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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Concorso per l'attribuzione di una borsa di studio per lo
svolgimento di attivita' di perfezionamento all'estero per la
classe di scienze sperimentali, settore di ingegneria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.85 del 26/10/1999
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:099E8550
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/11/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41, istitutiva della Scuola;
Visto lo statuto della scuola emanato con decreto direttorale n.
4437 del 2 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1990 emesso dal
ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il ministero del tesoro relativo alla determinazione
della misura minima delle borse di studio, nonche' dei limiti e della
natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
Vista la nota del ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica prot. n. 4107 del 12 maggio 1990,
concernente l'utilizzazione dei fondi destinati alla copertura delle
borse di studio di cui alla legge n. 398/1989;
Vista la legge n. 15/1968;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998;
Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della classe di
scienze sperimentali nelle sedute del 1 luglio 1999;
Vista la deliberazione del senato accademico della seduta del 12
luglio 1999; Decreta: Art. 1. Indizione concorso
E' indetto un concorso, per i titoli e colloquio, per
l'attribuzione di una borsa di studio per l'attivita' di
perfezionamento all'estero per la classe di scienze sperimentali.
Art. 2. Borse di studio per il perfezionamento all'estero
La borsa di studio, della durata di 3 mesi, dell'importo di L.
7.500.000, e' bandita per l'area afferente al settore di ingegneria
della Classe suddetta, come segue:
area di "Tecnologie e metodi di rappresentazione grafica per la
valorizzazione di opere del patrimonio artistico e culturale". Art.
3. Requisiti richiesti
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
1) possesso del diploma di laurea in ingegneria informatica o
scienze dell'informazione conseguito presso una universita' italiana
(ovvero titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali
oppure con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1993, n. 1592);
2) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
3) eta' non superiore ai 29 anni alla data di scadenza di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
4) godimento di un reddito personale complessivo annuo lordo non
superiore a L. 15.000.000, con riferimento al periodo di imposta
coincidente con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata la
borsa. Nel caso in cui la stessa borsa venga erogata per una parte in
un anno e per una parte nell'anno successivo, si fa riferimento
all'anno solare di maggior fruizione della borsa. Alla determinazione
di tale reddito concorrono redditi di altra origine patrimoniale
nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere
ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o
derivanti da servizio militare di leva.
Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo'
disporre in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato
provvedimento.
L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di inviare ai
competenti uffici distrettuali delle imposte il nominativo del
vincitore della borsa di studio, affinche' gli uffici stessi
procedano agli opportuni accertamenti sull'effettiva consistenza del
reddito personale dell'interessato. Art. 4. Domande di
partecipazione
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo il facsimile allegato, corredate della
documentazione richiesta, devono essere presentate o fatte pervenire,
in plico unico, al direttore della scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento S. Anna, via G. Carducci n. 40 -
56100 Pisa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si considerano altresi' prodotte in tempo utile le domande spedite
esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Gli interessati dovranno redigere le domande unicamente secondo il
facsimile allegato, che e' parte integrante del presente bando. Non
saranno prese in considerazione le domande che non contengono tutti
gli elementi di cui al facsimile suddetto e/o prive della
documentazione di cui all'art. 5 del presente bando.
Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome,
cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso
cui egli intende partecipare. Il nome ed il cognome del candidato
dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa. Art. 5. Documenti da allegare
Alla domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti,
redatti in carta semplice:
a) documentazione, convalidata da un docente della scuola afferente
al settore di Ingegneria, sull'impegno formale di svolgere attivita'
di perfezionamento presso istituzioni estere od internazionali di
livello universitario con l'indicazione del relativo periodo;
b) dichiarazione di accoglimento da parte del responsabile della
istituzione estera che il candidato intende frequentare;
c) dichiarazione di conoscenza della/e lingua straniera/e
(specificare quali e il livello: scolastico - buono - ottimo);
d) dichiarazione degli esami previsti dal corso di laurea nonche'
la votazione riportata in ciascuno di essi;
e) eventuali pubblicazioni ed altri titoli, che l'interessato
ritenga utili ai fini del giudizio della commissione. Qualora le
pubblicazioni ed i titoli non siano presentati in originale ma in
copia, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4
della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, attestante complessivamente la conformita'
degli stessi ai rispettivi originali;
f) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati. Art. 6.
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la scuola esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal
concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
scuola. Art. 7. Modalita' della valutazione
Il concorso e' per titoli e colloquio.
Per la valutazione dei titoli e l'esame dei candidati e' costituita
una apposita commissione su proposta della classe di scienze
sperimentali.
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale.
Il colloquio e' inteso ad accertare il grado di preparazione del
candidato, sia in termini generali che in relazione al programma di
attivita' di perfezionamento proposto dallo stesso.
La commissione ha a disposizione 100 punti cosi' ripartiti:
pubblicazioni ed altri titoli: massimo 40 punti;
colloquio: massimo 60 punti.
Sono considerati idonei i candidati che hanno riportato almeno
70/100 del punteggio complessivo.
La convocazione per il colloquio, con l'indicazione della sede e
della data in cui il medesimo avra' luogo, e' comunicata agli
interessati tramite telegramma.
Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere muniti
di documento di riconoscimento valido. Art. 8. Espletamento del
concorso
Nella seduta preliminare la commissione giudicatrice determina i
criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi di cui
all'art. 7.
La valutazione dei titoli dovra' comunque precedere il colloquio
stesso.
Al termine dei lavori la commissione formula una graduatoria
generale e, sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni
candidato per ciascuna delle voci indicate dal precedente articolo,
formula una graduatoria di merito.
Il giudizio della commissione e' insindacabile.
