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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 268 giovani ai
licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola
Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica per l'anno
scolastico 2013-2014.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.31 del 19/4/2013
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:13E01662
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/5/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi delle
Scuole Militari dell'Esercito e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2001, concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi della
Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del
Ministro della Pubblica Istruzione, recante norme per il recupero dei
debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, concernente «regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate
e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 -impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n. 109 - che ha modificato le due direttive tecniche
sopracitate, emanate dalla medesima Direzione Generale in data 5
dicembre 2005;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 202, n. 35;
Vista la lettera M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con cui
la Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei
reclutamenti autorizzato per l'anno 2013;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto l'art. 40, comma 2 del predetto decreto ministeriale 16
gennaio 2013, ai sensi del quale - in via transitoria e sino al
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonche' alla
definizione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento
delle nuove strutture - il Direttore Generale per il Personale
Militare si avvale della preesistente organizzazione;
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal sopracitato decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione
Generale per il Personale Militare ai principi di carattere generale
dettati dal predetto codice dell'Amministrazione digitale e, per
l'effetto, gestire le domande di partecipazione ai concorsi tramite
un apposito portale on-line del Ministero della Difesa;
Considerato che, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative dell'Amministrazione Militare, il cui ordinamento e'
retto da normativa speciale, il reclutamento del personale militare
esige l'accertamento attuale dei requisiti di efficienza e di
idoneita' psicofisica e attitudinale, nonche' il rispetto dei limiti
di eta' e di ulteriori specifici requisiti, non compatibili con
l'assunzione di candidati idonei in precedenti analoghi concorsi;
Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per
l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi alle
Scuole Militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in Milano, alla
Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico
2013-2014;
Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale,
nel concorso per l'ammissione alle Scuole Militari «Nunziatella» e
«Teulie'», potranno essere ammessi al massimo 35 (trentacinque)
concorrenti di sesso femminile, di cui 15 (quindici) per la sede di
Napoli e 20 (venti) per la sede di Milano;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una
prova preliminare cui sottoporre tutti i partecipanti ai concorsi
indetti con il presente decreto, con riserva di disporre che detta
prova non avra' luogo, per motivi di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per
uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile
con le esigenze di selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Per l'anno scolastico 2013-2014 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 268
(duecentosessantotto) giovani ai licei annessi alle Scuole Militari
dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare
Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza Armata,
sede e ordine di studi:
a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo
all'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito, cosi' ripartiti:
1) «Nunziatella» di Napoli:
- 1° liceo classico: posti 32 (trentadue);
- 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto).
Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla
Scuola Militare «Nunziatella» non piu' di 15 (quindici) concorrenti
di sesso femminile, di cui 6 (sei) al liceo classico e 9 (nove) al
liceo scientifico;
2) «Teulie'» di Milano:
- 1° liceo classico: posti 22 (ventidue);
- 3° liceo scientifico: posti 58 (cinquantotto).
Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla
Scuola Militare «Teulie'» non piu' di 20 (venti) concorrenti di sesso
femminile, di cui 8 (otto) al liceo classico e 12 (dodici) al liceo
scientifico;
b) posti 68 (sessantotto) per il concorso relativo
all'ammissione alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini»,
cosi' ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 18 (diciotto);
2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta);
c) posti 40 (quaranta) per il concorso relativo all'ammissione
alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 20 (venti);
2) 3° liceo scientifico: posti 20 (venti).
2. Se i posti per uno dei licei di cui al precedente comma 1,
lettera a), disponibili per vincitori di sesso femminile, non saranno
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei nella relativa
graduatoria di merito, si potra' procedere, nel rispetto dell'ordine
di graduatoria, ad ammettere un numero superiore di candidati
vincitori di sesso femminile nelle rimanenti graduatorie senza che
venga comunque superato il numero di 15 (quindici) unita' per la sede
di Napoli e di 20 (unita') per la sede di Milano.
3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. Il titolo
che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere
posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
4. I posti riservati di cui al precedente comma 3 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione
della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito
www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3. In ogni caso la
stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
altresi', la facolta' nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti
internet www.persomil.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it (per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)),
www.marina.difesa.it (per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b)) e www.aeronautica.difesa.it (per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)), nonche' nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo
art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) al 31 dicembre 2013 hanno compiuto il 15° anno di eta' e non
superato il giorno di compimento del 17°, cioe' sono nati tra il 31
dicembre 1996 e il 31 dicembre 1998, estremi compresi;
b) sono in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2012-2013 l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico ovvero al
3° liceo scientifico. Se hanno conseguito la predetta idoneita' nel
precedente anno scolastico, non dovranno aver conseguito al termine
dell'anno scolastico 2012-2013 l'idoneita' alla classe superiore;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653 e successive modificazioni;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non
sono stati espulsi da Istituti di educazione o di istruzione dello
Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali Allievi
delle Scuole Militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.

