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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
sei sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo sanitario dell'Esercito, riservato ai laureati in psicologia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 5/8/2011
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:1E004276
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/9/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono
causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2011);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il titolo II
del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale
militare e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», come modificato e integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il
reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze annate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'
determinanti l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso straordinario per
il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 6 (sei) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di 1 (uno)
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti
in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
1. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso di cui al precedente art. 1possono partecipare i
concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art.
3, comma 1:
a) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano al limite di eta' sopraindicato;
b) sono cittadini italiani;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
e) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15,
punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (ora art. 636, comma 1 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) a meno che decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo,
secondo le norme previste per il servizio di leva, hanno presentato
apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio
civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) sono in possesso della laurea specialistica in psicologia e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale al
servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le
modalita' prescritte dai successivi articoli 9 e 10, comunque entro
la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 13;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, ad
eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), devono essere
mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio
permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.

                               Art. 3 


Domande di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso di cui all'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto, deve
essere:
a) compilata e inviata con modalita' on-line - fatti salvi i
casi previsti dalla successiva lettera b), nonche' dai successivi
commi 2 e 3 - attraverso il sito www.difesa.it/concorsi e il sito
www.esercito.difesa.it entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, seguendo le
istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema
automatizzato. Terminata la compilazione on-line della domanda, il
candidato ricevera' automaticamente, all'indirizzo di posta
elettronica indicato, la notifica di acquisizione della stessa da
parte del sistema informatico del Ministero della difesa. Le predette
domande compilate e presentate on-line saranno stampate e fatte
sottoscrivere a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari il
giorno di effettuazione della prova scritta di cultura generale.
Il concorrente procedera' al confronto dei dati dichiarati nella
domanda compilata con la procedura on-line con quelli contenuti nella
copia cartacea in suo possesso e, in caso di difformita' degli
stessi, ai fini concorsuali, si terra' conto esclusivamente di quanto
dichiarato in quest'ultima domanda. Nel caso in cui non sia possibile
accedere alla procedura on-line, il sistema automatizzato provvedera'
ad informare il candidato della temporanea indisponibilita' del
servizio con l'invito a riprovare in un secondo momento;
b) compilata sul modulo di cui al citato allegato A, in caso di
indisponibilita' di sistemi informatici ovvero qualora il sistema
automatizzato dia informazione di un'avaria permanente della
procedura on-line. La domanda dovra' essere firmata per esteso dal
candidato che, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' allegare
la copia di un documento di identita' in corso di validita'. La
domanda, cosi' perfezionata, dovra' essere spedita entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale (a tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale
accettante), esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari - viale
Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno. Se il trentesimo giorno e' festivo, il
termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non
festivo, secondo quanto disposto dall'art. 155 del codice di
procedura civile.
2. I candidati residenti all'estero o che si trovano all'estero
per motivi diversi possono presentare la domanda, in caso di
indisponibilita' di sistemi informatici ovvero qualora il sistema
automatizzato dia informazione di un'avaria permanente della
procedura on-line, entro i termini indicati nel precedente comma 1,
lettera b), all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera'
l'inoltro al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari con la
massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita' diplomatica o consolare.
3. I militari in servizio impiegati all'estero, se
impossibilitati ad inviare la domanda con procedura on-line di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono presentare, entro gli stessi
termini prima indicati nel precedente comma 1, lettera b), la domanda
di partecipazione al comando di appartenenza che provvedera'
all'inoltro della stessa al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole
militari entro il terzo giorno successivo con il mezzo piu' celere,
dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tal caso
per la data di presentazione fa fede quella di assunzione a
protocollo del comando ricevente.
4. I concorrenti hanno, comunque, l'obbligo di consegnare, se in
servizio, al comando di appartenenza ovvero, se in congedo, al Centro
documentale dell'Esercito (ex distretto militare) o ai Dipartimenti
militari marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni
territoriali del personale della Regione aerea competenti per
territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, in relazione
alla Forza armata di appartenenza ed alla propria residenza, entro
tre giorni dall'invio della domanda di partecipazione al concorso,
copia del modello inoltrato on-line e stampato, ovvero copia della
domanda spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
unitamente alla copia della relativa ricevuta postale di
accettazione. Il comando provvedera' agli adempimenti previsti al
successivo art. 4.
5. Con l'invio della domanda on-line, o con la sottoscrizione e
l'invio della stessa in caso di spedizione a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la responsabilita' penale ed amministrativa circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le variazioni e/o le integrazioni riguardanti i dati
anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda
di partecipazione al concorso saranno ritenute valide solo se
effettuate perentoriamente non oltre la data di scadenza del termine
di presentazione della stessa e, ferme restando le procedure previste
dal sistema di presentazione on-line (secondo le istruzioni indicate
dal sistema automatizzato), dovranno essere tempestivamente
comunicate al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari
all'indirizzo sopra indicato a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o messaggio di posta elettronica
(casegraccascumil@ceselna.difesa.it), ovvero a mezzo fax al numero
0742/342208, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e
corredata da copia fotostatica di un documento di identita' in corso
di validita'. Per eventuali problematiche i candidati potranno
contattare l'utenza telefonica numero 0742/357814. L'Amministrazione
non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti
da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito,
da ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di
convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili
a proprie inadempienze o a cause di forza maggiore. Al Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito e' riservata la
facolta' di far regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 4 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso
di validita'.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al
successivo art. 13, comma 2 (presumibilmente entro la fine di
dicembre 2011), tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia
comportato ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' psicofisica - dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti dal precedente comma 1.
3. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno
incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il
periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti stessi.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di
merito;
b) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) commissione per gli accertamenti sanitari;
d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a brigadiere
generale in servizio, presidente;
b) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a tenente colonnello, specialista in psichiatria, membro;
c) un ufficiale del Corpo sanitario in servizio permanente
laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale,
membro;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a
maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica,
membri;
c) un capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a maggiore, membri. Detta commissione si avvarra' del
supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici
specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a brigadiere
generale in servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo.
6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
b) un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro;
c) un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
laureato in psicologia, membro;
d) un capitano in servizio permanente, segretario senza diritto a
voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del
presente articolo.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito.