Il direttore, con proprio decreto, approva gli atti del concorso e
dichiara il vincitore dello stesso.
La graduatoria suddetta e' resa pubblica mediante affissione
all'albo della scuola per un periodo di quindici giorni entro il
quale potranno proporsi eventuali impugnative. Art. 9. Accettazione
della borsa
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il
candidato dichiarato vincitore dovra' far pervenire, a pena di
decadenza, alla scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento S. Anna di Pisa, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione,
la seguente documentazione, in carta semplice:
1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
2) fotocopia del codice fiscale;
3) autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, e successive
modificazioni ed integrazioni, attestante il reddito personale
complessivo annuo lordo di cui fruira' l'interessato nell'anno solare
di maggior fruizione della borsa;
4) estratto dell'atto di nascita;
5) certificato di cittadinanza italiana.
In sostituzione dei certificati previsti ai punti 4) e 5), i
vincitori potranno presentare all'ufficio competente un documento di
riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 403/1998. Art. 10.
Conferimento e conferma della borsa
La borsa di studio viene attribuita con decreto direttoriale
secondo l'ordine della graduatoria.
L'attivita' di perfezionamento all'estero non potra' essere
iniziata prima dell'emanazione del provvedimento di conferimento
della borsa.
L'eventuale conferma della borsa di studio, per non piu' di tre
mesi, puo' essere disposta su motivata richiesta del borsista,
corredata dal nuovo progetto di ricerca convalidato dal responsabile
dell'istituzione estera. Detta richiesta, indirizzata al direttore
della scuola sara' sottoposta al parere della commissione
giudicatrice del presente concorso, a tale scopo riconvocata.
Ai fini della conferma l'interessato dovra' mantenere, per la
durata dell'attivita' all'estero, il possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 3, punto 2) e punto 4), in base ai quali ha ottenuto
il conferimento della borsa di studio.
Il venire meno di uno dei predetti requisiti comporta la decadenza
dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di
darne tempestiva comunicazione a questa scuola, incorrendo nelle
penalita' previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia in caso di mancato adempimento.
Se l'assegnatario rinuncia, prima che lo stesso abbia iniziato
l'attivita' di perfezionamento all'estero, subentra altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Al termine della sua permanenza all'estero, e comunque al termine
di ciascun anno in caso di conferma della borsa stessa, il borsista
dovra' presentare una relazione scientifica sull'attivita' svolta.
Essa sara' oggetto di verifica da parte del docente della scuola di
cui al precedente art. 5. Art. 11. Differimento o interruzione del
periodo di godimento della borsa
Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzione del
periodo di godimento della borsa verranno consentiti, su apposita
istanza, al vincitore che dimostri di dover soddisfare gli obblighi
militari di leva o che si trovi nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che l'istituzione estera
interessata rilasci formale nulla-osta in merito.
In tali casi dovra' essere esibito, unitamente al predetto
nulla-osta, rispettivamente:
una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, come previsto
dall'art. 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica
403/1998, nella quale dovra' essere indicata la data di inizio e
quella presumibile in cui avra' termine il servizio militare;
un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi
di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge n. 1204/1971.
Il borsista che interrompa l'attivita' e' tenuto a darne tempestiva
comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione definitiva
egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed e' obbligato
alla restituzione di quanto eventualmente percepito oltre la data di
decadenza e, comunque, oltre la data di regolare svolgimento
dell'attivita' attestata dal responsabile dell'istituzione estera
frequentata dal borsista. Tale obbligo non sussiste allorche' la
mancata conclusione dell'attivita' derivi da causa non imputabile al
borsista. Art. 12. Pagamento della borsa
Il pagamento della borsa di studio verra' corrisposto in una rata
non prima di trenta giorni dalla data prevista per l'inizio
dell'attivita', previa comunicazione scritta della data stessa da
parte del borsista.
Nel caso in cui l'attivita' di perfezionamento all'estero abbia
durata inferiore ai tre mesi, l'importo della borsa sara'
proporzionalmente ridotto.
Al termine della permanenza all'estero, il borsista dovra'
presentare un'attestazione resa dal responsabile dell'istituzione
estera di regolare svolgimento dell'attivita' stessa e una relazione
scientifica sull'attivita' svolta. Art. 13. Regime giuridico della
borsa
Il borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche ed e'
tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti dal decreto di concessione
della borsa, pena la decadenza dalla stessa.
La non osservanza delle norme statutarie o regolamentari
dell'istituzione estera frequentata dal borsista comporta la
decadenza dal godimento della borsa.
La borsa di studio di cui al presente bando non puo' essere
cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca del borsista.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Il godimento della borsa di studio non si configura come un
rapporto di lavoro, essendo finalizzato al perfezionamento del
laureato borsista.
Il dipendente pubblico che fruisca della borsa di studio in parola
puo' chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni, previsto per gli ammessi ai corsi di dottorato
di ricerca dall'art. 2 della legge n. 476/1984. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne' a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Alle borse di cui al presente bando si applicano le disposizioni in
materia di agevolazione fiscale di cui all'art. 6 della legge 3
novembre 1989, n. 398, che richiama il disposto dell'art. 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476. Art. 14. Ritiro delle pubblicazioni e
dei titoli
I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro novanta giorni,
dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, al
ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla scuola oppure
richiederne la spedizione con tassa postale a loro carico. Trascorso
il periodo suddetto, l'amministrazione non sara' responsabile in
alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento
alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e nella legge
30 novembre 1989, n. 398, nonche' alle altre disposizioni
ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
Il presente decreto sara' reso pubblico mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Pisa, 8 ottobre 1999
Il direttore: Varaldo
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