                               Art. 3 


Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa


1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle attivita' concorsuali, le procedure dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 saranno gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo denominato
portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa.
2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno presentare le
domande di partecipazione ai predetti concorsi e ricevere, con le
modalita' indicate nel successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni
inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di registrazione necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta nell'allegato A al presente decreto, con una
delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (che, data la minore eta'
dei concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un componente
del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella
procedura di registrazione verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di registrazione, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, i cui modelli sono pubblicati nel portale dei
concorsi di cui al precedente art. 3, dovranno essere compilate
esclusivamente on-line e inviate, con esclusione di qualsiasi altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Data la minore eta' dei
candidati, gli stessi dovranno, a pena di esclusione, allegare alla
stessa copia per immagine, ovvero in formato PDF, dell'atto di
assenso per l'arruolamento volontario di un minore, ai sensi
dell'art. 788 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato
nelle premesse, conforme allo schema riportato nell'allegato B al
presente decreto. Tale documento dovra' essere sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul
minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi',
necessario allegare copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un
documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l
sottoscrittori/e, rilasciati/o da un'Amministrazione dello Stato e in
corso di validita'. La sottoscrizione del predetto documento
comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita'
della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo
art. 6, comma 1. Gli Enti delegati alla ricezione e gestione delle
domande on-line sono, rispettivamente:
a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito: Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini»: Scuola
Navale Militare «Francesco Morosini»;
c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»: Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet».
2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente art. 1,
comma 1, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale
dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e
compilare on-line la relativa domanda di partecipazione. E'
consentito l'invio delle domande di partecipazione per tutti i
concorsi di interesse di cui al citato art. 1, comma 1.
3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare,
esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa
che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della
domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell'inoltro di ogni domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in
formato PDF, dei documenti da allegare alla domanda di
partecipazione.
4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di
presentazione della domanda, dovra' essere stampato e conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza,
all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'invio di ogni domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una
copia della stessa.
Con l'invio di ogni domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso al quale si intende
partecipare, nonche' quelli relativi all'eventuale possesso del
diritto alla riserva di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni
o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere
inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art.
5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato
e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di
registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso resta comunque invariata, rispetto all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al
precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al precedente art. 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa
le determinazioni adottate al riguardo.
8. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno
dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto
segue:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano
ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di
codice di avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica. Il concorrente dovra' segnalare tempestivamente
all'Ente destinatario, mediante messaggio di posta elettronica
(Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it; Comando della Scuola Navale
Militare «Francesco Morosini»: mscuolanav.concorso@marina.difesa.it;
Comando della Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»:
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) ovvero a mezzo telegramma
(Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto
Concorsi Accademia a Scuole Militari - viale Mezzetti n. 2 - 06034
Foligno; Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» - Isola di S.
Elena, viale Piave n. 30/A - 30132 Venezia; Scuola Militare
Aeronautica «Giulio Douhet» - Ufficio Concorsi - viale
dell'Aeronautica n. 14 - 50144 Firenze), ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione Militare non assumera'
alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali
disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore;
c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo
scientifico);
d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) la Scuola Militare prescelta. Dovranno essere indicate, in
ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verra' omessa
l'indicazione della seconda Scuola, questa verra' considerata
d'ufficio con priorita' 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo
scientifico), specificando la lingua straniera studiata e l'Istituto
di provenienza. I concorrenti, nella domanda di partecipazione,
dovranno dichiarare di aver svolto le seguenti materie:
1) per il liceo classico: lingua e letteratura italiana;
lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e cultura
inglese; storia e geografia; matematica; scienze naturali;
2) per il liceo scientifico: lingua e letteratura italiana;
lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e
geografia; matematica; fisica; scienze naturali; disegno e storia
dell'arte.
Qualora il piano degli studi dell'Istituto di provenienza non
preveda taluno dei sopracitati insegnamenti, gli interessati saranno
ammessi a partecipare al concorso con riserva, a condizione che
documentino, prima dell'incorporazione (che avverra' il 5 settembre
2013), di aver superato presso un Istituto scolastico statale o
parificato gli esami integrativi nelle materie non svolte.
Parimenti, i concorrenti, che nell'anno scolastico in corso
frequentano il 2° anno di un corso di studi diverso (che dovra'
essere espressamente indicato, unitamente alla lingua straniera
studiata), saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva e
saranno tenuti a documentare, prima dell'incorporazione (che avverra'
il 5 settembre 2013), di aver superato presso un Istituto scolastico
statale o parificato gli esami integrativi conseguendo l'idoneita'
all'iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare. Tutti
i concorrenti ammessi al concorso con riserva dovranno inoltre
consegnare, all'atto della presentazione alla prima prova, anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, la certificazione che attesti l'avvenuta presentazione
della domanda finalizzata a sostenere l'esame integrativo nelle
materie che non hanno formato oggetto di studio durante il biennio
frequentato. La mancata presentazione di detta certificazione con le
modalita' sopraindicate determinera' l'esclusione dal concorso;
g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto;
h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli
previsti su tali titoli di preferenza;
i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, i/il sottoscrittori/e dell'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore di cui al precedente comma
1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che riguardano il minore e che sono
necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assumono/e la responsabilita'
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente
potra' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione sara' suddivisa in un'aera pubblica, relativa alle
comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando,
ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le
comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente.
Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno
notizia mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di accreditamento, ovvero con short message system
(SMS). Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni organizzative, le comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno
anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it ovvero, a seconda
della procedura, nei relativi siti di Forza Armata
(www.esercito.difesa.it; www.marina.difesa.it;
www.aeronautica.difesa.it
).
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni
della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica,
dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa e mobile, ecc.), mediante messaggi di
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata -
esclusivamente se in possesso di una casella di posta elettronica
certificata - (PEC), ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it;
b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini»:
mscuolanav.concorso@marina.difesa.it;
c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»:
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali possibili disguidi derivanti da
errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell'indirizzo
di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile
da parte dei candidati.

