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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta
per esami al grado di Primo Maresciallo riservato ai Marescialli Capo
dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/2007
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:07E05745
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/10/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato
giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, recante norme in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze Armate;
Vista la legge 27 luglio 2004, n. 186, recante, fra l'altro,
norme per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge del 29 marzo 2007, n. 38, concernente la
partecipazione militare italiana alle missioni internazionali, con
particolare riferimento all'art. 4, comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante norme per la disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 maggio 1996, recante la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile
1996, che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 196/95, le modalita' e le procedure di
valutazione per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di Primo Maresciallo;
Visto il decreto dirigenziale n. 3289 del 19 ottobre 2006, con il
quale e' stato fissato per l'anno 2006 in settantasette unita' il
numero delle promozioni da conferire nel grado di Primo Maresciallo
dell'Esercito mediante concorso;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso
per titoli di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 196/95 e secondo quanto previsto dalla tabella B/3
allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006
concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione
generale per il Personale Militare, per il quale il piu' anziano dei
vice direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore
civile, sostituisce il direttore generale in caso di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;
Decreta:
Art. 1.
 
Requisiti
 
E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo
riservato ai Marescialli Capo dell'Esercito che abbiano almeno
quattro anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2006 e
che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
a) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a «superiore
alla media» o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti
alternativi per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a
misure restrittive della liberta' personale;
e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Inoltre, i requisiti previsti alle
lettere c), d) ed e), accertati secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
3. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a non
piu' di due volte.

                               Art. 2.
 
Posti a concorso
 
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 38, comma 3, del
d.lgs. n. 196/95, il numero delle promozioni da conferire a scelta
per esami per l'anno 2006 e' di settantasette unita'.
2. Le promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1° gennaio 2006.
3. I Marescialli Capo promossi al grado di Primo Maresciallo
tramite il concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel
ruolo, i Marescialli Capo promossi al precitato grado apicale con
l'aliquota di avanzamento a scelta definita al 31 dicembre 2005.

                               Art. 3.
 
Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al
concorso
 
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema in allegato «A», devono essere indirizzate al
Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale Militare
II Reparto - 6ª Divisione - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma
Cecchignola, e presentate al comando o ente dal quale gli interessati
dipendono, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La Direzione generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria della domanda
 
1. I comandi interessati devono istruire le domande provvedendo
a:
a. controllarne, in via preliminare, la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello di cui al citato allegato «A» al presente decreto;
b. certificare la data di presentazione, apponendo, negli
appositi spazi a tergo del documento, il timbro dell'ente, la data ed
il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande al visto del
comandante. Le domande presentate fuori termine dovranno essere
inviate ugualmente alla Direzione generale per il Personale Militare,
che provvedera', con provvedimento motivato, all'esclusione degli
interessati dalla partecipazione al concorso. In tale ipotesi il
comandante dell'ente dovra' menzionare, in calce alla domanda, che la
stessa e' stata presentata fuori termine. Di seguito ai dati relativi
al protocollo dell'istanza, inoltre, dovra' essere apposta, a cura
del comandante dell'ente, la dichiarazione di possesso dei requisiti
di partecipazione, previsti dall'art. 1 del bando di concorso
(fac-simile in annesso «1» all'allegato «A»);
c. far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche
l'apposito documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
di cui al precedente art. 3, comma 1, e redatto per «partecipazione
all'11° concorso per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo»;
d. custodire copia integrale autenticata del foglio matricolare
dei candidati, parificato alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, secondo le
modalita' previste per il caso di trasferimento, in tutti i singoli
specchi, compresi quelli in cui non risulti trascritta alcuna
variazione, mediante apposizione della data, del bollo e della firma
dell'ufficiale addetto alla matricola. Quest'ultimo dovra'
certificare, con dichiarazione da apporre sull'ultima pagina della
copia in parola, la conformita' del documento medesimo all'originale
custodito, nonche' il suo aggiornamento alla suddetta data. Detta
copia, altresi', dovra' essere firmata dall'interessato, per presa
visione;
e. far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Direzione generale per il Personale Militare - II
Reparto - 6ª Divisione - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito n. 186 -
00143 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, l'originale di tutte le domande
registrate a protocollo;
f. trasmettere alla Direzione generale per il Personale
Militare - II Reparto - 6ª Divisione - 2ª Sezione, limitatamente ai
nominativi del personale militare risultato idoneo alle prove
scritte, la copia integrale autenticata del foglio matricolare e il
libretto personale completo ed aggiornato in tutte le sue parti
(ovvero copia autenticata di questo, ove non vi sia disponibilita'
dell'originale), corredato della dichiarazione di completezza,
sottoscritta dall'interessato. La trasmissione dei detti documenti
dovra' avvenire entro il termine perentorio di sette giorni dalla
data dell'avvenuta ricezione dell'elenco nominativo del personale
sopra indicato che verra' diramato a cura della Direzione generale
per il Personale Militare - II Reparto 6ª Divisione, al termine della
fase dell'iter concorsuale relativo alla correzione delle prove
scritte;
g. custodire la 2ª copia della domanda;
h. informare telegraficamente la Direzione generale per il
Personale Militare - II Reparto - 6ª Divisione di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettere c), d),
e) e di altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di due test,
il primo composto da n. 60 domande a risposta multipla suggerita su
argomenti di cultura generale e il secondo da n. 30 domande a
risposta libera su materie professionali, secondo il programma in
allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto.
La documentazione necessaria alla preparazione al test su materie
professionali sara' disponibile sul sito EI-NET dell'Esercito
(http://www.sme.esercito.difesa.it/ alla pagina documenti disponibili
del Reparto affari giuridici ed economici del personale).
2. Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell'ora e nelle sedi che
saranno indicati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del 30 ottobre 2007. La pubblicazione di cui sopra
avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
La stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - potra'
contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione
suddetta nonche' eventuali comunicazioni riguardanti il bando di
concorso.
3. I candidati ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare alle prove d'esame di
cui al presente articolo. Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a
presentarsi alle prove, almeno trenta minuti prima dell'orario che
sara' indicato per lo svolgimento delle prove d'esame, senza
attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando l'uniforme
ordinaria. Gli stessi, all'atto della presentazione presso l'aula ove
si svolgeranno le prove d'esame, dovranno esibire un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, munito
di fotografia ed in corso di validita'. I candidati, inoltre,
dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro indelebile
di colore nero.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile
esclusione dal concorso.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
4. Durante lo svolgimento delle prove, ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico
e/o informatico.
Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
componente della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno
essere posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. Il candidato che contravvenga alle
disposizioni dei commi precedenti o che risulti abbia copiato in
tutto o in parte le prove d'esame, e' escluso dal concorso. La
commissione esaminatrice e il comitato di vigilanza curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno la facolta' di
adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
5. Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame
in quanto impegnati nelle missioni internazionali di cui alla legge
29 marzo 2007, n. 38, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13
del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito in legge 27
febbraio 2002, n. 15.

