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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto per la nomina a
sottotenente di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato
maggiore, maestro vice direttore della banda musicale della Marina
militare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.22 del 16/3/2007
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:07E01438
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:16/4/2007
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordino dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente
il riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
attuazione dell'articolo 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della precitata legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico della disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe della sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, emanato in
applicazione dell'art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203 concernente
regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari
trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della
difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del sopracitato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli ed
esami, per la nomina di un sottotenente di vascello del ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della
banda musicale della Marina,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto per la nomina a sottotenente di vascello del ruolo speciale del
Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della banda musicale
della Marina.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti, anche se alle
armi, sia di sesso maschile che femminile. Pertanto le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di
sospendere l'ammissione del vincitore alla frequenza del corso
applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2007. In tal caso l'amministrazione della
difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1, i
cittadini italiani che:
a) abbiano compiuto il 25° anno di eta' e non superato il 40°
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Solo per gli orchestrali della banda musicale della Marina si
prescinde dai medesimi limiti di eta'. Eventuali aumenti dei limiti
di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione
ai pubblici impieghi non si applicano ai limiti di eta'
sopraindicati;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano di statura inferiore a metri 1,65 se di sesso
maschile, a metri 1,61 se di sesso femminile;
e) siano in possesso di uno dei titoli di studio avente durata
quinquennale che consente l'iscrizione all'Universita', ovvero di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed
integrazioni. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio
all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo
di studio previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli
Studi a loro scelta;
f) siano in possesso del diploma di strumentazione per banda,
conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo Istituto
legalmente riconosciuto;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
h) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (se di sesso maschile);
i) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni
incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale.
2. Il conferimento, al concorrente vincitore, della nomina a
sottotenente di vascello in servizio permanente del ruolo speciale
del Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della banda
musicale della Marina e l'eventuale ammissione alla frequenza del
corso di formazione militare e tecnico-professionale sono
subordinati:
a) al possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale al servizio militare per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente della Marina. Detta idoneita' sara' accertata con
le modalita' indicate nei successivi articoli 7 e 8 del presente
decreto;
b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta
e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 3. I
medesimi e quelli di cui al precedente comma 2 dovranno essere
mantenuti fino alla nomina a sottotenente di vascello in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, maestro
vice direttore della banda musicale della Marina.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente
art. 1, dovra' essere:
a) redatta sull'apposito modello riportato in Allegato «A» che
costituisce parte integrante del presente decreto (disponibile anche
nel sito web «www.difesa.it/concorsi») avendo cura, compilando ogni
sua parte, di osservare le note relative alla compilazione dello
stesso;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita, al Ministero della difesa Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 3ª Sezione - Casella Postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Non saranno, quindi, prese in
considerazione le domande inoltrate oltre il termine suindicato. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Il concorrente dovra' aver cura di conservare copia della domanda
e della ricevuta della raccomandata che dovranno essere esibite
all'atto della presentazione per sostenere, qualora venga effettuata,
la prova di preselezione;
d) i concorrenti militari in servizio dovranno, prima
dell'invio della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la
stessa dal Comando del Reparto/Ente di appartenenza;
e) i concorrenti residenti all'estero o che si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno compilare la domanda sul
modello di cui al precitato Allegato «A» (disponibile nel sito web
«www.difesa.it/concorsi») ed inoltrarla, entro il medesimo termine,
tramite l'Autorita' diplomatica o Consolare che ne curera'
l'immediato inoltro con le modalita' di cui alle precedenti lettere
c) e d), entro il terzo giorno dalla data di ricezione. I militari in
servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi sono le
predette autorita', potranno presentare, entro il medesimo termine,
la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' all'immediato
inoltro della stessa con le modalita' di cui alle precedenti lettere
c) ed d), entro il terzo giorno dalla data di ricezione, alla
predetta Direzione generale dopo avervi apposto il visto di avvenuta
presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede
la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze penali che possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra'
dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) la residenza (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero
civico);
c) il recapito (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione - Casella
Postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, ogni variazione del predetto
recapito. Detta comunicazione potra' anche essere anticipata a mezzo
fax al numero 06/50232774. E' fatto, altresi', obbligo ai concorrenti
che venissero a qualsiasi titolo arruolati successivamente alla
presentazione della domanda di comunicare, con le medesime modalita',
il Reparto/Ente presso il quale siano stati destinati a prestare
servizio, nonche' ogni variazione anche temporanea della sede di
servizio.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso
di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza e, se di sesso
maschile, in quale Stato sia eventualmente soggetto agli obblighi di
leva;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) lo stato civile e gli eventuali figli a carico;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento
volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica. In caso contrario dovra' indicare la
data del provvedimento e l'Autorita' che lo ha emanato;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima
residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le
condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra'
impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione - Casella Postale 15317
- 00143 Roma Laurentino, qualsiasi variazione della propria posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina a sottotenente di vascello del ruolo speciale
del Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della banda
musicale della Marina;
j) il titolo di studio posseduto e la data di conseguimento con
il relativo voto;
k) il diploma di strumentazione per banda e la data di
conseguimento;
l) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'Allegato «B» che costituisce parte integrante del presente
decreto, che danno luogo, a parita' di punteggio, all'applicazione
dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni;
m) il possesso di titoli di merito di cui all'Allegato «C» che
costituisce parte integrante del presente decreto, ritenuti utili ai
fini della valutazione con le modalita' di cui al successivo art. 10;
n) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
delle date di inizio e termine dello stesso, del grado rivestito,
della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, della posizione di
stato e dell'Ente/Reparto di servizio;
o) se militare in servizio la data di incorporazione, il grado
rivestito, la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la posizione
di stato e l'indirizzo dell'Ente/Reparto di servizio;
p) se militare in servizio o in congedo di essere a conoscenza
che, in caso di ammissione al corso, sara' cancellato dal ruolo di
appartenenza, ai sensi della normativa vigente, con conseguente
perdita del grado rivestito;
q) solo se concorrente di sesso maschile:
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
il Distretto militare o la Capitaneria di porto di
appartenenza;
l'esito della visita di leva, se gia' effettuata, ed il
profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di
congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita
medesima;
di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
r) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti;
s) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, da
contrarre la ferma di cui al successivo art. 12;
t) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
u) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
w) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione di
quelle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di cui al gia' citato Allegato «A» al presente
decreto.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamento attitudinale;
d) esami ed esperimenti pratici;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), b) e d), i concorrenti dovranno esibire la carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
3. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si
svolgeranno le prove e gli accertamenti sono a carico dei concorrenti
anche se militari in servizio.
4. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente comma 1 del presente articolo, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
di norma per la preparazione alla prova orale oppure frazionata in
due periodi di cui uno non superiore a 10 (dieci) giorni, per le
prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame
per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria
sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
5. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle
premesse - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso cui partecipano, dovranno essere risultati idonei in tutte
le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma
1.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione per l'eventuale prova di preselezione, per
gli esami di concorso e per gli esperimenti pratici, per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale
di merito;
b) la Commissione per gli accertamenti sanitari.
c) la Commissione per l'accertamento attitudinale;
d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale della Marina di grado non inferiore a
Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre
tre anni, presidente;
un insegnante di strumentazione per banda presso un
Conservatorio statale, membro;
il maestro direttore della banda musicale della Marina, membro;
un dipendente civile dell'Amministrazione difesa appartenente
all'area funzionale «C», posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto di voto.
3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
due ufficiali specialisti della Marina militare, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori ovvero di psicologi convenzionati.
5. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte delle Commissioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