                               Art. 6 


Prove scritte


1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad
accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualita', di
educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, della
lingua inglese, nonche' della normativa di interesse delle Forze
armate, il cui programma e' riportato nell'allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei
quesiti (dei quali il 50% di cultura generale - compresi 10 di lingua
inglese - e il 50% di cultura militare) e la durata massima della
prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 5, comma 2 e comunicati ai concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di sei ore, di un
tema su argomenti tratti dal programma riportato nel gia' citato
allegato B al presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle
09.30, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2 -
Foligno, secondo il seguente calendario:
a) 12 settembre 2011, prova scritta di cultura generale;
b) 13 settembre 2011, prova scritta di cultura
tecnico-professionale.
Eventuale modificazione della sede di svolgimento di dette prove
sara' resa nota nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 6 settembre 2011. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 6 settembre 2011 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata la mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede
prevista almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della
prova nei giorni prescritti, muniti di carta d'identita' o di altro
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' di copia della
domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della
raccomandata se presentata con le modalita' previste dall'art. 3,
comma 1, lettera b) del presente decreto. Gli stessi, inoltre,
potranno consegnare alla commissione esaminatrice, anche sotto forma
di autocertificazione, copia dei documenti attestanti il possesso dei
titoli di merito di cui all'art. 7 del bando, gia' dichiarati nella
domanda di partecipazione.
Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara'
loro fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale e
militare sara' effettuata subito dopo il termine della stessa con
l'ausilio di sistemi informatizzati. I risultati verranno resi noti
dalla commissione appena terminate le relative operazioni.
Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte fornite. Per
essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale, di cui al precedente comma 1, lettera b), i
concorrenti dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per
cento dei quesiti posti. In tal caso ad essi verra' attribuito il
punteggio di 18/30.
L'esito della prova scritta di cultura generale e militare sara'
reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata
indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede di
esame verranno affissi in bacheca due elenchi: uno degli idonei e
l'altro degli inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito
dopo la comunicazione scritta riportante il voto conseguito alla
prova, rilasciandone ricevuta.
Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira'
notifica dell'esito della prova.
4. I concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad
eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto. I concorrenti
assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Anche per quanto concerne le modalita' di svolgimento di tale
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta
prova.
I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura tecnico-professionale non riceveranno comunicazione del
mancato superamento di detta prova, ma potranno richiedere
informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 45° giorno
successivo alla data di svolgimento della prova al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06/517051012 ovvero consultare il sito «www.persomil.difesa.it».

                               Art. 7 


Valutazione dei titoli di merito


1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 5,
comma 2, procedera' a valutare i titoli di merito dei concorrenti che
abbiano sostenuto la prova scritta di cultura tecnico-professionale
del concorso, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati
dichiarati nelle domande medesime con le modalita' indicate nel
precedente art. 3. La valutazione dei titoli di merito avverra' prima
della correzione della prova scritta di cultura tecnico-professionale
e il relativo esito sara' comunicato agli interessati prima
dell'effettuazione della prova orale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30, cosi' ripartiti:
a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato:
fino ad un massimo di punti 2/30;
b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa presso strutture pubbliche o private: fino ad un massimo di
punti 2/30;
c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al
concorso:
1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1/30;
2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5/30;
d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 1/30;
e) corsi post-lauream di formazione in tecniche di
psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti
2/30;
f) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno
un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle
organizzazioni: fino ad un massimo di punti 2/30.