                               Art. 6.
 
Commissione d'esame
 
1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
presidente: un Generale di Brigata (o grado corrispondente) o
Colonnello dell'Esercito;
membri: tre Ufficiali Superiori dell'Esercito in servizio
permanente;
membro: il Primo Maresciallo dell'Esercito piu' anziano in
ruolo, non facente parte, come titolare o sostituto, della
commissione di avanzamento;
segretario (senza diritto di voto): un Ufficiale inferiore
dell'Esercito in servizio permanente.
2. La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a. stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, nonche' la durata
delle prove stesse;
b. definire i questionari delle prove d'esame;
c. curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d. valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
e. redigere apposito elenco dei candidati giudicati «Non
Idonei» alle prove scritte con relativa votazione;
f. formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
 
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di 60 punti, cosi'
ripartiti:
a. fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b. fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la
carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
Reparti nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
c. fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio
posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionale la procedura
concorsuale, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
30 punti per la prova di cultura generale, attribuendo a
ciascuna risposta esatta delle 60 previste un punteggio di 0,50/30;
30 punti per la prova di cultura tecnico/militare, attribuendo
a ciascuna risposta esatta delle 30 previste un punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
 
Graduatoria
 
1. La commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale. La stessa potra' essere consultata sul sito
internet del Ministero della Difesa, nella pagina dedicata alla
Direzione generale per il Personale Militare, area concorsi
(http://www.persomil.difesa.it/).

                               Art. 9.
 
Nomina
 
1. I vincitori saranno promossi al grado di Primo Maresciallo con
decorrenza, a tutti gli effetti, 1° gennaio 2006, subordinatamente
alla verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti
richiesti.

                              Art. 10.
 
Esclusione dal concorso e dalla nomina
 
1. La Direzione generale per il Personale Militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla promozione qualsiasi candidato non in
possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.

                              Art. 11.
 
Disposizioni amministrative e varie
 
1. Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, dagli enti di
appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di
giorni quindici da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti
candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere considerata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di missione per il tempo strettamente necessario all'espletamento
delle prove concorsuali, il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove nonche' il rientro nelle sedi di servizio.
3. Perdono il diritto al trattamento di missione coloro che non
si presenteranno a sostenere le prove d'esame, senza giustificato
motivo, o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse.
4. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti, per le finalita' di gestione del
concorso, e saranno trattati presso un'apposita banca dati, anche
successivamente alla conclusione della presente procedura
concorsuale, per le finalita' inerenti lo stato giuridico e
l'avanzamento del personale appartenente al ruolo marescialli
dell'Esercito.
Roma, 13 agosto 2007
 
p. Il direttore generale
Il vice direttore generale amm. divisione
Talarico

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