                               Art. 6.
 
Prova di preselezione (eventuale)
 
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto ad una prova di preselezione, presso il
Centro di Selezione della Marina militare, via delle Palombare n. 3 -
Ancona, solo qualora il numero delle domande di partecipazione fosse
rilevante.
2. Indicazioni circa la data e l'orario di svolgimento della
suddetta prova saranno comunicate con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
n. 40 del 18 maggio 2007. La pubblicazione del suddetto calendario
della prova di preselezione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno
presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede, nel
giorno e nell'ora in esso stabiliti (l'ora riportata nel medesimo
calendario sara' quella dell'orario ufficiale), muniti dei documenti
indicati nei precedenti articoli 3, comma 1, lettera c) e 4, comma 2.
Il calendario della prova sara' disponibile, a puro titolo
informativo, anche nel sito web «www.difesa.it/concorsi».
Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non
opportuno effettuare la prova di preselezione, nella gia' citata
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 40 del 18 maggio 2007,
ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, verra'
pubblicato il relativo avviso che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Qualora la prova abbia luogo, i concorrenti assenti al momento
dell'inizio della prova, anche per causa di forza maggiore, saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova, della durata che sara' resa nota dalla Commissione
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), prima del suo
inizio, consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di questionari concernenti un congruo numero di
quesiti a risposta multipla, finalizzati ad accertare le capacita'
intellettive dei concorrenti. I quesiti saranno di tipo
logico-deduttivo ed analitico, volti ad esplorare vari tipi di
capacita' intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della
prova la Commissione rendera' note ai concorrenti le modalita' di
svolgimento e di valutazione della prova medesima.
6. La correzione del questionario sara' effettuata con l'ausilio
di sistemi informatizzati.
La Commissione, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti,
formera' una graduatoria provvisoria al solo scopo di consentire alla
Direzione generale per il personale militare di individuare coloro
che saranno ammessi agli accertamenti sanitari di cui al successivo
art. 7.
7. Saranno ammessi agli accertamenti sanitari, secondo l'ordine
della medesima graduatoria provvisoria, i primi 20 (venti)
concorrenti compresi coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio
del concorrente ultimo ammesso.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 7 riceveranno
apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o
telegramma.
9. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna
comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni
sull'esito della prova, a partire dal ventesimo giorno successivo a
quello di svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico -
viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - Tel. 06/517051012, ovvero
consultando la casella di posta elettronica «urp@persomil.difesa.it».
10. I verbali della prova di preselezione dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª
Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma entro il terzo
giorno dalla data di effettuazione della prova stessa.

