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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
contingente di personale dell'area statistica, fissato nel numero di
due unita', da inquadrare, in prova, nella ex ottava qualifica
funzionale - profilo professionale di funzionario statistico - area
funzionale C - posizione economica C2, per far fronte alle esigenze
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro,
per gli uffici ubicati in Roma.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 6/2/2004
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:04E00436
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/3/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al
reclutamento del personale;
Visto l'art. 70, comma 13 del suddetto decreto n. 165/2001 che
dispone l'applicazione della disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con
quanto previsto dal citato art. 35;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»
con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato
decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire
pari-opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che,
all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del 7% dei lavoratori occupati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed
Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 293 del
17 dicembre 1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del Tesoro
e del Bilancio e della Programmazione economica e riordino delle
competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997,
n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 58 dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante
le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, nonche' disposizioni in
materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7 terzo
comma della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 116 del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa
dei Dipartimenti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, e disposizioni sugli uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il
riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999 concernente
l'organizzazione dei Dipartimenti provinciali del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
l'individuazione degli uffici e funzioni di livello dirigenziali non
generale nell'ambito dei suddetti dipartimenti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 237
dell'8 ottobre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,
riguardante il regolamento recante modifiche all'organizzazione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale
n. 95 del 24 aprile 2001;
Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 2001 concernente
modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei
Dipartimenti centrali dell'ex Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica;
Visto l'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede la
possibilita' di emanare uno o piu' decreti legislativi correttivi o
modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi
dell'art. 11, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivi
modificazioni;
Visto il decreto legge 6 settembre 2002, n. 194 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;
Visto il decreto legislativo del 3 luglio 2003, n. 173
concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale e'
stato istituito il ruolo unico del personale dell'ex Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 10 aprile 2001 con il quale sono state rimodulate le dotazioni
organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del
personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Vista la Circolare n. 69 del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato concernente l'individuazione
degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli uffici centrali
del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «il regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.
concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 giugno
2003 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio
normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 nonche' l'insieme
dei C.C.N.L. relativo al processo di privatizzazione del citato
personale;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed in particolare l'art. 18;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare,
l'art. 55 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001);
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2002);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2003);
Vista la nota n. 95554 del 18 dicembre 2002, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica la richiesta di autorizzazione
ad avviare alcune procedure di reclutamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
n. 84 - del 10 aprile 2003, con il quale il Ministero dell'economia e
delle finanze e' stato autorizzato ad avviare le procedure
concorsuali per il reclutamento di personale da inquadrare in vari
profili nella ex ottava qualifica funzionale;
Vista la nota n. 25121 del 1° aprile 2003, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica Ufficio P.P.A. - la richiesta di
autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali qualora non vi sia
personale da trasferire secondo procedure di mobilita' ai sensi della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la nota n. 2081/9/SP del 9 maggio 2003, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica Ufficio P.P.A. servizio mobilita' ha comunicato di non avere
allo stato personale da assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001:
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, tra gli
altri, di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente di personale dell'area statistica,
fissato nel numero di due unita', da inquadrare, in prova, nella ex
ottava qualifica funzionale nel profilo professionale di funzionario
statistico - Area funzionale C - posizione economica C2, per far
fronte alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei
servizi del tesoro, per gli uffici ubicati in Roma;
Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del
concorso saranno subordinate a successive autorizzazioni concesse,
con appositi decreti del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Considerato, infine, che i vincitori del concorso potranno
frequentare apposito corso teorico-pratico, sulla base di programmi
definiti dall'amministrazione;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente di personale dell'area statistica,
fissato nel numero di due unita', da inquadrare, in prova, nella ex
ottava qualifica funzionale profilo professionale di funzionario
statistico - Area funzionale C - posizione economica C2, per far
fronte alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei
servizi del tesoro, per gli uffici ubicati in Roma.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della funzione
pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale procedura verra' espletata nel rispetto delle disposizioni
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e nei limiti stabiliti per la
rispettiva complessiva quota d'obbligo.
Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in
effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
Gli aspiranti di cui al precedente comma 3 devono essere in
possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2,
lettera c) del presente bando.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui al
citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
c) diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche, in
scienze statistiche ed attuariali e in scienze statistiche ed
economiche o altro diploma di laurea dichiarato equipollente con
apposito provvedimento normativo. Si ritengono equivalenti ai
suddetti titoli quelli di primo livello denominati laurea (L)
previsti dall'art. 3 del regolamento ministeriale n. 509/1999,
appartenenti alla classe delle scienze statistiche.
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di
studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti
disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la
riconosca.
d) Idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
e) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
f) Adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della
vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda. Termini e modalita'.
 
