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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi dieci posti nel Gruppo
sportivo del Corpo di polizia penitenziaria «Fiamme azzurre», di
cui sette posti nel ruolo maschile e tre posti nel ruolo femminile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.84 del 21/10/2022
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:22E13305
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:10
Scadenza:20/11/2022
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia»;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art.
35, comma 6, circa le qualita' morali e di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare,
l'art. 5 recante misure per il «Rafforzamento dell'impegno a favore
dell'equilibrio di genere»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio, esclusivamente per
via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132 concernente il «Regolamento recante modalita' per l'assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'art.
28, secondo cui «Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, secondo cui «le disposizioni
previste dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le
procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»;
Visto l'art. 6, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e' piu'
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di
reclutamenti del personale delle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai
Gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per
un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale
dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle
Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146;
Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi del
Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso pubblico per
l'assunzione di complessivi dieci atleti, dei quali sette del ruolo
maschile e tre del ruolo femminile, nel Gruppo sportivo del Corpo di
polizia penitenziaria «Fiamme Azzurre»;

Decreta:

Art. 1

Posti disponibili per l'assunzione

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a complessivi
dieci posti nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria
«Fiamme Azzurre», di cui sette posti nel ruolo maschile e tre posti
nel ruolo femminile.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline
sportive nel modo seguente:
Ruolo maschile:

=========================================================
| Disciplina | Specialita' | Posti |
+=====================+=====================+===========+
| Atletica leggera |«Lancio del martello»| 1 |
+---------------------+---------------------+-----------+
| Tiro con l'arco | «Compound» | 1 |
+---------------------+---------------------+-----------+
| | «Settore velocita' | |
| | specialita' 1500 | |
| Sport del ghiaccio | metri» | 1 |
+---------------------+---------------------+-----------+
| Karate | «Categoria 75 kg» | 1 |
+---------------------+---------------------+-----------+
| | «Greco Romana | |
| Lotta | Categoria 60 kg» | 1 |
+---------------------+---------------------+-----------+
| Sport invernali Sci | «Super G (SG) e | |
| Alpino |Discesa libera (DH)» | 1 |
+---------------------+---------------------+-----------+
| |«Slalom gigante (GS) | |
| Sport invernali Sci | e Slalom speciale | |
| Alpino | (SL)» | 1 |
+---------------------+---------------------+-----------+

Ruolo femminile:

=========================================================
| Disciplina | Specialita' | Posti |
+=====================+=====================+===========+
| Danza sportiva | «break dance» | 2 |
+---------------------+---------------------+-----------+
| Judo | «Categoria +78 Kg» | 1 |
+---------------------+---------------------+-----------+

3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2022-2024.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel sito istituzionale
www.giustizia.it
4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di
polizia penitenziaria.

                               Art. 2 

Requisiti e condizioni per la partecipazione

1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e
quindi superato gli anni trentacinque;
d) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001,
nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 443/1992;
e) diploma di scuola secondaria di primo grado;
f) essere stati riconosciuti, da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative
nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la
quale si concorre;
g) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia penitenziaria da accertare in conformita' alle disposizioni
contenute negli articoli 122, 124 e 125 del decreto legislativo n.
443/1992 e all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2015.
Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni e infermita'
previste dall'art. 123 del decreto legislativo n. 443/1992 e
successive modifiche e integrazioni.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3 

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati che non si
presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano con riserva alla procedura concorsuale.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal
concorso con decreto del direttore generale del personale e delle
risorse.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione e comunicazioni

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
secondo il modello allegato (Allegato 1), e inviata esclusivamente a
mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec:
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it - indicando
nell'oggetto «CONCORSO 10 POSTI FIAMME AZZURRE», entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. Il modulo della domanda e relativi allegati saranno
disponibili dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione sul
sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it
3. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al
concorso deve essere presentata, con le modalita' e nei termini sopra
indicati, da uno dei genitori, purche' esercente la potesta'
genitoriale o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore. I
genitori del candidato minorenne devono, altresi', sottoscrivere e
inviare in allegato alla domanda, l'autorizzazione all'assunzione
(Allegato 2), con copia fronte/retro dei loro documenti di identita'.
4. Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati le
cui domande siano state presentate o inviate con modalita' diverse da
quelle sopra indicate.
5. I candidati devono inoltrare, unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso, l'attestazione debitamente compilata
dalla Federazione sportiva nazionale interessata, controfirmata per
presa visione e conferma dagli interessati, con l'indicazione dei
titoli sportivi di cui al successivo art. 6, che intendono far valere
ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella medesima
attestazione la Federazione deve altresi' indicare se il candidato
sia attualmente riconosciuto «atleta di interesse nazionale». Il
mancato invio della suddetta attestazione con le modalita' e nei
termini sopraindicati, comportera' l'esclusione dalla procedura
concorsuale.