                               Art. 6 


Svolgimento dei concorsi


1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1 e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove e
accertamenti:
a) prova preliminare (detta prova non avra' luogo, per motivi
di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il
numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi
previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione);
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica;
e) prova di cultura generale.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentare
muniti della carta di identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresi', con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato
domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di
concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio
di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5,
comma 3, un'istanza di nuova convocazione, controfirmata dai/l
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero, in mancanza dal
tutore, entro le 1200 del giorno antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per
immagine, ovvero in formato PDF, di un proprio documento d'identita'
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,
nonche' dei/l documenti/o d'identita' - in corso di validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato - dei/l genitori/e
ovvero del tutore. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo
se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse,
avverra' mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo
informativo, con messaggio di posta elettronica.
3. I concorrenti, all'atto della formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo art. 14, dovranno essere risultati idonei
in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1.
4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le
prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed
e), possono fruire di vitto e alloggio, se disponibile, a carico
dell'Amministrazione Militare.
5. L'Amministrazione Militare non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti stessi.

                               Art. 7 


Commissioni


1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le
seguenti commissioni composte da personale in servizio:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico;
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di educazione fisica;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) le commissioni saranno composte dal seguente personale
dell'Esercito:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
- due Ufficiali superiori, membri;
- un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
- due Ufficiali superiori medici, membri.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente;
- un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
- un Ufficiale psicologo, membro;
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di Ufficiali del Corpo Sanitario laureati in psicologia, nonche' di
psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente;
- due Ufficiali, qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
- un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
- un Brigadier Generale medico, presidente;
- due Ufficiali superiori medici, membri.
I componenti della presente commissione dovranno essere diversi
da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b).
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) le commissioni saranno composte dal seguente personale della
Marina:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
- due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membri;
- un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di
grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
- due Ufficiali superiori medici, membri;
- un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
- due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale,
membri;
- un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si potra' avvalere del supporto di ulteriori
Ufficiali specialisti in selezione attitudinale;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un Ufficiale superiore, presidente;
- due Ufficiali, membri;
- un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
- un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di
grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
- due Ufficiali superiori medici, membri;
- un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
I componenti della presente commissione dovranno essere diversi
da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b).
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) le commissioni saranno composte dal seguente personale
dell'Aeronautica:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- il Comandante della Scuola Militare Aeronautica,
presidente;
- due Ufficiali, membri;
- un Ufficiale/Sottufficiale appartenente al ruolo dei
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
In caso di impossibilita' o incompatibilita' a svolgere
l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile, il presidente della commissione sara' sostituito da altro
Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
- due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico,
membri;
- un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
- due Ufficiali dell'Arma Aeronautica qualificati perito
selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In
alternativa, uno dei predetti membri potra' essere un Funzionario
sanitario psicologo dell'Amministrazione della Difesa;
- un Ufficiale/Sottufficiale appartenente al ruolo dei
Marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ulteriori Ufficiali,
qualificati perito selettore e di Sottufficiali, qualificati aiuto
perito selettore;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un Ufficiale superiore, presidente;
- due Ufficiali, membri;
- un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
- un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
- due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico,
membri, il meno anziano dei quali svolgera' anche le funzioni di
segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti. I componenti della presente commissione dovranno essere
diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b).

                               Art. 8 


Prova preliminare


1. La prova preliminare consistera' nella somministrazione di un
questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo,
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, e si
svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tale
prova avra' luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a), se il numero dei concorrenti sara' superiore
a:
a) concorso per l'ammissione alle Scuole Militari
dell'Esercito: 216 per il liceo classico e 424 per il liceo
scientifico;
b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare: 72
per il liceo classico e 200 per il liceo scientifico;
c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
100 per il liceo classico e 100 per il liceo scientifico.
La predetta prova si svolgera' nelle date e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) il 29 e il 30 maggio 2013, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale
Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 0930 e con
presentazione entro le 0800, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a);
b) il 22 e il 23 maggio 2013 per gli aspiranti al liceo
scientifico e il 23 maggio 2013 per gli aspiranti al liceo classico,
presso il Centro di Selezione della Marina Militare - via della
Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 0900, per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) il 27 e 28 maggio 2013, rispettivamente per gli aspiranti al
liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare presso l'aeroporto
Barbieri - viale T.C. Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia,
con inizio non prima delle 0900, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c).
2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova e il calendario di svolgimento della prova per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) saranno
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, mediante avviso inserito a partire dal 17 maggio 2013
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nel sito
www.persomil.difesa.it, nonche' nei siti www.esercito.difesa.it (per
il concorso per l'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito),
www.marina.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alla Scuola
Navale Militare); www.aeronautica.difesa.it (per il concorso per
l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica).
3. Se in relazione al numero dei concorrenti verra' ritenuto
inopportuno effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei corsi
di studi previsti per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, il relativo avviso verra' inserito, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Per
informazione in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, i
siti web www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it (per il
concorso per l'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito),
www.marina.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alla Scuola
Navale Militare); www.aeronautica.difesa.it (per il concorso per
l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica).
4. I concorrenti ai quali non sara' stata comunicata l'esclusione
dal concorso, se la prova avra' luogo, saranno tenuti a presentarsi
senza alcun preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della stessa,
presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti di carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato, degli eventuali documenti di cui al precedente art. 4,
comma 8, lettera f) e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio
di posta elettronica di corretta acquisizione della domanda, di cui
al precedente art. 4, comma 4, ovvero copia della stessa. Saranno
esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al
momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni a eccezione dei casi di cui al
precedente art. 1, comma 7.
5. In base al numero delle risposte fornite dai concorrenti in
ciascun concorso verranno formate, dalle rispettive commissioni di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), distinte graduatorie,
una per il liceo classico e una per il liceo scientifico ovvero solo
quella per il corso di studi per cui e' stata svolta la prova, in
virtu' del punteggio conseguito, al solo scopo di individuare i
concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali.
6. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti di
ciascun concorso i concorrenti classificatisi nelle predette
graduatorie entro i seguenti limiti numerici:
a) concorso per l'ammissione alle Scuole Militari
dell'Esercito:
- i primi 216 per il liceo classico, di cui non piu' di 56
aspiranti di sesso femminile;
- i primi 424 per il liceo scientifico, di cui non piu' di 84
aspiranti di sesso femminile;
b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare:
- i primi 72 per il liceo classico;
- i primi 200 per il liceo scientifico;
c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
- i primi 100 per il liceo classico;
- i primi 100 per il liceo scientifico.
A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio
del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per
l'ammissione alle successive prove.
7. I concorrenti classificatisi oltre i limiti numerici
sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia,
potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma (tel. 06/517051012 - 06/50231012) ovvero consultare, a partire
dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento di detta
prova, l'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi, nonche' i siti web citati al precedente comma 3.

