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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, delle vittime e dei superstiti, figli
e orfani, delle vittime del dovere.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 20/1/2004
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:04E00200
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/2/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407,
recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata;
Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata
legge n. 407/1998, ampliando l'ambito dei destinatari della norma
agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e
alle vittime del dovere e loro superstiti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo
2001, n. 318 «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita', nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del
terrorismo»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003 (convertito
nella legge 2 aprile 2003, n. 56) che ha modificato l'art. 4 della
legge n. 407/1998, estendendo l'ambito dei benefici delle borse di
studio agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata nonche' alle vittime del dovere e loro
superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie superiori e
di corso universitario, anche le scuole elementari e secondarie
inferiori;
Considerato che gli articoli 3 e 4 del citato regolamento
dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a
bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le
relative graduatorie vengono approvate da un'apposita commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per
l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' degli orfani e
dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, delle vittime del dovere e dei superstiti, figli e
orfani, delle vittime del dovere.
2. Per l'anno accademico 2002/2003 sono da assegnare:
cento borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna,
riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e
superstiti, figli e orfani, delle vittime del dovere;
3. Per ognuno degli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003 sono da
assegnare:
quattrocento borse di studio, dell'importo di euro 206,58
ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e
superstiti, figli e orfani delle vittime del dovere, che frequentino
la scuola elementare e la scuola media inferiore;
4. Per l'anno scolastico 2002/2003 sono da assegnare:
trecentoquaranta borse di studio, dell'importo di euro 516,46
ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e
superstiti, figli e orfani delle vittime del dovere, che frequentino
la scuola media superiore;
5. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
per ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti
portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
6. Le somme residue relative a borse di studio non attribuite
nell'ambito di una categoria di beneficiari, per mancanza di
aspiranti aventi diritto, saranno utilizzate per l'assegnazione di
borse a concorrenti di altra tipologia, in base alla relativa
graduatoria.

                               Art. 2.
1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 3, sono gli studenti che:
a) risultino iscritti ai corsi negli anni 2001/2002 e
2002/2003;
b) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la
licenza elementare o la licenza media negli anni scolastici di
riferimento.
2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, commi 2 e 4 sono gli studenti che:
a) risultino iscritti al corso di laurea o di diploma
universitario o ai corsi scolastici nell'anno 2002/2003;
b) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o il
diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato
nell'anno scolastico 2002/2003, se studenti della scuola secondaria
superiore;
c) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami
previsti dal piano di studio per il conseguimento del diploma di
laurea o di un diploma universitario nell'anno accademico 2002/2003,
se studenti universitari;
3. I requisiti di cui alle lettere b) dei commi 1 e 2 e lettera
c) del comma 2 non sono richiesti per i soggetti portatori di
handicap di cui all'art. 1, comma 4.

                               Art. 3.
1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato A sono
indirizzate a:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento amministrativo - via della Vite, 13 - 00187 Roma.
2. Le domande cosi' indirizzate devono essere presentate:
all'ufficio scolastico competente in base alla residenza dello
studente;
al rettore dell'universita' alla quale il richiedente e'
iscritto.
3. Le domande relative all'anno accademico 2002/2003 e agli anni
scolastici 2001/2002 e 2002/2003, devono essere presentate entro il
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale, a mezzo del servizio postale; la data
di presentazione sara' quella risultante dal timbro apposto
dall'ufficio postale di partenza.
4. Le domande sottoscritte dal richiedente, o qualora il
richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potesta' dei
genitori o dal tutore, accompagnate da fotocopia di un valido
documento di identita', dovranno essere accompagnate dalle
dichiarazioni di seguito indicate (a tal fine il soggetto istante
potra' avvalersi delle indicazioni di cui all'allegato b):
specifica dell'evento lesivo - luogo, data e breve descrizione
del fatto;
attestazione della qualita' di vittima, di orfano o di figlio
di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata ovvero di
vittima o superstite di vittima del dovere dello studente;
indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico
o accademico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile
per la valutazione del merito scolastico o universitario nell'anno di
riferimento; voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito
nell'anno scolastico; esami universitari superati e votazione
conseguita nell'anno accademico;
indicazione della qualita' di riservatario, in quanto portatore
di handicap, ai sensi del precedente art. 1, comma 5;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109;
dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente, a norma
dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa su modello conforme
all'allegato c), attestante il reddito complessivo netto del nucleo
familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai
fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di
presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale
reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo
familiare medesimo.

                               Art. 4.
1. Gli uffici scolastici regionali o le universita' provvedono ad
istruire le domande pervenute per la parte di competenza e, nei
sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda,
acquisiscono gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici
territoriali del Governo.
2. Al termine dell'istruttoria le domande sono trasmesse alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento amministrativo - via della Vite n. 13 - 00187 Roma.

                               Art. 5.
1. Le borse di studio sono attribuite sulla base di tre distinte
graduatorie formulate dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/2001, per ciascuna delle
tipologie di borse di studio indicate dall'art. 1.
2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
a) in considerazione della gravita' del danno, da 5 a 10 punti;
b) in considerazione del reddito, in misura inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti;
c) con riguardo al merito scolastico o universitario, da 1 a 3
punti.
3. La commissione redige inoltre tre distinte graduatorie con
riguardo ai soggetti portatori di handicap di cui all'art. 1, comma
4, sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma
precedente.
4. La commissione approva le graduatorie entro novanta giorni dal
ricevimento delle domande e le comunica alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri che le rende esecutive.
Roma, 18 dicembre 2003
Il segretario generale: Catricala

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