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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione
forense - sessione 2021.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.91 del 16/11/2021
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:21E13202
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/1/2022

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti: il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di
attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse
da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami
forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge 27 giugno
1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di
procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante
modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di
avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990,
n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio
1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori
legali e recante norme in materia di esercizio della professione
forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione
forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica
della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni
regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4
aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della
commissione per l'esame di avvocato; il decreto ministeriale 16
settembre 2014, recante la determinazione delle modalita' di
versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da 600 a
603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012,
n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e l'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e
la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179, il decreto legislativo 13
dicembre 2017, n. 217 e il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante «misure
urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139,
rubricato «Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione
2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Ritenuta la necessita' di indire, per l'anno 2021, la sessione
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano
della Corte di appello di Trento;
Considerata, inoltre, la necessita' di fornire le indicazioni
relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio
per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute
di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle
prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal
rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle modalita' di
comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la
seconda prova orale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge
8 ottobre 2021, n. 139;
Rilevato che con il medesimo decreto-legge viene altresi'
demandata al decreto del Ministro della giustizia che indice la
sessione d'esame per il 2021 la disciplina delle modalita' di
utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di
scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di usufruire di un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da
parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
Sentito il Ministro per le disabilita',

Decreta:


Art. 1


Indizione dell'esame


1. E' indetta per l'anno 2021 la sessione dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi
di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e
presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di
Trento.

                               Art. 2 


Oggetto dell'esame


1. L'esame di Stato si articola in due prove orali.
2. La prima prova orale e' pubblica e ha ad oggetto l'esame e la
discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della
soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e
di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal
candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile;
materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo.
3. La seconda prova orale e' pubblica e deve durare non meno di
quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per ciascun candidato.
Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e
consiste:
a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque
materie scelte preventivamente dal candidato, di cui:
una tra diritto civile e diritto penale, purche' diversa
dalla materia gia' scelta per la prima prova orale;
una tra diritto processuale civile e diritto processuale
penale;
tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto
internazionale privato, diritto ecclesiastico.
In caso di scelta della materia del diritto amministrativo
nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il
diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto
processuale civile e diritto processuale penale e due tra le
seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto
dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione all'esame


1. La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a
10, dal 1° dicembre 2021 al 7 gennaio 2022.
2. Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto al pagamento
di complessivi euro 78,91 (settantotto/91), utilizzando la procedura
di iscrizione all'esame, ove nell'apposita sezione saranno presenti
due istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma
PagoPA. La prima istanza di pagamento e' composta dalla tassa di euro
12,91 (dodici/91) e dal contributo spese di euro 50,00 (cinquanta),
per un totale di 62,91 (sessantadue/91), la seconda istanza riguarda
il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici). Il mancato
pagamento entro la data di scadenza della domanda di partecipazione
comporta l'esclusione dalla procedura.
3. Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero
della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni» ed effettuare la relativa registrazione,
utilizzando unicamente l'autenticazione SPID di secondo livello.
4. Il candidato dovra' inserire nella sezione anagrafica le
informazioni che lo riguardano, indicando altresi' la casella di
posta elettronica personale dove ricevera' le comunicazioni. Il
candidato e' tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati che lo
riguardano nel caso si manifestino variazioni rispetto a quelli
comunicati, procedendo all'aggiornamento della propria identita'
digitale (SPID) e, successivamente, accedendo alla procedura per la
modifica dei dati anagrafici e la verifica dei nuovi dati.
5. La domanda di partecipazione deve essere inviata utilizzando
l'apposita procedura informatica, resa disponibile dal 1° dicembre
2021 per la ricezione delle domande; il candidato a seguito di
accesso con le proprie credenziali SPID, verra' guidato dalla
procedura informatica all'accettazione dei dati per la privacy e il
trattamento dati e per la compilazione della domanda e, dopo aver
registrato in modo permanente i dati, procedera' prima al pagamento
delle posizioni debitorie (PagoPA) e, successivamente, all'invio
della domanda. Al termine della procedura di invio verra'
visualizzata una pagina di risposta che contiene il collegamento al
file, in formato .pdf, «domanda di partecipazione». Per la corretta
compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera
di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In
particolare, nel form e' necessario selezionare la Corte di appello
cui e' diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell'art. 45
della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il candidato deve altresi'
indicare il Consiglio dell'ordine degli avvocati, tra quelli
ricompresi nel distretto della Corte di appello cui e' diretta la
domanda, che ha certificato il compimento della pratica forense.
6. Con la presentazione della domanda il candidato esprime
l'opzione per le materie di esame prescelte per la prima e per la
seconda prova orale.
7. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda di ammissione
all'esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano
completato la prescritta pratica professionale entro il giorno 10
novembre 2021.
8. Il candidato dovra' procedere alla corretta compilazione di
tutti i dati richiesti, quindi procedere al pagamento delle relative
pendenze e inviare la domanda di partecipazione tramite il processo
guidato dell'applicazione. All'indirizzo di casella posta elettronica
ricevera' la notifica di presa in carico della domanda. Nella propria
area riservata il candidato avra' visione delle domande inviate,
dello stato dei pagamenti dovuti e della relativa ricevuta, delle
convocazioni alle prove, degli esiti delle prove e della
certificazione di presenza. Per ogni domanda inviata sara' presente
il relativo pdf della domanda e il codice a barre identificativo. In
assenza del codice identificativo la domanda verra' considerata non
inviata. Il candidato e' tenuto al salvataggio, stampa e
conservazione del pdf della domanda e del codice identificativo,
quest'ultimo da presentare nelle fasi successive la presentazione
della domanda.
9. Per tutte le finalita' dell'esame (esemplificativamente:
condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie
sulle quali sostenere le prove orali) e' valida l'ultima domanda
spedita per via telematica. Nel caso in cui il candidato, prima della
scadenza del bando, modifichi la propria domanda non e' tenuto al
pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
10. La procedura di invio della domanda deve essere completata
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata
quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice
identificativo e il codice a barre, che e' messa a disposizione del
candidato nella propria area riservata. In assenza di ricevuta la
domanda si considera come non inviata.
11. In caso di piu' invii telematici, l'Ufficio prendera' in
considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei
termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'invio della
domanda.
12. Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della
procedura di esame sono reperibili accedendo all'area riservata.
L'accesso ha valore di comunicazione. Le Corti di appello non
risponderanno a quesiti dei candidati relativi ad informazioni
presenti nell'area riservata.

