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UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di funzionario
amministrativo, ottavo livello, area funzionale
amministrativo-contabile.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.67 del 24/8/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 099E6564 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 10 |
Scadenza: | 23/9/1999 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983, in particolare
l'art. 6;
Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 7, 8 e 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e il successivo aggiornamento effettuato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 52;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto rettorale 5 agosto 1999 con il quale e' stato
emanato il regolamento interno sul reclutamento del personale non
docente;
Considerato che ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, gli atenei possono decidere il numero e la tipologia del
personale da assumere nel rispetto delle disponibilita' finanziarie;
Considerato che con separato provvedimento si procedera'
all'indizione di corso concorso riservato al personale in servizio
con qualifica inferiore;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
Considerato che occorre riservare il 15% dei posti in organico agli
appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 482/1968 relativa al
profilo di funzionario amministrativo come previsto dall'art. 5,
comma 3, punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che occorre riservare il 20% dei posti messi a concorso
ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 a favore dei militari in ferma di leva
prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
Considerato che la riserva del 2% dei posti messi a concorso ai
sensi dell'art. 5, comma 3, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 che dispone, ai sensi della legge 20 settembre
1980, n. 574, art. 40, la riserva dei posti a favore degli ufficiali
di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
abbiano terminato, senza demerito, la ferma biennale, risulta
inoperante.
Dispone:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di
funzionario amministrativo (ottava qualifica funzionale) dell'area
funzionale amministrativo-contabile.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Gli aspiranti al concorso devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli Stati membri della Comunita' europea;
2) titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze
politiche, economia e commercio, scienze statistiche, demografiche ed
attuariali, scienze economiche e sociali, scienze economiche e
bancarie, lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature
straniere.
Si prescinde dal possesso del titolo di studio, ai sensi del terzo
comma, art. 84, della legge n. 312/1980, per il personale delle
universita' e degli istituti di istruzione universitaria appartenente
alla settima qualifica funzionale in servizio senza demerito da
almeno cinque anni purche' in possesso del titolo di studio richiesto
per l'accesso alla settima qualifica.
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati della Comunita'
economica europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quello di cui al precedente comma in base
ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art.
332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovra'
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
autorita';
3) idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
5) godimento dei diritti politici; non possono accedere all'impiego
coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lett. d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza e provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al direttore
amministrativo dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, Ripartizione
II - Concorsi - Piazzale Aldo Moro, 5, redatte su carta libera, in
conformita' all'allegato A) e firmate dagli aspiranti, dovranno
essere fatte pervenire entro e non oltre trenta giorni, che decorrono
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale "Concorsi ed esami".
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare anche
il cognome del coniuge);
2) data e luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
penali;
6) il possesso del titolo di studio richiesto al punto 2) dell'art.
2;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lett. d), del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
11) il domicilio e recapito al quale si desidera siano trasmesse
eventuali comunicazioni.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare altresi' di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento, e di essere in
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali
e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, ne'
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda,
dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso.
La domanda dovra' contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra; l'omissione di una sola di esse, se non
sanabile, determinera' l'invalidita' della domanda stessa con
l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non
e' soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte
dei candidati comporta l'esclusione dal concorso.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verra' costituita ai sensi della
vigente normativa.
Art. 5.
Prove di esame - Diario e svolgimento
Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del primo martedi'
seguente al settantesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale, sara' data comunicazione dei giorni e dell'ora in
cui si svolgeranno le prove. Per quanto concerne la dislocazione dei
locali sara' data comunicazione mediante affissione di manifesti
all'albo del rettorato.
Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte, una delle
quali potra' essere a contenuto teorico-pratico, ed in una prova
orale, sui seguenti argomenti:
Prove scritte: diritto civile e diritto amministrativo.
Prova orale: materie delle prove scritte, legislazione
universitaria e contabilita' dello Stato.
Detta prova comprendera' l'accertamento della conoscenza di una
lingua straniera a scelta del candidato tra l'inglese, il francese e
il tedesco.
Tali prove saranno precedute da una preselezione consistente in
tests psico-attitudinali ovvero sugli argomenti previsti per le prove
scritte.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati
pari al quintuplo dei posti messi a concorso.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - di cui al primo comma
del presente articolo.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione
puo' disporre, in ogni momento, con dispositivo motivato del
direttore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti. Le
prove si intenderanno superate se il candidato avra' riportato il
punteggio di almeno 21/30 in ciascuna di esse.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
verra' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella
prova scritta almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere la prova orale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento con tassa a carico del destinatario.
Le sedute della commissione per lo svolgimento della prova orale
sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sara' affisso nella
sede degli esami.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei
voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione riportata nella
prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia.
Art. 6.
Titoli di preferenza e precedenza
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire alla Ripartizione II - Concorsi - Piazzale Aldo Moro 5 -
00185 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova orale, i documenti in carta semplice, in originale ovvero in
copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale
mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il
possesso dei titoli di preferenza e precedenza nonche' il possesso
del requisito alla data del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non sposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) minore eta'.
I candidati che intendano beneficiare delle norme sulla riserva dei
posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive
modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare la sottoindicata
documentazione:
1) apposita certificazione attestante l'appartenenza ad una delle
categorie di cui alla predetta legge n. 482/1968;
2) certificato attestante l'iscrizione negli appositi elenchi di
cui all'art. 19, istituiti presso gli Uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione;
3) stato di disoccupazione alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Tale
condizione deve essere posseduta anche all'atto dell'immissione in
servizio pena l'esclusione dal beneficio di detta riserva.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
Espletate le prove del concorso, la commissione redige la
graduatoria di merito seconda l'ordine decrescente della votazione
complessiva riportata.
Con dispositivo direttoriale, tenuto conto della norma che concerne
il titolo di preferenza o precedenza, sara' approvata la graduatoria
generale e dichiarati i vincitori del concorso.
Qualora i posti oggetto di riserva non vengano ricoperti dagli
appartenenti alle categorie riservatarie, gli stessi verranno
ricoperti dai vincitori utilmente collocati in graduatoria.
Detta graduatoria sara' pubblicata all'albo di ateneo.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di detto avviso decorreranno i termini per eventuali
impugnative, la' dove i provvedimenti non siano stati portati
altrimenti a conoscenza.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per diciotto mesi
dalla data di emissione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso e' stato bandito.
Art. 8.
Assunzione in servizio
I candidati vincitori saranno invitati ad assumere servizio nonche'
a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del nuovo contratto collettivo di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto
universita', un contratto individuale a tempo indeterminato, nel
giorno fissato dall'amministrazione.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto e dalle disposizioni di legge.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso.
Agli assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante alla ottava qualifica, oltre gli assegni spettanti a norma
delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo di
prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
I vincitori, fatte salve le possibilita' di trasferimento d'ufficio
nei casi previsti dalla legge, dovranno permanere presso questa
amministrazione per un periodo non inferiore a sette anni (art. 43
decreto legislativo n. 29/1993).
Art. 9.
Presentazione dei documenti
per la costituzione del rapporto di lavoro
I vincitori assunti in prova sono tenuti a presentare, entro trenta
giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro i documenti
di rito.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
Art. 10.
Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in quanto
compatibili, alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei
concorsi.
Il presente bando di concorso sara' acquisito alla raccolta
nell'apposito registro ed inoltrato al Ministero di grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - "Concorsi ed esami".
Roma, 6 agosto 1999
Il direttore amministrativo
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