                               Art. 9 


Accertamenti sanitari


1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni
e avranno luogo, presumibilmente, nei periodi e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) dal 18 giugno al 5 luglio 2013 presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 3 al 15 giugno 2013 presso il Centro di Selezione della
Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) il 10 e 11 giugno 2013 per gli aspiranti al liceo classico e
il 12 e 13 giugno 2013, per gli aspiranti al liceo scientifico presso
l'Istituto Medico Legale - via Piero Gobetti 2 - Roma, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
2. I concorrenti, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto nel
giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di convocazione
inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera
raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio
di posta elettronica ed essere muniti della seguente documentazione
prodotta in originale o in copia conforme:
a) dichiarazione di consenso informato in carta semplice,
conforme all'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di
essi, dal tutore;
b) certificato conforme all'allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia e controfirmato dagli interessati che attesti lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere
una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di
presentazione;
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata dei markers virali: anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi
precedenti la visita;
d) analisi completa delle urine con esame del sedimento
(soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b));
e) referto rilasciato in data non anteriore a un mese
antecedente la visita da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata presso il Servizio Sanitario
Nazionale, di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope:
amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi (soltanto per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a));
f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata presso il Servizio Sanitario
Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre mesi
precedenti la visita;
g) referto, in originale o in copia conforme, degli esami di
cui al sottostante elenco (soltanto per i concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c)), effettuati in data non
anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate presso il
Servizio Sanitario Nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere
prodotto anche il certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria accreditata presso il Servizio Sanitario
Nazionale):
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non
oltre sei mesi presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale (in
quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche il certificato in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata
presso il Servizio Sanitario Nazionale).
La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne
che per quella indicata alla precedente lettera h)) ovvero la
difformita' della stessa determinera' l'esclusione del concorrente
dal sostenere gli accertamenti sanitari e la sua conseguente
esclusione dal concorso.
3. Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche
consegnare, in originale o in copia conforme, a pena di esclusione:
a) referto di ecografia pelvica eseguita presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata, entro i
tre mesi precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari;
b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso il Servizio Sanitario
Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi
precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di
gravidanza, la commissione non procedera' agli accertamenti sanitari
e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui
stato di gravidanza e' stato accertato con le modalita' previste dal
presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare
procedera' a una nuova convocazione ai predetti accertamenti in data
compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara'
notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso.
4. Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, la
rispettiva commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti
i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i seguenti
accertamenti di laboratorio per il riconoscimento del possesso
dell'idoneita' sanitaria quali Allievi delle Scuole Militari:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica (solo per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b));
d) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame
audiometrico;
e) visita psichiatrica (per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a) visita psicologica ed eventualmente
psichiatrica);
f) visita ortopedica (solo per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b));
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici (eccezion fatta per i
concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a)). In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione
test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
i) controllo dell'abuso sistematico di alcool (soltanto per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c). Per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la
verifica dell'abuso abituale di alcool verra' effettuata in base
all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta
positivita' il concorrente sara' rinviato ad altra data - in analogia
a quanto previsto dal successivo comma 10 - per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avra'
cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
l) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), gli esami di cui al precedente comma 2, lettera g);
m) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto della presentazione
agli accertamenti sanitari, avra' cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'
all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente
decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame
radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici.
5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di uno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere all'Ente
in cui ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al
precedente comma 4, con istanza conforme all'allegato F, che
costituisce parte integrante del presente decreto, copia conforme dei
relativi referti di analisi da utilizzare nell'ambito degli
accertamenti sanitari previsti per l'altro/gli altri concorso/i.
6. La commissione, per ciascun concorso, al termine degli
accertamenti sanitari, formulera' per ogni concorrente uno dei
seguenti giudizi che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto:
a) idoneo all'ammissione quale Allievo:
1) alle Scuole Militari dell'Esercito, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
2) alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini», per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
3) alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet», per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
b) inidoneo all'ammissione quale Allievo:
1) alle Scuole Militari dell'Esercito, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
2) alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini», per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
3) alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet», per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la
relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto ai/al
genitori/e esercenti/e la potesta' genitoriale ovvero al tutore,
secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al
concorso.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a
eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista
l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e - solo per i concorrenti
del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle
«note di introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del
carattere ecc. tali da non pregiudicare l'adattamento a normale
situazione di vita», purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto
conto dell'eta' dei soggetti);
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti
previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali
da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso
di alcool;
f) privi di tatuaggi, sulle parti del corpo visibili con
l'uniforme di sevizio estiva (con gonna e scarpe decolte' per il
personale femminile) e su qualsiasi parte del corpo, dai contenuti
osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione
religiosa o che, comunque, possano portare discredito alle
Istituzioni della Repubblica Italiana e alle Forze Armate.
8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che
risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio
per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilita' oculare
normali. Integrita' dei mezzi diottrici (a eccezione degli esiti di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del
fondo oculare - escluso trattamento LASIK);
2) udito normale, valutato con esame audiometrico;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica,
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato secondo le direttive di Forza Armata.
L'accertamento dello stato refrattivo, se occorre, potra' essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) quelli stabiliti per la II classe di visita dal decreto
ministeriale 15 settembre 1995 per conseguire e mantenere in
esercizio licenze e attestati aeronautici (DGAC-MED) relativamente ai
singoli organi e apparati se piu' restrittivi di quelli individuati
dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione
Generale della Sanita' Militare il 5 dicembre 2005 e successive
integrazioni.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i
concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita'
previste dal precedente comma 7 o privi dei requisiti di cui al
precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di
recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti
in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi'
fissera' una nuova data di presentazione per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque non oltre le date di
seguito specificate:
a) 10 luglio 2013, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 2 luglio 2013, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) 15 giugno 2013, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c).
11. Per ciascun concorso, di cui al precedente art. 1, comma 1,
il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali (a eccezione di quanto
previsto al successivo art. 10, comma 1). Questi ultimi potranno,
tuttavia, spedire una specifica istanza di revisione,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti sanitari (firmata dall'interessato e vistata da entrambi
i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva
potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore) tramite messaggio di
posta elettronica agli indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3
con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di
appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica
o privata accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato
il giudizio di inidoneita', nonche' di un proprio documento
d'identita' e dei/l documenti/o d'identita' dei/l genitori/e ovvero
del tutore, in corso di validita' e rilasciati da un'Amministrazione
dello Stato.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero inviate oltre i termini perentori
sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero,
per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a
puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica. In caso
di mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi riceveranno
comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso, per ciascun concorso, dalla commissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera e) a seguito di valutazione della documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, se necessario,
a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio
espresso da detta commissione e' definitivo e sara' comunicato ai
concorrenti seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita' sara'
comunicato con le modalita' gia' indicate nel precedente comma 6).
Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
13. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non dara'
luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
14. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura delle commissioni
per gli accertamenti sanitari e per gli ulteriori accertamenti
sanitari, di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) ed e), al Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I
Reparto Reclutamento - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 1^
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma e, per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), anche al Comando della
Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet».