                               Art. 4 


Data di inizio delle prove


1. Lo svolgimento della prima prova orale per l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la
sessione 2021 ha inizio a decorrere dal 21 febbraio 2022.

                               Art. 5 


Modalita' di sorteggio e abbinamento delle sedi per l'espletamento
della prima prova orale


1. La commissione centrale, entro il termine di dieci giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello,
assegnando ogni Corte che dovra' esaminare i candidati a quelle della
sede della prova di esame di cui all'art. 45, comma 3, della legge 31
dicembre 2012, n. 247. Entro lo stesso termine la commissione
centrale comunica l'esito dell'abbinamento alle Corti d'appello.
2. Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi
avvengono all'interno delle seguenti fasce, contenenti sedi con un
numero tendenzialmente omogeneo di candidati:
Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano);
Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Catanzaro,
Palermo, Venezia);
Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze);
Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona,
Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria);
Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso,
Perugia, Potenza, Trento e Trieste).
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,
sulla base dell'elenco dei candidati ammessi all'esame, trasmesso a
cura delle varie Corti di appello abbinate, il Presidente di ciascuna
Corte di appello che esaminera' i candidati procede al sorteggio
delle sottocommissioni dinnanzi alle quali ogni candidato dovra'
sostenere la prima prova orale, estraendo a sorte la lettera
dell'alfabeto che determinera' l'ordine di svolgimento della prova,
mediante l'applicativo gestionale fornito dalla Direzione generale
dei sistemi informativi automatizzati.
4. Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni
procedono con la predisposizione dei calendari di esame, previo
concerto con la Corte di appello assegnata per verificare la
disponibilita' dei locali per svolgere le singole prove.
5. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei
calendari verra' inserito nell'area personale di ogni candidato, di
cui all'art. 3, il dato relativo al luogo, alla data e all'ora di
svolgimento della prova di esame, almeno venti giorni prima della
data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come
comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell'art. 4, comma
5, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.
6. La commissione operante presso la sezione distaccata di
Bolzano della Corte di appello di Trento, composta nel rispetto del
principio del bilinguismo previsto secondo il disposto speciale
contenuto nell'art. 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, resta esclusa dalla procedura di
abbinamento ed esaminera' i candidati che hanno effettuato il
tirocinio nella circoscrizione di Bolzano.

