno per il
quale e' stato emesso il provvedimento.

                              Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata
del dottorato, di contemporanea iscrizione a: corso di diploma,
laurea, master universitario, altro dottorato e scuole di
specializzazione. Gli iscritti ad una scuola di Specializzazione, ad
un Corso di formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca
hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per
tutta la durata del corso di dottorato.
3. La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei docenti:
* maternita'
* servizio militare ovvero servizio civile
* grave e documentata malattia
4. Su decisione motivata del Collegio dei docenti, il Rettore
puo' disporre l'esclusione dal dottorato di ricerca o la ripetizione
dell'anno, nonche' la revoca della borsa di studio,nei seguenti casi:
* giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
* attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva
autorizzazione del Collegio dei docenti;
* assenze prolungate ingiustificate;
* nei casi suddetti la borsa di studio viene revocata ed e'
fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti,
relativi all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento.
5. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e
le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la
conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato e dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa.
7. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.
8. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al
proseguimento della borsa di studio e chiedere al Collegio dei
docenti di formulare un programma per proseguire la loro attivita'
formativa fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo
superiore a quello stabilito per i corsi normali, comunque non
superiore alla durata fissata nel bando di concorso incrementata di
un anno, escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e
presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per
il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

                              Art. 12.
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Gli studenti vincitori di posti coperti o non da borsa di studio
sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio e della tassa di assicurazione
contro gli infortuni.

                              Art. 13.
Modalita' per il conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                              Art. 14.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli Studi della Calabria, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Rende, 18 settembre 2007
Il rettore: Latorre

 

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