                               Art. 7.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti ammessi saranno convocati presso il Centro di
Selezione Volontari della Marina Militare, via delle Palombare n. 3 -
Ancona, per essere sottoposti, all'accertamento, a cura della
Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), del
possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica, da eseguire in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti nella lettera o telegramma di convocazione, saranno esclusi
dal concorso, salvo che l'assenza sia stata determinata da causa di
forza maggiore. In tal caso essi dovranno inviare, via fax
(0650232774), alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione,
improrogabilmente entro il giorno di prevista presentazione, apposita
richiesta di riconvocazione, corredata da idonea documentazione
probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra'
essere disposta solo se la stessa consenta di rispettare il termine
di conclusione della procedura concorsuale.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti dei
seguenti documenti:
a) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, relativo all'accertamento dei
markers dell'epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi;
b) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, da non oltre tre mesi.
La mancata presentazione di detti certificati determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
c) i concorrenti di sesso femminile inoltre dovranno
presentarsi muniti di:
referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), entro e non oltre i cinque giorni
precedenti la data di presentazione presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata.
Nel caso di positivita' del test medesimo, la Commissione per gli
accertamenti sanitari di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle
premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare;
referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i
tre mesi precedenti.
La mancata presentazione di detti certificati determinera' la non
ammissione delle concorrenti agli accertamenti sanitari.
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
4. Sulla scorta dello «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare»,
annesso al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e
delle direttive della Direzione generale della Sanita' militare in
data 5 dicembre 2005, citati nelle premesse, detta Commissione
dovra', altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei
seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, a
m. 1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e
non inferiore a 4/10i nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
c) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%;
monolaterale o bilaterale isolata &62; 45 dB a 6.000 \div
8.000 Hz.
5. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico;
d) psichiatrico;
e) analisi completa delle urine;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo);
g) esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool
ovvero, l'uso, anche saltuario od accasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico. Gli interessati, all'atto
della presentazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo
diagnostico, secondo quanto riportato nell'allegato «D» che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verra' attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:
 
PS 2
CO 2
AC 2
AR 2
AV 2
LS 2
LI 2
VS 2
AU 2
 
7. La predetta Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo di stato
maggiore della Marina in servizio permanente»;
«non idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo di
stato maggiore della Marina in servizio permanente», con indicazione
del motivo.
8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente della Marina.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione - Casella Postale 15317
- 00143 Roma Laurentino improrogabilmente entro il 10° giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'.
Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta Direzione
generale a mezzo fax (06/50232774).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 7, nel caso di accoglimento dell'istanza sara'
espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera d), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 8.
 
Accertamento attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 7, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine dell'inserimento in Forza
armata. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree
d'indagine:
area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
elasticita' del pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione,
progettazione, apprendimento;
area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di
rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli
di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa.
2. L'esito degli accertamenti sara' comunicato seduta stante, per
iscritto, agli interessati, a cura della Commissione. Il giudizio
riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire, alla Direzione generale per il personale militare I
Reparto 1ª Divisione reclutamento ufficiali 3ª Sezione, Viale
dell'Esercito 186 00143 Roma, i verbali degli accertamenti effettuati
entro il terzo giorno lavorativo dalla data di completamento dei
medesimi.

                               Art. 9.
 
Esami ed esperimenti pratici
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed
all'accertamento attitudinale, saranno convocati, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, per sostenere gli esami e gli
esperimenti pratici di seguito specificati, nella sede, nel giorno e
nell'ora in essa stabiliti (l'ora riportata nel medesimo calendario
sara' quella dell'orario ufficiale), muniti di valido documento di
riconoscimento di cui al precedente art. 4, comma 2:
a) tre prove scritte su temi individuati dalla Commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a., cosi' distinte:
armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da svolgere
nel tempo massimo di 8 (otto) ore;
composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche
accenno strumentale, da svolgere nel tempo massimo di 18 (diciotto)
ore;
strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da
svolgere nel tempo massimo di 18 (diciotto) ore.
I concorrenti dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad
eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'appello, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 citato nelle premesse.
Le prove di cui al presente comma si intenderanno superate
qualora il concorrente abbia riportato in ciascuna prova il punteggio
minimo di 12/20;
b) prova orale vertente sulle seguenti materie:
tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico
strumentale;
vari tipi di partitura;
impiego degli strumenti compresi nell'organico strumentale.
Alla medesima prova, che avra' luogo nei giorni e nella sede che
saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata o
telegramma, saranno ammessi i concorrenti risultati idonei a tutte e
tre le prove scritte di cui alla precedente lettera a) del presente
articolo;
La prova si intendera' superata qualora il concorrente abbia
riportato una votazione minima di 12/20;
c) prova pratica che consistera' nella concertazione e
direzione di uno o piu' brani scelti dalla Commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a), e lasciati a disposizione del
concorrente per il tempo stabilito dalla Commissione medesima.
Saranno ammessi a sostenere tale prova solo i concorrenti
risultati idonei alla prova orale di cui alla precedente lettera b)
del presente articolo.
La prova si intendera' superata qualora il concorrente abbia
riportato una votazione minima di 12/20.