                               Art. 6 


Pubblicita' delle sedute di esame


1. La pubblicita' delle sedute di esame che si svolgono con
modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 4, comma 2,
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 e' garantita dalla possibilita' di
collegamento in contemporanea per l'intera durata della stessa da
parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne
facciano richiesta all'amministrazione nel limite di quaranta
partecipanti.
2. Resta ferma la facolta' per il presidente della
sottocommissione d'esame di ammettere ulteriori partecipanti, salvo
che cio' pregiudichi la funzionalita' del collegamento telematico. E'
sempre consentita la partecipazione degli ispettori nominati con
decreto del Ministro della giustizia.
3. L'aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza e'
gestita dal Presidente della commissione o da altro membro suo
delegato.
4. All'orario previsto per l'inizio della seduta, il Presidente
apre l'aula virtuale per le discussioni e aspetta un tempo non
inferiore a cinque e non superiore a dieci minuti per consentire il
collegamento del candidato da esaminare.
5. E' vietata la audio-video registrazione della seduta con
qualsiasi mezzo e di cio' il Presidente da' informazione prima
dell'inizio dell'esame. Durante lo svolgimento della discussione il
candidato deve mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel
corso dell'esame non puo' essere utilizzata la messaggistica
istantanea della riunione. Le altre persone collegate, diverse dai
membri della sottocommissione, devono invece disattivare i propri
microfoni e telecamere. Al termine della discussione, i membri della
commissione abbandonano l'aula virtuale usata per l'esame e si
ritirano in Camera di consiglio utilizzando una diversa aula virtuale
per decidere il voto da attribuire al candidato. All'esito della
deliberazione, i commissari si ricollegano all'aula virtuale usata
per la discussione e comunicano l'esito della prova.
6. La pubblicita' della seduta relativa alla seconda prova orale,
qualora essa si svolga in presenza, e' garantita mediante l'accesso e
la permanenza nei locali all'uopo adibiti dei candidati e di altri
soggetti, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalita' di
accesso e permanenza ai locali, disciplinati nel presente decreto e
delle disposizioni impartite dal Capo dell'Ufficio giudiziario ove si
svolge la prova. Qualora la seconda prova orale si svolga con
modalita' di collegamento da remoto trovano applicazione le
disposizioni dei commi che precedono.

                               Art. 7 


Accesso e permanenza nelle sedi. Prescrizioni imposte ai fini della
prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19


1. Nei locali adibiti allo svolgimento delle prove mediante
collegamento da remoto, l'accesso e' consentito esclusivamente ai
candidati e al personale amministrativo incaricato dello svolgimento
delle funzioni di segretario e dei compiti di vigilanza.
2. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove
d'esame e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale
addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo
costituisce motivo di esclusione dall'esame.
4. Al fine di evitare ogni possibilita' di assembramento il
candidato dovra' presentarsi presso la sede di svolgimento dell'esame
quindici minuti prima dell'orario di convocazione e dovra' lasciare
la sede subito dopo la conclusione dell'esame.
5. Il candidato deve indossare, durante la permanenza nei locali,
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che non
presenti patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei medesimi
ed e' tenuto a rispettare il distanziamento di almeno due metri
(compreso lo spazio di movimento) da altri soggetti. Nel corso della
discussione il candidato, considerate le condizioni ambientali, puo'
essere autorizzato dal Presidente della sottocommissione a rimuovere
il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
6. Per l'espletamento della prima prova orale il candidato puo'
portare con se' una penna di propria dotazione.
7. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e prescrizioni
derivanti dalle disposizioni emanate per la prevenzione ed il
contenimento del contagio da COVID-19 vigenti al momento della prova
di esame.

                               Art. 8 


Durata della seconda prova orale


1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 7, primo
periodo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, l'effettiva durata
della seconda prova orale deve essere determinata dalla
sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equita'.

                               Art. 9 


Valutazione dei candidati


1. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente
della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla
seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito,
nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
2. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente
della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per
ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).
3. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda
prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un
punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

                               Art. 10 


Disposizioni per la Provincia autonoma di Bolzano


1. I cittadini della Provincia autonoma di Bolzano hanno facolta'
di usare la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno
presso la sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di
Trento.

                               Art. 11 


Candidati con disabilita' e candidati con disturbi specifici di
apprendimento - DSA


1. I candidati con disabilita' devono indicare nella domanda
l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i
predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),
come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono
produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della
legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra
Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante
«Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi
specifici di apprendimento (DSA)», e possono richiedere, anche
cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi
indicati nei commi seguenti, sempre che rispondano a proprie
necessita', opportunamente documentate.
3. Per la prima prova orale, il candidato con DSA puo' chiedere:
a) l'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l'esame
preliminare del quesito;
b) l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e
nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in
particolare, e' demandata, nel corso dell'esame preliminare del
quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a
disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonche' degli
appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della
successiva discussione orale;
c) la possibilita' di poter consultare una copia di stampa del
quesito dettato dalla commissione;
d) la possibilita' di ricorrere all'uso di un computer dotato
di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a
disposizione dalla competente Corte d'appello, per la redazione degli
appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in
preparazione della successiva discussione orale.
4. Il candidato con DSA puo', inoltre, chiedere di sostenere la
seconda prova orale nell'ultimo giorno previsto dal calendario per
l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.
5. L'adozione delle misure di cui al terzo e al quarto comma e'
stabilita dalla commissione d'esame, sulla scorta della
documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato a mezzo
email entro i successivi tre giorni.
6. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande sono rivolte
direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto
compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

                               Art. 12 


Commissione e sottocommissioni esaminatrici. Linee generali per la
formulazione dei quesiti


1. Con successivi decreti ministeriali saranno nominate la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. l-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18
luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge
31 dicembre 2012, n. 247, nonche' all'art. 83 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche'
emanate le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti
da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati,
di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 139 del 2021.

                               Art. 13 


Pubblicazione


1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2021

La Ministra: Cartabia

 

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