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UNIVERSITA' DI CASSINO

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XVII
ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 20/7/2001
Ente:UNIVERSITA' DI CASSINO
Località:-
Codice atto:001E6379
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/8/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia
di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996, concernente il
nuovo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino;
Visto il decreto rettorale n. 976 del 23 ottobre 1996, pubblicato
sul supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del
30 ottobre 1996, relativo all'approvazione del testo originario del
Regolamento didattico di ateneo, con il quale e' stato approvato il
Regolamento didattico di ateneo dell'Universita' degli studi di
Cassino;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il Regolamento dell'Universita' di Cassino in materia di
dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 177 del
23 marzo 2001;
Visto il decreto rettorale n. 534 del 2 luglio 2001, relativo
all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca (XVII ciclo) presso
l'Universita' di Cassino per l'anno accademico 2001/2002;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 luglio
1999 che ha fissato il contributo per l'accesso e la frequenza degli
allievi non borsisti ai corsi di dottorato di ricerca di questa
Universita';
Vista la convenzione sottoscritta in data 26 aprile 2001 con cui
l'Istituto per lo studio delle psicoterapie - Roma con la quale
finanzia una borsa di studio relativa al corso di dottorato in
"Psicologia delle emozioni e della creativita' artistica":
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto, presso l'Universita' degli studi di Cassino, pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, per il XVII ciclo - anno accademico 2001/2002, di seguito
elencati. Per ciascun dottorato viene indicata la durata ed i posti
messi a concorso:
 
FACOLTA' LETTERE E FILOSOFIA
 
Denominazione:
1) geografia storica: posti messi a concorso quattro, borse
finanziate tre, durata anni tre;
2) scienze del testo e del libro manoscritto: posti messi a
concorso quattro, borse finanziate tre, durata anni tre;
3) studio dei testi filosofici e letterari dall'eta':
moderna all'eta' contemporanea: posti messi a concorso
quattro, borse finanziate tre, durata anni tre;
4) psicologia delle emozioni e della creativita' artistica:
posti messi a concorso quattro, borse finanziate tre di cui una
finanziata dall'Istituto per lo studio delle psicoterapie, sede
legale a Roma, durata anni tre.
 
FACOLTA' ECONOMIA
 
Denominazione:
5) direzione aziendale: posti messi a concorso quattro, borse
finanziate tre, durata anni 3.
 
FACOLTA' INGEGNERIA
 
Denominazione:
6) ingegneria elettrica e dell'informazione: posti messi a
concorso quattro, borse finanziate tre, durata anni tre;
7) ingegneria civile e meccanica: posti messi a concorso
quattro, borse finanziate tre, durata anni tre.
 
FACOLTA' GIURISPRUDENZA
 
Denominazione:
8) formazione del diritto europeo fondamenti storico-filosofici
ed evoluzione del diritto positivo: posti messi a concorso quattro,
borse finanziate tre, durata anni tre.
L'importo di ciascuna borsa e' di L. 20.450.000, al lordo delle
ritenute a carico del beneficiario.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno -
unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tuffi gli
elementi in esso richiesti.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al rettore
dell'Universita' degli studi di Cassino - Servizio affari generali
via Marconi 10 - 03043 Cassino, redatta in carta semplice secondo il
fac-simile allegato al bando al concorso, presentata direttamente o
inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente
per il tramite del servizio postale di Stato e dovra' pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena esclusione, che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara'
fede la data di acquisizione della domanda da parte dell'Universita'.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma
alla domanda stessa dovra' essere allegata, a pena d'esclusione, una
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita'.
L'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al
dottorato di ricerca nella domanda dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri deve essere indicato un recapito italiano o l'indicazione
della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di non essere stato in precedenza escluso dalla frequenza di
altri corsi di dottorato;
h) di non aver frequentato senza il conseguimento del titolo
altri corsi di dottorato;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento delle propria residenza o del recapito;
l) di allegare fotocopia semplice di documento di
riconoscimento in corso di validita'.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
L'amministrazione non riterra' valide le domande pervenute oltre
il termine predetto o non pervenute affatto, ancorche' spedite entro
la scadenza perentoria anzidetta.

                               Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Cassino, sede amministrativa del dottorato prescelto, nei locali
che verranno indicati, con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata, a coloro che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da
parte della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida;
f) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da
un notaio.

                               Art. 6.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente in materia.

                               Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
e del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame, sono
ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.

                               Art. 9.
I concorrenti che avranno superato le prove di concorso, avendo
conseguito la votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse, dovranno
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti in carta legale:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente formata;
b) diploma - documento originale - di scuola secondaria
superiore ovvero, per i comunitari e stranieri, diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
c) certificato di laurea con la relativa votazione
d) dichiarazione (in carta libera) di non iscrizione ad una
scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e,
nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
f) i cittadini comunitari devono possedere i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
delle cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza delle lingua italiana;
g) i cittadini italiani e comunitari assegnatari di borsa di
studio di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno
inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione
universitaria, autocertificazione di reddito presunto complessivo
relativo all'anno di godimento della borsa stessa.

                              Art. 10.
Ai dottorandi italiani e comunitari, con reddito annuo personale
complessivo non superiore a quindici milioni di lire, verra'
conferita nei limiti stabiliti dal precedente art. 1, ai sensi e con
le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio.
I dottorandi vincitori di borse di studio conferite
dall'Universita' su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi, stabiliti nella misura di L. 1.000.000 secondo i criteri
adottati dal consiglio di amministrazione.
Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997.
Il pagamento delle borse e' subordinato all'avvenuto accredito
dei fondi a questo ateneo. La sospensione o l'esclusione dal corso
comporta, nel caso di fruizione della borsa di studio, la
restituzione delle rate corrisposte con applicazione degli interessi
di legge.

                              Art. 11.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 12.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.

                              Art. 13.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.

                              Art. 14.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di
ricerca.

                              Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                              Art. 16.
La spesa complessiva di L. 449.900.000 gravera' sul cap. 7 "Borse
di studio dottorati di ricerca, scuole spec. e corsi perfez." art. 4
"Borse per dottorato di ricerca" E.F. 2001, nonche' sugli E.F. 2002 e
2003.
La spesa di L. 74.233.500 gravera' sul cap. 8 "Oneri
previdenziali e imposte a carico dell'Universita'" art. 30 "Oneri per
borse di studio dottorato di ricerca" E.F. 2001, nonche' sugli E.F.
2002 e 2003.
Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna
ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che ne
curera' la pubblicazione.
Cassino, 2 luglio 2001
Il rettore: Pecere

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