                               Art. 10 


Accertamenti attitudinali


1. Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari o
degli ulteriori accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c),
agli accertamenti attitudinali, intesi a valutarne le qualita'
attitudinali e caratterologiche. Eccezion fatta per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), verranno sottoposti a
tali accertamenti anche i concorrenti che, giudicati inidonei agli
accertamenti psicofisici, abbiano dichiarato, per iscritto, di
volersi avvalere della facolta' di cui al precedente art. 9, comma
11. La predetta dichiarazione non sostituisce, comunque, l'istanza di
cui al medesimo art. 9, comma 11. Gli accertamenti di cui al presente
articolo consisteranno in una serie di prove attitudinali, volte a
valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche
attitudinali indispensabili per un efficace e proficuo inserimento
nella vita e nelle attivita' delle Scuole Militari, secondo le
direttive tecniche di ciascuna Forza Armata.
2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, presumibilmente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) dal 18 giugno al 5 luglio 2013 presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 3 al 15 giugno 2013 presso il Centro di Selezione della
Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 17 al 20 giugno 2013 per gli aspiranti al liceo classico
e dal 1° al 4 luglio 2013, per gli aspiranti al liceo scientifico,
presso la Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet» - viale
dell'Aeronautica 14 - Firenze, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c).
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di
inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato
esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra'
essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potesta'
genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda
di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di
educazione fisica.
5. L'idoneita' conseguita negli accertamenti attitudinali non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
6. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per gli accertamenti attitudinali, di cui all'art. 7, comma 1,
lettera c), al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto Reclutamento - 1^ Divisione
Reclutamento Ufficiali - 1^ Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma.