Il candidato dovra' produrre apposita domanda di ammissione al
concorso redatta su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo
allegato al presente bando (Allegato A), reperibile anche sul sito
Internet del Ministero dell'economia e delle finanze: www.tesoro.it.> La domanda dovra' essere indirizzata al Ministero dell'economia e
delle finanze, dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi del tesoro servizio centrale del personale
Ufficio V, via XX settembre n. 97 - 00187 Roma e presentata
direttamente al predetto dipartimento o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro
il termine perentorio di giorni trenta, compresi i giorni festivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Oltre la data di scadenza dei termini, non e' ammessa la
regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati, che
abbiano omesso totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione;
nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica, n. 445/2000.
La data di presentazione delle domande e' stabilita:
in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale dell'amministrazione addetto al
ricevimento;
in caso di spedizione per raccomandata con avviso di
ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare,
nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il
nome);
b) la data ed il luogo di nascita e di residenza;
c) codice fiscale;
d) di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
e) il luogo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonche' i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando,
in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato; la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui
e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti
qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi vigente normativa contrattuale, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto
individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti
falsi;
k) il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di
handicap dovra' corredare la domanda di partecipazione al concorso
con una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
ne specifichi gli elementi essenziali al fine di consentire
all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) di conoscere la lingua inglese;
m) di conoscere gli elementi di base dell'informatica, dei
strumenti di personal computing, utilizzo di Internet e posta
elettronica;
n) l'eventuale diritto alla riserva dei posti prevista dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto lavoratore disabile iscritto
nell'elenco di cui all'art. 8 comma 2 della stessa legge, nonche' gli
eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere, a parita' di
punteggio, nella formazione della graduatoria di merito, cosi' come
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 1994, successivamente modificato ed integrato dai decreti
legislativi 1 dicembre 1997, n. 468 e 31 marzo 1998, n. 80; in caso
di mancata dichiarazione in tal senso non vi sara' ammissione al
beneficio;
o) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i candidati non italiani);
p) di essere disposti, in caso di assunzione, a prestare
servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione generale del
personale e dei servizi del tesoro - Roma;
q) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento
postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si
desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.
Alla domanda dovra' essere allegato un curriculum, redatto in
lingua italiana, datato e debitamente firmato contenente l'elenco
dettagliato di tutti i titoli di formazione professionale e di
servizio che il candidato ritiene utile produrre ai fini della
valutazione.
I titoli professionali e di cultura potranno non essere
presentati in originale o in copia autenticata qualora gli stessi
siano in possesso di un altro soggetto pubblico.
I suddetti titoli dovranno essere presentati il giorno successivo
all'espletamento delle due prove scritte presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro, Servizio centrale
del personale Ufficio V, scala B, secondo piano, stanza 2194 - via
XX settembre n. 97 - 00187 Roma.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato ne' per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Il candidato deve, altresi', dichiarare di essere a conoscenza:
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi
di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso
saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi
decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero
della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle
finanze.
L'aspirante, infine, dovra' esprimere il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                               Art. 4.
 
Restituzione dei titoli
 
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al successivo
art. 9, i candidati possono chiedere all'Ufficio del Ministero presso
il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso, la
restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e
delle pubblicazioni presentate.

                               Art. 5.
 
Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso
 
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'art. 3 secondo comma - del presente bando;
b) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
c) le domande spedite oltre il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e pervenute
oltre il termine di sessanta giorni dalla citata pubblicazione.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in
possesso di uno o piu' tra i requisiti indicati all'art. 2 del
presente bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura del concorso ove venga accertata la
mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la
spedizione delle domande di partecipazione.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
Con successivo provvedimento, in armonia con quanto disposto
dall'art. 35, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sara' nominata la Commissione esaminatrice, garantendo il
rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla
normativa vigente e sara' cosi' formata: da un consigliere di Stato o
da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o
da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e
da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del
concorso scelti tra funzionari dell'amministrazione, docenti ed
estranei alla medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da
un funzionario appartenente alla ex ottava qualifica funzionale o, in
carenza, da un impiegato della ex settima qualifica funzionale.

                               Art. 7.
 