                               Art. 5 

Compilazione della domanda

1. I candidati, o chi per essi se minorenni, nella domanda di
partecipazione devono dichiarare:
a) cognome e nome;
b) luogo, data di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente
intestata, per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al
concorso;
e) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e di non avere in corso
procedimenti giudiziari penali o per l'applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002.
In caso contrario, il candidato dovra' precisare le condanne e i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha
emanato o presso la quale pende il procedimento;
g) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione della
Scuola o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e'
stato conseguito;
h) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
nonche' all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) la disciplina sportiva per la quale si concorre;
k) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali
nella disciplina sportiva per la quale si concorre;
l) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione,
l'attestazione di cui al precedente art. 4, comma 5, compilata dal
C.I.P. e controfirmata per presa visione e conferma;
m) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso, di cui al successivo art. 6;
n) se si e' stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Gli eventuali titoli di preferenza non dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
valutati in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo
Pec, dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al
concorso, nonche' qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera
f). A tal fine, l'interessato dovra' inviare dette comunicazioni,
unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identita',
in formato PDF, all'indirizzo Pec indicato all'art. 4, comma 1.
4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni dell'indirizzo o del recapito fornito dai
candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

                               Art. 6 

Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi
attribuibili a ciascuna di esse

1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente
bando, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione
professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo di presentazione delle domande.
A) Categoria I
Speciali riconoscimenti: fino a punti 210;
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto:
1) medaglia ai Giochi olimpici: fino a punti 30,00;
2) medaglia ai Campionati mondiali: fino a punti 25,00;
3) record mondiale: punti 25,00;
4) vincitore di Coppa del mondo: punti 20,00;
5) medaglia ai Campionati europei: fino a punti 15,00;
6) record europeo: punti 15,00;
7) vincitore di Coppa europea: punti 12,00;
8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo: fino a
punti 12,00;
9) campione italiano: punti 12,00;
10) record italiano: punti 15,00;
11) vincitore di Coppa Italia: punti 10,00;
12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati
italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00;
13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei
campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00.
B) Categoria II
Titoli di studio e abilitazione professionale:
1) diploma di laurea: punti 2,00;
a) corso di specializzazione post lauream: punti 0,5;
b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;
2) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1,00;
3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00.
I punteggi previsti ai punti 1) e 2) Categoria II non sono
cumulabili tra loro.
2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 7
predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi.
Annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

                               Art. 7 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e'
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente,
dal responsabile del gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», dal
responsabile dell'Associazione sportiva «Astrea» e da altri due
membri scelti tra gli appartenenti alla carriera dei funzionari del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a
dirigente aggiunto.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

                               Art. 8 

Accertamenti psicofisici

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno e ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. Gli stessi sono tenuti a presentarsi
muniti di un valido documento di identificazione e fotocopia del
medesimo.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del
decreto legislativo n. 443/1992 anche da medici del Servizio
sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della
giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n
443/1992.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove
strumentali e di laboratorio.
5. L'amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza della
massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione;
d) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
e) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti
frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu'
di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli
elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi.
7. Costituiscono causa di non idoneita' per l'assunzione nella
Polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermita' previste
dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni
volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e
altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in
parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede,
estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di
alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
8. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell'art. 107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti
medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
10. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse.
11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica, attitudinale e dell'efficienza fisica,
sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza dell'interessata quando tale stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria

                               Art. 9 

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
previsti dal precedente art. 8 saranno sottoposti alle prove
attitudinali da parte di una commissione presieduta da un dirigente
penitenziario o ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di
custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di
selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia
individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 230/2000.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari di polizia in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio.
4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con
decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del
Dipartimento.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza,
dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di
lavoro.
6. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e
delle risorse.

                               Art. 10 

Documentazione amministrativa

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali, dovranno
far pervenire a mezzo Pec all'ufficio concorsi entro venti giorni
dalla suddetta idoneita' le certificazioni comprovanti il possesso
dei titoli di precedenza e/o preferenza gia' indicati nella domanda
di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

                               Art. 11 

Graduatoria

1. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione,
individuata dall'art. 7, forma le graduatorie di merito relative alle
singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale,
determinato ai sensi del precedente art. 6, conseguito da ciascun
candidato.
2. Il direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze previste dall'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni;
4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati
personali. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

                               Art. 12 

Nomina e assegnazione

1. Con decreto del direttore generale del personale e delle
risorse, i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di
polizia penitenziaria, ed assegnati al Gruppo sportivo «Fiamme
Azzurre».

                               Art. 13 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalita' del
concorso e per le successive attivita' inerenti all'eventuale
procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite
banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo
svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla
posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita'
previste dalla legge.
5. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati
personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE n.
2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del
citato regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga n.
2, Roma.
Roma, 14 ottobre 2022

Il direttore generale: Parisi

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