                               Art. 11 


Prove di educazione fisica


1. Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di educazione
fisica.
2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2.
3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e
dovranno esibire il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva
agonistica di tipo B (in corso di validita' e non antecedente a un
anno all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica),
rilasciato da medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di
tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove di educazione
fisica e, quindi, dal concorso.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire
referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata presso il Servizio Sanitario
Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni lavorativi
precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di
gravidanza, la commissione non procedera' all'effettuazione delle
prove di educazione fisica, a mente dell'art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione Generale per il Personale
Militare procedera' a una nuova convocazione alle predette prove in
data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione
il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara'
notizia alla predetta Direzione Generale che, con provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi:
a) piegamenti sulle braccia;
b) flessioni del busto dalla posizione supina;
c) corsa mezzo-fondo di 800 metri piani.
6. Inoltre:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a): salto in alto;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile);
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c): corsa veloce di 100 metri piani.
Nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei predetti esercizi
con l'indicazione dei relativi punteggi e con le modalita' di
svolgimento degli esercizi indicati nel precedente comma 5 e nel
presente comma.
7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire
interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio della prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale
differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo
stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova,
accusano un'indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente (che, per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si
identifica con il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione
verra' comunicata mediante avviso inserito nell'area privata della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo
informativo, con messaggio di posta elettronica e non potra' essere
in alcun caso successiva al ventesimo giorno a decorrere dal giorno
seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione delle
prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in
considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova
che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a
compimento, con qualunque esito, la prova di educazione fisica. I
concorrenti, invece, che nel corso della prova intendono ritirarsi
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi
dal prosieguo delle prove concorsuali.
8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10
punti. Nel citato allegato G sono indicati i punteggi corrispondenti
alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun esercizio e le
modalita' di effettuazione degli stessi. La commissione, prima
dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la
successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6.
9. La prova di educazione fisica si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi.
Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di
educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo art. 14.
10. In caso di giudizio di inidoneita' per il mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la
commissione provvedera' a comunicare l'esito della predetta prova
all'interessato e al genitore esercente la potesta' genitoriale
ovvero al tutore.
11. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per le prove di educazione fisica, di cui all'art. 7, comma 1,
lettera d), al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto Reclutamento - 1^ Divisione
Reclutamento Ufficiali - 1^ Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma.

                               Art. 12 


Prova di cultura generale


1. I concorrenti, che saranno giudicati idonei al termine degli
accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle prove
di educazione fisica, saranno convocati per sostenere la prova di
cultura generale che avra' luogo, presumibilmente, nelle date e nelle
sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) il 17 e il 18 luglio 2013, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale
Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 0930, con
presentazione entro le 0800, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a);
b) il 19 luglio 2013 presso il Centro di Selezione della Marina
Militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle
0900, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b);
c) il 21 giugno 2013 e il 5 luglio 2013, rispettivamente per
gli aspiranti al liceo classico e per gli aspiranti al liceo
scientifico, presso la Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet» -
viale dell'Aeronautica 14 - Firenze, con inizio non prima delle 0900,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova di cultura
generale anche i concorrenti che si troveranno nelle condizioni di
cui ai precedenti art. 9, comma 11 e art. 11, comma 7, per i quali
non e' stato ancora espresso alcun giudizio.
Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova saranno rese note, a partire dal 14 giugno 2013 con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre,
consultabile nel sito www.persomil.difesa.it, nonche' nei siti
www.esercito.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alle Scuole
Militari dell'Esercito), www.marina.difesa.it (per il concorso per
l'ammissione alla Scuola Navale Militare); www.aeronautica.difesa.it>(per il concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica).
2. I concorrenti ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal
concorso saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso almeno
un'ora prima dell'inizio della prova medesima, presso la sede
indicata al precedente comma 1, muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Saranno
esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al
momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni.
3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e
accertamenti e che avranno conseguito la promozione alla classe
superiore al termine dell'anno scolastico, dovranno inviare, con
messaggio di posta elettronica - al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito
(uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a); alla Scuola Navale Militare
«Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it), per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); alla
Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»
(aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c)- copia per immagine ovvero
in formato PDF di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai
sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al
genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in
caso di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione
al termine dell'anno scolastico 2012-2013 alla classe superiore per
la quale concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a sostenere la
prova di cultura generale del concorso.
4. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e
accertamenti e che, al termine dell'anno scolastico, non avranno
conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la «sospensione
di giudizio» per il mancato conseguimento della sufficienza in una o
piu' discipline, dovranno inviare, con le medesime modalita' di cui
al precedente comma 3, copia per immagine ovvero in formato PDF di
apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai
soggetti indicati nel precedente comma 3, da cui risulti la
sospensione del giudizio al termine dell'anno scolastico 2012-2013.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere la prova di
cultura generale del concorso in attesa del recupero delle carenze
formative per cui e' stato sospeso il giudizio, ai sensi della
normativa vigente richiamata nelle premesse.
5. I concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 8,
lettera f), dovranno documentare, a scioglimento della riserva, con
dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti
indicati nel precedente comma 3, di aver superato, presso un Istituto
scolastico statale o parificato, se gia' sostenuti, gli esami
integrativi nelle materie che non hanno formato oggetto di studio
durante il biennio frequentato e conseguito l'idoneita'
all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di partecipare.
I concorrenti che non avranno ancora sostenuto tali esami integrativi
saranno ammessi con riserva alla prova di cultura generale del
concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente periodo
dovra' essere presentata entro l'inizio dei corsi. La mancata
comunicazione di quanto chiesto entro tale data costituira' implicita
rinuncia da parte del concorrente al concorso, con la conseguente
esclusione del medesimo.
6. La prova di cultura generale consistera' nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera':
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del
ginnasio, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle
materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica, storia e
scienze naturali. I principali argomenti d'esame sono riportati
nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1°
e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i
programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano,
latino, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e
fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato
allegato H al presente decreto.
7. La prova di cultura generale si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova di cultura generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 14.
8. I verbali della prova di cui al presente articolo dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
esaminatrice, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), al Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I
Reparto Reclutamento - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 1^
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma.