                              Art. 10.
 
Valutazione titoli
 
1. La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui
ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente decreto. I titoli da
valutare ed i relativi punteggi da attribuire sono riportati nella
tabella in allegato «C» che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. A ciascun concorrente cosi' come previsto nella tabella «D»
allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, citato nelle
premesse - non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole
categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un
punteggio superiore a quello riportato nel medesimo allegato «C» di
cui al precedente comma 1, del presente articolo.
3. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. E' onere del concorrente
fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti
ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione. A
tal fine potra' essere prodotta a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                              Art. 11.
 
Graduatoria di merito
 
1. La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a), formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti,
risultati idonei a tutti gli accertamenti e alle prove concorsuali
sulla base della somma aritmetica:
dei punteggi conseguiti nelle tre prove scritte;
del punteggio conseguito nella prova orale;
del punteggio conseguito nella prova pratica;
del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che al termine degli
accertamenti e delle prove concorsuali abbiano conseguito un
punteggio complessivo non inferiore a 70/100, sempreche' il punteggio
di ogni singola prova non sia stato inferiore a 12/20.
3. La graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 1
sara' approvata con decreto dirigenziale.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza - di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modiche ed integrazioni - posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande che i concorrenti abbiano dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. L'elenco dei titoli
di preferenza e' riportato nel gia' citato allegato «B».
5. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane di eta'.
6. Il candidato che nella graduatoria finale di merito risultera'
classificato al primo posto sara' dichiarato vincitore.
7. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il decreto sara', inoltre, inserito nel sito web
«www.difesa.it/concorsi». Inoltre, i concorrenti potranno chiedere
informazioni sull'esito del concorso al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - Servizio Relazioni con
il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -
tel. 06/517051012, ovvero consultando la casella di posta elettronica
«urp@persomil.difesa.it», a partire dal 30° giorno successivo alla
conclusione delle prove concorsuali.

                              Art. 12.
 
Nomina
 
1. Il vincitore del concorso e' reinquadrato nella Banda musicale
della Marina. All'atto della nomina a maestro vice direttore e'
nominato sottotenente di vascello in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore. L'anzianita' assoluta sara'
fissata dal decreto Presidenziale di nomina che sara' immediatamente
esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2, comma
2, lettera b).
3. L'Ufficiale sara' inviato ad assumere servizio in via
provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina, e dovra' frequentare un corso di
formazione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore
a 90 (novanta) giorni presso l'Accademia navale. Sara' esonerato
dalla frequenza del corso stesso chi, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
fosse in servizio quale ufficiale della Marina. Sara', inoltre,
dichiarato rinunciatario e, quindi, non ammesso al corso, chi non si
presentera' il giorno della convocazione. In caso di impossibilita'
ad ottemperare tempestivamente alla convocazione, per causa di forza
maggiore comunicata entro la data di prevista presentazione alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, viale dell'Esercito
n. 186 - 00143 Roma (fax. n. 06/50232774), la Direzione generale
medesima, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra'
concedere un differimento della data di presentazione.
4. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
chi si trova nella posizione di militare in servizio o in congedo
sara' cancellato dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione
generale per il personale militare.
5. All'atto dell'assunzione in servizio, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
l'ufficiale dovra' contrarre una ferma di cinque anni.

                              Art. 13.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 la Direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e dell'eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal
concorrente risultato vincitore del concorso ed allegate alla domanda
stessa ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
il certificato generale del casellario giudiziale;
il nulla osta per l'arruolamento nella Marina per coloro che
siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello
Stato.

                              Art. 14.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
dal concorso, dall'eventuale corso di formazione militare e
tecnico-professionale, nonche' dichiarare il vincitore decaduto dalla
nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della
Banda musicale della Marina, qualora il difetto, anche di uno
soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante l'eventuale corso, ovvero dopo la predetta nomina.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso la Direzione generale per il personale
militare, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del
trattamento e' il Direttore della 1ª Divisione della Direzione
generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2007
Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi

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