                               Art. 8 


Prove di efficienza fisica


1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti
sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel periodo di
ottobre-novembre 2011, presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno nei giorni che saranno resi noti
agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. Al fine di
garantire l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa,
tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica (e-mail).
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, potranno usufruire
di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. I
medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica di
tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il
documento dovra' avere validita' annuale con scadenza 31 dicembre
2011. La mancata presentazione di tale certificato determinera'
l'esclusione dal concorso;
b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da
quella di convocazione agli accertamenti sanitari da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale attestante la recente effettuazione
dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
c) qualora ne siano gia' in possesso, esame radiografico del
torace in due proiezioni con relativo referto effettuato entro i sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici
(solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica,
l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di
selezione);
d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non
oltre tre mesi dalla data di presentazione agli accertamenti
sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia conforme. I soli
concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni
dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il certificato
anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico
attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi,
rilasciati da strutture sanitarie pubbliche.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i tre mesi
precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di
detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal
concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di
presentazione alle prove medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di
gravidanza saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami
previsti al successivo art. 9, comma 2 al test di gravidanza, che
escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo
art. 9, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento
della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia
per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso
femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali
prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e
per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il
medesimo allegato D contiene disposizioni circa i comportamenti che
dovranno tenere i' concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi
di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio incrementale. In tal caso i
concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi
facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato
nel gia' citato allegato D al presente decreto.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al successivo art. 9, comma 3;
c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato allegato D al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 13.

                               Art. 9 


Accertamenti sanitari


1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente
art. 5, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione
generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive
modifiche ed integrazioni, impartite per l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici:
a) statura non inferiore a m 1,65, se di sesso maschile, e a m
1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato
mediante visita oculistica;
c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore a quattro metri dall'altro, ovvero ad almeno sei metri di
distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
d) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone, benzodiazepine ed
altri. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
l) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per
conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente ad indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato E.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari
procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione generale
per il personale militare che, con provvedimento motivato, escludera'
il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando di concorso.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:


 
PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 2 2 2 2 2 2 2 2
 


Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5.
Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano
previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo;
d) imperfezioni ed infermita' che seppur non contemplate nelle
precedenti lettere, risultano comunque incompatibili con il
successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del profilo
sanitario di cui al precedente comma 5;
b) «inidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione
della causa di inidoneita'.
I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il
recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che
non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista
idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far
pervenire al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari - viale
Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax
(numero 0742/342208), specifica istanza, corredata da idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza
di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 5 che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra' gli
interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il
giudizio definitivo.
9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, da parte del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, la relativa comunicazione formale.
11. I concorrenti dichiarati «inidonei» anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato
saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 10 


Accertamento attitudinale


1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti
giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 9,
comma 8, saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario dell'Esercito.
2. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 6, secondo
le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore dell'Esercito,
attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario
informativo) ed una intervista di selezione individuale valutera' le
seguenti aree di indagine:
a) area dell'adattabilita' al contesto militare;
b) area relazionale (dimensione interpersonale);
c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale);
d) area emozionale (dimensione intrapersonale).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto
concorsi Accademia e Scuole militari, entro il terzo giorno dalla
data di conclusione degli stessi.

                               Art. 11 


Prova orale


1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato allegato B al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel
giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata, telegramma o messaggio di posta elettronica
(presumibilmente nel periodo novembre-dicembre 2011).
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo hanno
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la
francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita'
riportate nel gia' citato allegato B. Tale prova facoltativa si
svolgera' contestualmente alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

                               Art. 12 


Spese di viaggio e licenza


1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti dall'art. 4 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto
dall'art. 8, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei
concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 4 del presente
decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 13 


Graduatoria di merito


1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera. La graduatoria di merito sara' approvata con
decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei
carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. A parita' di merito, si terra' conto dei titoli di
preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nelle
domande di partecipazione al concorso in apposita dichiarazione
sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di
preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il
concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel giornale ufficiale della difesa. Della pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro
titolo informativo, nel sito «www.persomil.difesa.it».

                               Art. 14 


Nomina


1. I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti
per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del
superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al
corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque,
decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno
effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso
applicativo.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 13,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso.
Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.
1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso
successivo.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.

                               Art. 15 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del
casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emerge la falsita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione mendace.

                               Art. 16 


Esclusioni


1. La Direzione generale per il personale militare potra', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti viene accertato dopo la nomina.

                               Art. 17 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti dal Centro di selezione e reclutamento dell'Esercito -
Reparto concorsi Accademia e Scuole militari per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente
nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere
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2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale del personale militare, titolare del trattamento
che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del
trattamento dei dati personali:
a) il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito;
b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 3,
comma 4;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2011

Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio

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