                               Art. 13 


Titoli di preferenza


1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 14, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare;
b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915;
c) figli di militari di carriera, di Ufficiali e Sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato;
d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o
autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o
alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la
precedenza i figli di Ufficiali di complemento;
e) piu' giovani d'eta'.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

                               Art. 14 


Graduatorie di merito


1. Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di
cui al precedente art. 6, comma 1 (compresi quelli di cui al
precedente art. 12, commi 4 e 5 che dovranno documentare
tempestivamente, se possibile entro il 3 settembre 2013 e comunque
non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico
prevista per l'Istituto di provenienza, il superamento dell'esame
integrativo ovvero il recupero delle carenze formative e la
conseguita ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione
sostitutiva da presentare con le modalita' e dai soggetti indicati
nel precedente art. 12, comma 3) saranno iscritti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), in
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una
per gli aspiranti al liceo scientifico, secondo l'ordine determinato
dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di
educazione fisica e di quello riportato nella prova di cultura
generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto
riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al
quale verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura
generale moltiplicato per il coefficiente 1, tutto diviso per il
coefficiente 1,2. I concorrenti che avranno riportato la «sospensione
del giudizio» e che, sebbene collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla
classe successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla
frequenza dei corsi presso le Scuole Militari soltanto dopo aver
conseguito e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece,
di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi
saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
i. concorso relativo all'ammissione alle Scuole Militari
dell'Esercito per:
1) il liceo classico: i primi 54 (cinquantaquattro)
concorrenti idonei di cui non piu' di 14 (quattordici) di sesso
femminile;
2) il liceo scientifico: i primi 106 (centosei) concorrenti
idonei di cui non piu' di 21 (ventuno) di sesso femminile;
b. concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare
«Francesco Morosini» per:
1) il liceo classico: i primi 18 (diciotto) concorrenti
idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 50 (cinquanta) concorrenti
idonei;
c. concorso relativo all'ammissione alla Scuola Militare
Aeronautica «Giulio Douhet» per:
1) il liceo classico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 20 (venti) concorrenti
idonei.
3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
per i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei in una delle graduatorie di cui al precedente
comma, si applicheranno le procedure disposte dal medesimo art. 1,
comma 2 del presente decreto.
4. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo
scientifico non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi
per l'accesso al quale risulta un'eccedenza di idonei rispetto al
numero di posti a concorso, fermo restando il numero totale degli
ammessi.
5. I verbali relativi alla formazione delle graduatorie di cui al
presente articolo - con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti
gli elementi che hanno influito sulla loro formazione - dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
esaminatrice, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), al Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I
Reparto Reclutamento - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 1^
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma.
6. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 3, nonche' dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale del
Ministero della Difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale,
e, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it (per il concorso per
l'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito),
www.marina.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alla Scuola
Navale Militare); www.aeronautica.difesa.it (per il concorso per
l'ammissione alla Scuole Militare Aeronautica).

                               Art. 15 


Ammissione alle Scuole


1. In ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso,
saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui al
precedente art. 2 del presente decreto. La convocazione avverra' con
lettera raccomandata o telegramma.
2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti (tenuto anche conto delle gia' citate limitazioni
numeriche previste per quelli di sesso femminile) saranno assegnati
alla sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola Militare
«Nunziatella» ovvero Scuola Militare «Teulie'») secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili.
Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i
concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria saranno
provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con
priorita' 2.
3. Le rinunce e la mancata presentazione di vincitori del
concorso alla Scuola di assegnazione verificatesi entro i primi
trenta giorni dalla data di inizio del corso consentiranno alla
Direzione Generale per il Personale Militare, per il tramite degli
Enti delegati di Forza Armata, di disporre l'ammissione di
altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) tale evenienza puo' determinare la modifica della sede
provvisoriamente assegnata, nel rispetto dei limiti numerici previsti
per i concorrenti di sesso femminile.
4. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola Militare di
assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo,
producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga,
comunque non superiore a dieci giorni.
5. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
necessaria alcuna autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del
Dirigente scolastico dell'Istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare. Le firme
dei Dirigenti delle scuole parificate o legalmente riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere autenticate dal Provveditore
agli Studi;
d) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
e) tessera sanitaria;
f) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato I,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.
La mancata presentazione della documentazione di cui alla
precedente lettera f) ovvero la difformita' della stessa determinera'
la mancata ammissione alla Scuola Militare di assegnazione.
6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale
Militare, per il tramite degli Enti delegati di Forza Armata,
provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle
Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati
vincitori del concorso medesimo. Fermo restando quanto previsto in
materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se da tale
controllo emergera' che il contenuto delle dichiarazioni non e'
veritiero, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti in virtu' del provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.
8. All'atto dell'ammissione dell'Allievo il genitore (o tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la
frequenza della Scuola Militare. Si impegna, altresi', al pagamento
della retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle
spese di cui l'Allievo potra' risultare debitore verso
l'Amministrazione della predetta Scuola.