Programma e diario delle prove d'esame
 
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio
interdisciplinare e saranno diretti ad accertare il possesso di una
adeguata cultura statistica ed economica di base ed a valutare la
maturita' di pensiero e la capacita' di giudizio del candidato.
La prima prova scritta sara' basata su una serie di quesiti a
risposta sintetica mentre la seconda sara' a contenuto
teorico-pratico. Entrambe le prove, la cui durata sara' stabilita
dalla commissione esaminatrice, saranno mirate all'accertamento della
conoscenza delle seguenti materie: statistica economica, calcolo
delle probabilita', ricerca operativa, diritto amministrativo,
organizzazione aziendale e analisi e contabilita' dei costi.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande molto
elevato, le prove di esame potranno essere precedute da una prova
preselettiva, che consistera' in una serie di domande a risposta
multipla su argomenti di cultura generale nonche' sulle stesse
materie oggetto delle prove scritte.
Per l'espletamento della prova preselettiva nonche' della prima
prova scritta l'amministrazione potra' avvalersi di aziende
specializzate in selezione di personale.
Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
nonche' sulle seguenti:
ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze;
elementi di base di informatica, conoscenza di strumenti di
personal computing (word processor foglio di calcolo elettronico),
utilizzo di Internet e della posta elettronica;
conoscenza della lingua inglese.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 14 maggio 2004 verra' dato avviso
della sede e della data di svolgimento della eventuale prova
preselettiva e/o delle prove scritte.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'assenza dalle suddette prove scritte comporta l'esclusione dal
concorso, qualunque ne sia la causa.
Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a
sostenere le prove dovranno esibire un idoneo documento di
riconoscimento, in corso di validita'.
Per l'espletamento delle prove scritte i concorrenti non potranno
portare con se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre
pubblicazioni di alcun tipo ne' potranno portare borse o simili,
capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni
caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di
sorveglianza, il quale provvedera' a restituirle al termine delle
stesse, senza, peraltro, assumere alcuna responsabilita'.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi
di legge non commentati. Durante lo svolgimento delle prove i
candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo, pena
l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
Il colloquio interdisciplinare avra' luogo a Roma e si svolgera'
in un'aula idonea ad assicurare la partecipazione del pubblico.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi.
I candidati ammessi al colloquio interdisciplinare saranno
avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno
sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente
comunicato il voto riportato nella valutazione dei titoli ed il voto
riportato in ciascuna prova scritta.
Il suddetto colloquio si intendera' superato se i candidati
avranno ottenuto la votazione di almeno ventuno trentesimi.
La votazione complessiva sara' data dalla somma del voto
conseguito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti
ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.

                               Art. 8.
 
Valutazione dei titoli
 
La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa individuazione
dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30.
La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire
ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo
conto dell'attinenza degli stessi con il profilo professionale da
conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:
a) titoli accademici e di studio fino a punti 4;
b) pubblicazioni, titoli scientifici e attestati rilasciati
anche a seguito di frequenza a corsi di formazione fino a punti 2;
c) Attivita' professionali e di studio fino a punti 4.

                               Art. 9.
 
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e
pubblicazione della graduatoria di merito
 
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo,
l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di
partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze
indicati dagli stessi.
La graduatoria di merito, formulata dalla relativa commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva, di cui all'art. 5 del presente bando, conseguita da
ciascun candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto
dei titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, nonche' dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, integrato dal decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, tenendo presente che se, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due
o piu' candidati si classificheranno nella stessa posizione, sara'
preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi del nono comma
dell'art. 1 della legge n. 191 del 1998.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria, ferma restando la riserva di legge specificata
all'art. 1 del presente bando di concorso.
La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto
ministeriale e successivamente pubblicata nel bollettino ufficiale
del Ministero dell'economia e delle finanze.
Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
La graduatoria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in materia, rimarra' efficace per ventiquattro mesi, a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta pubblicazione della graduatoria nel bollettino ufficiale del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
 
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3 secondo comma del presente bando, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento
dell'apposita comunicazione, un certificato medico, rilasciato
dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; qualora il
candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il
certificato medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione
stessa menomi l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira.
La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.

                              Art. 11.
 
Assunzione in servizio
 
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso verranno
subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite
autorizzazioni concesse con decreti del Presidente della Repubblica.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno
in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione di cui al precedente art. 7, dovranno stipulare
apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita'
previste dalla normativa contrattuale.
I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal presente bando saranno assunti a
tempo indeterminato ed inquadrati nell'ex ottava qualifica funzionale
- profilo professionale di funzionario statistico - area funzionale C
- posizione economica C2 - del ruolo unico del personale dell'ex
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
potranno frequentare apposito corso teorico-pratico di intensita' e
durata definite dall'amministrazione.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, che non
puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
Il periodo di prova potra' coincidere con il corso
teorico-pratico di cui al presente articolo.

                              Art. 12.
 
Accesso agli atti del concorso
 
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
servizio centrale del personale - per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 14 della citata
legge n. 675/1996 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento degli affari
generali, del personale e dei servizi del tesoro servizio centrale
del personale.

                              Art. 14.
 
Norme di salvaguardia
 
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per
l'amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previgenti.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2004
Il capo del dipartimento: Del Bufalo
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi
entro il termine perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla
data di pubblicazione.

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