                               Art. 16 


Esclusioni


1. L'Amministrazione Militare potra', con provvedimento motivato,
escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 qualsiasi concorrente per difetto dei requisiti prescritti
per l'ammissione alle Scuole Militari, nonche' escludere il medesimo
dalla frequenza del corso di studio, se il difetto dei requisiti
verra' accertato durante il corso stesso.

                               Art. 17 


Ordinamento degli studi


1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole
Militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e per le ultime tre classi del liceo scientifico. Inoltre vengono
insegnate anche materie militari.
Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito
agli Allievi di ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi
cesseranno di appartenere alla Scuola Militare.
2. Gli Allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Al termine di ogni anno scolastico gli Allievi saranno
giudicati anche in attitudine militare, per la valutazione della
quale si terra' conto:
a) del senso del dovere, della responsabilita' e della
disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell'attitudine fisica;
d) del complesso delle qualita' morali e di carattere.
Per gli Allievi della Scuola Navale Militare la valutazione di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale campagna navale di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini alla vita navale.
Gli Allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola Militare.

                               Art. 18 


Arruolamento


1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale di tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi
che non vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno
dimessi dalla Scuola Militare.
2. Gli Allievi sono tenuti all'osservanza delle norme
disciplinari previste per gli Istituti statali di istruzione
secondaria e al rispetto delle regole della disciplina militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entrambi citati
nelle premesse, e dalle disposizioni interne appositamente emanate.
3. Gli Allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di idoneita' fisica per essere
arruolati - e sempreche' possano riacquisirla in breve tempo -
potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della
Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta motivata
del Comandante della Scuola Militare.
4. Il rinvio in famiglia degli Allievi sara' disposto, su
proposta motivata del Comandante della Scuola, previo parere
dell'organo collegiale, con provvedimento a carattere definitivo
della Direzione Generale per il Personale Militare e potra' essere
adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta
insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole
Militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta;
f) se gia' ripetenti, non aver conseguito un'ulteriore
promozione scolastica.
5. Il genitore (o tutore dell'Allievo minorenne o l'Allievo
stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'Allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in famiglia o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.
7. All'Allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere
alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il
nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe di un Istituto
statale dello stesso ordine.
8. Agli Allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere
indicate dal decreto del Ministero della Difesa 7 agosto 2012, al
momento in vigore.

                               Art. 19 


Spese a carico delle famiglie


1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale
Militare e alla Scuola Militare Aeronautica le spese indicate,
rispettivamente, negli allegati L, M e N che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2. La retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico
2013-2014 e' fissata - fermo restando il beneficio delle esenzioni o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti e a meno di un
aggiornamento da parte della Direzione Generale per il Personale
Militare - in relazione agli accertati redditi annui lordi delle
famiglie stesse, da documentare con esibizione dell'ultima denuncia
dei redditi, ovvero con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata
ai sensi e con le modalita' previste dalle disposizioni del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
3. Le famiglie degli Allievi saranno altresi' tenute al rimborso
delle somme anticipate dall'Amministrazione Militare per le spese
generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli
Allievi individualmente o collettivamente.

                               Art. 20 


Dispensa totale o parziale dalla retta


1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di Ufficiali e
Sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane
risulti a carico.
3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli
Allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi al termine dei ripianamenti, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con una media complessiva non
inferiore a 8/10;
b) in ciascun anno scolastico successivo, agli Allievi che al
termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano
classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo
classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al
corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non
inferiore a 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due dispense
di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per
merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il tempo in cui l'Allievo ripete l'anno di corso per
insuccesso negli studi. Per ottenere il beneficio della dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato nell'allegato O
che costituisce parte integrante del presente decreto. Ogni
variazione delle condizioni a fondamento della concessione del
beneficio dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione
Militare.
5. Se il titolo che da' diritto al beneficio maturera'
successivamente all'ammissione dell'Allievo alla Scuola, la domanda
per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata
nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale e' stato
accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal
caso il beneficio sara' accordato, se spettante, con effetto
retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
6. Il Comando della Scuola Militare interessata, ricevute le
domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la
completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla
Direzione Generale per il Personale Militare per le decisioni.
7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'Allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli
orfani di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'Allievo, dei motivi per i quali viene chiesto il beneficio di
dispensa e dei seguenti documenti:
a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
estratto matricolare del genitore;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello
Stato: decreto di pensione del genitore.
9. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7
e 8, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione.
L'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al
beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza
retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente
articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione Generale per il
Personale Militare, su proposta dei Comandi delle Scuole Militari.

                               Art. 21 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13, comma 1 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione Militare, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
ammissione alle Scuole, per le finalita' concernenti la gestione del
rapporto instaurato con l'Amministrazione Militare stessa.
2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per
il Personale Militare, titolare del trattamento. Responsabili del
trattamento sono, per ciascun concorso e ognuno per le parti di
competenza, i Comandanti degli Enti indicati nel precedente art. 4,
comma 1 e i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2013

Gen. C.A. Francesco Tarricone

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